CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 luglio 2025
Cassazione n. 13398/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
enerale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che la Corte di cassazione annulli lasentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Campobasso per nuovogiudizio.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza emessa il 9 luglio 2025 la Corte di appello di Campobasso,in parziale riforma della decisione del primo Giudice, accoglieva la richiestaformulata dalle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen. e rideterminava la penainflitta a [OSCURATO:PERSONA] per i reati di rapina, danneggiamento e lesionepersonale in anni tre, mesi sei, giorni venti di reclusione ed euro 1.800 di multa.Avendo le parti concordato la sostituzione della pena detentiva con quelladella detenzione domiciliare, la Corte di appello, ai sensi dell’art. 545-bis cod.proc. pen., sospendeva il processo in attesa dell’esito degli adempimenti di cuiall’art. 56 della legge 24 novembre 1981, n. 689.Alla nuova udienza del 9 ottobre 2025 la Corte dava atto della impossibilitàdi sostituzione della pena, poiché l’imputato non si era presentato all’U.E.P.E.competente per rendere informazioni, e confermava il dispositivo letto allaprecedente udienza.2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo deldifensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l’annullamento della sentenza perviolazione di legge e vizio di motivazione.Premesso che la Corte d’appello non ha applicato la pena sostitutiva senzaconsiderare che l’imputato non si era recato all’U.E.P.E. per causa a lui nonimputabile, la difesa sostiene che, poiché l’accordo concluso con il Procuratoregenerale prevedeva detta sostituzione, la stessa Corte avrebbe dovuto rigettareil concordato e procedere al dibattimento, laddove non avesse inteso concedereun rinvio per consentire al ricorrente di recarsi all’U.E.P.E.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Avuto riguardo alle questioni di natura processuale, la Corte di cassazioneè giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedereall'esame diretto degli atti processuali (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001,Policastro, Rv. 220092 – 01 nonché, più di recente, Sez. U, n. 24591 del16/07/2020, Filardo, non mass. sul punto).Risulta dal fascicolo processuale che l’imputato, ai sensi dell’art. 599-bis cod.proc. pen., ha concordato con il Procuratore generale la pena di tre anni, seimesi, venti giorni di reclusione e 1.800 euro di multa, con sostituzione della penadetentiva con quella della detenzione domiciliare (nella nota del 19 giugno 2024il Procuratore generale ha specificato che “il consenso è prestato anche conriferimento all’applicazione, ex art. 20 bis c.p., della detenzione domiciliaresostitutiva”).La Corte d’appello ha recepito l’accordo, sospendendo il processo, ai sensidell’art. 545-bis, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen., in attesa dell’esito degliaccertamenti previsti dall’art. 56 della legge 24 novembre 1981, n. 689; allasuccessiva udienza, tuttavia, ha confermato il dispositivo letto alla precedenteudienza, ritenendo impossibile la sostituzione della pena detentiva.3. Così ricostruita la vicenda processuale, in primo luogo va rilevato chel’ultimo periodo dell’art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto daldecreto legislativo 19 marzo 2024, n. 31, prevede espressamente la possibilitàche le parti concordino anche la sostituzione della pena detentiva («Nell'ipotesi disostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva di cui all'articolo 53della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applicano le disposizioni di cuiall'articolo 598 bis il consenso dell'imputato è espresso, a pena di decadenza, neltermine di quindici giorni prima dell'udienza»).In questo caso la richiesta diventerà parte integrante dell’accordo (vds., direcente, Sez. 2, n. 8396 del 04/02/2025, Santonocito, Rv. 287579 – 01).Il giudice di appello, dunque, non ha altra scelta se non quella di conformarsiall'accordo convenuto tra le parti ovvero disattenderlo, procedendo al giudizioordinario, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 599-bis, comma 3,del codice di rito.La richiesta concordata tra accusa e difesa in ordine alla misura finale dellapena è vincolante nella sua integralità, senza che il giudice possa addivenire auna pena diversa, in quanto l’accoglimento della richiesta postula la condivisionedella qualificazione giuridica data al fatto e di ogni altra circostanza influente sulcalcolo della pena (Sez. 6, n. 4665 del 20/11/2019, dep. 2020, Furino, Rv.278114 – 01), secondo un principio che la giurisprudenza di legittimità aveva giàaffermato a proposito del previgente patteggiamento in appello (Sez. 6, n. 4125del 02/03/1999, Martino, Rv. 213676 – 01).Da ultimo, questa Corte ha applicato detto principio in un caso cui il negozioprocessuale tra le parti si era esteso alle pene accessorie, “evidentementerientrando anch'esse nel più ampio genus della pena” (Sez. 6, n. 2335 del16/12/2025, dep. 2026, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 289252 – 01).La medesima conclusione si impone nel caso in cui le parti concordino che lapena detentiva sia sostituita con una di quelle previste dall’art. 20-bis cod. pen.,tanto più che – come detto – ora l’art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen.prevede espressamente detta possibilità.4. Ne consegue che nel caso di specie la Corte d’appello avrebbe dovutorecepire integralmente la richiesta concordata tra le parti ovvero rigettarla.La condanna alla pena indicata nell’accordo, senza la sostituzione della penadetentiva, è stata emessa in violazione di legge.Pertanto, la sentenza va annullata senza rinvio avanti la stessa Corted’appello, in diversa composizione, affinché proceda a nuovo giudizio,qualora le parti prevedano nell’accordo anche la sostituzione della pena detentivacon una pena di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ilgiudice d’appello può accogliere integralmente la richiesta ovvero rigettarla eprocedere al giudizio, ma non può infliggere la pena nella misura indicata dalleparti senza la sostituzione della pena detentiva”. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli attialla Corte di appello di Campobasso in diversa composizione per nuovo giudizio.Così deciso il 05/03/2026.Il Consigliere estensore Il PresidentePiero [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]