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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 13142/2024

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unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17328/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] società cooperativa agricola, in persona del suo legale rappresentante p.t., con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 11, presso lo studio dell’avvocato prof. [OSCURATO:PERSONA] e dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentano e difendono; –ricorrente – contro Comune di [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Sindaco p.t. , con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 37, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – avverso la sentenza n. 1924/19, depositata il 21 ottobre 2019, della Commissione tributaria regionale dell’[OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 10 gennaio 2024,dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che:

1. – con sentenza n. 1924/19, depositata il 21 ottobre 2019 , la Commissione tributaria regionale dell’[OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] società cooperativa agricolaavverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] in relazione all’ICI dovuta dalla contribuente per l’anno 2010; 1.1 –il giudice del gravame ha ritenuto che: - l’avviso di accertamento si fondava sulle risulta nze catastali relative all’anno 2010 ed era congruamente motivato; -non era, poi, esigibile che il Comune prendesse posizione « sulla domanda di variazione catastale» - che era stata presentata dalla contribuente e che non era stata accolta («non avendo l'Agenzia annotato la variazione sulla scheda catastale ») – né sulle ragioni del mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione dal tributo il cui onere deduttivo e di prova gravava sulla stessa contribuente; - « poiché con Doc.fa del 2010 la società aveva raggruppato più fabbricati ed attribuito loro la categoria D10 (con efficacia dal 14 settembre 2010), la successiva domanda di annotazione - trasmessa aisensi dell'art. 7, comma 2-bis del d.l. 13 maggio 2011 n. 106 – non produceva alcuna variazione catastale (poiché per l'appunto la variazione vi era già stata nel settembre 2010) e, conseguentemente, non poteva neppure produrre gli effetti retroattivi di cui all'art. 2, comma 5-ter, del d.l. n. 102/2013, convertito con l. n. 124/2013.»; - detto rilievo risultava assorbente rispetto a quello dell a «inefficacia della domanda di variazione in quanto non seguita dall'annotazione da partedell'Agenzia del Territorio del carattere della ruralità sulla scheda dei fabbricati di cui la cooperativa è proprietaria (mancata annotazione che comunque si spiega in ragione di quanto sopra osservato, ossia del fatto che i fabbricati già si trovavano in categoria D10), così che andavaconfermata «la debenza dell'Ici per il periodo gennaio -settembre 2010»; - non ricorrevano, poi, i presupposti dell’invocata disapplicazione delle sanzioni in quanto – relativamente al periodo di imposta in contestazione (anno 2010) –la giurisprudenza di legittimità era già da tempo orientata per l’esclusiva rilevanza del dato catastale ai fini dell’agevolazione prevista per i fabbricati rurali, e le unità immobiliari in contestazione risultavano tutte censite in catasto secondo categorie non rurali(D/1 e D/7), così che la contribuente era ben consapevole di esser tenuta al versamento del tributo (sino alla dichiarazione Docfa presentata il 14 settembre 2010)né avrebbe potuto supporre «che il legislatore nel 2011 avrebbe introdotto quelle disposizione della cui complessità oggi si lamenta»;

2. -[OSCURATO:SOCIETA] agricola ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di quattromotivi, ed ha depositato memoria; - resiste con controricorso il Comune di [OSCURATO:PERSONA] che anch’esso ha depositato memoria.

Considerato che:

1. –il ricorso è articolato sui seguenti motivi: 1.1 - col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimentoalla l. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 1, ed alla l. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, comma 1 , così riproponendo la questione relativa al difetto di motivazione dell’avviso di accertamento, ed assumendoche: -l’avviso di accertamento aveva riguardo ad unità immobiliari che –censite in catasto (in D/1, D/7 e D/8) al fol. 79, mapp. 14, sub 4, 11, 14, 15 e 16 - erano tutte confluite nell’unità derivata censita al medesimo fol. 79, mapp. 14, quale subalterno 18(e categoria D/10);-difatti, a seguito di dichiarazione presentata con procedura Docfa il 14 settembre 2010, dette preesistenti unità immobiliari erano state soppresse per fusione nell’unica unità immobiliare derivata; -quelle stesse unità immobiliari, inoltre, avevano formato oggetto di domanda di variazione presentata ai sensi del d.l. n. 70 del 2011, art. 7, comma 2-bis, conv. in l. 12 luglio 2011, n. 106 , domanda che essa esponente aveva riferito al subalterno (il n. 18, cit.), di nuovo impianto, a decorrere dalla dichiarazione di variazione presentata con procedura Docfa ed ai preesistenti subalterni in relazione al periodo anteriore alla presentazione di detta dichiarazione di variazione; -su detta istanza di ruralità «la competente Agenzia del Territorio non emetteva alcun provvedimento di diniego»; -siccome, quindi, l’Ente locale aveva conoscenza della domanda di riconoscimento della ruralità così presentata dalla contribuente ai sensi dell’art. 7, comma 2-bis, cit. (d.m. 26 luglio 2012, art. 4, comma 2), «laddove avesse voluto contestare l’attributo della ruralità conferito a detti beni a seguito del mancato rigetto della domanda di ruralità formulata dalla Società, avrebbe dovuto necessariamente prendere posizione su tale aspetto fin dalla redazione dell’Accertamento»; -né avrebbe potuto ritenersi legittima una postuma articolazione (in giudizio) delle ragioni che deponevano per l’insussistenza della ruralità di unità immobiliari oggetto della non disattesa istanza presentata ex art. 7, comma 2-bis, cit.; 1.2 – il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.,reca la denuncia di violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.assumendo, in sintesi, la ricorrente che – nel rilevare il difetto di «un motivo specifico di impugnazione da parte dell’appellante» quanto alla irretroattività della dichiarazione di variazione presentata con procedura Docfa – il giudice del gravame aveva dato mostra di non aver colto la questione effettivamente dedotta, e controversa, e così omesso di pronunciare «sul reale petitum … consistente nella valutazione della domanda di ruralità in presenza di precedenti variazioni catastali»; - ciò che, difatti, formava oggetto di specifica deduzione si identificava con la naturale retroattività dell’istanza presentata ai fini del riconoscimento della ruralità delle unità immobiliari (già) soppresse (ai sensi del d.l. 13 maggio 2011, n. 70, art. 7, comma 2-bis, cit., e del d.l. 31 agosto 2013, n. 102, art. 2, comma 5-ter, conv. in l. 28 ottobre 2013, n. 124), retroattività che non poteva trovare una soluzione di continuità nell ’avvenuta presentazione di una dichiarazione di variazione docfa; 1.3 –il terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge con riferimentoal d.l. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9, comma 3-bis, conv. in l. 26 febbraio 1994, n. 133, al d.l. 13 maggio 2011, n. 70, art. 7, comma 2-bis, conv. in l. 12 luglio 2011, n. 106, al d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13, comma 14-bis, conv. in l.22 dicembre 2011, n. 214, al d.l. 31 agosto 2013, n. 102, art. 2, comma 5-ter, conv. in l. 28 ottobre 2013, n. 124; - assume, in sintesi, la ricorrente che, in forza delle citate disposizioni, il riscontro della ruralità delle unità immobiliari –affidato ad autocertificazioni dei soggetti interessati sottoposte a verifica da parte dell’amministrazione –poteva essere escluso (solo) sulla base di un «provvedimento espresso e motivato dell’Agenzia del Territorio, peraltro da registrare in Catasto» (dm 14 settembre 2011, art. 5, comma 3), così che, nella fattispecie, il giudice del gravame avrebbe dovuto rilevare la sussistenza del requisito di ruralità – con l’effetto di retroattività di cui all’art. 2, comma 5-ter, cit. – in difetto di un accertamento contrario, e di un provvedimento di diniego, da parte dell’Agenzia del territorio;- né, nella situazione data, poteva predicarsi la necessità di un’annotazione catastale di ruralità in quanto – venendo in considerazione, come esistente, al momento della richiesta formulata ai sensi del d.l. n. 70 del 2011, art. 7, comma 2-bis, cit., un’unità immobiliare già censita in categoria rurale (D/10) per effetto della dichiarazione di variazione Docfa presentata nel settembre 2010 –per le unità immobiliari preesistenti (e soppresse a seguito della dichiarazione docfa) l’annotazione in discorso non poteva che rimanere «”implicita” e limitata …per il solo periodo ricompreso tra il 2006 e la presentazione del DOCFA del 14 settembre 2010»; 1.4 – col quarto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge in relazioneal d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 8, ald.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6, comma 2 , ed alla l. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, comma 3, assumendo che –nonostante l’introduzione di un orientamento interpretativo innovativo da parte della pronuncia di legittimità n. 18565 del 2009 – ciò non di meno permanevano contrasti giurisprudenziali in punto di identificazione del requisito di ruralità delle unità immobiliari (v.

Cass., n. 24300 del 2009 e n. 16973 del 2015), così che il giudice del gravame erroneamente aveva escluso una condizione di obiettiva incertezza normativa tale da legittimare la disapplicazione delle sanzioni.

2. –il ricorso è, nel suo complesso, destituito di fondamento e va senz’altro disatteso;

3. –quanto al primo motivo di ricorso, va premesso che , in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), la Corte ha rilevato che l’obbligo motivazionale dell’accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l’aned il quantumdell’imposta; in particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l’indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’ente impositore nell’eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell’atto le questioni riguardanti l’effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (Cass., 24 agosto 2021, n. 23386; Cass., 30 gennaio 2019, n. 2555; Cass., 8 novembre 2017, n. 26431; Cass., 10 novembre 2010, n. 22841; Cass., 15 novembre 2004, n. 21571); 3.1 – come, allora, ben rilevato dal giudice del gravame – e, del resto, per come emerge dallo stesso ricorso che ne reca la trascrizione– l’avviso di accertamento esponeva una compiuta motivazione della pretesa impositiva, qual correlata alla rendita di fabbricati censiti in catasto, né l’Ente locale avrebbe dovuto farsi carico dei presupposti stessi delle emergenze catastali che, anche nella prospettiva del procedimento delineato dal d.l. n. 70 del 2011, art. 7, comma 2-bis, cit., e dal successivo d.m. di attuazione ( d.m. 14 settembre 2011 ), rientravano nell’esclusiva competenza, e gestione, dell’amministrazione statale e che, a fini impositivi, rilevavano in ragione della loro obiettiva consistenza (v.

Cass., 26 gennaio 2021, n. 1571; Cass., 14 marzo 2019, n. 7275);

4. –del pari destituito di fondamento è il secondo motivo di ricorso; 4.1 – premesso che il gravame della parte, odierna ricorrente, è stato disatteso nel merito – rilievo, questo, che rende ragione dell’improprio riferimento, pur contenuto nella gravata pronuncia, al difetto di un «motivo specifico di impugnazione» - va rim arcato che il giudice del gravame ha condiviso le conclusioni cui era pervenuto il primo giudice secondo il quale «gli effettiretroattivi della domanda di variazione catastale sarebbero nel caso dispecie impediti dal fatto che "la classificazione in D10 è avvenuta solo a seguito di fusione che, quindi, non poteva avere efficacia retroattiva, che la presentazione dell'istanza di ruralità non ha sortito (e non potevasortire) alcun effetto (perché riguardava un fabbricato già classificato in D 10 ), né tanto meno si è verificato l'inserimento dell'annotazione negliatti catastali"»; -per quanto allora (pur) rilevata la ricorrenza di una ratio decisoria «assorbente», e ciò non di meno, il giudice del gravame non ha mancato di esaminare le ragioni di impugnazione (allora) sottoposte al suo esame, ad ogni modo rimarcando che alla domanda di variazione presentata dalla parte non aveva fatto seguito la «annotazione da parte dell'Agenzia del Territorio del carattere della ruralità sulla scheda dei fabbricati di cui la cooperativa è proprietaria»; - né, del resto, può prospettarsi il vizio di omessa pronuncia a fronte di una qualificazione giuridica della fattispecie dalla quale conseguauna soluzione in diritto incompatibile con la prospettazione, e la qualificazione, operate dalla parte;

5. –nemmeno il terzo motivo di ricorso può trovare accoglimento; 5.1 – in relazione alla disposizione di favore dettata dal d.l. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 23, comma 1 - bis , conv. in l. 27 febbraio 2009, n. 14- alla cui stregua «… l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, deve intendersi nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni» - e secondo un consolidato orientamento interpretativo, la Corte ha statuito chel’identificazione della ruralità dei fabbricati esclusi dall’imposizione ICI si correla al dato oggettivo delle emergenze catastali, essendosi rilevato che l’immobile già iscritto nel catasto dei fabbricati come rurale, con l’attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal d.l. n. 557 del 1993, art. 9, cit., non è soggetto all’imposta, ai sensi del d.lgs. n. 504 del 1992, art. 2, c. 1, lett. a), cit.; e si è soggiunto che, qualora l’immobile risulti iscritto in una diversa categoria catastale, sarà onere del contribuente, che pretenda l’esenzione dall’imposta, impugnare l’atto di classamento, restando, altrimenti, il fabbricato medesimo assoggettato ad ICI, così come, e inversamente, sarà il Comune a dover impugnare autonomamente l’attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10, al fine di poter legittimamente pretendere l’assoggettamento del fabbricato all’imposta (così Cass. Sez.

U., 21 agosto 2009, n. 18565 cui adde, ex plurimis, Cass., 9 marzo 2018, n. 5769; Cass., 31 ottobre 2017, n. 25936; Cass., 11 maggio 2017, n. 11588; Cass., 20 aprile 2016, n. 7930; Cass., 12 agosto 2015, n. 16737); 5.2- la rilevanza regolativa del criterio identificativo in discorso - e, dunque, la sua esclusiva attinenza al dato catastale - è stata, poi, ribadita dalla Corte (anche) a riguardo dello jus superveniensin tema di emersione catastale dei fabbricati rurali, e con riferimento, quindi all’art. 7, comma2-bis, del d.l. 13 maggio 2011, n. 70, cit., all’art. 13, comma14 - bis , del d.l. n. 201 del 2011 (ed al relativo d.m. 26 luglio 2012di attuazione), all’art. 2, comma 5 - ter , del d.l. 31 agosto 2013, n. 102, cit.; disposizioni, queste, rispetto alle quali si è, difatti, osservato che «rafforzano l'orientamento esegetico già adottato dalle SSUU nel 2009, in quanto disciplinano le modalità (di variazione- annotazione) attraverso le quali è possibile pervenire alla classificazione della ruralità dei fabbricati, anche retroattivamente, onde beneficiare dell'esenzione Ici; sulla base di una procedura ad hoc che non avrebbe avuto ragion d'essere qualora la natura esonerativa della ruralità fosse dipesa dal solo fatto di essere gli immobili concretamente strumentali all'attività agricola, a prescindere dalla loro classificazione catastale conforme.» (così, ex plurimis, Cass., 24 agosto 2021, n. 23386; Cass., 23 giugno 2020, n. 12303; Cass., 9 marzo 2018, n. 5769; Cass., 30 giugno 2017, 16280; Cass., 20 aprile 2016, n. 7930); - e , in particolare, si è rimarcato che - ai fini della variazione catastale dei fabbricati disciplinata dalle sopra citate disposizioni - la relativa domanda di variazione, presentata dall’interessato, con la prevista autocertificazione, non determina ex seil riconoscimento della ruralità, a tal fine essendo necessaria l’annotazione in atti della sussistenza dei requisiti di ruralità qual prevista dall’art. 1, comma2, del d.m. 26 luglio 2012, cit. (cfr. Cass., 10 febbraio 2021, n. 3226; Cass., 19 dicembre 2018, n. 32787; Cass., 9 novembre 2017, n. 26617; v., altresì, Corte Cost., 18 giugno 2015, n. 115); 5.3 – l ’assetto normativo che, difatti, nella fattispecie viene in considerazione deveessere riassunto nei seguenti termini: -il d.l. 13 maggio 2011, n. 70, art. 7, commi 2 - bis e 2 - quater - nel prevedere che, ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili (ai sensi del d.l. n. 557 del 1993, art. 9, conv. in l. n. 133 del 1994), gli interessati avrebbero dovuto presentare «una domanda di variazione della categoria catastale» (per « l'attribuzione » della categoria «A/6 per gli immobili rurali ad uso abitativo o …D/10 per gli immobili rurali ad uso strumentale»),nonché che una siffatta domanda di variazione doveva essere convalida ta dall’Agenzia dietro «attribuzione della categoria catastale richiesta» - trovava attuazione nel d.m. 14 settembre 2011 che, per l’appunto, disciplinava espressamente - oltre alla istituzione di una classe «R», senza determinazione della rendita catastale, da attribuire alle unità immobiliari ad uso abitativocensite nella categoria A/6 (art. 1, c omma 2) - le modalità di presentazione di una « domanda di variazione della categoria catastale» (con allegata autocertificazione; art. 2, comma1) e lo svolgimento del relativo procedimento che, per quel che qui interessa, veniva definito (qualora di esito favorevole) «attribuendo la categoria A/6, classe «R», per le unità immobiliari a destinazione abitativa, e la categoria D/10, mantenendo la rendita in precedenza attribuita, per le unità aventi destinazione diversa da quella abitativa, strumentali all'attività agricola.» (art. 5); -il d.l. n. 201 del 2011, art. 13, cit. abrogava, però («a decorrere dal 1º gennaio 2012»), il d.l. n. 70 del 2011, art. 7, commi 2-bis, 2- ter e 2 - quater (c omma 14) e disponeva (al comma 14 - bis ) che le domande di variazione della categoria catastale presentate ai sensi dell’art. 7, comma 2 - bis , cit. (« anche dopo la scadenza dei termini originariamente posti e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto») producessero il (già) previsto riconoscimento della ruralità «fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo»; e (anche qui) rinviava ad apposito decreto ministeriale per la disciplina delle «modalità per l'inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo.»; - ne conseguiva, quindi, il d.m. 26 luglio 2012, cit. , che - nel disporre che, ai fini dell’iscrizione in catasto del requisito della ruralità di fabbricati («diversi da quelli censibili nella categoria D/10»)doveva essere «apposta una specifica annotazione» (art. 1, comma 2) - per quel che qui rileva ha previsto che: a) - la domanda volta al riconoscimento della ruralità - e dunque, alla relativa «specifica annotazione» - andava presentata con riferimento « alle unità immobiliari sia ad uso abitativo che strumentali all'esercizio dell'attività agricola, censite al catasto edilizio urbano, ad eccezione di quelle che risultano già accertate in categoria D/10» (art. 2, comma3); b) - per le unità immobiliari, che (« acquisendo o perdendo i requisiti di ruralità») necessitavano di «un nuovo classamento e rendita» rimaneva fermo l’obbligo di presentare la dichiarazione catastale ai sensi del r.d.l. n. 652 del 1939, e del d.m. n. 701 del 1994 (cd. procedura Docfa) mentre «ai soli fini della iscrizione o cancellazione di ogni annotazione riferita alla ruralità» andava presentata « apposita richiesta» (art. 2, comma 6); c) - anche il mancato riconoscimento della ruralità si risolveva nella registrazione (« mediante specifica annotazione») del relativo «provvedimento motivato del direttore dell'Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio»adottato in esito alla (eventuale) verifica disposta dall’amministrazione (artt. 4 e 5); - da ultimo il d.l. n. 102 del 2013, art. 2, c omma 5 - ter , cit., ha disposto nei seguenti termini: «Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 13, comma 14-bis, del decreto- legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, deve intendersi nel senso che le domande di variazione catastale presentate ai sensi dell'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e l'inserimento dell'annotazione negli atti catastali producono gli effetti previsti per il riconoscimento del requisito di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto- legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda.». 5.4 – c ome, allora, reso esplicito dalla (convulsa) sequenza normativa, sopra ripercorsa, -e come, peraltro, già rilevato dalla Corte nei termini di cui sopra s’è dato riassuntivamente conto - a fronte dell’originaria previsione di «una domanda di variazione della categoria catastale»- e della conseguente «attribuzione della categoria catastale richiesta»(d.l. n. 70, cit., art. 7, c omma 2 bis , e d.m. 14 settembre 13 2011) - la successiva evoluzione normativa della materia ha portato alla emersione - ai fini del riconoscimento della ruralità, e «fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo», dunque con soppressione della nuova categoria catastale (classe «R») che era stata prevista per le unità immobiliari rurali ad uso abitativo (A/6), -di una «specifica annotazione» quale modalità di «inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralità»(d.l. n. 201 del 2011, art. 13, comma 14 - bis , e d.m. 26 luglio 2012, cit.);annotazione della quale è stata prevista, come anticipato, la pubblicità (su richiesta dell’interessato) nei casi di «iscrizione o cancellazione di ogni annotazione riferita alla ruralità», fermo restando l’obbligo dichiarativo (secondo procedura docfa) nelle diverse ipotesi di «un nuovo classamento e rendita» (per acquisto o perdita dei requisiti di ruralità); 5.5– con specifico riferimento, poi, alla fattispecie controversa, lo stesso Giudice delle Leggi ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 5-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, cit., sollevate, in relazione agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dal giudice rimettente che aveva rilevato l’irragionevolezza di una disciplina che non prevedeva «un’eccezione per il caso in cui l’annotazione, pur in presenza dei presupposti sostanziali della ruralità, non possa essere effettuata, in quanto, al momento della presentazione della relativa istanza, la particella catastale identificativa dell’unità immobiliare sia stata soppressa e sia confluita in un nuovo subalterno.» e che determinava «una ingiustificata disparità di trattamento tra le situazioni, sostanzialmente uguali, dei proprietari dei fabbricati che, prima della presentazione dell’istanza di riconoscimento della ruralità, siano stati oggetto di variazioni catastali, e dei titolari degli immobili di identica tipologia che, invece, non abbiano subito alcuna modifica»;-nel rilevare che le ratio delle disposizioni in esame « è duplice e va rinvenuta, da un lato, nella finalità di semplificazione procedimentale dell’accertamento della ruralità ai fini dell’esenzione dall’ICI e, dall’altro, nelle esigenze di certezza giuridica e di deflazione del contenzioso sorto a causa della disorganicità del previgente quadro normativo risultante dalla stratificazione di diversi interventi legislativi e giurisprudenziali», la Corte Costituzionale ha, per l’appunto, rimarcato che i dubbi di illegittimità costituzionale poteva essere superati «sulla base di argomenti sistematici che tengono conto sia della ratio della disciplina censurata, sia della funzione del sistema catastale», ed ha osservato che «L’aggiornamento delle risultanze rientra.. nella funzione di conservazione propria del catasto, la quale è assolta dall’amministrazione finanziaria tenendo in evidenza, mediante operazioni di voltura e di verificazione, le mutazioni soggettive e dello stato degli immobili e delle correlate rendite.

