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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 24127/2022

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seguente: ORDINANZA Vista la sentenza n. 1192/2016 della Quinta Sezione della Corte di Cassazione nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]; visti gli atti ed il decreto ex art. 130 c.p.p. del 1/12/2021 del G.u.p. del Tribunale di Catania; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto procedersi alla correzione dell'errore materiale. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Rilevato che con pronunzia n. 1192/2016 del 28 settembre 2016 la Quinta Sezione di questa Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di applicazione della pena ex art. 1444 c.p.p. emessa dal G.u.p. del Tribunale di Catania nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente all'irrogazione delle pene accessorie fallimentari e che a seguito di tale decisione nel resto la suddetta sentenza è divenuta definitiva.

2. Rilevato che con provvedimento del 10 dicembre 2021 il G.u.p. del Tribunale di Catania ha provveduto ai sensi dell'art. 130 c.p.p. alla correzione della data di nascita dell'imputato erroneamente indicata nel 1° ottobre 1970, anziché, come accertato, nel 11 ottobre 1970, ordinando la trasmissione degli atti a questa Corte per l'emenda dell'analogo errore contenuto nella menzionata sentenza n. 1192/2016.

3. Rilevato che effettivamente nella suddetta sentenza la data di nascita dell'imputato è indicata per mero errore materiale nel 1° ottobre 1970.

P.Q.M.

Dispone correggersi la sentenza n. 1192/2016 della Quinta Sezione della Corte di Cassazione emessa in data 28/09/2016 nel senso che, laddove si legge che la data di nascita dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] è quella del [OSCURATO:DATA_NASCITA], si legga invece che è quella del 11/10/1970.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA Vista la sentenza n. 1192/2016 della Quinta Sezione della Corte di Cassazione nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]; visti gli atti ed il decreto ex art. 130 c.p.p. del 1/12/2021 del G.u.p. del Tribunale di Catania; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto procedersi alla correzione dell'errore materiale. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Rilevato che con pronunzia n. 1192/2016 del 28 settembre 2016 la Quinta Sezione di questa Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di applicazione della pena ex art. 1444 c.p.p. emessa dal G.u.p. del Tribunale di Catania nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente all'irrogazione delle pene accessorie fallimentari e che a seguito di tale decisione nel resto la suddetta sentenza è divenuta definitiva. 2. Rilevato che con provvedimento del 10 dicembre 2021 il G.u.p. del Tribunale di Catania ha provveduto ai sensi dell'art. 130 c.p.p. alla correzione della data di nascita dell'imputato erroneamente indicata nel 1° ottobre 1970, anziché, come accertato, nel 11 ottobre 1970, ordinando la trasmissione degli atti a questa Corte per l'emenda dell'analogo errore contenuto nella menzionata sentenza n. 1192/2016. 3. Rilevato che effettivamente nella suddetta sentenza la data di nascita dell'imputato è indicata per mero errore materiale nel 1° ottobre 1970. P.Q.M. Dispone correggersi la sentenza n. 1192/2016 della Quinta Sezione della Corte di Cassazione emessa in data 28/09/2016 nel senso che, laddove si legge che la data di nascita dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] è quella del [OSCURATO:DATA_NASCITA], si legga invece che è quella del 11/10/1970. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così dec
Decreto Cassazione n. 24127/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris