CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 marzo 2021
Cassazione n. 10249/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di MESSINA in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con sentenza del 7 febbraio 2017, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Messina aveva giudicato, con il rito abbreviato, [OSCURATO:PERSONA], appuntato dei Carabinieri del [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] di Messina, in ordine ai seguenti reati, contestati come commessi in concorso con [OSCURATO:PERSONA]: - falso in atto pubblico aggravato, consistito nella falsa formazione di un verbale di denuncia orale relativa alla distruzione del veicolo [OSCURATO:PERSONA], meglio specificato in rubrica, in Messina, in epoca anteriore e prossima all'8 aprile 2013 (capo A); - concorso nel falso per soppressione od occultamento della dichiarazione resa da [OSCURATO:PERSONA] in data 8 marzo 2013 circa la distruzione del suddetto veicolo, in Messina, in epoca anteriore e prossima all'8 aprile 2013 (capo B); - tentativo di falso in atto pubblico per induzione, per aver redatto la nota n. 11/177-3-2009 dell'8 aprile 2013, con allegato il falso verbale che precede, e per averla sottoposta al capitano [OSCURATO:PERSONA], per la firma, così compiendo atti idonei, diretti in modo non equivoco a indurre in errore il Comandante del Reparto in ordine all'attestazione dell'avvenuta presentazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] della denuncia di furto del veicolo, evento non verificatosi per i controlli effettuati dal [OSCURATO:PERSONA] circa la genuinità della documentazione allegata alla nota, in Messina, 1'8 aprile 2013 (capo C); - omessa denuncia di reato, commessa in concorso con [OSCURATO:PERSONA], in Messina, in epoca anteriore e prossima all'8 aprile 2013 (capo D). 1.1. Il giudice di primo grado aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile di tutti i reati a lui ascritti, qualificata come falsità materiale in atto pubblico aggravata la fattispecie sub A), e, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti ritenute, posti i reati in continuazione, computata la diminuente per il rito, lo aveva condannato alla pena - condizionalmente sospesa - di anni uno, mesi quattro di reclusione. 1.2. Interposta impugnazione dall'imputato, la Corte di appello di Messina, con sentenza del 19 marzo 2018, in riforma della decisione di primo grado, aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] dai reati ascrittigli perché il fatto non costituisce reato. 1.3. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Messina aveva proposto ricorso per cassazione e la Corte di legittimità (Sez. 5, n. 13385 del 20/12/2018, dep. 2019) aveva annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]. 1.4. La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], all'esito del giudizio di rinvio, con la sentenza in epigrafe, emessa il 2 marzo 2021, in riforma della sentenza di primo grado, ha assolto l'imputato dal reato sub B), per insussistenza del fatto, e ha dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti in ordine al reato sub D), perché estinto per prescrizione, mentre, con riferimento ai reati di cui ai capi A) e C), e, poste le già riconosciute attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle ritenute aggravanti, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in mesi sei di reclusione, confermando nel resto. 1.4.1. I giudici del rescissorio - dopo aver esposto la tesi privilegiata dalla Corte di appello di Messina, la quale, inquadrata l'attività dell'imputato, aveva concluso nel senso che lo stesso avesse dato luogo a un falso innocuo, essendo stata reputata assente la sua volontà di favorire [OSCURATO:PERSONA] - hanno preso atto del contenuto della sentenza rescindente e dei principi di diritto dalla stessa fissati; indi, dopo aver richiamato la consecutio dei fatti e svolto le necessarie puntualizzazioni sul tema della falsità in atto pubblico e delle caratteristiche che avrebbe dovuto rivestire il connotato dell'innocuità di esso, hanno escluso di poter ritenere innocuo il falso in esame. Evidenziato, in particolare, anche che l'innocuità non deve essere valutata con riferimento all'uso che dell'atto falso venga fatto, la Corte del rinvio ha, alla relativa stregua, riesaminato l'atto di appello e ha osservato che, quanto all'analisi relativa ai reati sub A) e C), la decisione di primo grado meritava conferma, in quanto: [OSCURATO:PERSONA] aveva trasformato una denuncia sporta da [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto lo smarrimento dell'autovettura, parcheggiata in [OSCURATO:PERSONA] e interessata dal fenomeno alluvionale del 1° ottobre 2009, in una denuncia di furto del veicolo' ad opera di ignoti, oggettivamente idonea a ingannare la fede pubblica; del pari, la predisposizione