Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 42/1985
ECLI:IT:COST:1985:42
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
1. - Con atto, notificato il 2 luglio 1979 al Presidente del
Consiglio dei ministri (depositato il 19 luglio 1979 e iscritto al n.
20/1979 Reg. ricorsi conflitti), la Provincia autonoma di Trento, in
persona del Presidente autorizzato con delibera di Giunta n. 4782
dell'8 giugno 1979, rappresentata e difesa giusta procura per atti
notar [OSCURATO:PERSONA] di Trento n. 27177 del 12 giugno 1979, dagli
avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso
per conflitto di attribuzioni contro il Presidente del Consiglio dei
ministri e il Ministero delle Finanze per l'annullamento
dell'ingiunzione in data 29 marzo 1979 dell'Ufficio del Registro di
[OSCURATO:PERSONA] - Intendenza di Finanza di Trento - con la quale era
stato richiesto il pagamento di una sanzione pecuniaria in materia
edilizia comminata, a seguito di annullamento giurisdizionale di
licenza edilizia, a carico di [OSCURATO:PERSONA]. Ha esposto la Provincia
che, a seguito di annullamento pronunciato dal Cons. di Stato con
decisione 17 maggio 1973, di licenza edilizia concessa a [OSCURATO:PERSONA]
il 24 ottobre 1970 per la costruzione di un edificio nel Comune di
Siror, il Sindaco, con provvedimento in data 21 ottobre 1975, n. 2299,
determinò in lire 72 milioni la sanzione pecuniaria, e invitava la
Osti al pagamento, che il provento della sanzione era stato rivendicato
dal Ministero delle Finanze - Intendenza di Finanza di Trento - a mezzo
dell'Ufficio del Registro di [OSCURATO:PERSONA], aveva emesso sotto la
data del 29 marzo 1979 ingiunzione di pagamento notificata per
conoscenza alla Provincia di Trento in data 8 maggio 1979; sulla base
di tale esposizione, ha lamentato la violazione dell'art. 8, n. 5,
d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e dell'art. 1, d.P.R. 22 marzo 1974, n.
381 ed ha chiesto dichiararsi la competenza di essa Provincia per la
riscossione delle sanzioni pecuniarie in materia edilizia irrogate e,
conseguentemente, annullare l'ingiunzione di pagamento emessa
dall'Ufficio del Registro di [OSCURATO:PERSONA] del 29 marzo 1979 nei
confronti di [OSCURATO:PERSONA].
Con atto di deduzioni depositato il 19 luglio 1979, si è
costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, nell'interesse del
quale l'Avvocatura generale dello Stato ha chiesto dichiararsi il
ricorso della Provincia I) irricevibile per ciò che il termine di
sessanta giorni avrebbe preso a decorrere dal 28 febbraio 1979 (data
della lettera missiva, con la quale la Provincia aveva dichiarato di
conoscere e di contestare la lettera intendentizia del 16 agosto 1978),
laddove la successiva ingiunzione sarebbe da definire atto meramente
esecutivo della già manifestata volontà di esercitare il potere, e
II) in subordine infondata per ciò IIa) che l'ultimo comma dell'art.
13, l. 675/1967 stabilisce che, mentre nel caso di costruzione senza
licenza i proventi delle sanzioni pecuniarie sono riscossi dal Comune e
destinati al finanziamento delle opere di urbanizzazione, nel caso di
annullamento di licenza i proventi sono incamerati dallo Stato senza
alcuna destinazione specie di carattere urbanistico (in tal senso ha
richiamato Cons. Stato Sez. V 30 aprile 1973, n. 368 che ha posto in
luce come, nel caso di sanzione consecutiva ad annullamento
giurisdizionale delle licenze, non è da reputare lecito che il Comune
tragga arricchimento da atto illegittimo cui ha dato vita), IIb) che la
norma in esame non ha giustificazione diversa da quella cui si ispirano
gli artt. 586 e 827 c.c., che rispettivamente attribuiscono allo Stato
le eredità in assenza di successibili e le proprietà degli immobili
vacanti, e ciò spiega perché lo Stato, che, a differenza del Comune,
beneficia delle sanzioni in caso di difetto di licenza, non sia tenuto
a destinare le somme, che ne formano oggetto, a finalità urbanistica o
di altro specifico genere, IIc) che nessuna rilevanza nel problema che
ne occupa sarebbe da riconoscere al trasferimento di attribuzioni
urbanistiche operato con l'art. 1, d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381
perché il potere di irrogare le sanzioni e di incamerarne gli importi
nulla avrebbe da vedere con tali attribuzioni. In allegato ha
l'Avvocatura erariale esibito l'ordinanza 21 ottobre 1975 e
l'ingiunzione 31 marzo 1977 del Sindaco di Siror, la nota 16 agosto
1978 dell'Intendente di finanza di Trento e la nota 28 febbraio 1979
della Provincia di Trento.
Con atto depositato il 30 giugno 1980, in calce al quale era stata
stilata procura all'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha spiegato intervento il
Comune di Siror chiedendo dichiararsi spettargli la sanzione e
deducendo a sostegno di tale conclusione che, a sensi del comma nono
dell'art. 15, l. 10/1977, la somma che ne forma oggetto va attribuita
al Comune se non ancora esatta alla data di entrata in vigore della
legge stessa (interpretazione recepita nella circolare 15 febbraio
1977, n. 156/1-XIII, nella quale la Provincia di Trento aveva affermato
vigenti, nel suo territorio, tutte le disposizioni dell'art. 15 della
l. 10/1977, ivi compreso l'ultimo comma).
Con la memoria depositata il 10 luglio 1984 la difesa del Comune ha
fatto capo alla distinzione tra vizi formali e vizi sostanziali della
concessione edilizia ed ha soggiunto che nel primo caso nessuna
sanzione può essere imposta al richiedente che si appalesa vittima di
scorrettezza formale, laddove nel secondo caso il richiedente è
l'artefice primo dell'illegittimità e, pertanto, va a suo carico
imposta la sanzione, il cui oggetto pecuniario dovrebbe andare al
Comune che è vittima della illegittima iniziativa, laddove ne è la
spettanza alla Provincia o allo Stato esclusa dal fatto che l'una e
l'altro sono del tutto estranei alla gestione urbanistica; ha poi
richiamato la giurisprudenza della Corte costituzionale (sentt. 5/1980
e 127/1983) espressiva della concessione quale causa della elevazione
del jus aedificandi a diritto soggettivo perfetto per inferirne che
spetterebbe al Comune, cui compete siffatta elevazione, sopportare le
conseguenze della illegittimità di questa rimuovendo le opere abusive,
a conferma della conclusione già formulata nell'atto d'intervento -
spettare non già alla Provincia ricorrente o allo Stato resistente ma
al Comune interveniente l'oggetto pecuniario della sanzione -.
2. - Alla pubblica udienza del 12 dicembre 1984, alla quale il
ricorso era stato rinviato a seguito del decesso del giudice Maccarone
dalla pubblica udienza del 10 luglio 1984, il giudice Andrioli ha
svolto la relazione, gli avv.ti Lorenzoni per la Provincia di Trento e
l'avv. dello Stato Corti per il Presidente del Consiglio dei ministri
hanno illustrato le già formulate conclusioni con specifico
riferimento alle eccezioni di inammissibilità del ricorso.
:
3. - È infondata l'eccezione d'irricevibilità del ricorso della
Provincia perché la lettera, indirizzata il 16 agosto 1978
dall'Intendente di Finanza di Trento al Comune di Siror e p.c.
all'Ufficio del Registro di [OSCURATO:PERSONA], era diretta a persuadere
il Comune destinatario che questo poteva irrogare la pena pecuniaria e
non anche emettere l'ingiunzione di pagamento, e, di conseguenza, a
rimettere il provvedimento irrogatorio all'Ufficio di Registro di [OSCURATO:PERSONA] onde questo procedesse alla riscossione del credito.
Né a far sì che il proposito dell'Intendenza di Finanza evadesse
dai rapporti tra Stato e Comune era idonea la circostanza che
l'Assessore della Provincia a Finanze, Territorio, Programmazione
economica e Servizi dell'Urbanistica - venuto a conoscenza della
missiva intendentizia (non indirizzata, si ripete, né a lui né
impersonalmente alla Provincia) - ebbe ad esprimere nella lettera del
28 febbraio 1979 "l'avviso che la riscossione della sanzione pecuniaria
di cui all'art 13 legge 765/1967, a seguito dell'annullamento della
licenza comunale, spetti alla Provincia". E ciò perché nella missiva
intendentizia, indirizzata al Comune, non è lecito ravvisare un atto
in senso tecnico preparatorio della lesione degli interessi della
Provincia, ai quali la sola ingiunzione della Intendenza al Comune
poteva attentare, e ciò perché l'ingiunzione si profilava nei
confronti della Provincia come fatto giuridico e non come provvedimento
anteriormente al quale si potesse delineare la entità di atto o di
atti di funzione in senso tecnico-giuridico preparatoria. Pertanto
l'alternativa della conoscenza e della notificazione dell'atto da
impugnare non affiora nella realtà della presente specie, di laiche la
sola notificazione della ingiunzione al Comune ad istanza
dell'Intendenza è da riguardare come veicolo di conoscenza della
volontà dell'Intendenza di arrecare offesa ai diritti della Provincia.
4. - poiché l'intervento è dal Comune diretto al riconoscimento
della legittimazione del Comune medesimo all'ingiunzione e alla
percezione del ricavato nei confronti della Provincia e dello Stato, la
complessa pretesa, che ne forma, indipendentemente e ancora prima dello
scrutinio di fondatezza della stessa, oggetto, sfugge alla
giurisdizione di questa Corte, cui compete la definizione di conflitti
di attribuzione di natura costituzionale tra Stato e Regioni o Province
autonome. Né spetta alla Corte individuare il giudice competente a
conoscere del buon fondamento della pretesa del Comune.
5. - Nel merito la domanda, per prima proposta dalla Provincia
autonoma di Trento al fine di accertare se la pretesa, dallo Stato
azionata, di incassare l'oggetto pecuniario della sanzione comminata a
carico della [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva costruito nel Comune di Siror
un edificio sulla base di autorizzazione poi annullata in sede
giurisdizionale, è fondata perché in virtù dell'art. 8, n. 5, d.P.R.
31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale per il [OSCURATO:PERSONA]) "Le province hanno la potestà di emanare norme legislative
entro limiti indicati dall'art. 4 nelle seguenti materie: ... 5)
urbanistica e piani regolatori;", in virt - dell'art. 16 dello Statuto
"Nelle materie e nei limiti entro cui la Regione può emanare norme
legislative, le relative potestà amministrative, che in base
all'ordinamento preesistente erano attribuite allo Stato, sono
esercitate rispettivamente dalla Regione o dalla Provincia", e in
virtù dell'art. 1, d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 "Le attribuzioni
dell'Amministrazione dello Stato in materia di urbanistica, di edilizia
comunque sovvenzionate, di utilizzazione delle acque pubbliche, di
opere idrauliche ... esercitate sia direttamente dagli organi centrali
e periferici dello Stato sia per il tramite di enti ed istituti
pubblici a carattere nazionale o sopraprovinciale e quelle già
spettanti alla Regione Trentino-[OSCURATO:PERSONA] nelle stesse materie, sono
esercitate, per il rispettivo territorio dalla Provincia di Trento e di
Bolzano ai sensi e nei limiti di cui agli artt. 8, 9 e 16 del decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e con la
osservanza delle norme del presente decreto".
Non giova contrapporre, come nell'interesse dello Stato ha fatto
l'Avvocatura, alla premessa maggiore del sillogismo giudiziale, così
come costituita, la distinzione tra costruzione elevata senza licenza e
costruzione elevata sulla base di licenza poi annullata in via
giurisdizionale perché la l. 6 agosto 1967, n. 675 (rectius 765), al
cui art. 13 la si deve, per essere anteriore nel tempo è stata
superata dai tre corpi normativi costitutivi della premessa maggiore.
L'affermata competenza della Provincia giustifica l'annullamento
della ingiunzione di pagamento emessa il 29 marzo 1979 dall'Ufficio del
Registro di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA];
declaratoria, cui - stante la carenza, al tempo in cui fu sollevato il
conflitto di normativa inteso a dissociare il diritto d'incamerare il
ricavo pecuniario delle sanzioni della legittimazione ad intimare
l'ingiunzione - consegue il diritto della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] al
ricavo.
Il rispetto dei limiti soggettivi del giudicato impone di
circoscrivere l'autorità della sentenza che la Corte va a pronunciare
alla Provincia autonoma di Trento e allo Stato, parti del conflitto.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiarata l'inammissibilità dell'intervento spiegato dal Comune
di Siror, dichiara che spetta alla Provincia autonoma di Trento la
riscossione di sanzioni pecuniarie in materia edilizia irrogate a
seguito di annullamento della licenza edilizia e, di conseguenza,
annulla la ingiunzione di pagamento emessa dall'Ufficio del Registro di
[OSCURATO:PERSONA] il 29 marzo 1979 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 1985.
F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
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[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
[OSCURATO:PERSONA].
[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere