CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 08853/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Albania) il 21 luglio 1983 avverso la sentenza del 11/02/2025 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata La Corte di appello di Napoli ha disposto la consegna all'autorità giudiziaria tedesca di [OSCURATO:PERSONA], per essere stato emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Berlino un mandato di arresto europeo, al fine di eseguire la pena di anni tre di reclusione, irrogatagli con sentenza emessa dal Tribunale di Berlino il 21/11/2022 per il reato di possesso illecito di sostanze stupefacenti in quantità non esigua e di traffico illecito di sostanze stupefacenti in quantità non esigua. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo che la Corte di appello avrebbe erroneamente rigettato la richiesta di esecuzione della pena in Italia per difetto di elementi indicativi dell'effettivo radicamento e della residenza quinquennale nel nostro Paese, documentata dalla dichiarazione a firma della moglie del ricorrente, che attesta la disponibilità ad ospitarlo nel luogo ove la famiglia dimora, ossia in Napoli, via [OSCURATO:PERSONA] e Paolo n. 93, e dalla dichiarazione di disponibilità di una società ad assumerlo come dipendente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. L'art. 18-bis, comma 2, della I. n. 69 del 2005 prevede che «quando il mandato di arresto europeo è stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale, la Corte di appello può rifiutare la consegna del cittadino italiano o di persona che legittimamente ed effettivamente risieda o dimori in via continuativa da almeno cinque anni sul territorio italiano, sempre che disponga che tale pena o misura di sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno». Il successivo comma 2-bis detta i criteri cui la Corte si deve attenere nella verifica della legittima ed effettiva residenza o dimora sul territorio italiano della persona richiesta in consegna prevedendo che «la sentenza è nulla se non contiene la specifica indicazione degli elementi di cui al primo periodo e dei relativi criteri di valutazione». 3. La Corte di appello ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per il rifiuto facoltativo della consegna di cui all'art. 18-bis, comma 2, I. n. 69 del 2005 citato, in quanto non è dimostrato che il ricorrente, cittadino albanese non residente in Italia, dimori in via continuativa da almeno cinque anni sul territorio italiano. Egli, infatti, ha dichiarato in udienza di convalida di vivere da circa due anni in Italia con la moglie e ha prodotto una dichiarazione di disponibilità di quest'ultima a ospitarlo, in regime di arresti domiciliari, e non ha provato la sussistenza di un rapporto lavorativo preesistente rispetto alla data dell'arresto. Tale motivazione sfugge alle censure dedotte con il ricorso, in quanto la difesa si limita a dedurre la mancata valutazione di documentazione afferente un instaurando rapporto di lavoro nonché l'errata indicazione del luogo ove la compagna si è dichiarata disponibile ad ospitarlo (Napoli, via [OSCURATO:PERSONA] in luogo di Napoli, via [OSCURATO:PERSONA] e Paolo n. 93), circostanze entrambe del tutto irrilevanti ai fini dell'integrazione dei presupposti del radicamento almeno quinquennale richiesto dall'art. 18-bis, comma 2, della I. n. 69 del 2005 citato. 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue l'obbligo al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5,