Alla stregua di tale sistema, ogni iscrizione relativa ad atti di aggiornamento viene registrata e rimane accessibile al fine di consentire in ogni tempo la ricostruzione storica delle vicende che hanno interessato ciascun immobile censito.

Tra le variazioni tracciabili in catasto deve, quindi, includersi anche il frazionamento da cui derivi la soppressione della particella oggetto di ripartizione e l’assunzione, da parte dell’unità immobiliare derivata, di un nuovo identificativo.In tale evenienza, le annotazioni storicamente afferenti alla particella soppressa non possono che essere effettuate su quella derivata, sia pure con espresso riferimento al precedente identificativo catastale.» (Corte Cost., 2 febbraio 2023, n. 12); - la Corte ha, altresì, rimarcato come le conclusioni in discorso trovassero riscontro (anche) in documenti di prassi dell’amministrazione (istruzioni della Direzione centrale catasto e cartografia dell’Agenzia del territorio di cui allecircolari prot. 24818 del 17 maggio 2012 e prot. 13845 del 5 aprile 2013) ove si evidenziava che «per gli identificativi associati alle unità immobiliari soppresse, l’annotazione della destinazione rurale ai sensi della disciplina in scrutinio deve essere inserita manualmente “menzionando lo stadio superato”», così che «L’informazione viene … associata all’unità immobiliare derivata, con la precisazione che il requisito deve essere riferito all’unità originaria da cui questa proviene, al fine di offrire un’adeguata rappresentazione della vicenda.»; - istruzioni, queste, del resto coerenti con la disciplina posta dal d.m. 26 luglio 2012, cit., che, come anticipato, implicava il ricorso alla procedura cd.

Docfa (con la necessaria presentazione di una dichiarazione catastale, ai sensi del d.m. n. 701 del 1994) solo per le unità immobiliari che («acquisendo o perdendo i requisiti di ruralità») necessitavano di «un nuovo classamento e rendita», mentre «ai soli fini della iscrizione o cancellazione di ogni annotazione riferita alla ruralità» andava presentata «apposita richiesta»; 5.6 -risulta, pertanto, destituita di fondamento la ricostruzione in diritto prospettata dalla ricorrentequanto alla sussistenza del requisito di ruralità, tra le parti in contestazione, in ragione del difetto di un accertamento contrario, e di un provvedimento di diniego, da parte dell’Agenzia del territorio, provvedimento, questo, che andava adottato qualora avviata una verifica sull’istanza di parte (d.m. 26 luglio 2012, artt. 4 e 5); - anche per le unità immobiliari soppresse – che , già censite in catastato, avevano formato oggetto di una dichiarazione di variazione Docfa per fusione in una nuova, e derivata, unità immobiliare - rimaneva necessaria, difatti, l’annotazione di ruralità prescritta dal d.m. 26 luglio 2012, art. 1, comma 2, cit., che integrava il requisito utile - oggettivamente ed esclusivamente correlato al dato catastale - ai fini del riconoscimento della ruralità (d.l. n. 102 del 2013, art. 2, c. 5-ter, cit.);

6. –l’infondatezza del quarto motivo di ricorso consegue da ciò che, come la Corte ha statuito secondo un consolidato principio di diritto, «l'incertezza normativa oggettiva, che costituisce causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria, postula una condizione di inevitabile incertezza sul contenuto, sull'oggetto e sui destinatari della norma tributaria, ovverosia l'insicurezza ed equivocità del risultato conseguito attraverso il procedimento d'interpretazione normativa, riferibile non già ad un generico contribuente, o a quei contribuenti che per la loro perizia professionale siano capaci di interpretazione normativa qualificata (studiosi, professionisti legali, operatori giuridici di elevato livello professionale), e tanto meno all'Ufficio finanziario, ma al giudice, unico soggetto dell'ordinamento cui è attribuito il potere-dovere di accertare la ragionevolezza di una determinata interpretazione.

Tale verifica è censurabile in sede di legittimità per violazione di legge, non implicando un giudizio di fatto, riservato all'esclusiva competenza del giudice di merito, ma una questione di diritto, nei limiti in cui la stessa risulti proposta in riferimento a fatti già accertati e categorizzati nel giudizio di merito» (così Cass., 28 novembre 2007, n. 24670 cui adde, ex plurimis, Cass., 1 febbraio 2019, n. 3108; Cass., 23 novembre 2016, n. 23845; Cass., 2 dicembre 2015, n. 24588; Cass., 24 febbraio 2014, n. 4394; Cass., 22 febbraio 2013, n. 4522; Cass., 27 luglio 2012, n. 13457; Cass., 16 febbraio 2012, n. 2192); - e si è, in particolare, rimarcato - a riguardo dei cd. fatti indice dell’incertezza normativa oggettiva (v.

Cass., 28 novembre 2007, n. 24670 cui adde, ex plurimis, Cass., 12 aprile 2019, n. 10313; Cass., 13 giugno 2018, n. 15452; Cass., 17 maggio 2017, n. 12301) - che concorrono a determinare detta incertezza la ricorrenza di contrasti giurisprudenziali (nella giurisprudenza di legittimità e anche di merito; cfr. Cass., 23 novembre 2016, n. 23845; Cass., 2 dicembre 2015, n. 24588) ovvero di una pluralità di disposizioni «il cui coordinamento appaia concettualmente difficoltoso, per l'equivocità del loro contenuto» (così Cass., 24 febbraio 2014, n. 4394; Cass., 22 febbraio 2013, n. 4522); - nella fattispecie, come ben rilevato dal giudice del gravame, alcuna incertezza normativa residuava in ordine al criterio di identificazione della connotazione di ruralità delle unità immobiliari una volta che le Sezioni Unite della Corte ne avevano ascritto la derivazione al mero dato catastale ( Cass. Sez.

U., 21 agosto 2009, n. 18565 ), e ciò nell’esercizio della funzione nomofilattica della Corte espressa nel suo massimo grado (in ragione del vincolo, posto dall’art. 374, comma 3, cod. proc. civ., alla sezione semplice dissenziente rispetto al principio di diritto enunciato dalle Sezioni unite);

7. – le spese del giudizio di legittimità vanno compensate, tra le parti, avuto riguardo al consolidamento in corso di causa dei pertinenti orientamenti interpretativi, della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, in tema di unità immobiliari soppresse e non più censite in catasto; - nei confronti di parte ricorrente sussistono i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1-quater).

P.Q.M.

La Corte - rigetta il ricorso; - compensa, tra le parti, le spese del giudizio di legittimità; - ai sensi dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17328/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] società cooperativa agricola, in persona del suo legale rappresentante p.t., con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 11, presso lo studio dell’avvocato prof. [OSCURATO:PERSONA] e dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentano e difendono; –ricorrente – contro Comune di [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Sindaco p.t. , con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 37, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – avverso la sentenza n. 1924/19, depositata il 21 ottobre 2019, della Commissione tributaria regionale dell’[OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 10 gennaio 2024,dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che: 1. – con sentenza n. 1924/19, depositata il 21 ottobre 2019 , la Commissione tributaria regionale dell’[OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] società cooperativa agricolaavverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] in relazione all’ICI dovuta dalla contribuente per l’anno 2010; 1.1 –il giudice del gravame ha ritenuto che: - l’avviso di accertamento si fondava sulle risulta nze catastali relative all’anno 2010 ed era congruamente motivato; -non era, poi, esigibile che il Comune prendesse posizione « sulla domanda di variazione catastale» - che era stata presentata dalla contribuente e che non era stata accolta («non avendo l'Agenzia annotato la variazione sulla scheda catastale ») – né sulle ragioni del mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione dal tributo il cui onere deduttivo e di prova gravava sulla stessa contribuente; - « poiché con Doc.fa del 2010 la società aveva raggruppato più fabbricati ed attribuito loro la categoria D10 (con efficacia dal 14 settembre 2010), la successiva domanda di annotazione - trasmessa aisensi dell'art. 7, comma 2-bis del d.l. 13 maggio 2011 n. 106 – non produceva alcuna variazione catastale (poiché per l'appunto la variazione vi era già stata nel settembre 2010) e, conseguentemente, non poteva neppure produrre gli effetti retroattivi di cui all'art. 2, comma 5-ter, del d.l. n. 102/2013, convertito con l. n. 124/2013.»; - detto rilievo risultava assorbente rispetto a quello dell a «inefficacia della domanda di variazione in quanto non seguita dall'annotazione da partedell'Agenzia del Territorio del carattere della ruralità sulla scheda dei fabbricati di cui la cooperativa è proprietaria (mancata annotazione che comunque si spiega in ragione di quanto sopra osservato, ossia del fatto che i fabbricati già si trovavano in categoria D10), così che andavaconfermata «la debenza dell'Ici per il periodo gennaio -settembre 2010»; - non ricorrevano, poi, i presupposti dell’invocata disapplicazione delle sanzioni in quanto – relativamente al periodo di imposta in contestazione (anno 2010) –la giurisprudenza di legittimità era già da tempo orientata per l’esclusiva rilevanza del dato catastale ai fini dell’agevolazione prevista per i fabbricati rurali, e le unità immobiliari in contestazione risultavano tutte censite in catasto secondo categorie non rurali(D/1 e D/7), così che la contribuente era ben consapevole di esser tenuta al versamento del tributo (sino alla dichiarazione Docfa presentata il 14 settembre 2010)né avrebbe potuto supporre «che il legislatore nel 2011 avrebbe introdotto quelle disposizione della cui complessità oggi si lamenta»; 2. -[OSCURATO:SOCIETA] agricola ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di quattromotivi, ed ha depositato memoria; - resiste con controricorso il Comune di [OSCURATO:PERSONA] che anch’esso ha depositato memoria. Considerato che: 1. –il ricorso è articolato sui seguenti motivi: 1.1 - col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimentoalla l. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 1, ed alla l. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, comma 1 , così riproponendo la questione relativa al difetto di motivazione dell’avviso di accertamento, ed assumendoche: -l’avviso di accertamento aveva riguardo ad unità immobiliari che –censite in catasto (in D/1, D/7 e D/8) al fol. 79, mapp. 14, sub 4, 11, 14, 15 e 16 - erano tutte confluite nell’unità derivata censita al medesimo fol. 79, mapp. 14, quale subalterno 18(e categoria D/10);-difatti, a seguito di dichiarazione presentata con procedura Docfa il 14 settembre 2010, dette preesistenti unità immobiliari erano state soppresse per fusione nell’unica unità immobiliare derivata; -quelle stesse unità immobiliari, inoltre, avevano formato oggetto di domanda di variazione presentata ai sensi del d.l. n. 70 del 2011, art. 7, comma 2-bis, conv. in l. 12 luglio 2011, n. 106 , domanda che essa esponente aveva riferito al subalterno (il n. 18, cit.), di nuovo impianto, a decorrere dalla dichiarazione di variazione presentata con procedura Docfa ed ai preesistenti subalterni in relazione al periodo anteriore alla presentazione di detta dichiarazione di variazione; -su detta istanza di ruralità «la competente Agenzia del Territorio non emetteva alcun provvedimento di diniego»; -siccome, quindi, l’Ente locale aveva conoscenza della domanda di riconoscimento della ruralità così presentata dalla contribuente ai sensi dell’art. 7, comma 2-bis, cit. (d.m. 26 luglio 2012, art. 4, comma 2), «laddove avesse voluto contestare l’attributo della ruralità conferito a detti beni a seguito del mancato rigetto della domanda di ruralità formulata dalla Società, avrebbe dovuto necessariamente prendere posizione su tale aspetto fin dalla redazione dell’Accertamento»; -né avrebbe potuto ritenersi legittima una postuma articolazione (in giudizio) delle ragioni che deponevano per l’insussistenza della ruralità di unità immobiliari oggetto della non disattesa istanza presentata ex art. 7, comma 2-bis, cit.; 1.2 – il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.,reca la denuncia di violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.assumendo, in sintesi, la ricorrente che – nel rilevare il difetto di «un motivo specifico di impugnazione da parte dell’appellante» quanto alla irretroattività della dichiarazione di variazione presentata con procedura Docfa – il giudice del gravame aveva dato mostra di non aver colto la questione effettivamente dedotta, e controversa, e così omesso di pronunciare «sul reale petitum … consistente nella valutazione della domanda di ruralità in presenza di precedenti variazioni catastali»; - ciò che, difatti, formava oggetto di specifica deduzione si identificava con la naturale retroattività dell’istanza presentata ai fini del riconoscimento della ruralità delle unità immobiliari (già) soppresse (ai sensi del d.l. 13 maggio 2011, n. 70, art. 7, comma 2-bis, cit., e del d.l. 31 agosto 2013, n. 102, art. 2, comma 5-ter, conv. in l. 28 ottobre 2013, n. 124), retroattività che non poteva trovare una soluzione di continuità nell ’avvenuta presentazione di una dichiarazione di variazione docfa; 1.3 –il terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge con riferimentoal d.l. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9, comma 3-bis, conv. in l. 26 febbraio 1994, n. 133, al d.l. 13 maggio 2011, n. 70, art. 7, comma 2-bis, conv. in l. 12 luglio 2011, n. 106, al d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13, comma 14-bis, conv. in l.22 dicembre 2011, n. 214, al d.l. 31 agosto 2013, n. 102, art. 2, comma 5-ter, conv. in l. 28 ottobre 2013, n. 124; - assume, in sintesi, la ricorrente che, in forza delle citate disposizioni, il riscontro della ruralità delle unità immobiliari –affidato ad autocertificazioni dei soggetti interessati sottoposte a verifica da parte dell’amministrazione –poteva essere escluso (solo) sulla base di un «provvedimento espresso e motivato dell’Agenzia del Territorio, peraltro da registrare in Catasto» (dm 14 settembre 2011, art. 5, comma 3), così che, nella fattispecie, il giudice del gravame avrebbe dovuto rilevare la sussistenza del requisito di ruralità – con l’effetto di retroattività di cui all’art. 2, comma 5-ter, cit. – in difetto di un accertamento contrario, e di un provvedimento di diniego, da parte dell’Agenzia del territorio;- né, nella situazione data, poteva predicarsi la necessità di un’annotazione catastale di ruralità in quanto – venendo in considerazione, come esistente, al momento della richiesta formulata ai sensi del d.l. n. 70 del 2011, art. 7, comma 2-bis, cit., un’unità immobiliare già censita in categoria rurale (D/10) per effetto della dichiarazione di variazione Docfa presentata nel settembre 2010 –per le unità immobiliari preesistenti (e soppresse a seguito della dichiarazione docfa) l’annotazione in discorso non poteva che rimanere «”implicita” e limitata …per il solo periodo ricompreso tra il 2006 e la presentazione del DOCFA del 14 settembre 2010»; 1.4 – col quarto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge in relazioneal d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 8, ald.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6, comma 2 , ed alla l. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, comma 3, assumendo che –nonostante l’introduzione di un orientamento interpretativo innovativo da parte della pronuncia di legittimità n. 18565 del 2009 – ciò non di meno permanevano contrasti giurisprudenziali in punto di identificazione del requisito di ruralità delle unità immobiliari (v. Cass., n. 24300 del 2009 e n. 16973 del 2015), così che il giudice del gravame erroneamente aveva escluso una condizione di obiettiva incertezza normativa tale da legittimare la disapplicazione delle sanzioni. 2. –il ricorso è, nel suo complesso, destituito di fondamento e va senz’altro disatteso; 3. –quanto al primo motivo di ricorso, va premesso che , in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), la Corte ha rilevato che l’obbligo motivazionale dell’accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l’aned il quantumdell’imposta; in particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l’indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’ente impositore nell’eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell’atto le questioni riguardanti l’effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (Cass., 24 agosto 2021, n. 23386; Cass., 30 gennaio 2019, n. 2555; Cass., 8 novembre 2017, n. 26431; Cass., 10 novembre 2010, n. 22841; Cass., 15 novembre 2004, n. 21571); 3.1 – come, allora, ben rilevato dal giudice del gravame – e, del resto, per come emerge dallo stesso ricorso che ne reca la trascrizione– l’avviso di accertamento esponeva una compiuta motivazione della pretesa impositiva, qual correlata alla rendita di fabbricati censiti in catasto, né l’Ente locale avrebbe dovuto farsi carico dei presupposti stessi delle emergenze catastali che, anche nella prospettiva del procedimento delineato dal d.l. n. 70 del 2011, art. 7, comma 2-bis, cit., e dal successivo d.m. di attuazione ( d.m. 14 settembre 2011 ), rientravano nell’esclusiva competenza, e gestione, dell’amministrazione statale e che, a fini impositivi, rilevavano in ragione della loro obiettiva consistenza (v. Cass., 26 gennaio 2021, n. 1571; Cass., 14 marzo 2019, n. 7275); 4. –del pari destituito di fondamento è il secondo motivo di ricorso; 4.1 – premesso che il gravame della parte, odierna ricorrente, è stato disatteso nel merito – rilievo, questo, che rende ragione dell’improprio riferimento, pur contenuto nella gravata pronuncia, al difetto di un «motivo specifico di impugnazione» - va rim arcato che il giudice del gravame ha condiviso le conclusioni cui era pervenuto il primo giudice secondo il quale «gli effettiretroattivi della domanda di variazione catastale sarebbero nel caso dispecie impediti dal fatto che "la classificazione in D10 è avvenuta solo a seguito di fusione che, quindi, non poteva avere efficacia retroattiva, che la presentazione dell'istanza di ruralità non ha sortito (e non potevasortire) alcun effetto (perché riguardava un fabbricato già classificato in D 10 ), né tanto meno si è verificato l'inserimento dell'annotazione negliatti catastali"»; -per quanto allora (pur) rilevata la ricorrenza di una ratio decisoria «assorbente», e ciò non di meno, il giudice del gravame non ha mancato di esaminare le ragioni di impugnazione (allora) sottoposte al suo esame, ad ogni modo rimarcando che alla domanda di variazione presentata dalla parte non aveva fatto seguito la «annotazione da parte dell'Agenzia del Territorio del carattere della ruralità sulla scheda dei fabbricati di cui la cooperativa è proprietaria»; - né, del resto, può prospettarsi il vizio di omessa pronuncia a fronte di una qualificazione giuridica della fattispecie dalla quale conseguauna soluzione in diritto incompatibile con la prospettazione, e la qualificazione, operate dalla parte; 5. –nemmeno il terzo motivo di ricorso può trovare accoglimento; 5.1 – in relazione alla disposizione di favore dettata dal d.l. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 23, comma 1 - bis , conv. in l. 27 febbraio 2009, n. 14- alla cui stregua «… l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, deve intendersi nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni» - e secondo un consolidato orientamento interpretativo, la Corte ha statuito chel’identificazione della ruralità dei fabbricati esclusi dall’imposizione ICI si correla al dato oggettivo delle emergenze catastali, essendosi rilevato che l’immobile già iscritto nel catasto dei fabbricati come rurale, con l’attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal d.l. n. 557 del 1993, art. 9, cit., non è soggetto all’imposta, ai sensi del d.lgs. n. 504 del 1992, art. 2, c. 1, lett. a), cit.; e si è soggiunto che, qualora l’immobile risulti iscritto in una diversa categoria catastale, sarà onere del contribuente, che pretenda l’esenzione dall’imposta, impugnare l’atto di classamento, restando, altrimenti, il fabbricato medesimo assoggettato ad ICI, così come, e inversamente, sarà il Comune a dover impugnare autonomamente l’attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10, al fine di poter legittimamente pretendere l’assoggettamento del fabbricato all’imposta (così Cass. Sez. U., 21 agosto 2009, n. 18565 cui adde, ex plurimis, Cass., 9 marzo 2018, n. 5769; Cass., 31 ottobre 2017, n. 25936; Cass., 11 maggio 2017, n. 11588; Cass., 20 aprile 2016, n. 7930; Cass., 12 agosto 2015, n. 16737); 5.2- la rilevanza regolativa del criterio identificativo in discorso - e, dunque, la sua esclusiva attinenza al dato catastale - è stata, poi, ribadita dalla Corte (anche) a riguardo dello jus superveniensin tema di emersione catastale dei fabbricati rurali, e con riferimento, quindi all’art. 7, comma2-bis, del d.l. 13 maggio 2011, n. 70, cit., all’art. 13, comma14 - bis , del d.l. n. 201 del 2011 (ed al relativo d.m. 26 luglio 2012di attuazione), all’art. 2, comma 5 - ter , del d.l. 31 agosto 2013, n. 102, cit.; disposizioni, queste, rispetto alle quali si è, difatti, osservato che «rafforzano l'orientamento esegetico già adottato dalle SSUU nel 2009, in quanto disciplinano le modalità (di variazione- annotazione) attraverso le quali è possibile pervenire alla classificazione della ruralità dei fabbricati, anche retroattivamente, onde beneficiare dell'esenzione Ici; sulla base di una procedura ad hoc che non avrebbe avuto ragion d'essere qualora la natura esonerativa della ruralità fosse dipesa dal solo fatto di essere gli immobili concretamente strumentali all'attività agricola, a prescindere dalla loro classificazione catastale conforme.» (così, ex plurimis, Cass., 24 agosto 2021, n. 23386; Cass., 23 giugno 2020, n. 12303; Cass., 9 marzo 2018, n. 5769; Cass., 30 giugno 2017, 16280; Cass., 20 aprile 2016, n. 7930); - e , in particolare, si è rimarcato che - ai fini della variazione catastale dei fabbricati disciplinata dalle sopra citate disposizioni - la relativa domanda di variazione, presentata dall’interessato, con la prevista autocertificazione, non determina ex seil riconoscimento della ruralità, a tal fine essendo necessaria l’annotazione in atti della sussistenza dei requisiti di ruralità qual prevista dall’art. 1, comma2, del d.m. 26 luglio 2012, cit. (cfr. Cass., 10 febbraio 2021, n. 3226; Cass., 19 dicembre 2018, n. 32787; Cass., 9 novembre 2017, n. 26617; v., altresì, Corte Cost., 18 giugno 2015, n. 115); 5.3 – l ’assetto normativo che, difatti, nella fattispecie viene in considerazione deveessere riassunto nei seguenti termini: -il d.l. 13 maggio 2011, n. 70, art. 7, commi 2 - bis e 2 - quater - nel prevedere che, ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili (ai sensi del d.l. n. 557 del 1993, art. 9, conv. in l. n. 133 del 1994), gli interessati avrebbero dovuto presentare «una domanda di variazione della categoria catastale» (per « l'attribuzione » della categoria «A/6 per gli immobili rurali ad uso abitativo o …D/10 per gli immobili rurali ad uso strumentale»),nonché che una siffatta domanda di variazione doveva essere convalida ta dall’Agenzia dietro «attribuzione della categoria catastale richiesta» - trovava attuazione nel d.m. 14 settembre 2011 che, per l’appunto, disciplinava espressamente - oltre alla istituzione di una classe «R», senza determinazione della rendita catastale, da attribuire alle unità immobiliari ad uso abitativocensite nella categoria A/6 (art. 1, c omma 2) - le modalità di presentazione di una « domanda di variazione della categoria catastale» (con allegata autocertificazione; art. 2, comma1) e lo svolgimento del relativo procedimento che, per quel che qui interessa, veniva definito (qualora di esito favorevole) «attribuendo la categoria A/6, classe «R», per le unità immobiliari a destinazione abitativa, e la categoria D/10, mantenendo la rendita in precedenza attribuita, per le unità aventi destinazione diversa da quella abitativa, strumentali all'attività agricola.» (art. 5); -il d.l. n. 201 del 2011, art. 13, cit. abrogava, però («a decorrere dal 1º gennaio 2012»), il d.l. n. 70 del 2011, art. 7, commi 2-bis, 2- ter e 2 - quater (c omma 14) e disponeva (al comma 14 - bis ) che le domande di variazione della categoria catastale presentate ai sensi dell’art. 7, comma 2 - bis , cit. (« anche dopo la scadenza dei termini originariamente posti e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto») producessero il (già) previsto riconoscimento della ruralità «fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo»; e (anche qui) rinviava ad apposito decreto ministeriale per la disciplina delle «modalità per l'inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo.»; - ne conseguiva, quindi, il d.m. 26 luglio 2012, cit. , che - nel disporre che, ai fini dell’iscrizione in catasto del requisito della ruralità di fabbricati («diversi da quelli censibili nella categoria D/10»)doveva essere «apposta una specifica annotazione» (art. 1, comma 2) - per quel che qui rileva ha previsto che: a) - la domanda volta al riconoscimento della ruralità - e dunque, alla relativa «specifica annotazione» - andava presentata con riferimento « alle unità immobiliari sia ad uso abitativo che strumentali all'esercizio dell'attività agricola, censite al catasto edilizio urbano, ad eccezione di quelle che risultano già accertate in categoria D/10» (art. 2, comma3); b) - per le unità immobiliari, che (« acquisendo o perdendo i requisiti di ruralità») necessitavano di «un nuovo classamento e rendita» rimaneva fermo l’obbligo di presentare la dichiarazione catastale ai sensi del r.d.l. n. 652 del 1939, e del d.m. n. 701 del 1994 (cd. procedura Docfa) mentre «ai soli fini della iscrizione o cancellazione di ogni annotazione riferita alla ruralità» andava presentata « apposita richiesta» (art. 2, comma 6); c) - anche il mancato riconoscimento della ruralità si risolveva nella registrazione (« mediante specifica annotazione») del relativo «provvedimento motivato del direttore dell'Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio»adottato in esito alla (eventuale) verifica disposta dall’amministrazione (artt. 4 e 5); - da ultimo il d.l. n. 102 del 2013, art. 2, c omma 5 - ter , cit., ha disposto nei seguenti termini: «Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 13, comma 14-bis, del decreto- legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, deve intendersi nel senso che le domande di variazione catastale presentate ai sensi dell'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e l'inserimento dell'annotazione negli atti catastali producono gli effetti previsti per il riconoscimento del requisito di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto- legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda.». 5.4 – c ome, allora, reso esplicito dalla (convulsa) sequenza normativa, sopra ripercorsa, -e come, peraltro, già rilevato dalla Corte nei termini di cui sopra s’è dato riassuntivamente conto - a fronte dell’originaria previsione di «una domanda di variazione della categoria catastale»- e della conseguente «attribuzione della categoria catastale richiesta»(d.l. n. 70, cit., art. 7, c omma 2 bis , e d.m. 14 settembre 13 2011) - la successiva evoluzione normativa della materia ha portato alla emersione - ai fini del riconoscimento della ruralità, e «fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo», dunque con soppressione della nuova categoria catastale (classe «R») che era stata prevista per le unità immobiliari rurali ad uso abitativo (A/6), -di una «specifica annotazione» quale modalità di «inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralità»(d.l. n. 201 del 2011, art. 13, comma 14 - bis , e d.m. 26 luglio 2012, cit.);annotazione della quale è stata prevista, come anticipato, la pubblicità (su richiesta dell’interessato) nei casi di «iscrizione o cancellazione di ogni annotazione riferita alla ruralità», fermo restando l’obbligo dichiarativo (secondo procedura docfa) nelle diverse ipotesi di «un nuovo classamento e rendita» (per acquisto o perdita dei requisiti di ruralità); 5.5– con specifico riferimento, poi, alla fattispecie controversa, lo stesso Giudice delle Leggi ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 5-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, cit., sollevate, in relazione agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dal giudice rimettente che aveva rilevato l’irragionevolezza di una disciplina che non prevedeva «un’eccezione per il caso in cui l’annotazione, pur in presenza dei presupposti sostanziali della ruralità, non possa essere effettuata, in quanto, al momento della presentazione della relativa istanza, la particella catastale identificativa dell’unità immobiliare sia stata soppressa e sia confluita in un nuovo subalterno.» e che determinava «una ingiustificata disparità di trattamento tra le situazioni, sostanzialmente uguali, dei proprietari dei fabbricati che, prima della presentazione dell’istanza di riconoscimento della ruralità, siano stati oggetto di variazioni catastali, e dei titolari degli immobili di identica tipologia che, invece, non abbiano subito alcuna modifica»;-nel rilevare che le ratio delle disposizioni in esame « è duplice e va rinvenuta, da un lato, nella finalità di semplificazione procedimentale dell’accertamento della ruralità ai fini dell’esenzione dall’ICI e, dall’altro, nelle esigenze di certezza giuridica e di deflazione del contenzioso sorto a causa della disorganicità del previgente quadro normativo risultante dalla stratificazione di diversi interventi legislativi e giurisprudenziali», la Corte Costituzionale ha, per l’appunto, rimarcato che i dubbi di illegittimità costituzionale poteva essere superati «sulla base di argomenti sistematici che tengono conto sia della ratio della disciplina censurata, sia della funzione del sistema catastale», ed ha osservato che «L’aggiornamento delle risultanze rientra.. nella funzione di conservazione propria del catasto, la quale è assolta dall’amministrazione finanziaria tenendo in evidenza, mediante operazioni di voltura e di verificazione, le mutazioni soggettive e dello stato degli immobili e delle correlate rendite. Alla stregua di tale sistema, ogni iscrizione relativa ad atti di aggiornamento viene registrata e rimane accessibile al fine di consentire in ogni tempo la ricostruzione storica delle vicende che hanno interessato ciascun immobile censito. Tra le variazioni tracciabili in catasto deve, quindi, includersi anche il frazionamento da cui derivi la soppressione della particella oggetto di ripartizione e l’assunzione, da parte dell’unità immobiliare derivata, di un nuovo identificativo.In tale evenienza, le annotazioni storicamente afferenti alla particella soppressa non possono che essere effettuate su quella derivata, sia pure con espresso riferimento al precedente identificativo catastale.» (Corte Cost., 2 febbraio 2023, n. 12); - la Corte ha, altresì, rimarcato come le conclusioni in discorso trovassero riscontro (anche) in documenti di prassi dell’amministrazione (istruzioni della Direzione centrale catasto e cartografia dell’Agenzia del territorio di cui allecircolari prot. 24818 del 17 maggio 2012 e prot. 13845 del 5 aprile 2013) ove si evidenziava che «per gli identificativi associati alle unità immobiliari soppresse, l’annotazione della destinazione rurale ai sensi della disciplina in scrutinio deve essere inserita manualmente “menzionando lo stadio superato”», così che «L’informazione viene … associata all’unità immobiliare derivata, con la precisazione che il requisito deve essere riferito all’unità originaria da cui questa proviene, al fine di offrire un’adeguata rappresentazione della vicenda.»; - istruzioni, queste, del resto coerenti con la disciplina posta dal d.m. 26 luglio 2012, cit., che, come anticipato, implicava il ricorso alla procedura cd. Docfa (con la necessaria presentazione di una dichiarazione catastale, ai sensi del d.m. n. 701 del 1994) solo per le unità immobiliari che («acquisendo o perdendo i requisiti di ruralità») necessitavano di «un nuovo classamento e rendita», mentre «ai soli fini della iscrizione o cancellazione di ogni annotazione riferita alla ruralità» andava presentata «apposita richiesta»; 5.6 -risulta, pertanto, destituita di fondamento la ricostruzione in diritto prospettata dalla ricorrentequanto alla sussistenza del requisito di ruralità, tra le parti in contestazione, in ragione del difetto di un accertamento contrario, e di un provvedimento di diniego, da parte dell’Agenzia del territorio, provvedimento, questo, che andava adottato qualora avviata una verifica sull’istanza di parte (d.m. 26 luglio 2012, artt. 4 e 5); - anche per le unità immobiliari soppresse – che , già censite in catastato, avevano formato oggetto di una dichiarazione di variazione Docfa per fusione in una nuova, e derivata, unità immobiliare - rimaneva necessaria, difatti, l’annotazione di ruralità prescritta dal d.m. 26 luglio 2012, art. 1, comma 2, cit., che integrava il requisito utile - oggettivamente ed esclusivamente correlato al dato catastale - ai fini del riconoscimento della ruralità (d.l. n. 102 del 2013, art. 2, c. 5-ter, cit.); 6. –l’infondatezza del quarto motivo di ricorso consegue da ciò che, come la Corte ha statuito secondo un consolidato principio di diritto, «l'incertezza normativa oggettiva, che costituisce causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria, postula una condizione di inevitabile incertezza sul contenuto, sull'oggetto e sui destinatari della norma tributaria, ovverosia l'insicurezza ed equivocità del risultato conseguito attraverso il procedimento d'interpretazione normativa, riferibile non già ad un generico contribuente, o a quei contribuenti che per la loro perizia professionale siano capaci di interpretazione normativa qualificata (studiosi, professionisti legali, operatori giuridici di elevato livello professionale), e tanto meno all'Ufficio finanziario, ma al giudice, unico soggetto dell'ordinamento cui è attribuito il potere-dovere di accertare la ragionevolezza di una determinata interpretazione. Tale verifica è censurabile in sede di legittimità per violazione di legge, non implicando un giudizio di fatto, riservato all'esclusiva competenza del giudice di merito, ma una questione di diritto, nei limiti in cui la stessa risulti proposta in riferimento a fatti già accertati e categorizzati nel giudizio di merito» (così Cass., 28 novembre 2007, n. 24670 cui adde, ex plurimis, Cass., 1 febbraio 2019, n. 3108; Cass., 23 novembre 2016, n. 23845; Cass., 2 dicembre 2015, n. 24588; Cass., 24 febbraio 2014, n. 4394; Cass., 22 febbraio 2013, n. 4522; Cass., 27 luglio 2012, n. 13457; Cass., 16 febbraio 2012, n. 2192); - e si è, in particolare, rimarcato - a riguardo dei cd. fatti indice dell’incertezza normativa oggettiva (v. Cass., 28 novembre 2007, n. 24670 cui adde, ex plurimis, Cass., 12 aprile 2019, n. 10313; Cass., 13 giugno 2018, n. 15452; Cass., 17 maggio 2017, n. 12301) - che concorrono a determinare detta incertezza la ricorrenza di contrasti giurisprudenziali (nella giurisprudenza di legittimità e anche di merito; cfr. Cass., 23 novembre 2016, n. 23845; Cass., 2 dicembre 2015, n. 24588) ovvero di una pluralità di disposizioni «il cui coordinamento appaia concettualmente difficoltoso, per l'equivocità del loro contenuto» (così Cass., 24 febbraio 2014, n. 4394; Cass., 22 febbraio 2013, n. 4522); - nella fattispecie, come ben rilevato dal giudice del gravame, alcuna incertezza normativa residuava in ordine al criterio di identificazione della connotazione di ruralità delle unità immobiliari una volta che le Sezioni Unite della Corte ne avevano ascritto la derivazione al mero dato catastale ( Cass. Sez. U., 21 agosto 2009, n. 18565 ), e ciò nell’esercizio della funzione nomofilattica della Corte espressa nel suo massimo grado (in ragione del vincolo, posto dall’art. 374, comma 3, cod. proc. civ., alla sezione semplice dissenziente rispetto al principio di diritto enunciato dalle Sezioni unite); 7. – le spese del giudizio di legittimità vanno compensate, tra le parti, avuto riguardo al consolidamento in corso di causa dei pertinenti orientamenti interpretativi, della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, in tema di unità immobiliari soppresse e non più censite in catasto; - nei confronti di parte ricorrente sussistono i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1-quater). P.Q.M. La Corte - rigetta il ricorso; - compensa, tra le parti, le spese del giudizio di legittimità; - ai sensi dell
Sentenza Cassazione n. 13142/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris