CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 giugno 2022
Cassazione n. 35040/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 26718/2017 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S. [OSCURATO:PERSONA]. COOP. A R.L., con sede in Licata (AG), al [OSCURATO:PERSONA] n. 10, in persona del suo presidente e legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata in calce al ricorso, dall'[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in Roma, alla via G. Vico n. 31, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA]. - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., con sede in Licata (AG), alla via Campobello, [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata in calce al controricorso, dall'[OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in Roma, al [OSCURATO:PERSONA] n. 11, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA]. - controricorrente - avverso la sentenza, n. cron. 1660/2017, della [OSCURATO:PERSONA] depositata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 06/06/2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto notificato il 6 maggio 2005, la [OSCURATO:SOCIETA]. citò la [OSCURATO:PERSONA] di S. Angelo soc. coop. a r. I. (d'ora in avanti, breviter, Banca) innanzi al Tribunale di Agrigento, sezione distaccata di Licata, al fine di ottenerne la condanna alla restituzione di quanto indebitamente percepito (a titolo di interessi extralegali determinati in modo generico, oltre che illegittimamente capitalizzati trimestralmente, nonché per l'avvenuta applicazione della commissione di massimo scoperto senza preventiva determinazione contrattuale del relativo saggio) in relazione ad un contratto di conto corrente intrattenuto presso la stessa dal 1986 al marzo 2001. 1.1. Costituitasi la Banca, che contestò l'avversa pretesa, l'adito tribunale, all'esito dell'istruttoria svolta, condannò la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, di C 866.533,14, oltre interessi. 2. La Corte di appello di Palermo, investita dei gravami, principale ed incidentale, proposti contro questa decisione, rispettivamente, dalla Banca e dalla [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., con sentenza del 14 luglio/25 settembre 2017, n. 1660, ne ha rigettato il primo e, in parziale accoglimento del secondo, ha condannato la Banca al pagamento, in favore della menzionata società, della maggior somma di C 911.046,70, oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo. 2.1. Per quanto qui di residuo interesse, quella corte ha ritenuto: i) insussistente la prova dell'asserita transazione dedotta dalla Banca, avendo fornito, sul punto, il giudice di primo grado, «una motivazione coerente con gli atti processuali, ivi compresi quelli prodotti dalla stessa appellante (cfr. memoria ex art. 183 c.p.c. depositata dall'appellante) a cui si rinvia. Va, in ogni caso, rilevato che la nota del 18.01.2001 richiamata dalla Banca, deve essere considerata unicamente come proposta transattiva, in quanto, allo scadere dei termini ivi concessi dalla Banca (giorni 10) all'appellata per provvedere, l'appellata, su sollecitazione della stessa Banca, ha provveduto all'integrale pagamento delle somme di cui l'appellante riteneva ab origine di essere creditrice»; ii) «che, se pur vero che il contratto allegato dall'appellante ha pattuito gli interessi legali nella misura del 18,50% in ragione di anno "salvo le eventuali variazioni", come dedotto dall'appellante, tuttavia la stessa nel riservarsi la facoltà di variare l'entità degli interessi con effetto decorsi 15 giorni dalla data dell'avviso con lettera semplice (art. 8), non ha indicato i parametri a cui tale variazione doveva essere ancorata. Si osserva, infatti, che il requisito della forma scritta per la determinazione degli interessi extralegali (art. 1284, ultimo comma, c.c.) non richiede necessariamente che la relativa convenzione debba contenere la puntuale indicazione in cifre del tasso stabilito, in quanto tale condizione può essere soddisfatta anche attraverso il richiamo, per iscritto, a criteri prestabiliti e ad elementi estrinseci al documento negoziale, purché obiettivamente individuabili e funzionali alla concreta determinazione, anche unilaterale, del relativo saggio e a condizione che, "pur nella previsione di variazioni nel tempo e lungo la durata del rapporto, la stessa risulti capace di venire assicurata con certezza al di fuori di ogni margine di discrezionalità rimessa all'arbitrio del creditore, sulla base di una disciplina legata ad un parametro centralizzato, fissato su scala nazionale e vincolante, come il tasso unico di sconto o il tasso dì cambio di una valuta" (cfr. Cass. Civ., Sez. I , 23.02.2016 n. 3480; Cass. Civ., Sez. I, n. 5675/2001). La convenzione stipulata tra le parti, pertanto, è nulla, in quanto, la variazione dei tassi è avvenuta in assenza di parametri certi ed individuabili dì conseguenza, ai sensi della norma codicistica, sopra citata, gli interessi dovuti dall'appellata per il rapporto in parola sono quelli risultanti dal tasso legale»; iii) essere «insegnamento della Suprema Corte che, "in tema di controversie relative ai rapporti tra la banca ed il cliente correntista, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente e negoziato dalle parti in data anteriore al 22 aprile 2000, il giudice, dichiarata la nullità della predetta clausola, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c., deve calcolare gli interessi a debito del correntista senza operare alcuna capitalizzazione (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 17.08.2016, n. 17150; Cass. Civ, Sez. Un., o2.12,2010, n. 24418)». 3. Avverso questa sentenza la Banca ricorre per cassazione, affidandosi a tre motivi, illustrati anche da memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Resiste, con controricorso, corredato da analoga memoria, la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.. [OSCURATO:PERSONA] 1. I formulati motivi denunciano, rispettivamente: I) «Omessa considerazione della sussistenza della prova documentale del contratto di transazione stipulato tra la Banca e la [OSCURATO:SOCIETA]. costituita dalla lettera del 18-19 gennaio 2001 sottoscritta sia dal [OSCURATO:PERSONA] della Banca che dal legale rappresentante della A. & C - Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.». Si ascrive alla corte distrettuale di avere omesso di considerare il fatto, decisivo per il giudizio, costituito dalla sussistenza della prova della transazione intervenuta tra le parti; II) «Violazione dell'art. 118 del d.lgs. n. 385/1993, nel testo applicabile, ratione temporis, al rapporto contrattuale oggetto di causa (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.». Si assume che la previsione dello ius variandi relativa al rapporto contrattuale oggetto di causa doveva considerarsi perfettamente legittima, in quanto conforme al disposto di cui all'art. 118 del d.lgs. n. 385/1993 (nel testo utilizzabile ratione temporis). In ogni caso, l'eventuale mancato rispetto delle forme stabilite dalla legge per il suo esercizio avrebbe comportato la mera inefficacia delle "variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo". Infine, e comunque, «l'eventuale (nel caso che ci occupa non configurabile) nullità della clausola attributiva dello ius variandi non avrebbe mai potuto determinare la nullità dell'intera pattuizione di interessi: ed infatti, l'ipotesi (che qui non ricorre) di nullità della previsione dello ius variandi avrebbe dovuto comportare semmai, come conseguenza, l'applicazione dei tassi fissi espressamente concordati per iscritto e non la nullità dell'intera clausola avente ad oggetto la pattuizione degli interessi in misura ultralegale»; III) «Violazione dell'art. 120, comma 2, del d.lgs. n. 385/1993 nel testo in vigore dal 19.10.1999 al 31.12.2013, applicabile, ratione temporis, al rapporto contrattuale oggetto di causa (art. 360, comma 1, n. 3 cp.c.)», contestandosi alla corte palermitana di non aver considerato legittimamente applicata dalla Banca la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi dall'i luglio 2000 fino alla chiusura del conto. 2. Il primo motivo si rivela complessivamente inammissibile. 2.1. Esso, invero, da un lato, mostra di non tenere in alcun conto che la corte distrettuale ha espressamente esaminato e valutato, con motivazione logica e coerente, il fatto (l'asserita transazione intervenuta tra le parti) di cui viene lamentato l'omesso esame (cfr., amplius, il relativo passaggio motivazionale già riportato al § 2.1. dei "Fatti di causa", da intendersi qui riprodotto); dall'altro, oblitera completamente che l'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (formalmente invocato dalla Banca con la doglianza in esame), - nel testo, qui applicabile ratione temporis risultando impugnata una sentenza pubblicata il 25 settembre 2017, modificato dal d.l. n. 83 del 20912, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 - riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 13024 del 2022; Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 595 del 2022; Cass. n. 395 del 2021; Cass., SU, n. 16303 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017; Cass. n. 21152 del 2015), sicché sono inammissibili le censure che, come nella specie, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (cfr., ex aliis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 13024 del 2022; Cass. n. 9351 del 2022; Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 595 del 2022; Cass. n. 4477 del 2021;Cass. n. 395 del 2021, Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017). 2.2. A tanto va solo aggiunto che: i) non costituiscono "fatti", il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.., gli elementi istruttori in quanto tali, quando il fatto storico da essi rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014); li) il giudizio di legittimità non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. n. 21381 del 2006, nonché le più recenti Cass. n. 8758 del 2017; Cass. n. 7119 del 2020; Cass.n. 32026 del 2021; Cass. n. 40495 del 2021; Cass. n. 1822 del 2022; Cass.n. 2195 del 2022; Cass. n. 3156 del 2022; Cass. n. 13408 del 2022; Cass.n. 17739 del 2022). 3. Il secondo motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile. 3.1. Invero, il contratto di conto corrente intercorso tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] di S. Angelo soc. coop. a r. I. venne stipulato nel marzo del 1986 (circostanza pacifica tra le parti), anni prima, dunque, rispetto all'entrata in vigore della legge, cd. sulla trasparenza bancaria, 17 febbraio 1992, n. 154, poi trasfusa nel d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (cd. Testo unico Bancario). In relazione alla corrispondente pattuizione di interessi, dunque, non poteva che trovare applicazione, al momento della sua conclusione, la norma di cui all'art. 1284 cod. civ.. 3.2. La corte territoriale (come già il giudice di prime cure), poi, ha ravvisato la nullità della convenzione di interessi rinvenuta nel contratto suddetto nell'assenza di parametri predeterminati cui fare riferimento per l'esercizio della facoltà, unilateralmente attribuita alla Banca, di mutamento del tasso. Ciò, ragionevolmente, sull'implicito presupposto che tale sostanziale indeterminatezza viola l'esigenza di una preventiva e consapevole manifestazione di volontà dell'obbligato sottesa al disposto della menzionata disposizione codicistica, solo apparentemente rispettata con la determinazione della misura del saggio di interessi (18,50% in ragione di anno) contenuta nella clausola ma variabile a mera discrezione della Banca ("salvo le eventuali variazioni"). 3.3. Questo iter logico non solo non risulta efficacemente contrastato dalla censura in esame (che impropriamente invoca una normativa sopravvenuta anni dopo rispetto alla stipula del contratto, nemmeno specificando, se, nelle more, vi fossero state variazioni favorevoli o sfavorevoli alla correntista), ma si mostra anche in linea con la giurisprudenza di questa Corte (senza che le argomentazioni della censura medesima offrano elementi per mutarla, con conseguente inammissibilità, in parte qua, della censura ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ.) che ha affermato (in tema di contratti di mutuo, ma con principio evidentemente utilizzabile anche per il contratto di conto corrente) che una convenzione relativa agli interessi, per essere validamente stipulata ai sensi dell'art. 1284, comma 3, cod. civ., che è norma imperativa, deve avere un contenuto assolutamente univoco e contenere la puntuale specificazione del tasso di interesse; ove il tasso convenuto sia variabile, è idoneo ai fini della sua precisa individuazione il riferimento a parametri fissati su scala nazionale alla stregua di accordi interbancari, mentre non sono sufficienti generici riferimenti, dai quali non emerga con sufficiente chiarezza quale previsione le parti abbiano inteso richiamare con la loro pattuizione (cfr. Cass. n. 8028 del 2018; Cass. n. 3480 del 2016; Cass. n. 25205 del 2014; Cass. n. 2072 del 2013; Cass. n. 2317 del 2007. In senso sostanzialmente conforme, si vedano, anche nelle rispettive motivazioni, le più recenti Cass.n. 11876 del 2020, riferita proprio ad un contratto di conto corrente, Cass.n. 20555 del 2020 - ricordandosi, altresì, che Cass. n. 3017 del 2014 ha escluso che, in caso di mancata sottoscrizione del relativo patto da parte di entrambi i contraenti, un accordo siffatto potesse ritenersi concluso per facta concludentia - e Cass. n. 96 del 2022).3.3.1. Alteris verbis, la clausola di determinazione degli interessi ultralegali dovuti dal correntista è validamente stipulata ai sensi del combinato disposto degli artt. 1284, comma 3, e 1346 cod. civ. anche se la stessa si limita al mero richiamo di criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, a condizione, però, che gli stessi, in quanto funzionali alla concreta determinazione del saggio di interesse, siano obiettivamente individuabili. Il requisito della forma scritta per la determinazione degli interessi extralegali, infatti, non postula necessariamente che la convenzione medesima contenga una puntuale indicazione in cifre del tasso così stabilito, ben potendo essere soddisfatto, secondo i principi generali sulla determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto, contenuto nell'art. 1349 cod. civ., anche per relationem, attraverso, cioè, il richiamo - operato per iscritto - a criteri prestabiliti ovvero ad elementi estrinseci al documento negoziale, purché obiettivamente e sicuramente individuabili, che consentano la concreta determinazione del relativo saggio di interesse, la quale, pur nella previsione di variazioni nel tempo e lungo la durata del rapporto, risulti capace di venire assicurata con certezza al di fuori di ogni margine di discrezionalità (cfr. Cass. n. 9080 del 2002; Cass. n. 6113 del 1994; Cass.n. 2765 del 1992. Nello stesso senso, si vedano, anche nelle loro motivazioni, le più recenti Cass. n. 22179 del 2015; Cass. n. 3480 del 2016; Cass. n. 24153 del 2017; Cass. n. 11876 del 2020; Cass. n. 20555 del 2020). 3.4. Nella specie, invece, come si è già anticipato, la determinazione delle variazioni al tasso di interesse - come ha accertato la Corte d'appello - è lasciata alla pura discrezionalità della banca, non essendo stati stabiliti parametri certi ed individuabili. 3.4.1. Alla stregua dei suddetti princìpi, quindi, affatto correttamente, nella specie, una volta ritenuta nulla la convenzione di interessi rinvenuta nel contratto, la corte distrettuale ha ritenuto dovuti i soli interessi legali (cfr. art. 1284, comma 3, cod. civ.). 4. Il terzo motivo, infine, non merita accoglimento per la duplice dirimente ragione che: i) la corte distrettuale, previo il corrispondente accertamento, evidentemente di natura fattuale, qui non ulteriormente sindacabile, ha rimarcato che la Banca appellante «non ha provato per iscritto che, nelle operazioni in conto corrente, sia stata assicurato, nei confronti della clientela, la stessa periodicità del conteggio degli interessi, sia debitori che creditori, non avendo indicato il saggio»; li) questa Suprema Corte ha già sancito che, tenuto conto della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi - come quello intercorso tra le odierne parti in causa - prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano, o meno, comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti, perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera (cfr. Cass. n. 9140 del 2020 e Cass. n. 29420 del 2020, alle cui ampie argomentazioni, che questo Collegio condivide ed intende ribadire, può farsi rinvio ex art. 118, comma 1, disp. att. cod. proc. civ.). 5. In definitiva, pertanto, il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] di S. Angelo soc. coop. a r. I. deve essere respinto, restando le spese di questo giudizio di legittimità regolate dal principio di soccombenza, altresì dandosi atto - in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 - che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/02, i presupposti processuali per il versamento, da parte della medesima ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento». [OSCURATO:PERSONA] La Corte rigetta il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] S. Angelo soc. coop. a r.l. e la condanna al pagamento delle corrispondenti spese di questo giudizio di legittimità sostenute dalla controricorrente [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., che si liquidano in C 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in C 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della Banca ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previst