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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 marzo 2024

Cassazione n. 20668/2024

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 20297-2021proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del l egale r appresentante “ pro tempore ” , elettivamente domiciliatain Roma, piazza Giovine Italia 7, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] CARNEVALI,che la rappresenta e difende unitamente all’[OSCURATO:PERSONA] SACCÀ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del procuratore speciale “ pro tempore ” [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] TOSELLI , domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore, rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] ROMAGNOLI; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Surrogazione ex art. 1916 -Danni da cattiva esecuzione di operazioni fumigazione di imballaggi in legno - Delimitazione dei danni risarcibili R.G.N.20297/2021 Cron.

Rep.

Ud.06/03/2024 Adunanza camerale LLOYD’S [OSCURATO:PERSONA] S.A., in persona di [OSCURATO:PERSONA], quale p rocuratore s peciale del Rappresentante Generale per l’Italia, elettivamente domiciliata in Roma, in piazza [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] ALPA, rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] TORIELLO e Michele DASSIO; -controricorrente e ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del l egale r appresentante “ pro tempore ” , elettivamente domiciliata in Roma,piazza Giovine Italia 7, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] CARNEVALI,che la rappresenta e difende unitamente all’[OSCURATO:PERSONA] SACCÀ; -controricorrente al ricorso incidentale - Avversola sentenza n. 925/2021 d ella Corte d’appello di Firenze , depositata in data 07/05/2021; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] G iaime GUIZZI . [OSCURATO:PERSONA]

1. La società [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre, sulla base di undici motivi, per la cassazione della sentenza n. 925/21, del 7 maggio 2021, della Corte d’appello di Firenze, che – accogliendo, per quanto qui ancora di interesse, il gravame dalla società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (d’ora in poi, “Groupama”), nonché, parzialmente, quello esperito dall’odiern a ricorrente, mezzi entrambi proposti avverso la sentenza n. 202/16, del 12 febbraio 2016, del Tribunale di Livorno – ha rideterminato nella minor somma di € 50.206,06, rispetto a quella liquidata dal primo giudice, l’entità della condanna risarcitoria comminata a BPT in favore degli Assicuratori dei Lloyd’s (oggi, [OSCURATO:PERSONA] S.A.), escludendo, però, il diritto della prima ad essere manlevata da [OSCURATO:PERSONA].

2. Riferi sce , in punto di fatto, l’odierna ricorrente di essere stata convenuta in giudizio dagli Assicuratori dei Lloyd’s, essendosi i medesimi surrogati – ex art. 1916 cod. civ. – nel credito risarcitorio spettante alla propria assicurata,società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (d’ora in poi, “Gastsped”), avendo provveduto ad indennizzarla.

Gastsped, infatti, era stata chiamata a rispondere del danno derivante da due operazioni – effettuate da BPT – di fumigazione di imballaggi in legno, utilizzati per il trasporto di merce alla cui spedizione aveva provveduto su incarico della società [OSCURATO:PERSONA], merce destinata all’acquirente società statunitense [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi, “Tenaris”), con sede in Houston.

La società Tenaris, infatti, nel mese di giugno 2010, acquistava una partita di tubi metallici da [OSCURATO:PERSONA], la quale incaricava Gastsped sia di curarne la spedizione via mare, fino a Houston, sia di effettuare alcune operazioni accessorie al trasporto, tra cui la c.d. fumigazione degli imballaggi in legno utilizzati per il trasferimento della merce.

Per l’esecuzione di tale operazione –finalizzata alla disinfestazione degli imballaggi stessi dai parassiti – lo spedizioniere si era affidato, per l’ appunto, all’odierna ricorrente [OSCURATO:PERSONA], che vi provvedeva il 18 agosto 2010.

Partita tale prima spedizione dal Porto di Livorno, giunta la merce a Houston, il carico veniva sottoposto ai controlli di rito da parte delle competenti autorità, le quali ebbero ad accertare che gli imballaggi in legno erano infestati da larve.

In ottemperanza a ordini da esse impartiti, che contemplavano – tra diverse alternative –l’effettuazione di una rinnovata fumigazione, Tenaris procedeva in tal senso, affidando il relativo incarico ad un terz o (che, espletate le operazioni , rispediva gli imballagg i in Italia) e sopportando, così, una spesa aggiuntiva di € 25.403,33, che addebitava allo spedizioniere Gastsped.

Identica sorte conosceva una successiva fornitura di tubi metallici, sempre acquistata dalla Tenaris presso [OSCURATO:PERSONA], della quale, nuovamente, Gastsped aveva curato la spedizione e BTP le operazioni di fumigazione, avvenute il 9 settembre 2010.

In questo caso, però, sempre in ottemperanza a pretesi ordini impartiti dall’autorità statunitense, Tenaris provvedeva, invece, ad inviare temporaneamente il carico in Venezuela, per farlo poi rientrare a Houston dopo la sostituzione del legname infetto, per un costo –questa volta – di € 64.482,03.

Su tali basi, dunque, radicato degli Assicuratori dei Lloyd’s il giudizio risarcitorio nei confronti di BPT, questa chiedeva – e otteneva – di essere autorizzata a chiamare in causa la propria assicuratrice Groupama, per essere da essa, eventualmente, manlevata.

L’esito del primo grado di giudizio consisteva tanto nella condanna di BPT a pagare agli attori l’importo di € 83.885,36, oltre rivalutazione e interessi, quanto nell’accoglimento della domanda di manleva della convenuta.

Esperito gravame sia dalla terza chiamata, che dalla stessa BPT, il giudice d’appello – riuniti i giudizi – accoglieva integralmente quello proposto da [OSCURATO:PERSONA], così ponendo la condanna al risarcimento a carico di BPT, riducendone, però, l’importo, in parziale accoglimento del suo mezzo (mentre veniva rigettato l’appello incidentale degli Assicuratori dei Lloyd’s, con il quale essi lamentavano che la liquidazione del danno sarebbe dovuta avvenire in dollari statunitensi e non in euro).

Al primo dei due esiti, il giudice di seconde cure perveniva sul rilievo che il rischio assicurato fossesolo quello della responsabilità civile verso terzi, sicché esso non potesse “essere confuso con la responsabilità che derivi all’assicurato” –come, appunto, nel caso di specie –“dall’inadempimento contrattuale”.

L’altra conclusione, invece, veniva raggiunta ritenendo che, in relazione alla seconda spedizione, il viaggio Houston/Venezuela e ritorno fosse stato “il frutto di una scelta unilaterale della destinataria del carico Tenaris”.

3. Avverso la sentenza della Corte fiorentina ha proposto ricorso per cassazione BPT, sulla base – come detto – di undici motivi, i primi sette dei quali sono volti a censurare la decisione del giudice di appello di rigetto della domanda di manleva, mentre i restanti quattro contestano l’accoglimento della domanda risarcitoria (sebbene in misura ridotta, rispetto a quanto statuito in prime cure) proposta dagli Assicuratori dei Lloyd’s.

3.1. Il primo motivo denuncia –ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. –violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 cod. civ.

Si addebita alla sentenza impugnata di aver affermato l’inoperatività della polizza in conseguenza dell’omessa interpretazione letterale – primo tra i canoni dell’ermeneutica contrattuale – della clausola 1.1.2.A lett. c), in relazione alla “[OSCURATO:PERSONA]”, prevista dalla Sezione Responsabilità Civile del contratto.

Invero, la clausola suddetta stabilisce, letteralmente, che la garanzia “comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato ai sensi di legge per danni cagionati a terzi (compresi i committenti)” – dato, quest’ultimo, valorizzato dal primo giudice, ed ignorato completamente da quello di appello, che di esso ha, pertanto, omesso qualsiasi interpretazione – “avvenuti dopo il compimento dei lavori di installazione, riparazione o manutenzione, anche effettuati presso terzi, purché derivanti da difettosa esecuzione dei suddetti lavori”.

Il riferimento ai “committenti”, in quanto parti di un rapporto contrattuale con l’assicurato nello svolgimento della sua attività, doveva essere inteso come riferito a soggetti che “non possono essere considerati sic et simpliciter terzi”.

3.2. Il secondo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione dell’art. 1363 cod. civ.

In questo caso, si censura la sentenza impugnata perché ha interpretato la medesima clausola contrattuale, relativa alla “[OSCURATO:PERSONA]” in tema di copertura della responsabilità civile, senza verificarne la valenza rispetto alla “ratio” dell’intero contesto contrattuale, nonché facendo riferimento ad una pronuncia di questa Corte non pertinente rispetto al caso in esame, giacché relativa ad una fattispecie di responsabilità da prodotto difettoso, concernente un rapporto che coinvolgeva un consumatore persona fisica, e non due imprenditori, come nel caso che occupa.

3.3. Il terzo motivo denuncia –ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. –violazione e falsa applicazione dell’art. 1366 cod. civ.

Si duole la ricorrente del fatto che la Corte territoriale ha utilizzato un approccio ermeneutico contrario al principio di buona fede.

Sul presupposto che quella contemplata dalla suddetta clausola 1.1.2.A lett. c) “non è una garanzia di carattere generale, bensì una garanzia specifica, operante solo se espressamente richiamata, che estende l’operatività a rischi specificamente previsti”, BTP lamenta che il giudice di appello “non si è affatto preoccupato di verificare, sotto il profilo ermeneutico, se l’Assicuratore, nel predisporre la clausola in questione, avesse adempiuto all’obbligo di buona fede oggettiva”, il quale “si specifica in particolare nel significato di lealtà e si concreta nel non suscitare falsi affidamenti”.

Sotto questo profilo, la presenza nella clausola suddetta del riferimento ai “commettenti” avrebbe imposto – secondo la ricorrente – “una interpretazione di buona fede, al fine di valutare quale ragionevole affidamento tale clausola avrebbe determinato nei confronti del contraente”.

Inoltre, la Corte territoriale neppure si sarebbe preoccupata di leggere interamente la clausola, la cui prima parte renderebbe evidente “come il rischio tutelato sia proprio quello nascente dall’attività svolta dall’assicurato”.

Ciò che sarebbe, del resto, ulteriormente, confermato dal fatto che la medesima clausola prevede che, qualora tale attività sia riconducibile a quelle previste dalla legge 5 marzo 1990, n. 46, la validità della garanzia richiede che l’assicurato sia in possesso dell’abilitazione prevista dall’art. 2 della stessa legge.

Ne consegue che, operando la garanzia anche rispetto a danni, subiti dai committenti, per difettosa esecuzione dei lavori, non potrebbe dirsi “sic et simpliciter” che la garanzia copra esclusivamente la responsabilità aquiliana.

3.4. Il quarto motivo denuncia –ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. –violazione e falsa applicazione dell’art. 1367 cod. civ.

La sentenza impugnata avrebbe disatteso il canone ermeneutico dell’interpretazione in funzione conservativa, atteso che, nell’interpretare la clausola suddetta, nel senso che essa limiterebbe la garanzia ai casi di danni da responsabilità aquiliana, non ha tenuto conto che già l’art. 1.1. della “Sezione Responsabilità Civile”, già prevede la garanzia relativa alla “Responsabilità civile presso terzi”.3.5.

Il quinto motivo denuncia –ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. –violazione e falsa applicazione dell’art. 1370 cod. civ., giacché la Corte territoriale, in una situazione di dubbio interpretativo, avrebbe dovuto intendere il significato della clausola, giacché inserita in un contratto per adesione, “contra stipulatorem”.

3.6. Il sesto motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. –omesso esame di un punto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione alla locuzione “compresi i committenti nella clausola 1.1.2.A lett. c), “[OSCURATO:PERSONA]”, della “Sezione Responsabilità Civile”, del contratto corrente “inter partes”.

Si denuncia, altresì, il vizio di “motivazione apparente”, perché non una delle “doglianze specificamente sollevate risulta affrontata e senza che il giudice, le cui rilevanti omissioni sono state rilevate, abbia indicato gli elementi di fatto da cui ha tratto il proprio convincimento”.

3.7. Il settimo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. – errore nel procedimento, in relazione alla mancata declaratoria dell’inammissibilità del secondo motivo di appello di Groupama (quello in accoglimento del quale è stata riformata la sentenza impugnata), sia per difetto di specificità ex art. 342 cod. proc. civ., che per novità della questione, ai sensi dell’art. 345 cod. proc. civ., atteso che il motivo suddetto avrebbe invocato una causa di esclusione della garanzia diversa daquella alla quale Groupama si era riferita in primo grado.

3.8. L’ottavo motivo denuncia –ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. –violazione dell’art. 2697 cod. civ.

Assume l’odierna ricorrente di essersi lamentata, già in appello, di un’erronea ripartizione dell’onere della prova, in relazione alla propria, asserita, responsabilità contrattuale per la presenza dei parassiti negli imballaggi, avendo il primo giudice ritenuto che, provata dall’attore la conclusione del contratto per la fumigazione dei due carichi di tubi metallici, essa BPT non avesse dimostrato di aver esattamente adempiuto la propria prestazione.

Il primo giudice, tuttavia, avrebbe “perso di vista” il vero “punto in contestazione”, vale a dire la natura “di mezzi” (e non “di risultato”) dell’obbligazione contrattuale assunta da essa BPT.

Donde la conseguenza che, essendo incontestato che la contaminazione non venne rilevata dall’autorità sanitaria italiana nel porto di Livorno, ma solo dopo che il carico venne imbarcato e giunse a destinazione a Houston, la presenza dei parassiti “non può essere attribuita al difettoso trattamento eseguito quasi un mese prima” dall’odierna ricorrente.

La Corte territoriale, pertanto, non avrebbe colto il senso della censura, là dove afferma che la prova della dell’avvenuta esecuzione della prestazione con la dovuta diligenza non poteva essere tratta dai certificati redatti da essa BPT, trattandosi, invece, “di soggetto professionale all’uopo autorizzato dall’ente preposto riconosciuto dal Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e Forestali con Decreto del 13 luglio 2005”.

D’altra parte, anche le prove documentali e testimoniali acquisite, evidenziando che la contaminazione aveva colpito il materiale di fardaggio, ovvero i cunei e le tavole di legno utilizzate dal vettore marittimo a dai suoi preposti (per evitare spostamento del carico durante la navigazione), confermerebbero la corretta esecuzione della prestazione.

3.9. Il nono motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2700 cod. civ., nonché –ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. –omesso esame di un punto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione ai verbali di sopralluogo dell’ARPAT n. 281010 del 28 ottobre 2010 e n. 151110 del 15 novembre 2010, oltre a motivazione apparente.

Si censura la sentenza impugnata per non aver attribuito efficacia di piena prova ai verbali suddetti, sebbene gli stessi attestassero che la presenza dei parassiti aveva riguardato materiale non marchiato da BPT come proprio.

La decisione della Corte territoriale è anchecensurata per aver omesso di esaminare tale fatto decisivo.

3.10. Il decimo motivo denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. –vizio del procedimento, nonché violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e nullità della sentenza.

Si censura la sentenza impugnata perché avrebbe “omesso di esaminare e decidere sulla impugnazione in punto di an debeautur della domanda risarcitoria relativa alla seconda spedizione”; difatti sebbene si sia trattato – sotto il profilo fattuale, prima ancora che temporale –di un accadimento differente dalla prima spedizione, esso è stato “accomunato sic et simpliciter al primo evento”, senza considerare che la sua verificazione doveva “essere specificamente provata ai sensi dell’art. 2697 cod. civ. nell’ane nel quantum”.

3.11. L’undicesimo motivo denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. e degli artt. 1223, 1224, 1227 cod. civ., in relazione alla quantificazione del danno.

Difatti, nella documentazione prodotta in giudizio, mancherebbe la prova sia che la società [OSCURATO:PERSONA] abbia sostenuto il pagamento delle operazioni di rinnovata affumicatura, effettuate a spese della società [OSCURATO:PERSONA] (e, peraltro, non di essa soltanto, essendovi, per vero, fatture, relative alla seconda di tali operazioni, intestate a [OSCURATO:PERSONA]), sia che Gastsped abbia, a propria volta, pagato tali importi a [OSCURATO:PERSONA].

D’altra parte, le risultanze probatorie acquisite rivelerebbero l’assoluta discrezionalità della scelta di Tenaris nel trasferire il secondo carico in Venezuela, non essendovi agli atti alcuna prova del fatto che solo “in loco” potesse essere effettuata la sostituzione degli imballaggi.

4. Ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata.

5. Ha pure resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata, nonché svolendo ricorso incidentale, sulla base di due motivi.

5.1. Il primo motivo denuncia –ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. –violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ., per motivazione contraddittoria, illogica e obiettivamente incomprensibile.

Si censura la sentenza impugnata là dove afferma che “BPT non può essere tenuta a risarcire una spesa ulteriore”, ossia “il viaggio del carico dagli USA al Venezuela e viceversa, sulla cui necessità non è stata offerta alcuna prova”, essendo stato “il frutto di una scelta unilaterale della destinataria del carico”, sicché “per dire che fosse inevitabile occorre un atto di fede nelle dichiarazioni di Tenaris”.

Siffatta affermazione si porrebbe in irriducibile contrasto con quella –pure presente nella sentenza impugnata – secondo cui “il Dipartimento USA impose soltanto nel secondo caso” (o meglio, in occasione della seconda spedizione) “la riesportazione del carico entro sette giorni”.

5.2. Il secondo motivo denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) e 5), cod. proc. civ. – violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1223, 1225, 1227, 2697 cod. civ., nonché omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti.

Si censura il medesimo passaggio della sentenza impugnata, in particolare là dove afferma che i “maggiori danni pretesi con riferimento al secondo carico non possano essere ritenuti conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento di BPT”.

Per contro, risulterebbe evidente – secondo la ricorrente incidentale – come “i costi derivanti dall’esportazione del secondo carico, siccome imposta (come le operazioni di fumigazione) dall’Autorità locale”, costituiscano “una conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento della società BPT, poiché se quest’ultima avesse eseguito (o avesse eseguito correttamente) l’incarico affidatole, le merci non sarebbero state bloccate alla frontiera statunitense e il Dipartimento americano non avrebbe emesso alcuna «[OSCURATO:PERSONA]»”.

D’altra parte, errata sarebbe pure l’affermazione della Corte fiorentina, consistita nell’invocare “ironicamente un atto di fede nelle dichiarazioni di una società americana che non è nemmeno parte in causa”, giacché il giudice di appello avrebbe dovuto, piuttosto, accertare se in giudizio fosse stata offerta la prova che il danno avrebbe potuto essere evitato o quantomeno contenuto.

Ma, soprattutto, la Corte d’appello avrebbe dovuto considerare che, in tema di esclusione –ai sensi dell’art. 1227, comma 2, cod. civ., della risarcibilità di quei danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza – “grava sul debitore responsabile del danno l’onere di provare la violazione, da parte del danneggiato, del dovere di correttezza impostogli dal citato art. 1227 e l’evitabilità delle conseguenze dannose prodottesi, trattandosi di una circostanza impeditiva della pretesa risarcitoria, configurabile come eccezione in senso stretto” (è citata Cass. Sez. 3, sent. 16 aprile 2013, n. 9137).

6. BPT ha resistito, con controricorso, al ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA], eccependone, preliminarmente, l’inammissibilità, per difetto di legittimazione della ricorrente incidentale, la quale non avrebbe dimostrato la qualità di successore nel diritto controverso, “ab origine” azionato d a gli Assicuratori dei Lloyd’s.

7. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

8. La ricorrente principale e quella incidentale hanno presentato memoria.

9. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA]

10. Ilricorso principale va rigettato.

10.1. I primi cinque motivi del ricorso principale –suscettibili di scrutinio unitario, attenendo al tema dell’interpretazione del contratto di assicurazione, e in particolare della clausola 1.1.2.A lett. c), in relazione alla “[OSCURATO:PERSONA]”– so no inammissibili.10.1.1.

Essi, evocando diversi canoni dell’ermeneutica contrattuale, si appuntano, tutti, sul fatto che il giudice di merito, nell’intendere la garanzia assicurativa non operativa rispetto a danni conseguenti all’esecuzione della prestazione demandata a BPT, avrebbe omesso di considerare che detta garanzia trova applicazione anche in relazione ai pregiudizi patiti dai committenti.

Al riguardo, però, deve ribadirsi il consolidato orientamento di questa Corte, a mente del quale “l’interpretazione delle clausole contrattuali rientra tra i compiti esclusivi del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se rispettosa dei canoni legali di ermeneutica ed assistita da congrua motivazione, potendo il sindacato di legittimità avere ad oggetto non già la ricostruzione della volontà delle parti, bensì solo l’individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il giudice di merito si sia avvalso per assolvere la funzione a lui riservata, al fine di verificare se sia incorso in vizi del ragionamento o in errore di diritto” (così, tra le molte, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 7 novembre 2019, n. 28625, non massimata sul punto; in senso analogo, tra le molte, sempre in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 29 luglio 2016, n. 15763).

Affinché, tuttavia, una censura siffatta possa dirsi ritualmente proposta, risulta necessario che “la parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di una clausola contrattuale”, non si limiti “a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ., avendo invece l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato” (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 28 novembre 2017, n. 28319, Rv. 646649-01; in senso analogo, più di recente, Cass. Sez. 1, ord. 9 aprile 2021, n.9461, Rv. 661265 -01), “non assumendo rilievo la circostanza che nella sentenza impugnata risulti omesso l’espresso riferimento ad uno specifico criterio interpretativo legale” (Cass. Sez. 3, ord. 21 luglio 2017, n. 15350, Rv. 644814- 02).

Le censure, formulate, tuttavia, si risolvonoo nella denuncia della omessa applicazione di canoni ermeneutici nell’interpretazione della suddetta clausola contrattuale, ovvero nella pretesa di contrapporre la diversa interpretazione suggerita dalla ricorrente rispetto a quella recepita dal giudice di merito, il quale ha inteso quella pattuita – peraltro, in modo non implausibile –come garanzia per la responsabilità civile, operante per fatti accidentali, causativi di danni a terzi o committenti, in occasione dell’esecuzione della prestazione contrattuale, non ricomprendendo, invece, o danni da inadempimento della stessa.

Ciò, pertanto, segna, nel senso dell’inammissibilità , le doglianze di BPT, in forza dei principi sopra richiamati.

Il tutto, infine, non senza rilevare come il senso complessivo delle censure formulate con i motivi in esame si risolva nella pretesa di ricostruire quella che risulta essere, chiaramente, una clausola per “responsabilità civile”, come se, invece, fosse una clausola “Contractor's AllRisk”.

10.2. Anche il sesto motivo del ricorso principale è inammissibile.

10.2.1. Invero, il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. risulta ipotizzabile solo quando l’omissione investa un “fatto vero e proprio” (non una “questione” o un “punto” della sentenza) e, quindi, “un fatto principale, ex art. 2697 cod. civ. (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purché controverso e decisivo” (così, in motivazione, Cass. Sez. 5, sent. 8 settembre 2016, n. 17761, Rv. 641174-01; nello stesso senso Cass. Sez. 6-5, ord. 4 ottobre 2017, n. 23238, Rv. 646308-01), vale a dire “un preciso accadimento, ovvero una precisa circostanza da intendersi in senso storico-naturalistico” (Cass. Sez. 5, sent. 8 ottobre 2014, n. 21152, Rv. 632989-01; Cass. Sez.

Un., sent. 23 marzo 2015, n. 5745, non massimata), “un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante, e le relative ricadute di esso in termini di diritto” (cfr. Cass. Sez. 1, ord. 5 marzo 2014, n. 5133, Rv. 629647-01), e “come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni” (Cass. Sez, 6-1, ord. 6 settembre 2019, n. 22397, Rv. 655413-01).

L’omissione, nella specie, investirebbe, invece, il contenuto della polizza (o meglio, di un suo frammento),così risolvendosi in un motivo di doglianza che fuoriesce dal paradigma di cui all’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ.

Difatti, con indirizzo costante, questa Corte ha affermato che “in tema di ricorso per cassazione, l’omesso esame della questione relativa all’interpretazione del contratto non è riconducibile al vizio di cui all’art. 360, n. 5), cod. proc. civ., in quantol’interpretazione di una clausola negoziale non costituisce «fatto» decisivo per il giudizio, atteso che in tale nozione rientrano gli elementi fattuali e non quelli meramente interpretativi” (Cass. Sez. 3, sent. 8 marzo 2017, n. 5795, Rv. 643401-01; in senso conforme Cass. Sez. 2, ord. 13 agosto 2018, n. 20718, Rv. 650016-02).

10.3. Il settimo motivo del ricorso principale, invece, risulta in parte inammissibile e in parte non fondato.

10.3.1. Inammissibile è la censura relativa al lamentato difetto di specificità dei motivi di appello proposti da Groupama, perché essa non rispetta l’art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ.

Difatti, “ove il ricorrente censuri la statuizione di inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello, ha l’onere di specificare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione del giudice di appello e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto a quel giudice, e non può limitarsi a rinviare all’atto di appello, ma deve riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità” (da ultimo, Cass. Sez. 1, ord. 6 settembre 2021, n. 24048, Rv. 662388-01; in senso conforme Cass. Sez. 5, ord. 29 settembre 2017, n. 22880, Rv. 645637-01; Cass. Sez. 6- 3, sent. 28 novembre 2014, n. 25308, Rv. 633637-01; Cass. Sez. 3, sent. 10 gennaio 2012, n. 82, Rv. 621100-01; Cass. Sez. 1, sent. 20 settembre 2006, n. 20405, Rv. 594136-01).

Difatti, “la deduzione della questione dell’inammissibilità dell’appello, a norma dell'art. 342 cod. proc. civ.”, seppur “integrante «error in procedendo», che legittima l’esercizio, ad opera del giudice di legittimità, del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, presuppone pur sempre l’ammissibilità del motivo di censura, avuto riguardo al principio di specificità di cui all’art. 366, comma 1, n. 4) e n. 6), cod. proc. civ., che deve essere modulato, in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d’interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l’attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza” (Cass. Sez.

Lav., ord. 4 febbraio 2022, n. 3612, Rv. 663837-01).

Si tratta, peraltro, di un’esigenza – come è stato icasticamente osservato – che “non è giustificata da finalità sanzionatorie nei confronti della parte che costringa il giudice a tale ulteriore attività d’esame degli atti processuali, oltre quella devolutagli dalla legge”, ma che “risulta, piuttosto, ispirata al principio secondo cui la responsabilità della redazione dell’atto introduttivo del giudizio fa carico esclusivamente al ricorrente ed il difetto di ottemperanza alla stessa non deve essere supplitodal giudice per evitare il rischio di un soggettivismo interpretativo da parte dello stesso nell’individuazione di quali atti o parti di essi siano rilevanti in relazione alla formulazione della censura” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. n. 82 del 2012, cit.).

Quanto, invece, alla supposta “novità” della questione fatta valere in appello da [OSCURATO:PERSONA] (e alla base dell’accoglimento del suo gravame), la censura non è fondata, dal momento che la terza chiamata ha sempre eccepito che la garanzia assicurativa non copriva la responsabilità per l’attività contrattuale dell’assicurata.Inoltre, essa – in sede di appello – si è limitata solo a meglio specificare tale eccezione, per chiarire le ragioni per le quali essa fosse da accogliere (diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice), e ciò proprio al fine di non incorrere nella declaratoria di inammissibilità del motivo di gravame ex art. 342 cod. proc. civ.

10.4. Pure l’ottavo motivo del ricorso principale risulta , per un verso, non fondato, per altro verso, invece,inammissibile.

10.4.1. Difatti, priva di fondamento è la censura secondo cui la sentenza impugnata avrebbe “perso di vista” il vero “punto in contestazione”, vale a dire la natura “di mezzi” (e non “di risultato”) dell’obbligazione contrattuale assunta da BPT.

Si legge in sentenza essere “vero che, come del resto riconosce anche la difesa dei Lloyd’s, l’obbligazione contratta da BPT” fosse “di mezzi e non di risultato”, ma ciò “nondimeno quest’ultima eratenuta a dare prova di aver eseguito con la dovuta diligenza l’incarico commessole”.

Orbene, a prescindere dalla questione, sulla quale questa Corte non è chiamata a pronunciarsi, relativa alla persistente validità concettuale – ed effettiva rilevanza pratica – di tale distinzione tra i due tipi di obbligazione (sul punto si veda Cass. Sez.

Un., sent. 28 luglio 2005, n. 15781, Rv. 583089-01), deve osservarsi come la sentenza impugnata, nel ritenere che BPT dovesse dimostrare “di aver effettivamente eseguito, nelle quantità e qualità richieste dalle «regole dell’arte», il trattamento sul materiale fornito dal committente”, si sia perfettamente attenuta a quanto affermato da questa Corte.

Infatti, “il debitore «di mezzi» prova l’esatto adempimento dimostrando di aver osservato le regole dell’arte e di essersi conformato ai protocolli dell’attività, mentre non ha l’onere di provare che il risultato è mancato per cause a lui non imputabili” (Cass. Sez. 2, sent. 28 febbraio 2014, n. 4876, Rv. 630192-01).

Ciò detto, il motivo in esame, nella parte in cui assume che le prove documentali acquisite (tra le quali, i certificati da essa BTP redatti, in quanto soggetto all’uopo autorizzato dalle competenti autorità), nonché le testimonianze assunte, confermerebbero la diligente esecuzione della prestazione, pone una censura non riconducibile all’art. 2697 cod. civ., donde, sotto questo profilo, la sua inammissibilità.

Invero, la “violazione del precetto di cui all’art. 2697 cod. civ., censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni” (così, da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 29 maggio 2018, n. 13395, Rv. 649038-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 31 agosto 2020, n. 18092, Rv. 658840-01); evenienza, quella appena indicata, che non risulta lamentata nel caso di specie, restando, invece, inteso che “laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti”, essa “può essere fatta valere ai sensi del numero 5 del medesimo art. 360” (Cass. Sez. 3, sent. 17 giugno 2013, n. 15107, Rv. 626907-01), ovviamente “entro i limiti ristretti del «nuovo»” suo testo (Cass. Sez. 3, ord. n. 13395 del 2018, cit.).

10.5. Il nono motivodel ricorso principale non è fondato.

10.5.1. Deve escludersi, infatti, che la Corte fiorentina abbia disatteso la piena efficacia probatoria dei verbali ARPAT, dal momento che essi – nella stessa ricostruzione che, del loro contenuto, è stata fatta in ricorso – attestavano non solo la presenza di parassiti su pezzi di legno privi di marchio (aspetto sul quale si appunta il motivo in esame), ma pure che “tracce di contaminazione risulta[va]nopresenti anche in altri pezzi di legno che facevano parte dell’imballaggio”, neppure escluso, dunque, quellopredisposto da BPT.

10.6. Il decimo motivo del ricorso principale è inammissibile, dato anche il carattere “amorfo” della sua formulazione.

10.6.1. Invero, esso – sebbene prospetti violazione dell’art.112 cod. proc. civ., così sembrando alludere (anche attraverso l’evocazione dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) ad un’omessa pronuncia sulla pretesa risarcitoria relativa alla seconda spedizione – s i risolve , piuttosto, nella denuncia di un vizio motivazionale, giacché lamentail fatto (cfr. pag. 53) che “il Giudice territoriale non spende neanche una parola su questo secondo evento”, addirittura concludendo con un riferimento all’art. 2697 cod. civ.

Ciò detto, e richiamato –quanto alla norma da ultimo citata – le osservazioni svolte nello scrutinare l’ottavo motivo di ricorso, deve osservarsi c om e la simultanea prospettazione dei vizi di omessa pronuncia e di assenza di (autonoma) motivazione sia intrinsecamente contraddittoria e, come tale, inammissibile.

Difatti, i vizi di omessa pronuncia e di carenza di motivazione sono del tutto distinti, giacché il primo “implica la completa omissione del provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto”, mentre il secondo “presuppone l’esame della questione oggetto di doglianza da parte del giudice di merito, seppure se ne lamenti la soluzione in modo giuridicamente non corretto ovvero senza adeguata giustificazione” (da ultimo, tra le molte, Cass. Sez. 5, ord. 5 marzo 2021, n. 6150, Rv. 660696- 01), donde la contraddittorietà –e conseguente inammissibilità – della loro simultanea evocazione. 10.7.Infine, pure l’undicesimo motivo del ricorso principale è inammissibile.

10.7.1. Dolersi, infatti, che la documentazione prodotta in giudizio non proverebbe sia che la società [OSCURATO:PERSONA] abbia sostenuto il pagamento delle operazioni di rinnovata affumicatura, sia che Gastsped abbia, a propria volta, pagato tali importi a [OSCURATO:PERSONA], equivalea proporre censure non riconducibili alla violazione né dell’art. 2697 cod. civ. (per le ragioni già illustrate nello scrutinare l’ottavo motivo di ricorso), né agli artt.1223, 1224, 1227 cod. civ.Invero, quanto a questa seconda censura, deve rilevarsi che il vizio di violazione di legge “consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità” (“ex multis”, Cass. Sez. 1, ord. 13 ottobre 2017, n. 24155, Rv. 645538-03; Cass. Sez. 1, ord. 14 gennaio 2019, n. 640, Rv. 652398-01; Cass. Sez. 1, ord. 5 febbraio 2019, n. 3340, Rv. 652549 -02), e ciò in quanto il vizio di sussunzione “postula che l’accertamento in fatto operato dal giudice di merito sia considerato fermo ed indiscusso, sicché è estranea alla denuncia del vizio di sussunzione ogni critica che investa la ricostruzione del fatto materiale, esclusivamente riservata al potere del giudice di merito” (Cass. Sez. 3, ord. 13 marzo 2018, n. 6035, Rv. 648414-01).

Ne consegue, quindi, che il “discrimine tra l’ipotesi di violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione della fattispecie astratta normativa e l’ipotesi della erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta è segnato, in modo evidente, dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa” (così, in motivazione, Cass. Sez., Un., sent. 26 febbraio 2021, n. 5442) evenienza, quest’ultima, che ricorre nel caso di specie, visto che il presente motivo sollecita, in realtà, un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie.

11. Il ricorso incidentale è, invece, inammissibile, in ciascuno dei due motivi in cui sia articola.11.1.

Peraltro, l’inammissibilità “ prima facie ” dell’impugnazione esperita da [OSCURATO:PERSONA] S.A. esime questa Corte – in applicazione del principio della “ ragione più liquida” – dal dover prendere posizione sull’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata da BPT, per difetto di legittimazione della ricorrente incidentale ad intervenire nel presente giudizio e , più specificamente , sulle co ndizioni che consentono di ritenere la stessa successore a titolo particolare degli Assicuratori dei Lloyd’s.

Tale questione resta, pertanto, del tutto impregiudicata: e andrà affrontata – in relazione alla peculiarità della struttura di quell’assicuratrice e delle sue vicende successive, se del caso alla luce dell’evoluzione, sul punto, della giurisprudenza anche di legittimità– nelle competenti sedi, ove il soggetto che si predica successore ponga in esecuzione quale titolo esecutivo quello conseguito dal suo dante causa.

11.2. Nel merito, come detto, il ricorso è inammissibile.

11.2.1. Non sussiste alcun vizio motivazionale, che infici la sentenza impugnata sotto il profilo dell’intrinseca contraddittorietà, là dove, al l’assunto secondo cui “BPT non può essere tenuta a risarcire una spesa ulteriore”, ossia “il viaggio del carico dagli USA al Venezuela e viceversa, sulla cui necessità non è stata offerta alcuna prova”, si accompagna l’attestazioneche “il Dipartimento USA impose soltanto nel secondo caso” (o meglio, in occasione della seconda spedizione) “la riesportazione del carico entro sette giorni”.

Difatti, la circostanza che fosse stata ordinata la riesportazione del carico non equivale affatto a ritenere che fosse provata la necessità di un viaggio,di diverse migliaia di chilometri , da Houston al Venezuela e ritorno, sicché le due affermazioni non sono, in alcun modo , in rapporto di incompatibilità , ciò che impedisce di ricondurre – anche solo in ipotesi – la doglianza prospettata al paradigma della “motivazione apparente”.

11.2.2. D’altra parte, neppure coglie nel segno l ’ulteriore censura – oggetto del secondo motivo di ricorso incidentale – in base alla quale vi sarebbe stata un’inversione dell’onere di provare un fatto (il suddetto viaggio in Venezuela e ritorno ) , in ipotesi rilevante a norma dell’art. 1227 cod. civ.

Se è vero, infatti, che “grava sul debitore responsabile del danno l’onere di provare la violazione, da parte del danneggiato, del dovere di correttezza impostogli dal citato art. 1227 e l’evitabilità delle conseguenze dannose prodottesi, trattandosi di una circostanza impeditivadella pretesa risarcitoria, configurabile come eccezione in senso stretto” (Cass. Sez. 3, sent. 16 aprile 2013, n. 9137, Rv. 626052-01), nel caso in esame, però,ciò che la Corte territoriale ha escluso è la stessa riconducibilità, quale conseguenza “immediata e diretta” –ex art. 1223 cod. civ. –della condotta di BPT, non dei costi sostenuti per affrontare le operazioni di rinnovata fumigazione, bensì della “spesa ulteriore”, ossia “il viaggio del carico dagli USA al Venezuela e viceversa”.

In altri termini, l’art. 1227 cod. civ. non è venuto affatto in rilievo nel ragionamento del giudice d’appello, il quale, con valutazione preliminare, ha ritenuto di escludere dal novero dei danni eziologicamente riconducibili alla condotta di BTP i costi di tale viaggio.

Si tratta, peraltro, di valutazione rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, giacché, se l’errore compiuto dallo stesso “nell’individuare la regola giuridica in base alla quale accertare la sussistenza del nesso causale tra fatto illecito ed evento è censurabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ.”, resta, invece, inteso che “l’eventuale errore nell’individuazione delle conseguenze che sono derivate dall’illecito alla luce della regola giuridica applicata, costituisce una valutazione di fatto, come tale sottratta al sindacato di legittimità, se” – come, appunto, nel caso di specie, dato l’esito del primo motivo di ricorso incidentale – “ adeguatamente motivata” (Cass. Sez. 3, sent. 25 febbraio 2014, n. 4439, Rv. 630127-01; in senso conforme Cass. Sez. 3, ord. 10 aprile 2019, n. 9985, Rv. 653576-01).

12. Le spese seguono la soccombenza , sicché esse vanno poste a carico di BPT e liquidate come dispositivo, quanto al rapporto processuale con [OSCURATO:PERSONA], mentre vanno integralmente compensate, quanto al rapporto giuridico processuale tra BPT e Lloyd’sInsurance Company, in ragione della reciproca soccombenza.

13. A carico della ricorrenteprincipale e di quella incidentale, stante il rigetto e la declaratoria di inammissibilità delle rispettive impugnazioni, sussiste l’obbligo di versare, al competente ufficio di meritoed in relazione al ricorso rispettivamente proposto , un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez.

Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.

M .

