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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 09894/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 18062-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricon-ente avverso la sentenza n. 3954/2/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della CALABRIA, depositata il 30/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la [OSCURATO:PERSONA] respingeva il ricorso della parte contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] ne rigettava il ricorso affermando che la copia della busta che avrebbe contenuto l'avviso di accertamento ICI porta un timbro postale con la data del 15 gennaio 2015 ma nessun elemento che con certezza la colleghi al suo contenuto (avviso di accertamento impugnato) e il ricorso deve essere proposto entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato e la prova della tempestività deve essere fornita dal ricorrente.

Avverso detta sentenza la parte contribuente proponeva ricorso per Cassazione, affidato a un motivo di impugnazione, mentre il comune di Pizzo si costituiva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: con il motivo d'impugnazione la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 21 e 22 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all'art. 360, comma 3, c.p.c., per avere erroneamente ritenuto la sentenza impugnata che il ricorso fosse tardivo, nonostante sia avvenuto nei 60 giorni previsti dalla legge, in quanto l'avviso di accertamento è stato Ric. 2020 n. 18062 sez.

MT - ud. 09-03-2022 -2- consegnato il 15 gennaio 2015 mentre il ricorso è stato notificato a mezzo posta il 14 marzo 2015.

Il motivo di impugnazione è inammissibile per difetto di autosufficienza (cfr., ex multis, Cass. nn. 28072 e 24048 del 2021), per non avere la parte ricorrente riprodotto e allegato alcunché per dimostrare che l'avviso di accertamento sia stato consegnato il 15 gennaio 2015 e il ricorso notificato a mezzo posta il 14 marzo 2015.

La sentenza impugnata inoltre - affermando che il ricorso deve essere proposto entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato e la prova della tempestività deve essere fornita dal ricorrente e ritenendo conseguentemente il ricorso inammissibile per decorso dei sessanta dalla notifica dell'avviso di accertamento - ha infatti in diritto fatto corretta applicazione dell'art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992 mentre le doglianze della parte ricorrente, invece, pur formalmente volte a denunciare una violazione di legge, investono nella sostanza il merito della lite e sono pertanto insuscettibili di poter essere valutate in Cassazione, in quanto con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (Cass. n. 29404 del 2017; Cass. n. 5811 del 2019; Cass. n. 27899 del 2020).

In particolare la sentenza impugnata, secondo un giudizio insindacabile in questa sede in quanto immune da vizi logici, ha ritenuto che la copia della busta prodotta dal ricorrente, che avrebbe asseritamente contenuto l'avviso di accertamento ICI, non avesse alcun Ric. 2020 n. 18062 sez.

MT - ud. 09-03-2022 -3- elemento che con certezza la collegasse al suo contenuto (avviso di accertamento impugnato).

Per di più la ricorrente prescinde sostanzialmente dal confutare il ragionamento logico-giuridico svolto dalla [OSCURATO:PERSONA] contrapponendo piuttosto una propria versione dei fatti e a tal proposito infatti, secondo questa Corte: in tema di ricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass., SU, n. 23745 del 2020).

Pertanto, inammissibile l'unico motivo di impugnazione, il ricorso va dunque dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 4.100 per compensi, oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore Ric. 2020 n. 18062 sez.

MT - ud. 09-03-2022 -4- importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso nella camera di consiglio del 9 marzo 022 Il P dente Mau

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 18062-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricon-ente avverso la sentenza n. 3954/2/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della CALABRIA, depositata il 30/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la [OSCURATO:PERSONA] respingeva il ricorso della parte contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] ne rigettava il ricorso affermando che la copia della busta che avrebbe contenuto l'avviso di accertamento ICI porta un timbro postale con la data del 15 gennaio 2015 ma nessun elemento che con certezza la colleghi al suo contenuto (avviso di accertamento impugnato) e il ricorso deve essere proposto entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato e la prova della tempestività deve essere fornita dal ricorrente. Avverso detta sentenza la parte contribuente proponeva ricorso per Cassazione, affidato a un motivo di impugnazione, mentre il comune di Pizzo si costituiva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: con il motivo d'impugnazione la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 21 e 22 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all'art. 360, comma 3, c.p.c., per avere erroneamente ritenuto la sentenza impugnata che il ricorso fosse tardivo, nonostante sia avvenuto nei 60 giorni previsti dalla legge, in quanto l'avviso di accertamento è stato Ric. 2020 n. 18062 sez. MT - ud. 09-03-2022 -2- consegnato il 15 gennaio 2015 mentre il ricorso è stato notificato a mezzo posta il 14 marzo 2015. Il motivo di impugnazione è inammissibile per difetto di autosufficienza (cfr., ex multis, Cass. nn. 28072 e 24048 del 2021), per non avere la parte ricorrente riprodotto e allegato alcunché per dimostrare che l'avviso di accertamento sia stato consegnato il 15 gennaio 2015 e il ricorso notificato a mezzo posta il 14 marzo 2015. La sentenza impugnata inoltre - affermando che il ricorso deve essere proposto entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato e la prova della tempestività deve essere fornita dal ricorrente e ritenendo conseguentemente il ricorso inammissibile per decorso dei sessanta dalla notifica dell'avviso di accertamento - ha infatti in diritto fatto corretta applicazione dell'art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992 mentre le doglianze della parte ricorrente, invece, pur formalmente volte a denunciare una violazione di legge, investono nella sostanza il merito della lite e sono pertanto insuscettibili di poter essere valutate in Cassazione, in quanto con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (Cass. n. 29404 del 2017; Cass. n. 5811 del 2019; Cass. n. 27899 del 2020). In particolare la sentenza impugnata, secondo un giudizio insindacabile in questa sede in quanto immune da vizi logici, ha ritenuto che la copia della busta prodotta dal ricorrente, che avrebbe asseritamente contenuto l'avviso di accertamento ICI, non avesse alcun Ric. 2020 n. 18062 sez. MT - ud. 09-03-2022 -3- elemento che con certezza la collegasse al suo contenuto (avviso di accertamento impugnato). Per di più la ricorrente prescinde sostanzialmente dal confutare il ragionamento logico-giuridico svolto dalla [OSCURATO:PERSONA] contrapponendo piuttosto una propria versione dei fatti e a tal proposito infatti, secondo questa Corte: in tema di ricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass., SU, n. 23745 del 2020). Pertanto, inammissibile l'unico motivo di impugnazione, il ricorso va dunque dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 4.100 per compensi, oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore Ric. 2020 n. 18062 sez. MT - ud. 09-03-2022 -4- importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio del 9 marzo 022 Il P dente Mau
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