Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 gennaio 1987

Cassazione n. 38865/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/01/1987 avverso la sentenza del 06/06/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Bari che, preso atto della rinuncia all'impugnazione dallo stesso personalmente formulata in udienza, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nei confronti della pronuncia del Tribunale di Bari che, all'esito di giudizio abbreviato, lo aveva dichiarato colpevole de reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (in Bari, 11/10/2021).

Ritenuto che il motivo dedotto (violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 9 cod. proc. pen.) è del tutto generico.

Invero, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, è inammissibile per genericità del motivo il ricorso per cassazione che, prospettando la violazione dell'obbligo di immediata declaratoria di una causa di non punibilità, non indica elementi concreti in forza dei quali il giudice d'appello avrebbe dovuto adottare la pronuncia liberatoria dopo che l'imputato aveva rinunciato ai motivi di appello sul tema della responsabilità (Sez. 2, n. 36870 del 17/04/2018, [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 273431 - 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente 1'

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/01/1987 avverso la sentenza del 06/06/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Bari che, preso atto della rinuncia all'impugnazione dallo stesso personalmente formulata in udienza, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nei confronti della pronuncia del Tribunale di Bari che, all'esito di giudizio abbreviato, lo aveva dichiarato colpevole de reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (in Bari, 11/10/2021). Ritenuto che il motivo dedotto (violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 9 cod. proc. pen.) è del tutto generico. Invero, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, è inammissibile per genericità del motivo il ricorso per cassazione che, prospettando la violazione dell'obbligo di immediata declaratoria di una causa di non punibilità, non indica elementi concreti in forza dei quali il giudice d'appello avrebbe dovuto adottare la pronuncia liberatoria dopo che l'imputato aveva rinunciato ai motivi di appello sul tema della responsabilità (Sez. 2, n. 36870 del 17/04/2018, [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 273431 - 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente 1'
Sentenza Cassazione n. 38865/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris