CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 21003/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15351/2017 del ruolo generale, proposto [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 48R18 F112 H), rappresentato e difeso, in ragione di procura speciale e nomina poste in calce alla nota depositata in data 31 gennaio 2025, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 54S26 H501 P) e [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 68A66 H501 Y). - RICORRENTE – CONTRO l’AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]). - CONTRORICORRENTE – F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 15351/2017 per la cassazione della sentenza n. 8565/8/2016 della [OSCURATO:PERSONA] sezionale 2576/2025Numero di raccolta generale 21003/2025 tributaria regionale del Lazio (Roma) depositata in data 16 Data pubblicazione 24/07/2025 dicembre 2016. UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio celebratasi in data 10 aprile 2025. [OSCURATO:PERSONA]: 1. oggetto di controversia era la pretesa contenuta nell’avviso di liquidazione in atti con il quale l’Ufficio rideterminava le imposte di registro ed ipocatastali in relazione all’atto del 5 luglio 2013, avente ad oggetto la vendita del diritto di nuda proprietà, gravato da usufrutto quarantennale, su taluni immobili siti in Roma; 2. la Commissione tributaria regionale del Lazio accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza n. 26160/57/2015 della Commissione tributaria provinciale di Roma; 3. avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, notificandolo in data 12/17 giugno 2017, formulando tre motivi d’impugnazione; 4. l’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso notificato il 24 luglio 2017; 5. con istanza depositata in data 31 gennaio 2025, il ricorrente ha chiesto di dichiarare l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. [OSCURATO:PERSONA]: 1. il giudizio va dichiarato estinto, essendo cessata la materia del contendere, avendo l’istante rappresentato e documentato che:F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 15351/2017 Numero sezionale 2576/2025 - in data 9 febbraio 2022 l’Agenzia della Entrate convalidava Numero di raccolta generale 21003/2025Data pubblicazione 24/07/2025 con esito regolare l’istanza di definizione della lite pendente ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 119/18 (istanza num. TK3 000335/2019); - la procedura è da intendersi perfezionata a seguito dell’istanza di sgravio totale emessa dall’Agenzia e depositata in atti; - l’Avvocatura Generale dello Stato ha confermato l’esito regolare della definizione, controfirmando la predetta istanza depositata il 31 gennaio 2025; 2. a seguito del perfezionamento della predetta procedura è, quindi, sopraggiunta una causa di estinzione del procedimento in esame che ha determinato la cessazione della materia del contendere, esito questo che pure giustifica l’integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio. P.Q.M. la Corte dichiara l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, compensando tra le parti le spese di giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 aprile 2025.