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile quello incidentale, condannando [OSCURATO:SOCIETA]. a rifondere, a [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in € 4.300,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge, compensandole integralmente, invece, quanto al rapporto giu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 20297-2021proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del l egale r appresentante “ pro tempore ” , elettivamente domiciliatain Roma, piazza Giovine Italia 7, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] CARNEVALI,che la rappresenta e difende unitamente all’[OSCURATO:PERSONA] SACCÀ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del procuratore speciale “ pro tempore ” [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] TOSELLI , domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore, rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] ROMAGNOLI; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Surrogazione ex art. 1916 -Danni da cattiva esecuzione di operazioni fumigazione di imballaggi in legno - Delimitazione dei danni risarcibili R.G.N.20297/2021 Cron. Rep. Ud.06/03/2024 Adunanza camerale LLOYD’S [OSCURATO:PERSONA] S.A., in persona di [OSCURATO:PERSONA], quale p rocuratore s peciale del Rappresentante Generale per l’Italia, elettivamente domiciliata in Roma, in piazza [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] ALPA, rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] TORIELLO e Michele DASSIO; -controricorrente e ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del l egale r appresentante “ pro tempore ” , elettivamente domiciliata in Roma,piazza Giovine Italia 7, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] CARNEVALI,che la rappresenta e difende unitamente all’[OSCURATO:PERSONA] SACCÀ; -controricorrente al ricorso incidentale - Avversola sentenza n. 925/2021 d ella Corte d’appello di Firenze , depositata in data 07/05/2021; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] G iaime GUIZZI . [OSCURATO:PERSONA] 1. La società [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre, sulla base di undici motivi, per la cassazione della sentenza n. 925/21, del 7 maggio 2021, della Corte d’appello di Firenze, che – accogliendo, per quanto qui ancora di interesse, il gravame dalla società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (d’ora in poi, “Groupama”), nonché, parzialmente, quello esperito dall’odiern a ricorrente, mezzi entrambi proposti avverso la sentenza n. 202/16, del 12 febbraio 2016, del Tribunale di Livorno – ha rideterminato nella minor somma di € 50.206,06, rispetto a quella liquidata dal primo giudice, l’entità della condanna risarcitoria comminata a BPT in favore degli Assicuratori dei Lloyd’s (oggi, [OSCURATO:PERSONA] S.A.), escludendo, però, il diritto della prima ad essere manlevata da [OSCURATO:PERSONA]. 2. Riferi sce , in punto di fatto, l’odierna ricorrente di essere stata convenuta in giudizio dagli Assicuratori dei Lloyd’s, essendosi i medesimi surrogati – ex art. 1916 cod. civ. – nel credito risarcitorio spettante alla propria assicurata,società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (d’ora in poi, “Gastsped”), avendo provveduto ad indennizzarla. Gastsped, infatti, era stata chiamata a rispondere del danno derivante da due operazioni – effettuate da BPT – di fumigazione di imballaggi in legno, utilizzati per il trasporto di merce alla cui spedizione aveva provveduto su incarico della società [OSCURATO:PERSONA], merce destinata all’acquirente società statunitense [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi, “Tenaris”), con sede in Houston. La società Tenaris, infatti, nel mese di giugno 2010, acquistava una partita di tubi metallici da [OSCURATO:PERSONA], la quale incaricava Gastsped sia di curarne la spedizione via mare, fino a Houston, sia di effettuare alcune operazioni accessorie al trasporto, tra cui la c.d. fumigazione degli imballaggi in legno utilizzati per il trasferimento della merce. Per l’esecuzione di tale operazione –finalizzata alla disinfestazione degli imballaggi stessi dai parassiti – lo spedizioniere si era affidato, per l’ appunto, all’odierna ricorrente [OSCURATO:PERSONA], che vi provvedeva il 18 agosto 2010. Partita tale prima spedizione dal Porto di Livorno, giunta la merce a Houston, il carico veniva sottoposto ai controlli di rito da parte delle competenti autorità, le quali ebbero ad accertare che gli imballaggi in legno erano infestati da larve. In ottemperanza a ordini da esse impartiti, che contemplavano – tra diverse alternative –l’effettuazione di una rinnovata fumigazione, Tenaris procedeva in tal senso, affidando il relativo incarico ad un terz o (che, espletate le operazioni , rispediva gli imballagg i in Italia) e sopportando, così, una spesa aggiuntiva di € 25.403,33, che addebitava allo spedizioniere Gastsped. Identica sorte conosceva una successiva fornitura di tubi metallici, sempre acquistata dalla Tenaris presso [OSCURATO:PERSONA], della quale, nuovamente, Gastsped aveva curato la spedizione e BTP le operazioni di fumigazione, avvenute il 9 settembre 2010. In questo caso, però, sempre in ottemperanza a pretesi ordini impartiti dall’autorità statunitense, Tenaris provvedeva, invece, ad inviare temporaneamente il carico in Venezuela, per farlo poi rientrare a Houston dopo la sostituzione del legname infetto, per un costo –questa volta – di € 64.482,03. Su tali basi, dunque, radicato degli Assicuratori dei Lloyd’s il giudizio risarcitorio nei confronti di BPT, questa chiedeva – e otteneva – di essere autorizzata a chiamare in causa la propria assicuratrice Groupama, per essere da essa, eventualmente, manlevata. L’esito del primo grado di giudizio consisteva tanto nella condanna di BPT a pagare agli attori l’importo di € 83.885,36, oltre rivalutazione e interessi, quanto nell’accoglimento della domanda di manleva della convenuta. Esperito gravame sia dalla terza chiamata, che dalla stessa BPT, il giudice d’appello – riuniti i giudizi – accoglieva integralmente quello proposto da [OSCURATO:PERSONA], così ponendo la condanna al risarcimento a carico di BPT, riducendone, però, l’importo, in parziale accoglimento del suo mezzo (mentre veniva rigettato l’appello incidentale degli Assicuratori dei Lloyd’s, con il quale essi lamentavano che la liquidazione del danno sarebbe dovuta avvenire in dollari statunitensi e non in euro). Al primo dei due esiti, il giudice di seconde cure perveniva sul rilievo che il rischio assicurato fossesolo quello della responsabilità civile verso terzi, sicché esso non potesse “essere confuso con la responsabilità che derivi all’assicurato” –come, appunto, nel caso di specie –“dall’inadempimento contrattuale”. L’altra conclusione, invece, veniva raggiunta ritenendo che, in relazione alla seconda spedizione, il viaggio Houston/Venezuela e ritorno fosse stato “il frutto di una scelta unilaterale della destinataria del carico Tenaris”. 3. Avverso la sentenza della Corte fiorentina ha proposto ricorso per cassazione BPT, sulla base – come detto – di undici motivi, i primi sette dei quali sono volti a censurare la decisione del giudice di appello di rigetto della domanda di manleva, mentre i restanti quattro contestano l’accoglimento della domanda risarcitoria (sebbene in misura ridotta, rispetto a quanto statuito in prime cure) proposta dagli Assicuratori dei Lloyd’s. 3.1. Il primo motivo denuncia –ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. –violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 cod. civ. Si addebita alla sentenza impugnata di aver affermato l’inoperatività della polizza in conseguenza dell’omessa interpretazione letterale – primo tra i canoni dell’ermeneutica contrattuale – della clausola 1.1.2.A lett. c), in relazione alla “[OSCURATO:PERSONA]”, prevista dalla Sezione Responsabilità Civile del contratto. Invero, la clausola suddetta stabilisce, letteralmente, che la garanzia “comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato ai sensi di legge per danni cagionati a terzi (compresi i committenti)” – dato, quest’ultimo, valorizzato dal primo giudice, ed ignorato completamente da quello di appello, che di esso ha, pertanto, omesso qualsiasi interpretazione – “avvenuti dopo il compimento dei lavori di installazione, riparazione o manutenzione, anche effettuati presso terzi, purché derivanti da difettosa esecuzione dei suddetti lavori”. Il riferimento ai “committenti”, in quanto parti di un rapporto contrattuale con l’assicurato nello svolgimento della sua attività, doveva essere inteso come riferito a soggetti che “non possono essere considerati sic et simpliciter terzi”. 3.2. Il secondo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione dell’art. 1363 cod. civ. In questo caso, si censura la sentenza impugnata perché ha interpretato la medesima clausola contrattuale, relativa alla “[OSCURATO:PERSONA]” in tema di copertura della responsabilità civile, senza verificarne la valenza rispetto alla “ratio” dell’intero contesto contrattuale, nonché facendo riferimento ad una pronuncia di questa Corte non pertinente rispetto al caso in esame, giacché relativa ad una fattispecie di responsabilità da prodotto difettoso, concernente un rapporto che coinvolgeva un consumatore persona fisica, e non due imprenditori, come nel caso che occupa. 3.3. Il terzo motivo denuncia –ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. –violazione e falsa applicazione dell’art. 1366 cod. civ. Si duole la ricorrente del fatto che la Corte territoriale ha utilizzato un approccio ermeneutico contrario al principio di buona fede. Sul presupposto che quella contemplata dalla suddetta clausola 1.1.2.A lett. c) “non è una garanzia di carattere generale, bensì una garanzia specifica, operante solo se espressamente richiamata, che estende l’operatività a rischi specificamente previsti”, BTP lamenta che il giudice di appello “non si è affatto preoccupato di verificare, sotto il profilo ermeneutico, se l’Assicuratore, nel predisporre la clausola in questione, avesse adempiuto all’obbligo di buona fede oggettiva”, il quale “si specifica in particolare nel significato di lealtà e si concreta nel non suscitare falsi affidamenti”. Sotto questo profilo, la presenza nella clausola suddetta del riferimento ai “commettenti” avrebbe imposto – secondo la ricorrente – “una interpretazione di buona fede, al fine di valutare quale ragionevole affidamento tale clausola avrebbe determinato nei confronti del contraente”. Inoltre, la Corte territoriale neppure si sarebbe preoccupata di leggere interamente la clausola, la cui prima parte renderebbe evidente “come il rischio tutelato sia proprio quello nascente dall’attività svolta dall’assicurato”. Ciò che sarebbe, del resto, ulteriormente, confermato dal fatto che la medesima clausola prevede che, qualora tale attività sia riconducibile a quelle previste dalla legge 5 marzo 1990, n. 46, la validità della garanzia richiede che l’assicurato sia in possesso dell’abilitazione prevista dall’art. 2 della stessa legge. Ne consegue che, operando la garanzia anche rispetto a danni, subiti dai committenti, per difettosa esecuzione dei lavori, non potrebbe dirsi “sic et simpliciter” che la garanzia copra esclusivamente la responsabilità aquiliana. 3.4. Il quarto motivo denuncia –ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. –violazione e falsa applicazione dell’art. 1367 cod. civ. La sentenza impugnata avrebbe disatteso il canone ermeneutico dell’interpretazione in funzione conservativa, atteso che, nell’interpretare la clausola suddetta, nel senso che essa limiterebbe la garanzia ai casi di danni da responsabilità aquiliana, non ha tenuto conto che già l’art. 1.1. della “Sezione Responsabilità Civile”, già prevede la garanzia relativa alla “Responsabilità civile presso terzi”.3.5. Il quinto motivo denuncia –ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. –violazione e falsa applicazione dell’art. 1370 cod. civ., giacché la Corte territoriale, in una situazione di dubbio interpretativo, avrebbe dovuto intendere il significato della clausola, giacché inserita in un contratto per adesione, “contra stipulatorem”. 3.6. Il sesto motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. –omesso esame di un punto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione alla locuzione “compresi i committenti nella clausola 1.1.2.A lett. c), “[OSCURATO:PERSONA]”, della “Sezione Responsabilità Civile”, del contratto corrente “inter partes”. Si denuncia, altresì, il vizio di “motivazione apparente”, perché non una delle “doglianze specificamente sollevate risulta affrontata e senza che il giudice, le cui rilevanti omissioni sono state rilevate, abbia indicato gli elementi di fatto da cui ha tratto il proprio convincimento”. 3.7. Il settimo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. – errore nel procedimento, in relazione alla mancata declaratoria dell’inammissibilità del secondo motivo di appello di Groupama (quello in accoglimento del quale è stata riformata la sentenza impugnata), sia per difetto di specificità ex art. 342 cod. proc. civ., che per novità della questione, ai sensi dell’art. 345 cod. proc. civ., atteso che il motivo suddetto avrebbe invocato una causa di esclusione della garanzia diversa daquella alla quale Groupama si era riferita in primo grado. 3.8. L’ottavo motivo denuncia –ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. –violazione dell’art. 2697 cod. civ. Assume l’odierna ricorrente di essersi lamentata, già in appello, di un’erronea ripartizione dell’onere della prova, in relazione alla propria, asserita, responsabilità contrattuale per la presenza dei parassiti negli imballaggi, avendo il primo giudice ritenuto che, provata dall’attore la conclusione del contratto per la fumigazione dei due carichi di tubi metallici, essa BPT non avesse dimostrato di aver esattamente adempiuto la propria prestazione. Il primo giudice, tuttavia, avrebbe “perso di vista” il vero “punto in contestazione”, vale a dire la natura “di mezzi” (e non “di risultato”) dell’obbligazione contrattuale assunta da essa BPT. Donde la conseguenza che, essendo incontestato che la contaminazione non venne rilevata dall’autorità sanitaria italiana nel porto di Livorno, ma solo dopo che il carico venne imbarcato e giunse a destinazione a Houston, la presenza dei parassiti “non può essere attribuita al difettoso trattamento eseguito quasi un mese prima” dall’odierna ricorrente. La Corte territoriale, pertanto, non avrebbe colto il senso della censura, là dove afferma che la prova della dell’avvenuta esecuzione della prestazione con la dovuta diligenza non poteva essere tratta dai certificati redatti da essa BPT, trattandosi, invece, “di soggetto professionale all’uopo autorizzato dall’ente preposto riconosciuto dal Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e Forestali con Decreto del 13 luglio 2005”. D’altra parte, anche le prove documentali e testimoniali acquisite, evidenziando che la contaminazione aveva colpito il materiale di fardaggio, ovvero i cunei e le tavole di legno utilizzate dal vettore marittimo a dai suoi preposti (per evitare spostamento del carico durante la navigazione), confermerebbero la corretta esecuzione della prestazione. 3.9. Il nono motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2700 cod. civ., nonché –ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. –omesso esame di un punto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione ai verbali di sopralluogo dell’ARPAT n. 281010 del 28 ottobre 2010 e n. 151110 del 15 novembre 2010, oltre a motivazione apparente. Si censura la sentenza impugnata per non aver attribuito efficacia di piena prova ai verbali suddetti, sebbene gli stessi attestassero che la presenza dei parassiti aveva riguardato materiale non marchiato da BPT come proprio. La decisione della Corte territoriale è anchecensurata per aver omesso di esaminare tale fatto decisivo. 3.10. Il decimo motivo denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. –vizio del procedimento, nonché violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e nullità della sentenza. Si censura la sentenza impugnata perché avrebbe “omesso di esaminare e decidere sulla impugnazione in punto di an debeautur della domanda risarcitoria relativa alla seconda spedizione”; difatti sebbene si sia trattato – sotto il profilo fattuale, prima ancora che temporale –di un accadimento differente dalla prima spedizione, esso è stato “accomunato sic et simpliciter al primo evento”, senza considerare che la sua verificazione doveva “essere specificamente provata ai sensi dell’art. 2697 cod. civ. nell’ane nel quantum”. 3.11. L’undicesimo motivo denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. e degli artt. 1223, 1224, 1227 cod. civ., in relazione alla quantificazione del danno. Difatti, nella documentazione prodotta in giudizio, mancherebbe la prova sia che la società [OSCURATO:PERSONA] abbia sostenuto il pagamento delle operazioni di rinnovata affumicatura, effettuate a spese della società [OSCURATO:PERSONA] (e, peraltro, non di essa soltanto, essendovi, per vero, fatture, relative alla seconda di tali operazioni, intestate a [OSCURATO:PERSONA]), sia che Gastsped abbia, a propria volta, pagato tali importi a [OSCURATO:PERSONA]. D’altra parte, le risultanze probatorie acquisite rivelerebbero l’assoluta discrezionalità della scelta di Tenaris nel trasferire il secondo carico in Venezuela, non essendovi agli atti alcuna prova del fatto che solo “in loco” potesse essere effettuata la sostituzione degli imballaggi. 4. Ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata. 5. Ha pure resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata, nonché svolendo ricorso incidentale, sulla base di due motivi. 5.1. Il primo motivo denuncia –ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. –violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ., per motivazione contraddittoria, illogica e obiettivamente incomprensibile. Si censura la sentenza impugnata là dove afferma che “BPT non può essere tenuta a risarcire una spesa ulteriore”, ossia “il viaggio del carico dagli USA al Venezuela e viceversa, sulla cui necessità non è stata offerta alcuna prova”, essendo stato “il frutto di una scelta unilaterale della destinataria del carico”, sicché “per dire che fosse inevitabile occorre un atto di fede nelle dichiarazioni di Tenaris”. Siffatta affermazione si porrebbe in irriducibile contrasto con quella –pure presente nella sentenza impugnata – secondo cui “il Dipartimento USA impose soltanto nel secondo caso” (o meglio, in occasione della seconda spedizione) “la riesportazione del carico entro sette giorni”. 5.2. Il secondo motivo denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) e 5), cod. proc. civ. – violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1223, 1225, 1227, 2697 cod. civ., nonché omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti. Si censura il medesimo passaggio della sentenza impugnata, in particolare là dove afferma che i “maggiori danni pretesi con riferimento al secondo carico non possano essere ritenuti conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento di BPT”. Per contro, risulterebbe evidente – secondo la ricorrente incidentale – come “i costi derivanti dall’esportazione del secondo carico, siccome imposta (come le operazioni di fumigazione) dall’Autorità locale”, costituiscano “una conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento della società BPT, poiché se quest’ultima avesse eseguito (o avesse eseguito correttamente) l’incarico affidatole, le merci non sarebbero state bloccate alla frontiera statunitense e il Dipartimento americano non avrebbe emesso alcuna «[OSCURATO:PERSONA]»”. D’altra parte, errata sarebbe pure l’affermazione della Corte fiorentina, consistita nell’invocare “ironicamente un atto di fede nelle dichiarazioni di una società americana che non è nemmeno parte in causa”, giacché il giudice di appello avrebbe dovuto, piuttosto, accertare se in giudizio fosse stata offerta la prova che il danno avrebbe potuto essere evitato o quantomeno contenuto. Ma, soprattutto, la Corte d’appello avrebbe dovuto considerare che, in tema di esclusione –ai sensi dell’art. 1227, comma 2, cod. civ., della risarcibilità di quei danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza – “grava sul debitore responsabile del danno l’onere di provare la violazione, da parte del danneggiato, del dovere di correttezza impostogli dal citato art. 1227 e l’evitabilità delle conseguenze dannose prodottesi, trattandosi di una circostanza impeditiva della pretesa risarcitoria, configurabile come eccezione in senso stretto” (è citata Cass. Sez. 3, sent. 16 aprile 2013, n. 9137). 6. BPT ha resistito, con controricorso, al ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA], eccependone, preliminarmente, l’inammissibilità, per difetto di legittimazione della ricorrente incidentale, la quale non avrebbe dimostrato la qualità di successore nel diritto controverso, “ab origine” azionato d a gli Assicuratori dei Lloyd’s. 7. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. 8. La ricorrente principale e quella incidentale hanno presentato memoria. 9. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 10. Ilricorso principale va rigettato. 10.1. I primi cinque motivi del ricorso principale –suscettibili di scrutinio unitario, attenendo al tema dell’interpretazione del contratto di assicurazione, e in particolare della clausola 1.1.2.A lett. c), in relazione alla “[OSCURATO:PERSONA]”– so no inammissibili.10.1.1. Essi, evocando diversi canoni dell’ermeneutica contrattuale, si appuntano, tutti, sul fatto che il giudice di merito, nell’intendere la garanzia assicurativa non operativa rispetto a danni conseguenti all’esecuzione della prestazione demandata a BPT, avrebbe omesso di considerare che detta garanzia trova applicazione anche in relazione ai pregiudizi patiti dai committenti. Al riguardo, però, deve ribadirsi il consolidato orientamento di questa Corte, a mente del quale “l’interpretazione delle clausole contrattuali rientra tra i compiti esclusivi del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se rispettosa dei canoni legali di ermeneutica ed assistita da congrua motivazione, potendo il sindacato di legittimità avere ad oggetto non già la ricostruzione della volontà delle parti, bensì solo l’individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il giudice di merito si sia avvalso per assolvere la funzione a lui riservata, al fine di verificare se sia incorso in vizi del ragionamento o in errore di diritto” (così, tra le molte, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 7 novembre 2019, n. 28625, non massimata sul punto; in senso analogo, tra le molte, sempre in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 29 luglio 2016, n. 15763). Affinché, tuttavia, una censura siffatta possa dirsi ritualmente proposta, risulta necessario che “la parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di una clausola contrattuale”, non si limiti “a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ., avendo invece l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato” (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 28 novembre 2017, n. 28319, Rv. 646649-01; in senso analogo, più di recente, Cass. Sez. 1, ord. 9 aprile 2021, n.9461, Rv. 661265 -01), “non assumendo rilievo la circostanza che nella sentenza impugnata risulti omesso l’espresso riferimento ad uno specifico criterio interpretativo legale” (Cass. Sez. 3, ord. 21 luglio 2017, n. 15350, Rv. 644814- 02). Le censure, formulate, tuttavia, si risolvonoo nella denuncia della omessa applicazione di canoni ermeneutici nell’interpretazione della suddetta clausola contrattuale, ovvero nella pretesa di contrapporre la diversa interpretazione suggerita dalla ricorrente rispetto a quella recepita dal giudice di merito, il quale ha inteso quella pattuita – peraltro, in modo non implausibile –come garanzia per la responsabilità civile, operante per fatti accidentali, causativi di danni a terzi o committenti, in occasione dell’esecuzione della prestazione contrattuale, non ricomprendendo, invece, o danni da inadempimento della stessa. Ciò, pertanto, segna, nel senso dell’inammissibilità , le doglianze di BPT, in forza dei principi sopra richiamati. Il tutto, infine, non senza rilevare come il senso complessivo delle censure formulate con i motivi in esame si risolva nella pretesa di ricostruire quella che risulta essere, chiaramente, una clausola per “responsabilità civile”, come se, invece, fosse una clausola “Contractor's AllRisk”. 10.2. Anche il sesto motivo del ricorso principale è inammissibile. 10.2.1. Invero, il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. risulta ipotizzabile solo quando l’omissione investa un “fatto vero e proprio” (non una “questione” o un “punto” della sentenza) e, quindi, “un fatto principale, ex art. 2697 cod. civ. (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purché controverso e decisivo” (così, in motivazione, Cass. Sez. 5, sent. 8 settembre 2016, n. 17761, Rv. 641174-01; nello stesso senso Cass. Sez. 6-5, ord. 4 ottobre 2017, n. 23238, Rv. 646308-01), vale a dire “un preciso accadimento, ovvero una precisa circostanza da intendersi in senso storico-naturalistico” (Cass. Sez. 5, sent. 8 ottobre 2014, n. 21152, Rv. 632989-01; Cass. Sez. Un., sent. 23 marzo 2015, n. 5745, non massimata), “un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante, e le relative ricadute di esso in termini di diritto” (cfr. Cass. Sez. 1, ord. 5 marzo 2014, n. 5133, Rv. 629647-01), e “come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni” (Cass. Sez, 6-1, ord. 6 settembre 2019, n. 22397, Rv. 655413-01). L’omissione, nella specie, investirebbe, invece, il contenuto della polizza (o meglio, di un suo frammento),così risolvendosi in un motivo di doglianza che fuoriesce dal paradigma di cui all’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. Difatti, con indirizzo costante, questa Corte ha affermato che “in tema di ricorso per cassazione, l’omesso esame della questione relativa all’interpretazione del contratto non è riconducibile al vizio di cui all’art. 360, n. 5), cod. proc. civ., in quantol’interpretazione di una clausola negoziale non costituisce «fatto» decisivo per il giudizio, atteso che in tale nozione rientrano gli elementi fattuali e non quelli meramente interpretativi” (Cass. Sez. 3, sent. 8 marzo 2017, n. 5795, Rv. 643401-01; in senso conforme Cass. Sez. 2, ord. 13 agosto 2018, n. 20718, Rv. 650016-02). 10.3. Il settimo motivo del ricorso principale, invece, risulta in parte inammissibile e in parte non fondato. 10.3.1. Inammissibile è la censura relativa al lamentato difetto di specificità dei motivi di appello proposti da Groupama, perché essa non rispetta l’art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ. Difatti, “ove il ricorrente censuri la statuizione di inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello, ha l’onere di specificare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione del giudice di appello e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto a quel giudice, e non può limitarsi a rinviare all’atto di appello, ma deve riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità” (da ultimo, Cass. Sez. 1, ord. 6 settembre 2021, n. 24048, Rv. 662388-01; in senso conforme Cass. Sez. 5, ord. 29 settembre 2017, n. 22880, Rv. 645637-01; Cass. Sez. 6- 3, sent. 28 novembre 2014, n. 25308, Rv. 633637-01; Cass. Sez. 3, sent. 10 gennaio 2012, n. 82, Rv. 621100-01; Cass. Sez. 1, sent. 20 settembre 2006, n. 20405, Rv. 594136-01). Difatti, “la deduzione della questione dell’inammissibilità dell’appello, a norma dell'art. 342 cod. proc. civ.”, seppur “integrante «error in procedendo», che legittima l’esercizio, ad opera del giudice di legittimità, del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, presuppone pur sempre l’ammissibilità del motivo di censura, avuto riguardo al principio di specificità di cui all’art. 366, comma 1, n. 4) e n. 6), cod. proc. civ., che deve essere modulato, in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d’interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l’attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza” (Cass. Sez. Lav., ord. 4 febbraio 2022, n. 3612, Rv. 663837-01). Si tratta, peraltro, di un’esigenza – come è stato icasticamente osservato – che “non è giustificata da finalità sanzionatorie nei confronti della parte che costringa il giudice a tale ulteriore attività d’esame degli atti processuali, oltre quella devolutagli dalla legge”, ma che “risulta, piuttosto, ispirata al principio secondo cui la responsabilità della redazione dell’atto introduttivo del giudizio fa carico esclusivamente al ricorrente ed il difetto di ottemperanza alla stessa non deve essere supplitodal giudice per evitare il rischio di un soggettivismo interpretativo da parte dello stesso nell’individuazione di quali atti o parti di essi siano rilevanti in relazione alla formulazione della censura” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. n. 82 del 2012, cit.). Quanto, invece, alla supposta “novità” della questione fatta valere in appello da [OSCURATO:PERSONA] (e alla base dell’accoglimento del suo gravame), la censura non è fondata, dal momento che la terza chiamata ha sempre eccepito che la garanzia assicurativa non copriva la responsabilità per l’attività contrattuale dell’assicurata.Inoltre, essa – in sede di appello – si è limitata solo a meglio specificare tale eccezione, per chiarire le ragioni per le quali essa fosse da accogliere (diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice), e ciò proprio al fine di non incorrere nella declaratoria di inammissibilità del motivo di gravame ex art. 342 cod. proc. civ. 10.4. Pure l’ottavo motivo del ricorso principale risulta , per un verso, non fondato, per altro verso, invece,inammissibile. 10.4.1. Difatti, priva di fondamento è la censura secondo cui la sentenza impugnata avrebbe “perso di vista” il vero “punto in contestazione”, vale a dire la natura “di mezzi” (e non “di risultato”) dell’obbligazione contrattuale assunta da BPT. Si legge in sentenza essere “vero che, come del resto riconosce anche la difesa dei Lloyd’s, l’obbligazione contratta da BPT” fosse “di mezzi e non di risultato”, ma ciò “nondimeno quest’ultima eratenuta a dare prova di aver eseguito con la dovuta diligenza l’incarico commessole”. Orbene, a prescindere dalla questione, sulla quale questa Corte non è chiamata a pronunciarsi, relativa alla persistente validità concettuale – ed effettiva rilevanza pratica – di tale distinzione tra i due tipi di obbligazione (sul punto si veda Cass. Sez. Un., sent. 28 luglio 2005, n. 15781, Rv. 583089-01), deve osservarsi come la sentenza impugnata, nel ritenere che BPT dovesse dimostrare “di aver effettivamente eseguito, nelle quantità e qualità richieste dalle «regole dell’arte», il trattamento sul materiale fornito dal committente”, si sia perfettamente attenuta a quanto affermato da questa Corte. Infatti, “il debitore «di mezzi» prova l’esatto adempimento dimostrando di aver osservato le regole dell’arte e di essersi conformato ai protocolli dell’attività, mentre non ha l’onere di provare che il risultato è mancato per cause a lui non imputabili” (Cass. Sez. 2, sent. 28 febbraio 2014, n. 4876, Rv. 630192-01). Ciò detto, il motivo in esame, nella parte in cui assume che le prove documentali acquisite (tra le quali, i certificati da essa BTP redatti, in quanto soggetto all’uopo autorizzato dalle competenti autorità), nonché le testimonianze assunte, confermerebbero la diligente esecuzione della prestazione, pone una censura non riconducibile all’art. 2697 cod. civ., donde, sotto questo profilo, la sua inammissibilità. Invero, la “violazione del precetto di cui all’art. 2697 cod. civ., censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni” (così, da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 29 maggio 2018, n. 13395, Rv. 649038-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 31 agosto 2020, n. 18092, Rv. 658840-01); evenienza, quella appena indicata, che non risulta lamentata nel caso di specie, restando, invece, inteso che “laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti”, essa “può essere fatta valere ai sensi del numero 5 del medesimo art. 360” (Cass. Sez. 3, sent. 17 giugno 2013, n. 15107, Rv. 626907-01), ovviamente “entro i limiti ristretti del «nuovo»” suo testo (Cass. Sez. 3, ord. n. 13395 del 2018, cit.). 10.5. Il nono motivodel ricorso principale non è fondato. 10.5.1. Deve escludersi, infatti, che la Corte fiorentina abbia disatteso la piena efficacia probatoria dei verbali ARPAT, dal momento che essi – nella stessa ricostruzione che, del loro contenuto, è stata fatta in ricorso – attestavano non solo la presenza di parassiti su pezzi di legno privi di marchio (aspetto sul quale si appunta il motivo in esame), ma pure che “tracce di contaminazione risulta[va]nopresenti anche in altri pezzi di legno che facevano parte dell’imballaggio”, neppure escluso, dunque, quellopredisposto da BPT. 10.6. Il decimo motivo del ricorso principale è inammissibile, dato anche il carattere “amorfo” della sua formulazione. 10.6.1. Invero, esso – sebbene prospetti violazione dell’art.112 cod. proc. civ., così sembrando alludere (anche attraverso l’evocazione dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) ad un’omessa pronuncia sulla pretesa risarcitoria relativa alla seconda spedizione – s i risolve , piuttosto, nella denuncia di un vizio motivazionale, giacché lamentail fatto (cfr. pag. 53) che “il Giudice territoriale non spende neanche una parola su questo secondo evento”, addirittura concludendo con un riferimento all’art. 2697 cod. civ. Ciò detto, e richiamato –quanto alla norma da ultimo citata – le osservazioni svolte nello scrutinare l’ottavo motivo di ricorso, deve osservarsi c om e la simultanea prospettazione dei vizi di omessa pronuncia e di assenza di (autonoma) motivazione sia intrinsecamente contraddittoria e, come tale, inammissibile. Difatti, i vizi di omessa pronuncia e di carenza di motivazione sono del tutto distinti, giacché il primo “implica la completa omissione del provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto”, mentre il secondo “presuppone l’esame della questione oggetto di doglianza da parte del giudice di merito, seppure se ne lamenti la soluzione in modo giuridicamente non corretto ovvero senza adeguata giustificazione” (da ultimo, tra le molte, Cass. Sez. 5, ord. 5 marzo 2021, n. 6150, Rv. 660696- 01), donde la contraddittorietà –e conseguente inammissibilità – della loro simultanea evocazione. 10.7.Infine, pure l’undicesimo motivo del ricorso principale è inammissibile. 10.7.1. Dolersi, infatti, che la documentazione prodotta in giudizio non proverebbe sia che la società [OSCURATO:PERSONA] abbia sostenuto il pagamento delle operazioni di rinnovata affumicatura, sia che Gastsped abbia, a propria volta, pagato tali importi a [OSCURATO:PERSONA], equivalea proporre censure non riconducibili alla violazione né dell’art. 2697 cod. civ. (per le ragioni già illustrate nello scrutinare l’ottavo motivo di ricorso), né agli artt.1223, 1224, 1227 cod. civ.Invero, quanto a questa seconda censura, deve rilevarsi che il vizio di violazione di legge “consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità” (“ex multis”, Cass. Sez. 1, ord. 13 ottobre 2017, n. 24155, Rv. 645538-03; Cass. Sez. 1, ord. 14 gennaio 2019, n. 640, Rv. 652398-01; Cass. Sez. 1, ord. 5 febbraio 2019, n. 3340, Rv. 652549 -02), e ciò in quanto il vizio di sussunzione “postula che l’accertamento in fatto operato dal giudice di merito sia considerato fermo ed indiscusso, sicché è estranea alla denuncia del vizio di sussunzione ogni critica che investa la ricostruzione del fatto materiale, esclusivamente riservata al potere del giudice di merito” (Cass. Sez. 3, ord. 13 marzo 2018, n. 6035, Rv. 648414-01). Ne consegue, quindi, che il “discrimine tra l’ipotesi di violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione della fattispecie astratta normativa e l’ipotesi della erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta è segnato, in modo evidente, dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa” (così, in motivazione, Cass. Sez., Un., sent. 26 febbraio 2021, n. 5442) evenienza, quest’ultima, che ricorre nel caso di specie, visto che il presente motivo sollecita, in realtà, un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie. 11. Il ricorso incidentale è, invece, inammissibile, in ciascuno dei due motivi in cui sia articola.11.1. Peraltro, l’inammissibilità “ prima facie ” dell’impugnazione esperita da [OSCURATO:PERSONA] S.A. esime questa Corte – in applicazione del principio della “ ragione più liquida” – dal dover prendere posizione sull’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata da BPT, per difetto di legittimazione della ricorrente incidentale ad intervenire nel presente giudizio e , più specificamente , sulle co ndizioni che consentono di ritenere la stessa successore a titolo particolare degli Assicuratori dei Lloyd’s. Tale questione resta, pertanto, del tutto impregiudicata: e andrà affrontata – in relazione alla peculiarità della struttura di quell’assicuratrice e delle sue vicende successive, se del caso alla luce dell’evoluzione, sul punto, della giurisprudenza anche di legittimità– nelle competenti sedi, ove il soggetto che si predica successore ponga in esecuzione quale titolo esecutivo quello conseguito dal suo dante causa. 11.2. Nel merito, come detto, il ricorso è inammissibile. 11.2.1. Non sussiste alcun vizio motivazionale, che infici la sentenza impugnata sotto il profilo dell’intrinseca contraddittorietà, là dove, al l’assunto secondo cui “BPT non può essere tenuta a risarcire una spesa ulteriore”, ossia “il viaggio del carico dagli USA al Venezuela e viceversa, sulla cui necessità non è stata offerta alcuna prova”, si accompagna l’attestazioneche “il Dipartimento USA impose soltanto nel secondo caso” (o meglio, in occasione della seconda spedizione) “la riesportazione del carico entro sette giorni”. Difatti, la circostanza che fosse stata ordinata la riesportazione del carico non equivale affatto a ritenere che fosse provata la necessità di un viaggio,di diverse migliaia di chilometri , da Houston al Venezuela e ritorno, sicché le due affermazioni non sono, in alcun modo , in rapporto di incompatibilità , ciò che impedisce di ricondurre – anche solo in ipotesi – la doglianza prospettata al paradigma della “motivazione apparente”. 11.2.2. D’altra parte, neppure coglie nel segno l ’ulteriore censura – oggetto del secondo motivo di ricorso incidentale – in base alla quale vi sarebbe stata un’inversione dell’onere di provare un fatto (il suddetto viaggio in Venezuela e ritorno ) , in ipotesi rilevante a norma dell’art. 1227 cod. civ. Se è vero, infatti, che “grava sul debitore responsabile del danno l’onere di provare la violazione, da parte del danneggiato, del dovere di correttezza impostogli dal citato art. 1227 e l’evitabilità delle conseguenze dannose prodottesi, trattandosi di una circostanza impeditivadella pretesa risarcitoria, configurabile come eccezione in senso stretto” (Cass. Sez. 3, sent. 16 aprile 2013, n. 9137, Rv. 626052-01), nel caso in esame, però,ciò che la Corte territoriale ha escluso è la stessa riconducibilità, quale conseguenza “immediata e diretta” –ex art. 1223 cod. civ. –della condotta di BPT, non dei costi sostenuti per affrontare le operazioni di rinnovata fumigazione, bensì della “spesa ulteriore”, ossia “il viaggio del carico dagli USA al Venezuela e viceversa”. In altri termini, l’art. 1227 cod. civ. non è venuto affatto in rilievo nel ragionamento del giudice d’appello, il quale, con valutazione preliminare, ha ritenuto di escludere dal novero dei danni eziologicamente riconducibili alla condotta di BTP i costi di tale viaggio. Si tratta, peraltro, di valutazione rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, giacché, se l’errore compiuto dallo stesso “nell’individuare la regola giuridica in base alla quale accertare la sussistenza del nesso causale tra fatto illecito ed evento è censurabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ.”, resta, invece, inteso che “l’eventuale errore nell’individuazione delle conseguenze che sono derivate dall’illecito alla luce della regola giuridica applicata, costituisce una valutazione di fatto, come tale sottratta al sindacato di legittimità, se” – come, appunto, nel caso di specie, dato l’esito del primo motivo di ricorso incidentale – “ adeguatamente motivata” (Cass. Sez. 3, sent. 25 febbraio 2014, n. 4439, Rv. 630127-01; in senso conforme Cass. Sez. 3, ord. 10 aprile 2019, n. 9985, Rv. 653576-01). 12. Le spese seguono la soccombenza , sicché esse vanno poste a carico di BPT e liquidate come dispositivo, quanto al rapporto processuale con [OSCURATO:PERSONA], mentre vanno integralmente compensate, quanto al rapporto giuridico processuale tra BPT e Lloyd’sInsurance Company, in ragione della reciproca soccombenza. 13. A carico della ricorrenteprincipale e di quella incidentale, stante il rigetto e la declaratoria di inammissibilità delle rispettive impugnazioni, sussiste l’obbligo di versare, al competente ufficio di meritoed in relazione al ricorso rispettivamente proposto , un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q. M . La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile quello incidentale, condannando [OSCURATO:SOCIETA]. a rifondere, a [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in € 4.300,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge, compensandole integralmente, invece, quanto al rapporto giu
Sentenza Cassazione n. 20668/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris