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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36713/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza con cui la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile, per difetto di specificità dei motivi, il gravame dalla stessa proposto avverso la sentenza di condanna per il furto di un antico anello con zaffiro e brillanti compiuto con destrezza; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'omessa motivazione sulla richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondata, poiché, come correttamente osservato dalla Corte di appellom, il gravame proposto sul punto dall'imputata faceva leva solo sul suo stato di incensuratezza senza alcun confronto argomentativo con le ragioni espresse dal Tribunale a fondamento della decisione di negare il beneficio che valorizzavano altri elementi ritenuti ostativi (il valore del bene sottratto e le modalità del fatto); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza con cui la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile, per difetto di specificità dei motivi, il gravame dalla stessa proposto avverso la sentenza di condanna per il furto di un antico anello con zaffiro e brillanti compiuto con destrezza; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'omessa motivazione sulla richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondata, poiché, come correttamente osservato dalla Corte di appellom, il gravame proposto sul punto dall'imputata faceva leva solo sul suo stato di incensuratezza senza alcun confronto argomentativo con le ragioni espresse dal Tribunale a fondamento della decisione di negare il beneficio che valorizzavano altri elementi ritenuti ostativi (il valore del bene sottratto e le modalità del fatto); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 36713/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris