CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 12399/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato ad APRILIA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2025 del TRIBUNALE di AREZZO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la conversione del ricorso in appello e la trasmissione degli atti alla Corte d'appello competente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 4 luglio 2025, il Tribunale di Arezzo, all'esito del giudizio abbreviato, riqualificava il reato ascritto a [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 e lo assolveva perché non punibile per la particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131- bis c.p. All'imputato era originariamente contestato, in concorso con altro soggetto, il delitto di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90, per aver illecitamente detenuto e trasportato un quantitativo di sostanza stupefacente di tipo hashish pari a 525 grammi lordi, a bordo di un'autovettura. 12. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Firenze, deducendo l'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 131-bis c.p. e il vizio di motivazione. In primo luogo, si contesta l'argomento secondo cui la mancata esecuzione di analisi tossicologiche per accertare la quantità di principio attivo consentirebbe, in via di mera congettura, di ritenere la sostanza dotata di scarsa efficacia drogante. Tale ragionamento, ad avviso del ricorrente, trasforma un dubbio probatorio in un elemento certo a favore dell'imputato, in violazione dei canoni logici di valutazione della prova. Se il giudice avesse ritenuto decisivo tale dato, avrebbe dovuto disporre d'ufficio i necessari accertamenti tecnici. Si censura, poi, la valorizzazione del ruolo, asseritamente marginale dell'imputato (mero autista occasionale), senza considerare che il giudizio di offensività deve investire il fatto-reato nella sua interezza, ovvero la detenzione e il trasporto di un ingente quantitativo di stupefacente (525 grammi). Il grado di partecipazione del singolo concorrente, secondo il ricorso, rileverebbe ai fini dell'art. 114 c.p., ma non per diminuire la gravità oggettiva del fatto ai fini dell'art. 131-bis c.p. Si deduce, altresì, che la sentenza non avrebbe fornito alcuna autonoma e specifica spiegazione delle ragioni per cui la condotta dovesse ritenersi di offensività talmente esigua da risultare addirittura non punibile. La motivazione si limiterebbe a riproporre gli stessi elementi (assenza di prove sull'inserimento in contesti criminali, ruolo occasionale) già usati per la riqualificazione in fatto lieve, senza operare quella valutazione più stringente richiesta per l'applicazione dell'art. 131-bis c.p., che postula un'offensività ancora minore rispetto a quella del "fatto di lieve entità" [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va convertito in appello e va disposta la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Firenze. Come osservato dal PG, è consolidato il principio secondo cui "in tema di impugnazioni della parte pubblica, la sentenza che dichiara la particolare tenuità del fatto ex art. 131- bis cod. pen., emessa all'esito di giudizio abbreviato, è appellabile dal pubblico ministero senza i limiti di cui all'art. 443, comma 3, cod. proc. pen., trattandosi di sentenza di proscioglimento, ancorché presenti marcate peculiarità" (Sez. 6, n. 21981 del 08/02/2023, Vadalà, Rv. 284685 - 01; conf. Sez. 7, ord. n. 4082 del 17/12/2025, dep. 2026, Parodi che richiama: Sez. 4, n. 27684 del 9/7/2025; Sez. 5, n. 42578 del 27/9/2024; Sez. 6, ordinanza n. 31762 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]). 22. Né ricorrono gli estremi per qualificare l'impugnazione come ricorso per saltum, avendo il Procuratore generale censurato la motivazione con cui il Tribunale ha ritenuto - nonostante il quantitativo di sostanza sequestrato e il ruolo svolto da [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda - che il reato accertato potesse essere ritenuto di "particolare tenuità". Le censure mosse alla sentenza, quindi, travalicano la violazione di legge, unico motivo deducibile con il ricorso ex art. 569 cod. proc. pen., e impongono la conversione del ricorso in appello, "atteso che «il ricorso per cassazione che denuncia anche il vizio di motivazione della sentenza di assoluzione emessa a seguito di rito abbreviato non può essere proposto "per saltum", ostandovi il generale principio della osservanza dei gradi della giurisdizione, e quindi, se proposto, deve essere convertito in appello» (Sez. 1, n. 48139 del 10/12/2008, P.G. in proc. [OSCURATO:PERSONA] e altro, Rv. 242789 - 01)" ( Sez. 6, ord. n. 31762 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], PG in proc. Parisi). P. Q. M P.Q.M