da parte sua della nota e la susseguente sottoposizione al Comandante del Reparto della nota stessa, confezionata in modo che riportasse la falsa circostanza che l'autovettura confiscata era stata illecitamente sottratta da terzi ignoti, aveva integrato una condotta oggettivamente idonea a trarre in errore il superiore che avrebbe dovuto recepirla e firmarla a sua volta, infondate dovendo ritenersi le censure della difesa che avevano prospettato l'esclusione del dolo. 1.4.2. Per altro verso, la Corte del rinvio ha escluso la sussistenza del reato sub B), mentre, in ordine al reato sub D), ha ritenuto la sussistenza dell'oggettività del delitto di omessa denuncia del reato attribuito a [OSCURATO:PERSONA], reato non denunciato (non corrispondente al reato inserito sub A nell'attuale rubrica, bensì al reato) di cui all'art. 334 cod. pen., per il quale [OSCURATO:PERSONA] era stato denunciato, come si desumeva dall'informativa, in quanto il veicolo era stato già sottratto al vincolo di indisponibilità quando si era verificato l'evento alluvionale del 10 ottobre 2009, ma ha, in pari tempo, constatato che per questo reato era maturato il termine massimo di prescrizione.2. Avverso questa decisione ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] chiedendone l'annullamento e affidando l'impugnazione a quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo si deducono l'erronea applicazione della legge penale, con riferimento alle norme incriminatrici relative ai reati sub A) e C), e il corrispondente vizio della motivazione. La ricostruzione effettuata nella sentenza impugnata viene ritenuta del tutto illogica e travisante con riferimento alla denuncia prodotta dall'imputato, dopo che le due prime decisioni di merito avevano escluso ogni contatto fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], attribuendo, viceversa, la condotta dell'imputato a superficialità, avendo l'imputato trasformato la dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] in una denuncia pensando che fosse quest'ultimo l'atto occorrente dal punto di vista burocratico: in modo incomprensibile - lamenta il ricorrente - i giudici del rescissorio hanno definito l'atto come una denuncia di furto del veicolo ad opera di ignoti, laddove si trattava della medesima dichiarazione dell'interessato, posta sotto forma di denuncia, ma senza mutamento del suo contenuto, nella quale si spiegava che il veicolo, sequestrato in via amministrativa e sottoposto alla custodia di [OSCURATO:PERSONA], era stato travolto e schiacciato dalle macerie in occasione degli eventi calamitosi del 1° ottobre 2009. Per la difesa, la Corte di appello di Messina aveva ben ricostruito l'andamento dei fatti, essendosi chiarito che nella missiva di trasmissione sottoposta al capitano [OSCURATO:PERSONA] per mero errore materiale si era trascritto che era allegata una denuncia di furto, dicitura riportata da parte dell'imputato senza nemmeno avvedersene. Inoltre, aggiunge il ricorrente, nell'atto di appello si era segnalata la carenza di rilevanza penale alla base del fatto contestato, in quanto, oltre a mancare il dolo, era risultata assente anche l'istigazione, di guisa che il falso non avrebbe potuto che considerarsi innocuo, come dimostrava l'applicazione della proprietà commutativa al caso di specie: ponendo in luogo della denuncia prodotta da [OSCURATO:PERSONA] la dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA], il risultato per il procedimento sarebbe stato lo stesso, perché identico restava il fatto rappresentato. 2.2. Con il secondo motivo si prospettano la violazione degli artt. 110 e 361 cod. pen. e il corrispondente vizio di motivazione relativamente alla dichiarazione di estinzione del reato di cui al capo D) per prescrizione, in luogo dell'assoluzione dell'imputato nel merito. La difesa rimarca che la stessa Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha ascritto il fatto contestato a mera superficialità dell'imputato, senza alcun intento di favorire [OSCURATO:PERSONA], nessuna circostanza essendo stata da lui aggiunta o mutata e neanche essendo stata acquisita la prova che [OSCURATO:PERSONA] sapesse se quanto era stato scritto da [OSCURATO:PERSONA] nella dichiarazione fosse veritiero o meno: già la Corte di appello di Messina aveva rilevato l'assenza di dimostrazione che [OSCURATO:PERSONA] avesse avuto contezza del fatto che l'autovettura di [OSCURATO:PERSONA] era stata spostata da via Ortogrande e che quella via non era stata coinvolta dai fenomeni alluvionali. 2.3. Con il terzo motivo si denunciano la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. e il corrispondente vizio di motivazione. Premesso che con specifico motivo di appello si era prospettata la nullità della sentenza per mancata correlazione tra imputazione e decisione, il ricorrente osserva che i giudici del rescissorio non hanno motivato sul punto: e, tuttavia, l'affermazione dell'insussistenza di contatti di sorta fra l'imputato e [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto emergere una novità che, ai sensi della indicata norma, avrebbe imposto la trasmissione degli atti al Pubblico ministero, per diversità del fatto contestato, in quanto il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] nell'imputazione era determinante. 2.4. Con il quarto motivo si evidenziano la violazione di legge e il vizio di motivazione inerente alla mancata disamina dell'impugnazione in merito alla configurazione delle aggravanti contestate. Anche su questa questione si era proposto appello, ma in sede di rinvio essa, segnala il ricorrente, non è stata affatto affrontata. 3. Il Procuratore generale, dando seguito alla memoria scritta depositata in tempo antecedente all'udienza di discussione, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso per la modalità promiscua e perplessa dei vizi dedotti nei motivi, così da connotare di genericità le relative doglianze. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte ritiene che i motivi che compongono l'impugnazione siano, volta a volta, manifestamente infondati, versati in fatto o generici: pertanto, il mezzo non supera il vaglio di ammissibilità. 2. Si verte in tema di giudizio di rinvio preceduto dalla sentenza di annullamento della decisione di appello su ricorso proposto dal Procuratore generale territoriale che aveva prospettato la violazione di legge e il vizio di motivazione alla base della stessa, ricorso accolto dalla Corte di cassazione. Mette conto, per la corretta definizione dell'ambito ammissibilmente delibabile in questa sede, considerare che la Corte di legittimità aveva, anzitutto, richiamato i fatti desumendone la ricostruzione, come enucleata nelle sentenze di merito, nel senso seguente: in data 31 agosto 2009, era stata sottoposta a sequestro amministrativo l'autovettura [OSCURATO:PERSONA] di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e quest'ultimo era stato nominato custode della stessa; in data 10 giugno 2010, poi, era stato veniva notificato a [OSCURATO:PERSONA] il provvedimento di confisca dell'autoveicolo e, ancora successivamente, in data 8 marzo 2013, era stato notificato il susseguente provvedimento di alienazione e distruzione; [OSCURATO:PERSONA], in tale occasione, contattato per la notifica del provvedimento, aveva riferito di non essere più in possesso dell'autovettura siccome essa era andata smarrita in occasione degli eventi calamitosi verificatisi in data 1° ottobre 2009, che avevano interessato (tra l'altro) la frazione ove il veicolo era stato parcheggiato, specificamente in una strada della frazione di Guidomandi; [OSCURATO:PERSONA], esortato a sporgere la corrispondente denuncia, aveva rilasciato una dichiarazione e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] dei Carabinieri, in servizio presso il [OSCURATO:PERSONA],. [OSCURATO:PERSONA] di Messina, che, nella qualità aveva ricevuto la dichiarazione, si era posto il problema dell'occorrenza di una vera e propria denuncia; a questo punto, aveva assunto l'iniziativa di trasferire il contenuto della suddetta dichiarazione in una denuncia; in particolare, rifacendosi alla dichiarazione di smarrimento formulata da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ne aveva ritagliato l'estremità sottostante - ove erano riportate le firme del [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], Carabiniere in servizio che aveva ricevuto la dichiarazione - e, sovrapponendola a una denuncia di furto precompilata, l'aveva fotocopiata, così da riprodurre un atto ufficiale completo di firme; peraltro, egli aveva errato palesemente nell'intestazione del verbale, perché vi aveva indicato il cognome di altro soggetto, [OSCURATO:PERSONA], anziché quelli di [OSCURATO:PERSONA]. Posto ciò, quanto all'episodio centrale della vicenda, la Corte di cassazione aveva rilevato che - mentre il primo giudice aveva concluso che, facendo ciò, l'imputato aveva commesso i reati a lui ascritti, siccome aveva alterato indebitamente il documento originale e al tempo stesso evidentemente lo aveva distrutto, nonché aveva predisposto la nota n. 11/177-3-2009, aveva allegato alla stessa il falso verbale di denuncia succitato e l'aveva sottoposta alla firma del [OSCURATO:PERSONA], sotto quest'ultimo profilo ponendo in essere atti idonei, diretti in modo non equivoco a indurre in errore il suo superiore, Comandante del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], in ordine alla presentazione, da parte di [OSCURATO:PERSONA], di quella denuncia - la Corte di appello aveva invece considerato che gli addebiti a carico dell'imputato non costituissero reato, giacché aveva giudicato il fatto oggetto della contestazione sub A) una mera trasposizione