CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 20663/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nata ad Agrigento il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Agrigento visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette per l'imputata le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso associandosi alla richiesta del Pg e chiedendo, in subordine, il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Agrigento rigettava l'appello ex art. 310 cod.proc.pen. proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento avverso l'ordinanza resa dal Gip del Tribunale di Agrigento in data 31/10/2024, con la quale era stata disattesa la richiesta di sequestro preventivo impeditivo dell'autovettura di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], indagata per il reato di cui all'art. 255, comma 1, d.lgs 152/2006. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento, articolando i motivi di seguito enunciati. Il ricorrente deduce violazione ed errata applicazione dell'art. 321, comma 1, cod. proc. pen. Argomenta che il Tribunale, pur correttamente richiamando i presupposti applicativi della necessaria strumentalità tra il bene oggetto di sequestro impeditivo ed il reato commesso e del rischio di reiterazione di un reato, aveva erroneamente escluso, pur in presenza di un comportamento certamente abituale dell'indagata, la sussistenza di un pericolo concreto, pur essendo avvenuto l'abbandono di rifiuti, perseguito dall'art. 255 d.lgs 152/2006, a distanza di diversi chilometri dall'abitazione dell'indagata. Evidenzia, poi, anche la violazione dell'art. 125, comma 3, cod.proc.pen. con riferimento alla interpretazione della strumentalità funzionale. Argomenta che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, l'abbandono di rifiuti solidi urbani autoprodotti, in aperta campagna, necessitando di uno spostamento di diversi chilometri dal domicilio dell'indagata rende l'uso dell'autovettura "mezzo strumentalmente necessario" e funzionalmente collegato alla condotta di abbandono. Rimarca, infine, che la prova del pericolo di reiterazione del reato è desumibile dalla disponibilità della vettura da parte dell'indagata e nel comportamento della predetta dimostrativo di scarsa educazione civica e di inesistente rispetto per l'ambiente. iytoù 1ØLw'i., Chiede, pertanto, l'annullamento della elai213:z1mpugnata. 3. Il difensore dell'indagata ha depositato memoria ex art. 611 cod.proc.pen., nella quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concludo chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; il difensore dell'indagata ha depositato conclusioni scritte, associandosi alle richieste del Pg e chiedendo, in subordine il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1 Il ricorso va dichiarato inammissibile. 2. Va ricordato che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argornentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 Sez. 5, n. 43068 del 13.10.2009, Rv. 245093; sez. 6, n. 6589 del 10.1.2013, Rv. 254893). 2. Nella specie, il ricorrente articola motivi che si sostanziano in censure di merito afferenti la motivazione esposta dal Tribunale a fondamento del provvedimento di accoglimento cautelare. 3. Le censure mosse in questa sede dal ricorrente sono, pertanto, inammissibili, risolvendosi essenzialmente nella formulazione di rilievi in fatto concernenti la motivazione del provvedimento impugnato che, alla luce del principio di diritto suesposto, non è consentito proporre in questa sede. 4. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. P.Q.M. D