Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2026
ECLI:EU:C:2026:342
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CJ0887
SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione)
23 aprile 2026 (
*1
)
«Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine – Norme e regolamentazioni tecniche – Direttiva 98/37/CE – Macchina munita di dispositivi di arresto normale e di emergenza – Requisiti essenziali ai fini della sicurezza e della tutela della salute – Rischi per la sicurezza e la salute delle persone – Attivazione inconsapevole o consapevole di uno dei dispositivi di arresto – Blocco del dispositivo di arresto di emergenza – Apposita manovra che può sbloccare il dispositivo di arresto di emergenza»
Nella causa C‑887/24,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Germania), con decisione del 9 dicembre 2024, pervenuta in cancelleria il 20 dicembre 2024, nel procedimento
YH
contro
[OSCURATO:PERSONA]H,
LA CORTE (Nona Sezione),
composta da M. Condinanzi, presidente di sezione, N. Jääskinen e A. Kornezov (relatore), giudici,
avvocato generale: A. Biondi
cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA]
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
–
per la Commissione europea, da T.S. Bohr e M. Owsiany-Hornung, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 3 della direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine (
GU 1998, L 207, pag. 1
), nonché dei punti 1.1.2, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.4, 1.2.6, 1.2.7 e del punto 2.3, lettera c), dell’allegato I di quest’ultima.
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra YH e la [OSCURATO:PERSONA] GmbH, relativamente al risarcimento di un danno subito da YH e causato da una macchina fabbricata dalla [OSCURATO:PERSONA].
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3
I considerando 2, 6, 7 e 9 della direttiva 98/37 enunciano quanto segue:
«(2)
considerando che il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è garantita la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;
(…)
(6)
considerando che le legislazioni in materia di prevenzione degli infortuni differiscono notevolmente negli Stati membri; che le disposizioni imperative in materia, frequentemente completate da specificazioni tecniche cogenti de facto e/o da altre norme facoltative non comportano necessariamente livelli di sicurezza e di tutela della salute diversi ma a motivo delle loro disparità costituiscono degli ostacoli agli scambi all’interno della Comunità [europea]; che anche i sistemi di attestazione di conformità e di certificazione nazionale delle macchine differiscono notevolmente;
(7)
considerando che le attuali disposizioni nazionali in materia di sicurezza e di tutela della salute, che garantiscono la protezione dai rischi originati dalle macchine devono essere ravvicinate per garantire la libera circolazione delle macchine senza abbassare i livelli di protezione esistenti e giustificati negli Stati membri; che le prescrizioni di progettazione e di costruzione delle macchine di cui alla presente direttiva, essenziali nella ricerca di un ambiente di lavoro più sicuro, saranno accompagnate da disposizioni specifiche concernenti la prevenzione di taluni rischi cui possono essere esposti i lavoratori durante il lavoro, ed anche da disposizioni basate sull’organizzazione della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro;
(…)
(9)
considerando che il Libro bianco concernente il completamento del mercato interno, approvato dal Consiglio europeo nel giugno 1985 [(COM(85) 310 final)], prevede ai paragrafi 65 e 68 il ricorso alla nuova strategia in materia di ravvicinamento delle legislazioni; che pertanto l’armonizzazione legislativa nella fattispecie deve limitarsi alle prescrizioni necessarie per soddisfare i requisiti inderogabili ed essenziali di sicurezza e di tutela della salute relativi alle macchine; che detti requisiti, in quanto essenziali, devono sostituire le prescrizioni nazionali in materia».
4
Ai sensi dell’articolo 3 di tale direttiva:
«Le macchine e i componenti di sicurezza ai quali si applica la presente direttiva devono rispondere ai requisiti essenziali ai fini della sicurezza e della tutela della salute di cui all’allegato I».
5
Il punto 1.1.2 dell’allegato I di detta direttiva, intitolato «Principi d’integrazione della sicurezza», così prevede:
«a)
Per costruzione, le macchine devono essere atte a funzionare, ad essere regolate e a subire la manutenzione senza che tali operazioni, se effettuate nelle condizioni previste dal fabbricante, espongano a rischi le persone.
Le misure adottate devono avere lo scopo di eliminare il rischio di infortuni durante l’esistenza prevedibile della macchina, comprese le fasi di montaggio e smontaggio, anche se tale rischio fosse la conseguenza di una situazione anormale prevedibile.
b)
Per la scelta delle soluzioni più opportune il fabbricante deve applicare i seguenti principi, nell’ordine indicato:
–
eliminare o ridurre i rischi nel miglior modo possibile (integrazione della sicurezza nella progettazione e nella costruzione della macchina);
–
adottare le misure di protezione necessarie nei confronti dei rischi che non possono essere eliminati;
–
informare gli utilizzatori dei rischi residui dovuti all’incompleta efficacia delle misure di protezione adottate, indicare se è richiesta una formazione particolare e segnalare se è necessario prevedere un dispositivo di protezione individuale.
c)
In sede di progettazione e di costruzione della macchina, nonché all’atto della redazione delle istruzioni per l’uso, il fabbricante deve considerare non soltanto l’uso normale della macchina, ma anche l’uso della macchina ragionevolmente prevedibile.
La macchina deve essere progettata in modo da evitare che sia utilizzata anormalmente, se ciò può comportare un rischio. Negli altri casi le istruzioni per l’uso devono richiamare l’attenzione dell’utilizzatore sulle controindicazioni nell’uso della macchina che potrebbero, in base all’esperienza, presentarsi.
(…)».
6
I punti 1.2.1, 1.2.2, 1.2.4, 1.2.6 e 1.2.7 di tale allegato dispongono quanto segue:
«1.2.1. Sicurezza ed affidabilità dei sistemi di comando
I sistemi di comando devono essere progettati e costruiti in modo da essere tanto sicuri ed affidabili da evitare qualsiasi situazione pericolosa. Essi devono in particolare essere progettati e costruiti in modo:
–
che resistano alle sollecitazioni normali di servizio e agli agenti esterni,
–
che non si producano situazioni pericolose in caso di errori di logica nelle manovre.
1.2.2. Dispositivi di comando
I dispositivi di comando devono essere:
–
chiaramente visibili, individuabili ed eventualmente contrassegnati da una marcatura adatta,
–
disposti in modo da garantire una manovra sicura, univoca e rapida,
–
progettati in modo tale che il movimento del dispositivo di comando sia coerente con l’azione del comando,
–
situati fuori delle zone pericolose tranne il caso, all’occorrenza, di taluni organi, come un arresto di emergenza, una console di apprendimento per i robot,
–
sistemati in modo che la loro manovra non causi rischi supplementari,
–
progettati o protetti in modo che l’azione comandata, se comporta un rischio, non possa aver luogo senza una manovra intenzionale,
–
fabbricati in modo da resistere agli sforzi prevedibili; particolare attenzione sarà data ai dispositivi di arresto di emergenza che possono essere soggetti a grossi sforzi.
(…)
1.2.4. Dispositivo di arresto
Arresto normale
Ogni macchina deve essere munita di un dispositivo di comando che consenta l’arresto generale in condizioni di sicurezza.
Ogni posto di lavoro deve essere munito di un dispositivo di comando che consenta di arrestare, in funzione dei rischi esistenti, tutti gli elementi mobili della macchina o unicamente parti di essi, in modo che la macchina sia in situazione di sicurezza. L’ordine di arresto della macchina deve essere prioritario rispetto agli ordini di avviamento.
Ottenuto l’arresto della macchina o dei suoi elementi pericolosi, si deve interrompere l’alimentazione degli azionatori.
Arresto di emergenza
Ogni macchina deve essere munita di uno o più dispositivi di arresto di emergenza che consentano di evitare situazioni di pericolo che rischino di prodursi imminentemente o che si stiano producendo. Sono escluse da quest’obbligo:
–
le macchine per le quali il dispositivo di arresto di emergenza non può ridurre il rischio perché non riduce il tempo per ottenere l’arresto normale oppure perché non permette di prendere le misure specifiche che il rischio richiede,
–
le macchine portatili e quelle a guida manuale.
Detto dispositivo deve:
–
comprendere dispositivi di comando chiaramente individuabili, ben visibili e rapidamente accessibili,
–
provocare l’arresto del processo pericoloso nel tempo più breve possibile, senza creare rischi supplementari,
–
eventualmente avviare, o permettere di avviare, alcuni movimenti di salvaguardia.
Quando si smette di azionare il comando dell’arresto di emergenza dopo un ordine di arresto, detto ordine deve essere mantenuto da un blocco del dispositivo di arresto di emergenza, sino al suo sblocco; non deve essere possibile ottenere il blocco del dispositivo senza che quest’ultimo generi un ordine di arresto; lo sblocco del dispositivo deve essere possibile soltanto con una apposita manovra e non deve riavviare la macchina, ma soltanto autorizzarne la rimessa in funzione.
(…)
1.2.6. Avaria del circuito di alimentazione di energia
L’interruzione, il ripristino dopo un’interruzione o la variazione, indipendentemente dal senso, dell’alimentazione di energia della macchina non deve creare situazioni pericolose.
In particolare occorre evitare:
–
l’avviamento intempestivo,
–
l’impedimento dell’arresto della macchina se l’ordine è già stato dato,
–
la caduta o l’espulsione di un elemento mobile della macchina o di un pezzo della macchina,
–
l’impedimento dell’arresto automatico o manuale degli elementi mobili di qualsiasi tipo,
–
l’inefficienza dei dispositivi di protezione.
1.2.7. Avaria del circuito di comando
Un’anomalia della logica del circuito di comando, un’avaria o un deterioramento del circuito di comando non devono creare situazioni pericolose.
In particolare occorre evitare:
–
l’avviamento intempestivo,
–
l’impedimento dell’arresto della macchina se l’ordine è già stato dato,
–
la caduta o l’espulsione di un elemento mobile della macchina o di un pezzo della macchina,
–
l’impedimento dell’arresto automatico o manuale degli elementi mobili di qualsiasi tipo,
–
l’inefficacia dei dispositivi di protezione».
7
Al punto 2 di detto allegato, intitolato «Requisiti essenziali di sicurezza e di salute per talune categorie di macchine», il punto 2.3 di quest’ultimo, intitolato «Macchine per la lavorazione del legno e di materie assimilate», alla lettera c) così prevede:
«Le macchine per la lavorazione del legno e le macchine che lavorano materiali aventi caratteristiche fisiche e tecnologiche simili a quelle del legno, come il sughero, l’osso, la gomma indurita, le materie plastiche dure ed altre materie dure simili, devono rispondere ai seguenti requisiti essenziali per la sicurezza e la salute:
(…)
c)
la macchina deve essere equipaggiata di freno automatico che arresti l’utensile in tempo sufficientemente breve in caso di rischio di contatto con l’utensile in fase di rallentamento».
Diritto tedesco
8
La direttiva 98/37 è stata recepita nel diritto tedesco agli articoli 1 e 16 del Gesetz zur Neuordnung der Sicherheit von technischen Arbeitsmitteln und Verbraucherprodukten [legge sulla riorganizzazione della sicurezza dei mezzi di lavoro tecnici e dei prodotti di consumo], del 6 gennaio 2004 (BGBl. 2004 I, pag. 2).
9
In forza dell’articolo 1 di tale legge, il legislatore tedesco ha adottato il Gesetz über technische Arbeitsmittel und Verbraucherprodukte (Geräte- und Produktsicherheitsgesetz – GPSG) [legge sui mezzi di lavoro tecnici e sui prodotti di consumo (legge sulla sicurezza degli apparecchi e dei prodotti) – GPSG)], del 6 gennaio 2004 (BGBl. 2004 I, pag. 2).
10
In forza dell’articolo 16 della legge sulla riorganizzazione della sicurezza dei mezzi di lavoro tecnici e dei prodotti di consumo, tale legislatore, da un lato, ha modificato la [OSCURATO:PERSONA] zum Gerätesicherheitsgesetz [nono regolamento relativo alla legge sulla sicurezza degli apparecchi (regolamento sulle macchine)], del 12 maggio 1993 (BGBl. 1993 I, pag. 704) [inizialmente adottata in forza dell’articolo 1 della [OSCURATO:PERSONA] zum Gerätesicherheitsgesetz und zur Änderung von Verordnungen zum Gerätesicherheitsgesetz (regolamento relativo alla legge sulla sicurezza degli apparecchi e alla modifica dei regolamenti relativi alla legge sulla sicurezza degli apparecchi), del 12 maggio 1993 (BGBl. 1993 I, pag. 704)] e, dall’altro, ha rinominato tale nono regolamento «[OSCURATO:PERSONA] zum Geräte- und Produktsicherheitsgesetz (Maschinenverordnung – 9° GSGV) [nono regolamento relativo alla legge sulla sicurezza degli apparecchi e dei prodotti (regolamento sulle macchine – 9° GSGV)].
11
Ai sensi dell’articolo 2 del regolamento sulle macchine – 9° GSGV:
«Le macchine possono essere immesse sul mercato soltanto se soddisfano i requisiti essenziali ai fini della sicurezza e della tutela della salute enunciati all’allegato I della direttiva [98/37] e se, quando sono correttamente installate e sottoposte a manutenzione nonché utilizzate conformemente alla loro destinazione, non pregiudicano la sicurezza e la salute delle persone né la sicurezza degli animali domestici e dei beni».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
12
Nel corso del 2009 YH ha acquistato, presso un distributore, una sega circolare per la lavorazione del legno, fabbricata dalla [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «sega in questione nel procedimento principale»).
13
La sega in questione nel procedimento principale poteva funzionare in modalità su tavolo e in modalità inclinata. Essa era dotata di un pulsante di accensione verde e di un pulsante di arresto rosso (in prosieguo: il «dispositivo di arresto normale»), entrambi situati sotto uno sportello, nonché di un pulsante di arresto rosso di emergenza situato al di sopra di tale sportello (in prosieguo: il «dispositivo di arresto di emergenza»).
14
Tanto il dispositivo di arresto normale che il dispositivo di arresto di emergenza comandavano l’azionamento di un freno elettronico ai fini dell’arresto della lama della sega in questione nel procedimento principale al termine di circa dieci secondi.
15
Il 14 dicembre 2016 YH ha avuto un incidente con la sega in questione nel procedimento principale. Egli ha voluto far passare quest’ultima dalla modalità inclinata alla modalità su tavolo e ne ha arrestato il motore tramite uno di questi dispositivi di arresto. Quando ha caricato i pezzi di legno tagliati in una carriola, egli ha involontariamente azionato uno dei suddetti dispositivi, o una volta per almeno quattro-cinque secondi o più volte di seguito per un totale di almeno quattro-cinque secondi.
16
A seguito di una tale manipolazione, l’effetto frenante della lama della sega in questione nel procedimento principale è stato interrotto, di modo che, per circa undici minuti, tale lama ha continuato a girare silenziosamente rallentando fino ad arrestarsi.
17
YH ha piegato in avanti la protezione della lama della sega in questione nel procedimento principale senza notare che quest’ultima girava ancora silenziosamente. Il suo indice sinistro è stato allora colpito e ferito da tale lama.
18
A seguito di tale incidente, YH ha proposto, dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Germania), un’azione di risarcimento danni nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] a causa del danno grave che egli aveva subito per via dell’utilizzo della sega in questione nel procedimento principale.
19
Nell’ambito del procedimento svoltosi dinanzi a tale giudice è stata redatta una perizia. In tale perizia, il perito ha constatato che, sebbene un tempo di frenata di tredici secondi della lama della sega in questione nel procedimento principale fosse stato impostato, il fatto di azionare il dispositivo di arresto di emergenza consentiva di arrestare tale lama in otto o nove secondi. Egli ha rilevato inoltre che, quando il dispositivo di arresto di emergenza era nuovamente azionato o una sola volta per almeno quattro-cinque secondi o più volte di seguito per una durata complessiva di almeno quattro-cinque secondi, detta lama non si arrestava nel tempo di frenata preimpostata, ma continuava a girare per circa undici minuti.
20
[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) ha respinto l’azione di risarcimento danni proposta da [OSCURATO:PERSONA].
21
YH ha interposto appello avverso tale decisione di rigetto dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Germania), giudice del rinvio. Egli fa valere, in sostanza, che la sega in questione nel procedimento principale non è conforme ai requisiti di sicurezza previsti nella direttiva 98/37.
22
Tale giudice rileva che, se è vero che YH ha ampiamente contribuito al danno che ha subito, la [OSCURATO:PERSONA] potrebbe anch’essa essere ritenuta responsabile di una parte di tale danno in caso di non conformità della sega in questione nel procedimento principale ai requisiti di sicurezza previsti nella direttiva 98/37.
23
A tal riguardo, il giudice del rinvio ritiene che la sega in questione nel procedimento principale presenti un difetto di progettazione e che essa non soddisfacesse i requisiti di sicurezza derivanti dall’articolo 3 e dall’allegato I della direttiva 98/37, per il motivo che, in particolare, il fatto di azionare nuovamente il dispositivo di arresto di emergenza, o una sola volta in modo prolungato o più volte di seguito, avrebbe l’effetto di lasciar girare la lama di tale sega silenziosamente per circa undici minuti. Tale giudice rileva che, in una situazione di emergenza, non si può escludere che un utente in stato di panico possa azionare tale dispositivo una sola volta in modo prolungato o più volte di seguito e che, in un’ipotesi del genere, l’arresto della lama di tale sega dovrebbe essere garantito affinché i requisiti di sicurezza siano rispettati.
24
Tuttavia, il giudice del rinvio nutre dubbi quanto all’interpretazione da dare al punto 1.2.4 dell’allegato I della direttiva 98/37. A suo avviso, la parte della frase contenuta in tale punto, secondo la quale, «[q]uando si smette di azionare il comando dell’arresto di emergenza dopo un ordine di arresto, detto ordine deve essere mantenuto da un blocco del dispositivo di arresto di emergenza, sino al suo sblocco», potrebbe essere interpretata nel senso che, se tale dispositivo è nuovamente azionato, l’ordine di frenare non deve essere mantenuto. Secondo una siffatta interpretazione, la sega in questione nel procedimento principale risponderebbe ai requisiti di sicurezza della direttiva 98/37. Inoltre, tale giudice chiede se una siffatta manovra consapevole o inconsapevole costituisca una «apposita manovra» per lo sblocco di detto dispositivo, ai sensi del punto 1.2.4 dell’allegato I della direttiva 98/37.
25
Date tali circostanze, l’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Germania) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se l’articolo 3, in combinato disposto con l’allegato I della direttiva [98/37], e, in particolare, i relativi punti 1.1.2., 1.2.1., 1.2.2., 1.2.4., 1.2.6., 1.2.7. e 2.3, lettera c), debba essere interpretato nel senso che il dispositivo di arresto di emergenza di una sega circolare soddisfa i requisiti di sicurezza ivi contenute quando, dopo un ordine di arresto tramite una manovra sul comando di arresto di emergenza, consapevole o inconsapevole, ripetuta o costante, per un periodo di almeno [quattro] o [cinque] secondi, l’effetto frenante viene interrotto con il risultato che la lama della sega non si arresta, ma continua a girare silenziosamente per circa [undici] minuti.
2)
a)
Se l’articolo 3, in combinato disposto con l’allegato I, punto 1.2.4, della direttiva 98/37/CE, del 22 giugno 1998, debba essere interpretato nel senso che anche un (nuovo) ordine di arresto, involontario o accidentale, durante il periodo di frenatura costituisce una “manovra” ai sensi di [quest’ultima] disposizione.
b)
In caso di risposta affermativa alla questione 2), se una siffatta manovra, involontaria o accidentale, costituisca un’“apposita manovra” per lo sblocco del dispositivo ai sensi dell’articolo 3, in combinato disposto con l’allegato I, punto 1.2.4, della direttiva 98/37/CE del 22 giugno 1998.
3)
a)
Se l’articolo 3, in combinato disposto con l’allegato I, punto 1.2.4, della direttiva 98/37/CE, del 22 giugno 1998, debba essere interpretato nel senso che solo una (ripetuta) manovra consapevole e intenzionale del dispositivo di arresto di emergenza costituisce una “manovra” ai sensi di [quest’ultima] disposizione.
b)
In caso di risposta affermativa alla questione 3. a), se una siffatta manovra consapevole e intenzionale costituisca un’“apposita manovra” per lo sblocco del dispositivo ai sensi dell’articolo 3, in combinato disposto con l’allegato I, punto 1.2.4, della direttiva 98/37/CE del 22 giugno 1998».
Sul procedimento dinanzi alla Corte
26
Con decisione del presidente della Corte del 3 marzo 2025, è stata rivolta al giudice del rinvio una richiesta di informazioni al fine di determinare, da un lato, se le disposizioni della direttiva 98/37 fossero state recepite nel diritto tedesco, tenuto conto del fatto che, nell’ambito di una controversia tra privati come quella di cui trattasi nel procedimento principale, le disposizioni di tale direttiva non possono di per sé creare, senza recepimento nel diritto nazionale, obblighi per la parte convenuta nel procedimento principale. Dall’altro lato, la Corte ha invitato tale giudice a precisare se, in occasione del suo incidente, YH avesse azionato il dispositivo di arresto normale o il dispositivo di arresto di emergenza.
27
Il 20 marzo 2025 il giudice del rinvio ha risposto a tale richiesta di informazioni. In primo luogo, esso ha rilevato che le disposizioni della direttiva 98/37 erano state recepite nell’ordinamento giuridico tedesco mediante il regolamento sulle macchine – 9
°
GSGV, il cui articolo 2 prevede che le macchine possano essere immesse sul mercato solo se soddisfano i requisiti essenziali ai fini della sicurezza e della tutela della salute enunciati all’allegato I della direttiva 98/37 e solo se non pregiudicano la sicurezza e la salute delle persone né la sicurezza degli animali domestici e dei beni, quando sono correttamente installate e sottoposte a manutenzione nonché utilizzate conformemente alla loro destinazione. In secondo luogo, il giudice del rinvio ha precisato che, dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), YH aveva affermato che, al momento del suo incidente, egli aveva azionato il dispositivo di arresto normale, mentre, dinanzi ad esso, egli aveva indicato di aver azionato il dispositivo di arresto di emergenza. Tuttavia, secondo il giudice del rinvio, non è necessario stabilire quale di tali dispositivi fosse stato azionato, poiché ciascuno di essi doveva assicurare un’unica e medesima funzione di frenata della sega in questione nel procedimento principale.
Sulle questioni pregiudiziali
28
Con le sue tre questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3 della direttiva 98/37 nonché i punti 1.1.2, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.4, 1.2.6, 1.2.7 e il punto 2.3, lettera c), dell’allegato I di tale direttiva debbano essere interpretati nel senso che un dispositivo di arresto normale e/o un dispositivo di arresto di emergenza di una sega circolare per la lavorazione del legno soddisfano i requisiti di sicurezza e di tutela della salute enunciati a tali disposizioni, qualora, una volta avviato l’ordine di arresto della macchina, il fatto di azionare di nuovo, consapevolmente o meno, il dispositivo di arresto di cui trattasi, o una sola volta in modo prolungato o più volte di seguito, interrompa la frenatura di tale sega, di modo che la lama di quest’ultima non si arresta, ma continua a girare silenziosamente rallentando, per arrestarsi infine dopo vari minuti.
29
Al riguardo, occorre ricordare che la direttiva 98/37 armonizza esaustivamente a livello dell’Unione le regole relative ai requisiti essenziali di sicurezza delle macchine e all’attestazione della loro conformità a tali requisiti, nonché quelle che riguardano i comportamenti che gli Stati membri possono adottare in relazione alle macchine che si presumono conformi ai detti requisiti (v., in tal senso, sentenza del 17 aprile 2007, AGM-COS.MET,
C‑470/03
,
EU:C:2007:213
, punto
53
).
30
Infatti, tale direttiva, ai sensi dei suoi considerando secondo, sesto, settimo e nono, mira a garantire la libera circolazione delle macchine nel mercato interno e a soddisfare i requisiti inderogabili ed essenziali di sicurezza e di tutela della salute relativi a tali macchine, sostituendo i sistemi nazionali di certificazione e di attestazione di conformità mediante un sistema armonizzato. A tale scopo, in particolare all’articolo 3 e all’allegato I, la direttiva elenca i requisiti essenziali ai fini della sicurezza e della tutela della salute che devono soddisfare le macchine e i componenti di sicurezza fabbricati negli Stati membri (sentenze dell’8 settembre 2005, Yonemoto,
C‑40/04
,
EU:C:2005:519
, punto
31
, e del 17 aprile 2007, AGM-COS.MET,
C‑470/03
,
EU:C:2007:213
, punto
52
).
31
Tra tali requisiti, in primo luogo, il punto 1.1.2 di detto allegato enuncia i principi d’integrazione della sicurezza cui devono rispondere le macchine e i loro componenti di sicurezza. In particolare, conformemente a tale punto 1.1.2, lettera a), per costruzione, le macchine devono essere atte a funzionare, ad essere regolate e a subire la manutenzione senza che tali operazioni, se effettuate nelle condizioni previste dal fabbricante, espongano a rischi le persone. Tale disposizione prevede, inoltre, che le misure adottate debbano avere lo scopo di eliminare il rischio di infortuni durante l’esistenza prevedibile della macchina, comprese le fasi di montaggio e smontaggio, anche se tale rischio fosse la conseguenza di una situazione anormale prevedibile.
32
Inoltre, in forza del punto 1.1.2, lettera b), dell’allegato I della direttiva 98/37, per la scelta delle soluzioni più opportune il fabbricante deve, nell’ordine indicato, anzitutto eliminare o ridurre i rischi per la sicurezza o per la salute, poi adottare le misure di protezione necessarie nei confronti dei rischi che non possono essere eliminati e, infine, informare gli utilizzatori dei rischi residui dovuti all’incompleta efficacia delle misure di protezione adottate, indicare se è richiesta una formazione particolare e segnalare se è necessario prevedere un dispositivo di protezione individuale.
33
Peraltro, il principio figurante al punto 1.1.2, lettera c), di tale allegato esige che il fabbricante della macchina considerata, in sede di progettazione e di costruzione della stessa, nonché all’atto della redazione delle istruzioni per l’uso, deve considerare non soltanto l’uso normale della macchina, ma anche l’uso della macchina ragionevolmente prevedibile.
34
In secondo luogo, il punto 1.2.1 di detto allegato prevede che i sistemi di comando debbano essere progettati e costruiti in modo da essere tanto sicuri ed affidabili da evitare qualsiasi situazione pericolosa e, in particolare, che non si producano situazioni pericolose in caso di errori di logica nelle manovre, mentre il punto 1.2.2 del medesimo allegato prevede, in particolare, che i dispositivi di comando debbano essere progettati in modo tale che il movimento di questi ultimi sia coerente con l’azione del comando.
35
In terzo luogo, il punto 1.2.4 dell’allegato della direttiva 98/37 richiede che ogni macchina debba essere munita di un dispositivo di comando che consenta l’arresto generale in condizioni di sicurezza, vale a dire di un dispositivo di arresto normale, nonché, fatte salve talune esclusioni, le quali non sono pertinenti per la soluzione della controversia di cui al procedimento principale, di uno o più dispositivi di arresto di emergenza che consentano di evitare situazioni di pericolo che rischino di prodursi imminentemente o che si stiano producendo.
36
Per quanto riguarda, da un lato, il dispositivo di arresto normale, tale punto 1.2.4 prevede che detto dispositivo debba consentire di arrestare, in funzione dei rischi esistenti, tutti gli elementi mobili della macchina considerata o unicamente parti di essi, in modo che tale macchina sia in situazione di sicurezza. Inoltre, l’ordine di arresto deve prevalere sugli ordini di avviamento di detta macchina. Una volta ottenuto l’arresto della stessa macchina o dei suoi elementi pericolosi, si deve interrompere l’alimentazione degli azionatori interessati.
37
Dall’altro lato, per quanto riguarda il dispositivo di arresto di emergenza, detto punto 1.2.4 dispone che tale dispositivo deve comprendere dispositivi di comando chiaramente individuabili, ben visibili e rapidamente accessibili. Esso deve, inoltre, provocare l’arresto del processo pericoloso nel tempo più breve possibile, senza creare rischi supplementari e, eventualmente avviare, o permettere di avviare, alcuni movimenti di salvaguardia.
38
Lo stesso punto 1.2.4 precisa, inoltre, che, «[q]uando si smette di azionare il comando dell’arresto di emergenza dopo un ordine di arresto, detto ordine deve essere mantenuto da un blocco del dispositivo di arresto di emergenza, sino al suo sblocco» e che non deve essere possibile ottenere un siffatto blocco senza che quest’ultimo generi un ordine di arresto. Peraltro, lo sblocco del dispositivo di arresto deve essere possibile soltanto con una apposita manovra e non deve riavviare la macchina, ma soltanto autorizzarne la rimessa in funzione.
39
Ne consegue che l’azionamento del dispositivo di arresto di emergenza deve avviare un ordine di arresto, che deve essere mantenuto da un blocco di tale dispositivo. Il fatto di cessare l’azionamento di detto dispositivo non deve quindi avere l’effetto di sbloccare quest’ultimo, dato che tale sblocco deve essere possibile soltanto con una apposita manovra. La nozione di «apposita manovra», ai sensi del punto 1.2.4 dell’allegato I della direttiva 98/37, deve quindi essere intesa nel senso che riguarda un’azione precisa e distinta dall’azionamento dello stesso dispositivo, che mira specificamente a sbloccare quest’ultimo.
40
Occorre sottolineare, inoltre, che lo sblocco, con una siffatta apposita manovra, del dispositivo di arresto di emergenza non deve in alcun caso riavviare la macchina considerata. Infatti, la rimessa in funzione di quest’ultima deve essere possibile solo con l’azionamento successivo di un altro dispositivo di comando.
41
In quarto luogo, i punti 1.2.6 e 1.2.7 dell’allegato I della direttiva 98/37 dispongono, in sostanza, che nessun’anomalia nella logica o nell’alimentazione del circuito di comando deve comportare situazioni pericolose o impedire l’arresto della macchina considerata se ne è già stato dato l’ordine.
42
In quinto e ultimo luogo, occorre rilevare che il punto 2.3 di tale allegato enuncia requisiti supplementari per le macchine per la lavorazione del legno, quali la sega in questione nel procedimento principale.
43
Per quanto riguarda, in particolare, la frenatura di tali macchine, il punto 2.3, lettera c), dell’allegato I della direttiva 98/37 prevede che la macchina considerata debba essere equipaggiata di freno automatico che arresti l’utensile in tempo sufficientemente breve in caso di rischio di contatto con l’utensile in fase di rallentamento.
44
Un siffatto requisito è una misura di sicurezza supplementare per le macchine che lavorano il legno e mira a garantire che i requisiti in materia di tutela della salute e sicurezza siano rispettati, in particolare, mediante l’immobilizzazione dell’utensile della macchina per la lavorazione del legno di cui trattasi, ad esempio le lame, le frese ecc., in un tempo sufficientemente breve per eliminare il rischio di contatto accidentale durante la fase di rallentamento di tale utensile.
45
Nel caso di specie, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che, dopo aver avviato un ordine di arresto, YH ha involontariamente azionato il dispositivo di arresto di emergenza o il dispositivo di arresto normale, o una sola volta in modo prolungato o più volte di seguito, il che ha avuto come conseguenza che l’effetto frenante è stato interrotto e che, per diversi minuti, la lama della sega in questione nel procedimento principale ha continuato a girare silenziosamente.
46
Anche supponendo che lo sblocco del dispositivo di arresto di emergenza possa essere ottenuto, conformemente alle istruzioni per l’uso della macchina di cui trattasi, con il fatto di azionare tale dispositivo o una sola volta in modo prolungato o più volte di seguito, circostanza questa che spetterà al giudice del rinvio verificare, ciò non toglie che tale sblocco non deve in alcun caso riavviare tale macchina, ma soltanto autorizzarne la rimessa in funzione, come prevede espressamente il punto 1.2.4 dell’allegato I della direttiva 98/37 e come ricordato al punto 38 della presente sentenza.
47
Pertanto, il fatto che le azioni, consapevoli o meno, descritte al punto 45 della presente sentenza abbiano avuto come conseguenza che l’effetto frenante sia stato interrotto e che, per diversi minuti, la lama della sega in questione nel procedimento principale abbia continuato a girare silenziosamente appare contrario al requisito previsto al punto 1.2.4 dell’allegato I della direttiva 98/37 e non può quindi costituire una «apposita manovra» per lo sblocco del dispositivo di arresto di emergenza, ai sensi di tale punto 1.2.4.
48
La medesima conclusione vale,
mutatis mutandis
, nell’ipotesi in cui YH abbia azionato il dispositivo di arresto normale o una sola volta in modo prolungato o più volte di seguito. Infatti, sebbene il dispositivo di arresto normale e il dispositivo di arresto di emergenza presentino talune differenze a livello dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute loro propri, essi sono soggetti, in sostanza, agli stessi principi di integrazione della sicurezza e condividono la stessa funzione essenziale, vale a dire l’arresto della macchina considerata ponendola in una situazione di sicurezza. Di conseguenza, l’azionamento del dispositivo di arresto normale, che sia una sola volta in modo prolungato o più volte di seguito, non può in alcun caso avere l’effetto di interrompere l’ordine di arresto che tale dispositivo di comando è tenuto a dare né, pertanto, di consentire alla sega circolare di cui trattasi di continuare a girare per diversi minuti.
49
In aggiunta, una siffatta conseguenza appare altresì contraria tanto ai principi di integrazione della sicurezza cui devono rispondere le macchine e i loro componenti di sicurezza, enunciati al punto 1.1.2 dell’allegato I della direttiva 98/37, che ai requisiti di sicurezza e di tutela della salute derivanti dai punti 1.2.1, 1.2.2, 1.2.6, 1.2.7 e dal punto 2.3, lettera c), di tale allegato, ricordati ai punti da 31 a 34 e da 41 a 44 della presente sentenza, in quanto espone le persone che utilizzano la macchina di cui trattasi a un rischio maggiore per la loro sicurezza e per la loro salute. Infatti, come sottolinea il giudice del rinvio, è del tutto prevedibile che, in uno stato di panico, la persona che utilizza tale macchina azioni, al fine di arrestarla il più rapidamente possibile, o una sola volta in modo prolungato o più volte di seguito, il dispositivo di arresto normale o il dispositivo di arresto di emergenza di quest’ultima. Orbene, nel consentire, in tali circostanze, alla lama della macchina di cui trattasi di continuare a girare silenziosamente per diversi minuti, invece di arrestarla in un tempo sufficientemente breve, tali dispositivi violano l’insieme dei requisiti summenzionati.
50
Sulla base di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che l’articolo 3 della direttiva 98/37 nonché i punti 1.1.2, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.4, 1.2.6, 1.2.7 e il punto 2.3, lettera c), dell’allegato I di tale direttiva devono essere interpretati nel senso che un dispositivo di arresto normale e/o un dispositivo di arresto di emergenza di una sega circolare per la lavorazione del legno non soddisfano i requisiti di sicurezza e di tutela della salute enunciati in tali disposizioni, qualora, una volta avviato l’ordine di arresto della macchina, il fatto di azionare di nuovo, consapevolmente o meno, il dispositivo di arresto di cui trattasi, o una sola volta in modo prolungato o più volte di seguito, interrompa la frenatura di tale sega, di modo che la lama di quest’ultima non si arresta, ma continua a girare silenziosamente rallentando, per arrestarsi infine dopo vari minuti.
Sulle spese
51
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara:
L’articolo 3 della direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine, nonché i punti 1.1.2, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.4, 1.2.6, 1.2.7 e il punto 2.3, lettera c), dell’allegato I di tale direttiva
devono essere interpretati nel senso che:
un dispositivo di arresto normale e/o un dispositivo di arresto di emergenza di una sega circolare per la lavorazione del legno non soddisfano i requisiti di sicurezza e di tutela della salute enunciati in tali disposizioni, qualora, una volta avviato l’ordine di arresto della macchina, il fatto di azionare di nuovo, consapevolmente o meno, il dispositivo di arresto di cui trattasi, o una sola volta in modo prolungato o più volte di seguito, interrompa la frenatura di tale sega, di modo che la lama di quest’ultima non si arresta, ma continua a girare silenziosamente rallentando, per arrestarsi infine dopo vari minuti.
Firme
(
*1
) Lingua processuale: il tedesco.