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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 19153/2023

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o al n. 5317/2018 RG proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli Avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso lostudio di quest’ultimo , in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 23 ; –ricorrente – [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.rappresentata e difesa da ll’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 75; -controricorrente– Avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona n. 1256 /20 17 comunicata il 17.8.2017. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 7febbraio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto: Intermediazione finanziaria [OSCURATO:PERSONA] I sigg.ri VincenzoMeo ed [OSCURATO:PERSONA] hanno sottoscritto in data 30.06.1992 con laFiliale di Tolentino della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] un contratto avente ad oggetto incarico di negoziazi one e di raccoltadi ordini di acquisto e di vendita nonché di collocamento e distribuzione di valori mobiliari.

In data 21.7.1998 gli odierni ricorrenti hanno sottoscritto la schedafinanziaria predisposta e consegnata dalla banca.

In data 1.3.2001 i ricorrenti acquistavano bond argentini, nella specie, titoli Rep.

Argentina 2009 9 % per un controvalore di €

40.356.93. Tutte le «operazioni di acquisto sono state regolate sul c/c.n.0007702 e sul deposito tit oli n. 0227856 di titolarità dei ricorrenti.

Il default dello S tato argentino, veniva dichiarato in data 21.12.2001.

I sigg.ri Meo-Piriti hanno, pertanto , convenuto in giudizio la BPA dinanzi al Tribunale di Macerata, chiedendo la dichiarazione di nullità dell'acquisto dei bond e, in subordine, la risoluzione del contratto quadro e degli ordini di acquisto per inadempimento della BPA agli obblighi di condotta su di essa gravanti (artt. 21 TUF, 28 e 29 reg.

Consob 11522/98 e 1175-1176, comma 2, c.c.).

Il Tribunale di Macerata con la sentenza n. 432/2012 ha accertato la responsabilità pre-contrattuale in capo alla BPA, condannandola a restituire le somme investite dai sigg.ri Meo-Piriti, oltreinteressi legali e detratte le cedole.

Il giudice di prime cure ha rigettato ogni altra domanda ed eccezione delle parti, ivi compresa quella formulata dalla BPA.

Con atto di appello la BPA ha proposto gravame avverso la sentenza sulla base di una serie di motivi di impugnazione, tra cui in via principale quello basato su di una duplice eccezione di prescrizione e insussistenza della responsabilità pre-contrattuale accertata e dichiarata dal giudice di prime cure.La Corte di appello di Ancona, con la sentenza impugnata ha accolto il gravame ed in riforma della sentenza di primo grado ha respinto le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Avverso tale sentenza i sigg.ri Meo e Piriti ha nno proposto ricorso per cassazione con tre motividepositando memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo si deduce la n ullità della sentenza di appello per violazione dell'art. 346 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c.

Omessa pronuncia sulle domande degli odierni ricorrenti.

La sentenza di secondo grado ha accolto il motivo di gravame proposto dall'appellante, riguardante unadomanda in via di ulte riore subordine proposta dagli attori in primo grado, omettendo di decidere sulle altre domande proposte in via antecedente sempre, nel giudizio di primo grado e ribadite in sede di appello.

La Corte avrebbe accertato l’insussistenza della responsabilità pre- contrattuale della Banca anche se la domanda era stata presentata in subordine rispetto alle domande di nullità e inadempimento formulate in primo grado prioritariamente rispetto all’altra.

Avrebbe, così, omesso di pronunciarsi su dette domande, nonostante che i ricorrenti abbiano ribadito ed insistito nella comparsa di costituzione in appello sulle medesime conclusioni formulate nel giudizio di primo grado palesando, così, di non voler rinunziare né esplicitamente né implicitamente ad ogni decisione sulle singole domande peraltro formulate in via prioritaria. 1.1 Il motivo è infondato.

Le domande evocate nella censura sono state oggetto di decisione di I grado, che ha rilevato l’esistenza della clausola compromissoria e, quindi, la propria incompetenza, accogliendo, però la domanda subordinata sulla responsabilità precontrattuale.

Gli odierni ricorrenti avrebbero dovuto, così proporre appello incidentale su questa parte della decisone o avrebbero dovuto promuovere il previsto arbitrato.

