CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 settembre 2024
Cassazione n. 26961/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
024 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2439/2019 R.G. proposto da -ricorrente - contro MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ex lege -controricorrente - avverso la sentenza n. 1693 /201 8 della Corte d’Appello di Napoli, depositata il 10.7.2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24.9.2024 dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] La ricorrente, già dipendente dell’[OSCURATO:PERSONA] dei Monopoli di Stato(AAMS), secondo le previsioni dell’art. 4 del d.lgs. n. 283 del 1998, venneinserita in un ruolo provvisorio ad esaurimento dell’allora Ministero delle F inanze e distaccat a temporaneamente presso l’[OSCURATO:PERSONA] (ETI) , dal quale venne poi dichiarata in esubero , sicché prestò servizio presso il Ministero della Giustizia dove venne infine inquadrata in attuazione di quanto disposto dall’art. 9, comma 25, del d.l. n. 78 del 2010, convertito in legge n. 122 del 2010. IlMinistero dell’Economia e delle Finanze (MEF) bandì in data 1°.12.2010 una procedura selettiva per la progressione economica all’interno dell’area II, alla quale la ricorrente non fu ammessa a partecipare, sul presupposto che la selezione fosse riservata ai dipendenti di ruolo del MEF e che e lla non facesse parte di tale categoria, in quanto inserita nel ruolo provvisorio ad esaurimento. La lavorat rice si rivolse quindi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice del lavoro, il quale in accoglimentodella domanda, accertò il suo diritto di partecipare alla selezione. La sentenza del Tribunale venne però riformata dalla Corte d’Appello di Napoli, accogliendo il gravame del MEF. Contro la sentenza della Corte territoriale la lavoratriceha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. [OSCURATO:PERSONA] è difeso con controricorso . La ricorrente ha altresì depositato memoria illustrativanel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazionein camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia , testualmente, «violazione e /o falsa applicazione dell’ art. 1 e dell’art. 4 del d.lgs. n. 283del 9.7.1998, D.M. del Ministro delle Finanze del 30.12.1998, dell’art. 74, comma 1, del d.lgs. n. 300/1999, dell’art. 1 del D.M. del Ministero delle Finanze del 28.12.2000, decreto interministeriale del Ministero della Economia e delle Finanze e del Ministero della Giustizia prot. N. 43083 del 28.7.2008, del D.M. del Ministero dell’Economia e delle Finanzedel 27.3.2009 sotto il profilo dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.». La Corte d’Appello di Napoli ha rilevato che la lavoratrice – sulla base della sua stessa affermazione di «essere stata inserita in data 27.3.2009 nel ruolo unico del personale MEF ed inquadratanell’Area II [OSCURATO:PERSONA] F3» – non possedeva, alla data di riferimento del bando (1°.1.2010), la richiesta anzianità di almeno due anni in una delle fasce retributive dall’Area II. La Corte territoriale ha quindi considerato tale carenza decisiva e assorbenteal fine del rigetto della domanda della lavoratrice. Nel ricorso si sostiene, invece, che l’istituzione del ruolo unico del personale del MEF con decreto 27.3.2009 «aveva natura meramente ricognitivadi una situazione che … era già in essere a decorrere…, quanto meno, dal 27.10.2003». Pertanto, sostiene ancora la ricorrente, se è vero che all’epoca delbando ella faceva parte del personale dipendente del MEF – come sottinteso nella stessa sentenza impugnata – non le sarebbe dovuto essere negato il diritto di partecipare alla selezione.1.1. Il motivo è infondato, perché il dispositivo della sentenza impugnata è conforme al diritto, quantunque la motivazione sia errata(art. 384, comma 4, c.p.c.). La Corte d’Appello, dando esclusiva rilevanza alla dichiarazione della lavoratrice di «essere stata inserita in data 27.3.2009 nel ruolo unico del personale MEF», non ha affrontato la preliminare questione – oggetto della principale difesa del Ministero, come riportato nello stesso ricorso per cassazione – della possibilità o meno di considerare personale dipendente del MEF il personale inserito nel «ruolo provvisorio ad esaurimento» istituito in base all’art. 4, comma 1,del d.lgs. n. 283 del 1998. Su siffatta questione questa Corte si è già di recente espressa più volte, statuendo che il ruolo provvisorio ad esaurimento di cui alla citata disposizione « era stato creato esclusivamente allo scopo di gestire i rapporti di lavoro de quibus sul piano amministrativo e contabile, nel tempo occorrente per attuare la definitiva ricollocazione dei lavoratori presso altre amministrazioni» (Cass. n. 14311/2024), sicché il lavoratore inserito in tale ruolo «non è equiparabile ai dipendenti di ruolo del detto Ministero[MEF] , in ragione della specialità e della provvisorietà del ruolo di inquadramento. Pertanto, ai sensi dell’art. 9, comma 25, del d.l. n. 78 del 2010, conv. dalla legge n. 122 del 2010, egli è inquadrato, a decorrere dal 1° gennaio 2011 … nei ruoli degli enti presso i quali presta servizio alla data di quest’ultimo d.l.» (Cass. n. 5092/2024; conf. Cass. n. 3342/2024). A tale indirizzo si intende ora dare continuità, ricordando che il d.lgs. n. 283 del 1998 istituì l’ente pubblico economico «[OSCURATO:PERSONA]» (art. 1), avviando la procedura di trasferimento al nuovo soggetto delle risorse patrimoniali dell’Azienda autonoma Monopoli di Stato (art. 3). Per quanto riguarda il personale dipendente dell’AAMS, l’art. 4 del citato d.lgs. ne dispose l’inserimento in un «ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze» e il distacco temporaneo presso il nuovo Ente nel numero necessario per l’avvio e la prosecuzione della sua attività, programmandone il successivo trasferimento, «in tutto o in parte», in base ai fabbisogni previsti. Il personale non trasferito – e anche quello trasferito, una volta dichiarato in esubero da ETI (art. 4, comma 4) – rimase inserito nel « ruolo provvisorio ad esaurimento » e collocato presso varie amministrazioni, finché non intervenne l’art. 9, comma 25, del d.l. n. 78 del 2010 (convertito dalla legge n. 122 del 2010), in forza del quale, a decorrere dal 1°.1.2011, venne«inquadrato anche in posizione di soprannumero, salvo riassorbimento al verificarsi delle relative vacanze in organico, nei ruoli degli enti presso i quali presta[va] servizio alla data » di emanazione del decretolegge. L’attuale ricorrente venne infatti inquadrata, in forza del citato art. 9, comma 25, del d.l. n. 78 del 2010, nel Ministero della Giustizia, transitando direttamente dal «ruolo provvisorio ad esaurimento» istituito presso il MEF. In tal senso, va condivisa la tesi della ricorrente secondo cui il decreto ministeriale 27.3.2009 «aveva natura meramente ricognitiva» e non mutò lo status dei lavoratori provenienti dall’AAMS, ma ciò non basta e non vale per considerar e quei lavoratori, prima di allora, dipendenti di ruolo del MEFe, quindi, soggetti abilitati a partecipare alle selezioni interne di quel Ministero per i l riconoscimento delle progressioni economiche orizzontali.Al contrario, come statuito nei citati precedenti di legittimità, tale premessa è esclusa dalla assoluta peculiarità della vicenda riguardante i dipendenti dell’AAMS, inizialmente destinati al trasferimento all’ETI, poi collocati temporaneamente presso vari Ministeri ed enti pubblici e infine inquadrati, anche in soprannumero, presso le amministrazioni ove prestavano servizio. 2. Il secondo motivo di ricorso –rubricato «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti sotto il profilo dell’art.360, comma 1, n. 5, c.p.c.» –ripropone sostanzialmente le medesime censure del precedente, sotto l’impropria veste di denuncia di un vizio di omesso esamedi un fatto decisivo. La ricorrente imputa al giudice d’appello di non avere considerato i documenti dai quali risulta il fatto certo che il suo inserimento nell’Area II, Fascia economica F3, preesisteva rispetto ald.m. 27.3.2009 . 2.1. Il motivo è inammissibile, perché il fattoprospettato non presenta i caratteri delladecisività, una volta appurato che il giudizio negativo sul diritto dipartecipare alla selezione per la progressione orizzontale non dipende dal l a mancanza del requisito di anzianità biennale nella fascia economica , bensì dalla rilevata peculiarità della vicenda riguardante i dipendenti dell’AAMS e il loro inserimento in un «ruolo provvisorio ad esaurimento». 3. Rigettato il ricorso, le spese legali per il presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.4. Si dà atto che, in base all’esito delricorso, sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. La Corte: rigettail ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese relative al giudizio di legittimità, liquidate in € 3.000 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a