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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 luglio 2026

Cassazione n. 23203/2026

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ppresentante della “[OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] eAntonio Luciano”, con sede in Manfredonia (FG), alla [OSCURATO:PERSONA] diLevante, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], anchein qualità di erede universale del defunto coniuge GiuseppeSalvemini, tutti rappresentati e difesi, giusta procura specialeallegata al ricorso, dall'[OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), presso il cui studio elettivamente domicilianoin Lucera (FG), alla [OSCURATO:PERSONA] n. 4.-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] S.R.L., e per essa, [OSCURATO:PERSONA].P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A) con sede in Roma, allavia Curtatone n. 3, in persona della procuratrice dott.ssa CaterinaRippa, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata alcontroricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA] RUSSI([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), presso il cui studio elettivamente domiciliain Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 5.-controricorrente-[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., con sede in Milano, alla piazza [OSCURATO:PERSONA] n.4, in persona della procuratrice dott.ssa [OSCURATO:PERSONA],Numero registro generale 15744/2022Numero sezionale 483/2026Numero di raccolta generale 23203/2026rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata alData pubblicazione 14/07/2026controricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA] RUSSI([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), presso il cui studio elettivamente domiciliain Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 5.-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano, n. cron.1176/2022, depositata il giorno 06/04/2022.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensidell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la partericorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ giusta l’art. 380-bis, secondocomma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato ed occorreprovvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione aisensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, ex art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo, P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento, infavore delle parti controricorrenti, delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida, per ciascuna di esse, in Euro 5.350,00 percompensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agliesborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Roma, 13 luglio 2026.Il Consigliere delegatoEduardo Campese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ppresentante della “[OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] eAntonio Luciano”, con sede in Manfredonia (FG), alla [OSCURATO:PERSONA] diLevante, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], anchein qualità di erede universale del defunto coniuge GiuseppeSalvemini, tutti rappresentati e difesi, giusta procura specialeallegata al ricorso, dall'[OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), presso il cui studio elettivamente domicilianoin Lucera (FG), alla [OSCURATO:PERSONA] n. 4.-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] S.R.L., e per essa, [OSCURATO:PERSONA].P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A) con sede in Roma, allavia Curtatone n. 3, in persona della procuratrice dott.ssa CaterinaRippa, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata alcontroricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA] RUSSI([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), presso il cui studio elettivamente domiciliain Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 5.-controricorrente-[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., con sede in Milano, alla piazza [OSCURATO:PERSONA] n.4, in persona della procuratrice dott.ssa [OSCURATO:PERSONA],Numero registro generale 15744/2022Numero sezionale 483/2026Numero di raccolta generale 23203/2026rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata alData pubblicazione 14/07/2026controricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA] RUSSI([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), presso il cui studio elettivamente domiciliain Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 5.-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano, n. cron.1176/2022, depositata il giorno 06/04/2022.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensidell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la partericorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ giusta l’art. 380-bis, secondocomma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato ed occorreprovvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione aisensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, ex art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo, P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento, infavore delle parti controricorrenti, delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida, per ciascuna di esse, in Euro 5.350,00 percompensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agliesborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Roma, 13 luglio 2026.Il Consigliere delegatoEduardo Campese
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