CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 settembre 2024
Cassazione n. 37762/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BRINDISIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 23 aprile 2024, con la quale il Tribunale di Brindisi ha respinto l'incidente di esecuzione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con il quale si chiedeva la revoca dell'ordine di carcerazione con contestuale sospensione; Ritenuto che la difesa ripropone come motivi di censura gli argomenti posti a fondamento dell'originaria richiesta, cioè il deposito del proprio atto di appello, pur tardivo, ma comunque precedente all'emission eyordine di esecuzione e che deve /IP essere sottoposto all'esame del giudice di secondo grado, nonché il possibile effetto estensivo dell'appello proposto da coimputato; che tuttavia la necessità che il giudice di secondo grado si pronunci sulla ritualità dell'appello dell'odierna imputata e sugli effetti estensivi dell'appello del coimputato non assume rilievo; per pacifica giurisprudenza, difatti, «in tema di giudicato formale, dalla lettura coordinata degli artt. 648, comma secondo, e 591, comma secondo, cod. proc. pen. si desume che la presentazione di un'impugnativa tardiva non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza, la quale, pertanto, deve essere necessariamente eseguita a cura del pubblico ministero, anche prima della pronuncia dichiarativa dell'inammissibilità dell'impugnazione» (Sez. U, n. 47766 del 26/06/2015, Rv. 265107 - 01); principio questo che vale a maggior ragione nel caso in cui ex post il giudice di appello debba valutare gli effetti estensivi dell'appello di un coimputato; Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 settembre 2024 Il C gliere estensore I