In tema di impugnazioni, qualora un'eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocabilmente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 345, comma 2, c.p.c. (per il giudicato interno formatosi ai sensi dell'art. 329, comma 2, c.p.c.), né sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure, chiarendosi, altresì, che, in tal caso, la mancanza di detta riproposizione rende irrilevante in appello l'eccezione, se il potere di sua rilevazione è riservato solo alla parte, mentre, se competa anche al giudice, non ne impedisce a quest’ultimo l’esercizio ex art. 345, comma 2, c.p.c.(Cass., S.U., n. 11799/2017; Cass., n. 21264/2018; Cass.,n. 24658/2017).

2. Con il secondo motivo si deduce la v iolazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c. in relazione agli artt. 2697 c.c., 21 e 23 TUF, 26, 28 e 29 reg.

Consob n. 11522/ 19 98 sull'omessa informativa ed inadeguatezza dell'acquisto dei bond.

La corte avrebbe , inoltre, omesso di considerare che l’accordo quadro sottoscritto dai ricorrenti nel 1992 sarebbe nullo per contrarietà alle sopravvenute norme imperative del d.lgs. 415/1996, e poi dal d.lgs. n. 58/1998, che avevano abrogato le norme precedentidel d.lgs n.1/1991.

Il contratto quadro sottoscritto non sarebbe mai stato aggiornato dalla Banca nonostante la esplicita previsione della delibera Consob n.11254/1998.

In ogni caso la Corte non avrebbe valutato che la dizione ”Titolo di non facile liquidità” era inadeguata e insufficiente informazione sulla rischiosità dei titoli proposti.

Né tanmeno la Banca ha aggiornato i ricorrenti sul declassamento dei titoli avvenuto nei primi mesi del 2001.

In ogni caso la banca sarebbe venuta meno al suo obbligo di rilevare l’inadeguatezza dell’operazione anche tenendo conto dell’inesperienza in materia finanziaria dei ricorrenti. 3.Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art.360, comma 1, n.5 c.p.c. in relazione agli artt. 2697 c.c.,115 c.p.c. relativo all'omessa valutazione dei doc.ti nn.16/19 e all.

A alla memoria conclusionale del giudizio di primo grado.

La Corte non avrebbe tenuto conto che sin dal I grado i ricorrenti avevano esibito documentazione sulle sanzioni ricevute dalla Banca dal Ministero dell’Economia e delle finanze per le reiterate inosservanze agli obblighi legali e regolamentari per il collocamento dei corporate bond, tra cui quelli argentini, accertate dalla Consob.

In particolare la Banca non avrebbe adottato un adeguato apparato procedurale che consentisse l’espletamento dei suoi obblighi in questo tipo di negoziazioni rimettendo, così, il loro espletamento alla discrezionalità del singolo operatore. 3.1Il secondo e il terzo motivo sono connessi e possono essere valutati unitariamente.

Fermo quanto già affermato relativamente al primo motivo di ricorso si rileva comunque la inammissibilità delle censure per il loro carattere meritale.

La C orte ha accertato che i ricorrenti avevano sottoscritto la scheda informativa dichiarando di avere una alta conoscenza degli strumenti finanziari e discreta propensione al rischio; che il portafoglio detenuto dai ricorrenti aveva ad oggetto anche titoli azionari e che al momento della sottoscrizione dei titoli gli stessi erano stati classificati con valore BB nella categoria speculativa.Sulla base di queste circostanze la Corte distrettuale ha valutato l’insussistenza delle dedotte violazione degli obblighi informativi.

E’ indubitabile che oggi si pretenda in sede di legittimità una diversa valutazione degli esiti istruttori e non il mero controllo della veridicità e della coerenza delle argomentazioni poste a sostegno della decisione impugnata.

La denuncia di violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., ivi formalmente proposta, non può essere mediata dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie (cfr.,anche Cass., n. 15235/2022; Cass., n. 9352/2022;Cass., n. 6000/2022; Cass., n. 25915/2021), «non potendosi surrettiziamente trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative» ( letteralmente Cass., n. 15235/2022; cfr. Cass., S.U., n. 34476/2019; Cass., n. 8758/2017; Cass., n. 32026/2021; Cass., n. 9352/2022). 4.Per quanto esposto il ricorso va rigettato con condanna della ricorrente alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in € 4.000 per onorari e € 200 per esborsi oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, nel testo introdotto dall’articolo 1, comma 17, l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o al n. 5317/2018 RG proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli Avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso lostudio di quest’ultimo , in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 23 ; –ricorrente – [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.rappresentata e difesa da ll’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 75; -controricorrente– Avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona n. 1256 /20 17 comunicata il 17.8.2017. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 7febbraio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto: Intermediazione finanziaria [OSCURATO:PERSONA] I sigg.ri VincenzoMeo ed [OSCURATO:PERSONA] hanno sottoscritto in data 30.06.1992 con laFiliale di Tolentino della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] un contratto avente ad oggetto incarico di negoziazi one e di raccoltadi ordini di acquisto e di vendita nonché di collocamento e distribuzione di valori mobiliari. In data 21.7.1998 gli odierni ricorrenti hanno sottoscritto la schedafinanziaria predisposta e consegnata dalla banca. In data 1.3.2001 i ricorrenti acquistavano bond argentini, nella specie, titoli Rep. Argentina 2009 9 % per un controvalore di € 40.356.93. Tutte le «operazioni di acquisto sono state regolate sul c/c.n.0007702 e sul deposito tit oli n. 0227856 di titolarità dei ricorrenti. Il default dello S tato argentino, veniva dichiarato in data 21.12.2001. I sigg.ri Meo-Piriti hanno, pertanto , convenuto in giudizio la BPA dinanzi al Tribunale di Macerata, chiedendo la dichiarazione di nullità dell'acquisto dei bond e, in subordine, la risoluzione del contratto quadro e degli ordini di acquisto per inadempimento della BPA agli obblighi di condotta su di essa gravanti (artt. 21 TUF, 28 e 29 reg. Consob 11522/98 e 1175-1176, comma 2, c.c.). Il Tribunale di Macerata con la sentenza n. 432/2012 ha accertato la responsabilità pre-contrattuale in capo alla BPA, condannandola a restituire le somme investite dai sigg.ri Meo-Piriti, oltreinteressi legali e detratte le cedole. Il giudice di prime cure ha rigettato ogni altra domanda ed eccezione delle parti, ivi compresa quella formulata dalla BPA. Con atto di appello la BPA ha proposto gravame avverso la sentenza sulla base di una serie di motivi di impugnazione, tra cui in via principale quello basato su di una duplice eccezione di prescrizione e insussistenza della responsabilità pre-contrattuale accertata e dichiarata dal giudice di prime cure.La Corte di appello di Ancona, con la sentenza impugnata ha accolto il gravame ed in riforma della sentenza di primo grado ha respinto le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Avverso tale sentenza i sigg.ri Meo e Piriti ha nno proposto ricorso per cassazione con tre motividepositando memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo si deduce la n ullità della sentenza di appello per violazione dell'art. 346 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. Omessa pronuncia sulle domande degli odierni ricorrenti. La sentenza di secondo grado ha accolto il motivo di gravame proposto dall'appellante, riguardante unadomanda in via di ulte riore subordine proposta dagli attori in primo grado, omettendo di decidere sulle altre domande proposte in via antecedente sempre, nel giudizio di primo grado e ribadite in sede di appello. La Corte avrebbe accertato l’insussistenza della responsabilità pre- contrattuale della Banca anche se la domanda era stata presentata in subordine rispetto alle domande di nullità e inadempimento formulate in primo grado prioritariamente rispetto all’altra. Avrebbe, così, omesso di pronunciarsi su dette domande, nonostante che i ricorrenti abbiano ribadito ed insistito nella comparsa di costituzione in appello sulle medesime conclusioni formulate nel giudizio di primo grado palesando, così, di non voler rinunziare né esplicitamente né implicitamente ad ogni decisione sulle singole domande peraltro formulate in via prioritaria. 1.1 Il motivo è infondato. Le domande evocate nella censura sono state oggetto di decisione di I grado, che ha rilevato l’esistenza della clausola compromissoria e, quindi, la propria incompetenza, accogliendo, però la domanda subordinata sulla responsabilità precontrattuale. Gli odierni ricorrenti avrebbero dovuto, così proporre appello incidentale su questa parte della decisone o avrebbero dovuto promuovere il previsto arbitrato. In tema di impugnazioni, qualora un'eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocabilmente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 345, comma 2, c.p.c. (per il giudicato interno formatosi ai sensi dell'art. 329, comma 2, c.p.c.), né sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure, chiarendosi, altresì, che, in tal caso, la mancanza di detta riproposizione rende irrilevante in appello l'eccezione, se il potere di sua rilevazione è riservato solo alla parte, mentre, se competa anche al giudice, non ne impedisce a quest’ultimo l’esercizio ex art. 345, comma 2, c.p.c.(Cass., S.U., n. 11799/2017; Cass., n. 21264/2018; Cass.,n. 24658/2017). 2. Con il secondo motivo si deduce la v iolazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c. in relazione agli artt. 2697 c.c., 21 e 23 TUF, 26, 28 e 29 reg. Consob n. 11522/ 19 98 sull'omessa informativa ed inadeguatezza dell'acquisto dei bond. La corte avrebbe , inoltre, omesso di considerare che l’accordo quadro sottoscritto dai ricorrenti nel 1992 sarebbe nullo per contrarietà alle sopravvenute norme imperative del d.lgs. 415/1996, e poi dal d.lgs. n. 58/1998, che avevano abrogato le norme precedentidel d.lgs n.1/1991. Il contratto quadro sottoscritto non sarebbe mai stato aggiornato dalla Banca nonostante la esplicita previsione della delibera Consob n.11254/1998. In ogni caso la Corte non avrebbe valutato che la dizione ”Titolo di non facile liquidità” era inadeguata e insufficiente informazione sulla rischiosità dei titoli proposti. Né tanmeno la Banca ha aggiornato i ricorrenti sul declassamento dei titoli avvenuto nei primi mesi del 2001. In ogni caso la banca sarebbe venuta meno al suo obbligo di rilevare l’inadeguatezza dell’operazione anche tenendo conto dell’inesperienza in materia finanziaria dei ricorrenti. 3.Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art.360, comma 1, n.5 c.p.c. in relazione agli artt. 2697 c.c.,115 c.p.c. relativo all'omessa valutazione dei doc.ti nn.16/19 e all. A alla memoria conclusionale del giudizio di primo grado. La Corte non avrebbe tenuto conto che sin dal I grado i ricorrenti avevano esibito documentazione sulle sanzioni ricevute dalla Banca dal Ministero dell’Economia e delle finanze per le reiterate inosservanze agli obblighi legali e regolamentari per il collocamento dei corporate bond, tra cui quelli argentini, accertate dalla Consob. In particolare la Banca non avrebbe adottato un adeguato apparato procedurale che consentisse l’espletamento dei suoi obblighi in questo tipo di negoziazioni rimettendo, così, il loro espletamento alla discrezionalità del singolo operatore. 3.1Il secondo e il terzo motivo sono connessi e possono essere valutati unitariamente. Fermo quanto già affermato relativamente al primo motivo di ricorso si rileva comunque la inammissibilità delle censure per il loro carattere meritale. La C orte ha accertato che i ricorrenti avevano sottoscritto la scheda informativa dichiarando di avere una alta conoscenza degli strumenti finanziari e discreta propensione al rischio; che il portafoglio detenuto dai ricorrenti aveva ad oggetto anche titoli azionari e che al momento della sottoscrizione dei titoli gli stessi erano stati classificati con valore BB nella categoria speculativa.Sulla base di queste circostanze la Corte distrettuale ha valutato l’insussistenza delle dedotte violazione degli obblighi informativi. E’ indubitabile che oggi si pretenda in sede di legittimità una diversa valutazione degli esiti istruttori e non il mero controllo della veridicità e della coerenza delle argomentazioni poste a sostegno della decisione impugnata. La denuncia di violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., ivi formalmente proposta, non può essere mediata dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie (cfr.,anche Cass., n. 15235/2022; Cass., n. 9352/2022;Cass., n. 6000/2022; Cass., n. 25915/2021), «non potendosi surrettiziamente trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative» ( letteralmente Cass., n. 15235/2022; cfr. Cass., S.U., n. 34476/2019; Cass., n. 8758/2017; Cass., n. 32026/2021; Cass., n. 9352/2022). 4.Per quanto esposto il ricorso va rigettato con condanna della ricorrente alle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in € 4.000 per onorari e € 200 per esborsi oltre spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, nel testo introdotto dall’articolo 1, comma 17, l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 19153/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris