CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 06849/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14422/2014R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 32, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale quale è rappresentata e difesa in virtù di mandato a margine del ricorso, –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, –intimata – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO n. 704/01/2013 , depositata il 28 novembre 2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 novembre2022 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] ; -Rilevato che: 1. L’Agenzia delle entrate –Ufficio di Roma 1 emetteva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avviso di accertamento n. [OSCURATO:PERSONA] – IRPEF2001. R.G. N.14422/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] RCB010403030/2008, con il quale veniva accertato, nei confronti della predetta contribuente, con metodo sintetico– sulla base di acquisiti immobiliari effettuati negli anni dal 2001 al 2005 in Roma ed in Sardegna, per un valore complessivo di € 1.475.918,00 –un reddito complessivo, per l’anno 2001, di € 306.280,00, ai fini IRPEF e relative addizionali. 2. Avverso tale avviso di accertamento [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Roma la quale, con sentenza n. 85/57/2012 , in parziale accoglimento dello stesso, riduceva il reddito accertato in € 126.000,00. In particolare, riteneva la C.T.P. che per l’acquisto di un immobile in Palau f osse provata la provenienza del denaro da parte dei genitori della ricorrente, mentre altra parte dell’incremento patrimoniale accertato fosse giustificato dall’accollo di mutui per € 434.950,00 da parte della stessa contribuente, residuando, quindi, un incremento patrimoniale non provato per € 585.867,97. 3. Interposto gravame dalla contribuente, nonché appello incidentale da parte dell’Ufficio, la Commissione tributaria regionale del Lazio , con sentenza n. 704/01 /201 3, pronunciata il 24 settembre 2013e depositata in segreteria il 28 novembre 2013 , rigettava entrambi gli appelli e compensava le spese di lite. 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di cinquemotivi. L’Agenzia delle entrate si è costituita in giudizio ai soli fini della partecipazione all’udienza di discussione, ai sensi dell’art. 370, primo comma, cod. proc. civ. R.G. N.14422/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5. A seguito di ordinanza della sesta sezione civile di questa Corte del 25 novembre 2015, la discussione del ricorso è stata quindi fissata dinanzi a questa sezione per la ca mera di consiglio del 22 novembre 2022, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ., come introdotti dall’art. 1-bis, comma 1, del d.l. 31 agos to 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197. La ricorrente ha depositato memoria. -Considerato che: 6. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 38, quarto, quinto e sesto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ. Deduce, in particolare, la contribuenteche la C.T.R. aveva ritenuto erroneamente che un pagamento effettuato dalla madre della ricorrente fosse già stato preso in considerazione dal giudice di primo grado, e contabilizzato in sede di riduzione del reddito accertato, riduzione invece avvenuta per altri motivi. Con il secondo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 132, num. 3) e 4), e 359, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), dello stesso codice. Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), dello stesso codice, per avere, la C.T.R., omesso di esaminare l’appello nella parte in cui impugnava la condanna della ricorrente alle spese di giustizia. R.G. N.14422/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] il quarto motivo di ricorso la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] eccepisce la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ., per contraddittorietà e/o inidoneità della esposizione delle ragioni di fatto edi diritto. Con il quinto motivo di ricorso la contribuente eccepisce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, per avere, la C.T.R., omesso di esaminare la documentazione comprovante la provenienza dal padre della ricorrente del pagamento di € 80.000,00 alla società venditrice [OSCURATO:SOCIETA]., quale prezzo di acquisto nella compravendita di cui al rogito indicato con il n. 7), nonché di esaminare la provenienza dai conti della madre della ricorrente dei pagamenti per effettuare l’acquisto degli immobili indicati nell’avviso di accertamento con i numeri 4) e 5). 7. Procedendo quindi allo scrutinio dei motivi di ricorso, osserva la Corte che essi sono, sotto diversi profili, inammissibili. Preliminarmente, va censurata l’esposizione dei motivi contenuta nel ricorso, che non viene effettuata mediante capitoli separati e specifici, ma attraverso una esposizione unitaria e confusa di motivi tra loro differenti. Questa Corte ha quindi estrapolato, dal testo del ricorso, i motivi riassunti in precedenza, nessuno dei quali, tuttavia, supera il vaglio di ammissibilità. 7.1.Il primo motivo fa rifer imento alla violazione e falsa applicazione dell’art. 38, commi 4, 5 e 6, del d.P.R. n. 600/1973. Dal ricorso si evince che la ricorrente censura la sentenza impugnata, nella parte in cui avrebbe ritenuto erroneamente che un pagamento effettuato dalla madre fosse R.G. N.14422/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] già stato preso in considerazione del giudice di primo grado, e contabilizzato in sede di riduzione del reddito accertato, riduzione, invece, avvenuta per altri motivi. Il motivo è inammissibile, in quanto la ricorrente formula una censura riferita ad un giudizio che non è contenuto nella sentenza impugnata. In nessuna parte di tale sentenza, infatti, si fa riferimento ad un «pagamento effettuato dalla madre della ricorrente (…) già preso in considerazione dal giudice a quo, e contabilizzato in sede di riduzione del reddito accertato». Nella sentenza impugnata, invero, la C.T.R. ritiene provata la provenienza della provvista per l’acquisto dell’immobile in Palau dal conto corrente bancario intrattenuto dai genitori della contribuente presso il Banco di Napoli - filiale di Roccamonfina, ed esclude altresì l’incremento patrimoniale corrispondente ai beni per i quali è avvenuto l’accollo del mutuo da parte della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], ritenendo quindi non giustificati gli acquisti residui, ma non vi è alcun riferimento a presunti pagamenti da parte della madre della contribuente. 7.2. Anche il secondo motivo è inammissibile. La ricorrente deduce, con tale motivo, violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 132, num. 3) e 4), e 359 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3) dello stesso codice, ma non si comprende in che cosa questa violazione si sostanzierebbe, facendosi riferimento, nel ricorso, nella parte successiva al punto indicato in precedenza (con riferimento al primo motivo), all’omesso esame di documentazione ed all’omesso esame di motivi di appello, che, di per sé, attengono ad altre ipotesi di vizi censurabili in cassazione, e cioè l’omesso esame di un R.G. N.14422/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] fatto decisivo ai fini della decisione [art. 360, primo comma, num. 5), cod. proc. civ.], ovvero la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), dello stesso codice (cfr., da ultimo, Cass. 4 agosto 2021, n. 22204). 7.3. Inammissibile è anche il terzo motivo di ricorso. La ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art.91 cod. proc. civ., per avere, la C.T.R., «completamente omesso di esaminare l’appello nella parte in cui impugnava la condanna della ricorrente alle spese di giustizia da parte della C.T.P., perché in contrasto con il disposto di cui all’art 91 c.p.c.». Trattasi, in questo caso, di censura riguardante l’omesso esame di un motivo di appello, e quindi di violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. (corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato), ragion per cui la ricorrente avrebbe dovuto configurare, il motivo in questione, facendo riferimento alla norma suddetta, e richiamando l’ipotesi prevista dall’art. 360, primo comma, num. 4), dello stesso codice. 7.4. Il quarto ed il quinto motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, in quanto con essi la ricorrente effettua, mischiandole tra loro, una serie di censure, facenti riferimento ora all’omesso esame di parti dell’atto di appello, ora alla contraddittorietà e/o inidoneità della motivazione della sentenza impugnata. Tali motivi sono anch’essi inammissibili. Con riferimento all’omesso esame di documenti e parti dell’atto di appello, la ricorrente censura, in realtà, l’accertamento di fatto compiuto dalla C.T.R., nella parte in R.G. N.14422/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] cui ha ritenuto –conformemente a quanto opinato dai giudici di primo grado – che il versamento in contanti della somma di € 585.867,97 non fosse collegabile in alcun modo alle disponibilità finanziarie dei propri genitori, ed alle movimentazioni bancarie da questi effettuate; trattasi di censura in punto di fatto e di valutazione probatoria, improponibile in sede di legittimità. Per quanto riguarda, invece, il dedotto vizio di motivazione, va rilevato che la censura riguardante la “assoluta contraddittorietà e/o inidoneità” della esposizione delle ragioni di fatto e di dirittoè inammissibile, in quanto ipotesi non più ricomprese nella fattispecie di cui al n. 5) dell’art. 360, primo comma, cod. proc. civ. Infine, con riferimento alla censura consistente nell’«omesso esame dell’appello nella parte in cui eccepisce che le prove e le motivazioni addotte portano a vincere la presunzione di redditualità prevista dalla legge a carico dell’acquirente di immobili», essa non integra l’ipotesi di cui all’art. 360, primo comma, num. 5), cod. proc., ma consiste in una censura circa la valutazione delle prove e dei documenti effettuata dalla C.T.R., non avendo, peraltro, la ricorrente, neanche indicato quale sarebbe il “fatto” decisivo, il cui esame sarebbe stato omesso dalla C.T.R. 8. Consegue l’inammissibilità integrale del ricorso. Nulla per le spese, stante la mancata costituzione in giudizio dell’Agenzia delle entrate. Sussistono i presupposti processuali per il pagamento, da parte della ricorrente, di un importo pari al contributo unificato, se dovuto , per la presente impugnazione, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. R.G. N.14422/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte del ri