della dichiarazione resa da [OSCURATO:PERSONA] in una denuncia avente il medesimo contenuto, in quanto il Veicolo non era stato rubato, ma era andato distrutto nell'alluvione, sicché doveva essere ritenuto un falso innocuo, in quanto, ove pure la veste della dichiarazione fosse rimasta quella originariamente assunta, non sarebbe stato modificato il risultato finale, con i conseguenti effetti anche in ordine al reato sub B), visto che la dichiarazione era stata cestinata, ma il contenuto era stato trasfuso nella denuncia. A fronte di tali contrapposte valutazioni, nella sentenza rescindente si era evidenziato che quelle formulate dalla Corte di appello avevano omesso qualsiasi confronto con i principi espressi anche di recente dall'elaborazione di legittimità, secondo cui il falso innocuo si configura soltanto in ipotesi di inesistenza dell'oggetto tipico della falsità, di modo che questa riguardi un atto assolutamente privo di valenza probatoria, quale un documento inesistente o assolutamente nullo, e che, peraltro, anche l'alterazione di elementi accessori dell'atto, diversi da quelli attinenti al contenuto tipico dell'attestazione, non configura un falso innocuo o irrilevante, in quanto tutte le componenti inserite nel documento ripetono da questo la loro idoneità funzionale ad asseverare l'esistenza di quanto indicato, in particolare quando tali componenti accessorie risultino inserite proprio per provare i fatti dalle stesse rappresentati. La Corte di legittimità aveva, poi, affermato il principio di diritto secondo cui sussiste il falso innocuo solo quando esso si riveli in concreto inidoneo a ledere l'interesse tutelato dalla genuinità dei documenti, ossia quando non abbia la capacità di conseguire uno scopo antigiuridico ed è irrilevante ai fini del significato dell'atto e del suo valore probatorio, inidoneo cioè al conseguimento delle finalità che con l'atto falso si intendevano raggiungere, esclusivamente in tal caso, infatti, non esplicando - la falsità - effetti sulla funzione documentale che l'atto è chiamato a svolgere, ossia quella di attestare i dati in esso indicati. Sulla base di tale principio, era stato ribadito il corollario per cui l'innocuità non deve essere valutata con riferimento all'uso che dell'atto falso venga fatto. Alla luce di questo preciso approdo ermeneutico, la Corte di cassazione aveva conclusivamente segnalato che le caratteristiche del falso • innocuo non apparivano connotare l'attività di falsificazione addebitata all'imputato, il quale aveva trasfuso in un precompilato atto di denuncia di furto - attraverso la tecnica del fotomontaggio - una dichiarazione effettuata da [OSCURATO:PERSONA] in un momento diverso, con modalità diverse e con diverso contenuto (denuncia di furto, piuttosto che la dichiarazione di non avere più l'autovettura), con la conseguenza che, assodato ciò, le ragioni sottostanti all'azione di [OSCURATO:PERSONA] (stiperficialità e scarsa consapevolezza delle funzioni) non si presentavano significative o rilevanti, essendo da ribadirsi che l'elemento psicologico del delitto di falso era integrato dalla coscienza e volontà della falsità della dichiarazione ed era quindi del tutto irrilevante che il soggetto avesse agito senza intenzioni fraudolente, ovvero con l'intima persuasione di non produrre nocumento alcuno. L'annullamento della decisione di appello sulla scorta della progressiva affermazione dei principi ora richiamati e della connessa censura alla motivazione della sentenza di appello impugnata ha sortito, pertanto, il rinvio per il nuovo giudizio poi esitato nella sentenza ora impugnata. 3. Nel quadro così tratteggiato, al giudice del rinvio, in rapporto al vizio di motivazione rilevato, competeva, in applicazione dell'art. 627 cod. proc. pen., di procedere al nuovo esame del materiale probatorio con i medesimi poteri che aveva il giudice di appello e con pari autonomia di giudizio nella ricostruzione del fatto e nella valutazione delle prove, dovendo tuttavia escludersi che potesse replicare l'iter logico giustificativo censurato dal giudice di legittimità come carente e contrario alle norme da applicarsi, dovendo quindi colmare le lacune ed eliminare le incongruenze oggetto dei rilievi espressi nella sentenza rescindente, giungendo a coerenti conclusioni, anche eventualmente coincidenti con quelle già annullate (Sez. 2, n. 8733 del 22/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278629 - 02; Sez. 5, n. 33847 del 19/04/2018, Cesarano, Rv. 273628 - 01; Sez. 3, n. 34794 del 19/05/2017, F., Rv. 271345 - 01). Invero, se e per quanto l'annullamento trovi causa nel vizio di motivazione, esso riguarda la ricostruzione del fatto compiuta attraverso la valutazione delle evidenze probatorie, per cui la cognizione del giudice del rinvio assume la massima latitudine nell'attività di nuova verifica degli elementi fattuali con gli stessi poteri nel rinnovare l'esame dei dati fattuali, cognizione al cui esito il sindacato di legittimità non può riguardare anche il giudizio ricostruttivo del fatto, da apprezzarsi soltanto in via indiretta, mediante il controllo sulla tenuta logica e sulla compiutezza della motivazione e per quanto risulti necessario al fine di controllare se sussistano vizi di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della stessa, vizi che, pur quando individuati, non determinano la prospettazione di un'alternativa e diversa valutazione delle prove. Da ciò discende che eventuali giudizi di natura valutativa desumibili in tale ultimo senso dalla sentenza di annullamento non costituiscono terreno di necessaria conformazione da parte del giudice di merito decidente in sede di rinvio. In ogni caso, però, in ordine alle questioni di diritto decise in sede rescindente anche in tema di rilevato inadempimento dell'obbligo di motivazione, il giudice del rinvio, se resta titolare della libertà di formare il suo convincimento nei sensi suindicati, nel compiere la relativa operazione non può discostarsi dallo schema logico-giuridico implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di legittimità, restando vincolato alle specifiche considerazioni espresse dalla Corte di cassazione sulla crisi di coerenza del discorso giustificativo riferito a determinati elementi di prova, sulla rilevazione di contraddittorietà fra le premesse e le conclusioni del ragionamento esplicitato, sulla non conferenza o incoerenza di determinati passaggi logici estrinsecati per sostenere il procedimento inferenziale volto a configurare la concludenza del quadro indiziario (Sez. 2, n. 27116 del 22/05/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259811 - 01; Sez. 1, n. 7963 del 15/01/2007, Pinto, Rv. 236242 - 01). Il principio così enucleato impone di rilevare che, stabilita dal giudice di legittimità l'inadeguatezza del percorso motivazionale suindicato, il giudice del rinvio, pur restando libero di rivalutare le prove oggetto di scrutinio e di ponderare altri elementi, ove sussistenti o ulteriormente acquisiti, non avrebbe potuto eludere la sostanza del decisum di legittimità riproponendo lo stesso apparato argomentativo volto a reiterare il medesimo ragionamento censurato in sede rescindente per ragioni non discutibili in questa sede. Quanto alla rilevata violazione di legge e agli affermati principi di diritto, va rimarcato che il giudice del rinvio aveva l'obbligo di uniformarsi alla sentenza della Corte di cassazione in ordine a ogni questione di diritto con essa decisa, anche qualora, dopo tale decisione, fosse intervenuto un mutamento di giurisprudenza (fatti salvi i casi in cui una sentenza della Corte di Giustizia Europea abbia riconosciuto l'incompatibilità con il diritto comunitario della norma nazionale ovvero sia stata dichiarata l'illegittimità costituzionale, con efficacia ex tunc, di una norma sulla cui base era stato affermato il principio di diritto, dovendo in tali casi il giudice del rinvio riconsiderare la questione alla luce della reviviscenza del trattamento sanzionatorio previgente: (Sez. 3, n. 15744 del 14/12/2018, dep. 2019, I., Rv. 275864 - 01). 4. Delibando, nella prefigurata chiave, il primo motivo di impugnazione, si osserva che, in ordine all'accertamento della condotta serbata da [OSCURATO:PERSONA] con riguardo ai fatti di reato, rispettivamente consumato e tentato, rubricati ai capi A) e C) della rubrica, la Corte territoriale, come emerge dalle sintetiche note riportate in narrativa e dalla restante impostazione del discorso giustificativo dalla stessa offerto, ha, con motivazione congrua ed esente da vizi logici, esposto l'esito dell'accertamento dei relativi accadimenti e ne ha valutato le implicazioni giuridiche in esatta applicazione dei principi di diritto fissati nella decisione rescindente. La trasformazione da parte dell'imputato, mediante fotomontaggio e correlativa contraffazione, dell'atto costituito dalla dichiarazione di smarrimento del veicolo nella frazione Guidomandi di [OSCURATO:PERSONA], già sottoposto a sequestro amministrativo e indicato come parcheggiato, presentata da [OSCURATO:PERSONA] - e raccolta dal Carabiniere suindicato - in un verbale di denuncia di furto compiuto da ignoti dello stesso veicolo è stata esaurientemente dimostrata e, come sottolineano i giudici del rescissorio, non è stata mai messa in discussione dall'imputato, oltre che corroborata dalle intercettazioni pure valutate nel merito.Del pari, è stata accertata la redazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] della nota di accompagnamento che era stata da lui allegata all'atto falsificato e che conteneva la comunicazione alle autorità amministrative competenti della falsa circostanza che l'autovettura, prima sequestrata e poi confiscata, era stata illecitamente sottratta da terzi ignoti, nota - sottoposta dall'imputato alla firma del superiore (il [OSCURATO:PERSONA]) - considerata, con argomentazioni congrue, oggettivamente idonea a trarre in errore circa i fatti rappresentati, in particolare che fosse stata effettivamente sporta una denuncia di furto in relazione al medesimo veicolo confiscato, piuttosto che la dichiarazione del relativo smarrimento, in guisa tale da determinare l'autorizzazione al suo inoltro all'Agenza del Demanio per quanto di competenza. I giudici territoriali, sulla traccia delle argomentazioni svolte dalla Corte di cassazione, hanno ritenuto senz'altro da escludersi l'ipotesi del falso innocuo, in quanto l'atto pubblico contraffatto dall'imputato e poi veicolato al suo Comandante con l'atto ulteriore è stato considerato, alla stregua dei precisi parametri posti nella sentenza rescindente, oggettivamente idoneo a ledere la fede pubblica ingannando circa il contenuto, il momento e le modalità della dichiarazione effettivamente resa da [OSCURATO:PERSONA]. La sostanziale indifferenza - sostenuta dalla difesa - quanto agli effetti della trasmissione dell'originaria denuncia oppure dell'atto redatto in modo falsificante dall'imputato è risultata adeguatamente contrastata dall'impostazione seguita in modo chiaro dalla Corte di appello che, in osservanza dei principio stabiliti dalla Corte di cassazione, ha evidenziato l'oggettiva potenzialità decettiva del documento contraffatto, anche le modalità inerenti alle componenti accessorie dell'atto, per come configurate • in esso, essendo state introdotte in modo funzionalmente idoneo a provare i fatti, distorti, dalle stesse rappresentati. Orbene, a fronte dell'adeguata e non illogica motivazione fornita dalla Corte territoriale, la doglianza in esame - contestando in punto di fatto l'accertata efficienza della complessiva immutatio veri e attestandosi sulla posizione ermeneutica espressa dalla Corte di appello di Messina nella sentenza di appello però annullata dalla Corte di cassazione - si è risolta, per un verso, in una deduzione puramente rotatoria e reiterativa, che non ha istituito un confronto effettivo con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, e, per altro verso, nella prospettazione di ragioni giuridiche, inerenti alla tesi del falso innocuo, compiutamente disattese dai giudici del rescissorio, in scrupolosa osservanza dei principi di diritto affermati in sede di annullamento con rinvio dalla Corte di cassazione. Pertanto, il primo motivo risulta ictu °cui/ resistito dalla motivazione offerta, in modo adeguato e coerente, nella sentenza impugnata, le cui argomentazioni si 10 //f profilano contestate, oltre che con - non consentite - incursioni nella valutazione di merito, anche nella, parimenti inane, reiterazione della tesi giuridica sconfessata dai principi di diritto affermati nella sentenza rescindente, con la conseguente inibizione a rimetterne in discussione il fondamento, per l'ineludibile disposto dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. 5. Trascorrendo alla disamina del secondo motivo, riguardante la prospettata erroneità della dichiarazione di non doversi prbcedere per la sopravvenuta estinzione del reato di cui al capo D), per prescrizione, laddove il ricorrente sostiene dovesse pronunciarsi senz'altro l'assoluzione nel merito, tale doglianza è infondata in modo manifesto. Anche in questo caso si è richiamato in narrativa il nucleo del ragionamento che ha guidato la scelta dei giudici del rinvio. Merita ora chiarire che, in punto di fatto, la Corte territoriale ha accertato, sulla scorta delle informazioni fornite dagli inquirenti, che, se da un lato il veicolo di [OSCURATO:PERSONA] era andato distrutto a seguito degli eventi alluvionali del 1° e del 2 ottobre 2009, dall'altro era emerso che dalla dichiarazione di smarrimento dell'autovettura originariamente presentata da [OSCURATO:PERSONA] si evinceva che esso, al momento della calamità naturale, era parcheggiato in una frazione di [OSCURATO:PERSONA] (Guidomandi) e non si trovava, quindi, nel luogo stabilito per la custodia, ubicato alla via Ortogrande, n. 32, di [OSCURATO:PERSONA], luogo individuato dal verbale di sequestro richiamato nel provvedimento di confisca trasmesso all'[OSCURATO:PERSONA] per la notificazione a [OSCURATO:PERSONA]: strada - quest'ultima - non interessata dall'evento alluvionale, con le implicazioni che il rilievo comportava. Assodati tali dati, la Corte del rinvio ha, con notazioni congrue, evidenziato che nella situazione accertata emergevano i connotati del reato di cui all'art. 334 cod. pen. a carico di [OSCURATO:PERSONA], proprietario e custode del veicolo, a proposito del quale [OSCURATO:PERSONA], che era venuto a conoscenza del fatto nel corso delle attività di ufficio, avrebbe dovuto ritenersi investito dell'obbligo di denuncia (si ricorda che integra il delitto di omessa denuncia di reato di cui all'art. 361 cod. pen. la condotta del pubblico ufficiale che ometta, ovvero ritardi, la denuncia di un reato perseguibile di ufficio, quando egli è in grado di individuarne gli elementi ed acquisire ogni altro dato utile per la formazione della denuncia stessa: Sez. 6, 49833 del 03/07/2018, Pesci, Rv. 274310 - 01); dovere che egli non aveva adempiuto, avendo, per converso, preferito modellare illecitamente la prospettazione della situazione dichiarata da [OSCURATO:PERSONA] nei sensi già esplicitati. Nel quadro così definito, la Corte di, appello di [OSCURATO:PERSONA] ha rettamente ritenuto non acquisita l'evidente prova che il fatto non sussistesse, o che l'imputato non lo avesse commesso, o che il fatto non costituisse reato o non fosse dalla legge previsto come reato, per gli effetti di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. e, siccome era elasso il relativo termine, ha rilevato l'avvenuta prescrizione del reato. La soluzione privilegiata dalla Corte di merito si profila del tutto corretta e non censurabile in questa sede, non avendo, del resto, [OSCURATO:PERSONA] addotto l'evenienza di specifici elementi tali da rendere incontestabile in modo immediato l'esigenza di pervenire all'approdo assolutorio. Si deve, al riguardo, riaffermare il principio di diritto secondo cui l'imputato che, senza aver rinunciato alla prescrizione, proponga ricorso per cassazione avverso la sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, è tenuto, a pena di inammissibilità, a dedurre specifici motivi a sostegno della concreta sussistenza in atti, in modo evidente e non contestabile, di elementi idonei a escludere la sussistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte sua e la configurabilità dell'elemento soggettivo del reato, affinché possa immediatamente pronunciarsi sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., ponendosi così rimedio all'errore circa il mancato riconoscimento di tale ipotesi in cui sia incorso il giudice della sentenza impugnata (Sez. 4, n. 8135 del 31/01/2019, Pintilie, Rv. 275219 - 01; Sez. 3, n. 46050 del 28/03/2018, M, Rv. 274200 - 01). Non essendo stati dedotti elementi di tal tipo, si deve trarne la manifesta infondatezza della corrispondente prospettazione. 6. Il terzo motivo, riguardando una questione proposta con l'appello, ma non affrontata nella sentenza di secondo grado, poi annullata, perché assorbite dall'assoluzione, è da ritenersi in punto di principio proponibile, in quanto essa non è stata mai esaminata, senza che l'imputato - all'epoca vittorioso - avesse interesse alla correlativa impugnazione. Occorre infatti considerare che, nell'ipotesi di ricorso per cassazione avverso la decisione di condanna del giudice del rinvio possono essere dedotte questioni di nullità e inutilizzabilità già tempestivamente eccepite con l'atto di appello e non decise per il prevalere di una statuizione più favorevole nel merito, non suscettibile di essere impugnata dalla parte totalmente vincitrice, atteso che, nonostante l'art. 627, comma 4, cod. proc. pen. vieti la proponibilità nel giudizio di rinvio di nullità, anche assolute, o inammissibilità, verificatesi nei precedenti gradi di giudizio, su di esse, in assenza di una decisione esplicita o implicita, non può formarsi alcuna preclusione (Sez. 5, n. 2932 del 05/11/2018, dep. 2019, Zorzi, Rv. 274597 - 01). Quanto all'esame della doglianza, si tratta della prospettata violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., con il corrispondente vizio di motivazione, per non avere i giudici di merito preso atto della diversità del fatto contestato scaturente dall'affermata insussistenza dei contatti fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Posta, quindi, la proponibilità in punto di principio della questione, essa, tuttavia, all'esame dell'atto di appello, in cui il ricorrente ha ricordato di averla veicolata, risulta essere stata dedotta, fin dal principio, in modo generico. Va, in ogni caso, osservato che il mero fatto che, secondo il ricorrente, sia stato svalutato il concorso di [OSCURATO:PERSONA] non comportava, di per sé, il mutamento dell'oggetto dell'accusa nei confronti eli [OSCURATO:PERSONA]. In via generale, la modifica della posizione rispetto al concorso, quando si risolve in un minus, non comporta la destrutturazione della correlazione fra accusa e sentenza, salvo che il venir meno del contributo ascritto al concorrente escluso non abbia conseguenze dirette sulla stessa configurabilità del reato a carico dell'altro o degli altri coimputati. D'altronde, diversamente opinando, ogni qual volta si determini l'assoluzione di un concorrente morale rispetto alla medesima imputazione, si dovrebbe restaurare ex novo la formulazione dell'accusa nei confronti dei coimputati, indipendentemente dalla verifica di autonomia delle posizioni nella concreta fattispecie. Invece, in via ordinaria e salva la verifica di specifiche ipotesi in cui i ruoli differenziati ascritti ai concorrenti facciano scaturire diverse conseguenze, quando il reato sia addebitato a più persone, l'esclusione della partecipazione di taluna di esse, accusata di concorso morale, non importa, per ciò solo, il mutamento del fatto di cui le altre sono chiamate a rispondere, in quanto il fatto resta identico nella sua obiettività materiale e l'esclusione di una posizione non aggrava in modo automatico quella delle altre e non ne pregiudica la possibilità di difesa in ordine alla conoscenza del fatto. Pertanto, in carenza di specifiche peculiarità della fattispecie, l'uscita dal processo del concorrente morale in un reato non immuta, di per sé, la contestazione dell'imputazione nei confronti del concorrente, raggiunto dall'accusa di essere l'autore materiale del fatto che, non rimanendo questo alterato nel suo contenuto sostanziale, non richiede ulteriore contestazione. La difesa si era limitata con l'atto di appello a lamentare la generica omessa considerazione del venir meno dalla posizione di [OSCURATO:PERSONA] come determinatore, senza considerare le riflessioni svolte dal primo giudice sull'autonomia dei motivi alla base della condotta costitutiva dei reati di falso ascritti a [OSCURATO:PERSONA]: considerazioni, peraltro, ribadite anche dai giudici del rescissorio, e non contrastate in modo specifico. Assodato ciò - siccome il principio di correlazione tra imputazione e sentenza risulta violato quando nei fatti, rispettivamente descritti e ritenuti, non sia possibile individuare un nucleo comune, con la conseguenza che essi si pongono, tra loro, in rapporto di eterogeneità e incompatibilità, in dipendenza di una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione, da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051 - 01) - deve concludersi che né con l'atto di appello e nemmeno successivamente il ricorrente abbia dedotto una concreta e percepibile violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. a cui i giudici di merito abbiano omesso di rispondere. La doglianza si rivela, pertanto, inammissibile. 7. Il medesimo approdo deve raggiungersi in riferimento al quarto motivo, in forza del quale [OSCURATO:PERSONA] ha lamentato l'omesso esame del motivo di appello relativo alla contestazione delle aggravanti. L'esame del motivo di appello ne conclama la genetica carenza di a mm issibilità. La doglianza, ricollegata in modo indistinto alle circostanze aggravanti, risultava essere stata prospettata in modo evidentemente generico in quell'atto, l'unico riferimento operato nelle quattro righe dedicate all'argomento (alla pagina 17 dell'atto) riguardava la richiesta di elidere le circostanze aggravanti per l'esclusione della volontà dell'imputato di aver voluto favorire [OSCURATO:PERSONA], laddove, a parte la carenza di contestazione della fidefacienza, quanto all'altra aggravante, quella teleologica, del reato di falso materiale, essa era stata contestata e ritenuta in obiettivo coordinamento con l'occultamento del. delitto relativo al veicolo sottoposto in sequestro, sicché la doglianza non identificava in modo percepibile l'oggetto concreto della critica mossa alla sentenza di primo grado (ciò, in disparte la - in sé, non del tutto dirimente - avvenuta affermazione, con la sentenza qui impugnata, del regime di prevalenza sulle circostanze aggravanti delle circostanze attenuanti generiche). La carenza di specificità del motivo ne avrebbe impedito, pertanto, l'esame già da parte del giudice dell'appello: tale carenza - fisiologicamente non rilevata in sede di appello per l'omessa delibazione della questione dovuta al segnalato assorbimento - avrebbe dovuto essere rilevata in sede di rinvio e, di conseguenza, non può essere obliterata in questa sede. Invero, l'inammissibilità dell'impugnazione, non rilevata dal giudice di secondo grado, deve essere dichiarata dalla Corte di cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che - non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria - esse devono essere rilevate, anche di ufficio, in ogni stato e grado del procedimento (Sez. 3, n. 20356 del 02/12/2020, dep. 2021, Mirabella, Rv. 281630 - 01). Deve, quindi, ribadirsi che è inammissibile, per carenza di interesse, il motivo di ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione il corrispondente motivo di appello, il quale era, tuttavia, inammissibile ab origine, dal momento che l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281 - 01). 8. Alla stregua di questi rilievi, il complessivo ricorso risulta, in conclusione, inammissibile. Consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità d