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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 gennaio 2021

Cassazione n. 07413/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ARGENTINA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso presentato dal difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza n. 394/2020 con cui la Corte di appello di Sassari ha confermato l'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 392 c.p. è inammissibile.

A differenza di quel che vi deduce, reiterando argomentazioni già espresse e disattese, correttamente la Corte ha escluso la sussistenza del reato contestato rilevando come la condotta ascritta non abbia di fatto comportato alcuna compromissione del diritto della parte civile di ormeggiare nel porto turistico gestito dalla società rappresentata dall'imputato (utilizzando il posto barca attiguo ed adiacente a quello conteso), essendo questione prettamente civilistica quella sottesa alla pretesa di utilizzare il medesimo posto barca, senza tenere conto delle esigenze del gestore del porto ed in carenza di atti violenti o di alterazioni arbitrarie dello stato dei luoghi.

2. Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende Così deciso il 28/01/2021 [OSCURATO:PERSONA] 'ere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ARGENTINA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso presentato dal difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza n. 394/2020 con cui la Corte di appello di Sassari ha confermato l'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 392 c.p. è inammissibile. A differenza di quel che vi deduce, reiterando argomentazioni già espresse e disattese, correttamente la Corte ha escluso la sussistenza del reato contestato rilevando come la condotta ascritta non abbia di fatto comportato alcuna compromissione del diritto della parte civile di ormeggiare nel porto turistico gestito dalla società rappresentata dall'imputato (utilizzando il posto barca attiguo ed adiacente a quello conteso), essendo questione prettamente civilistica quella sottesa alla pretesa di utilizzare il medesimo posto barca, senza tenere conto delle esigenze del gestore del porto ed in carenza di atti violenti o di alterazioni arbitrarie dello stato dei luoghi. 2. Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende Così deciso il 28/01/2021 [OSCURATO:PERSONA] 'ere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 07413/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris