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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 luglio 2022

Cassazione n. 23134/2022

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CORTE di CASSAZIONE,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 6, presso lo studio dell’avvocatoPALATUCCI LUCA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])Numero registro generale 5713/2019Numero sezionale 857/2022-controricorrente-Numero di raccolta generale 23134/2022Data pubblicazione 25/07/2022avverso SENTENZA di TRIBUNALE LAGONEGRO n. 430/2018depositata il 18/12/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/04/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che:1.

Nel 2012, [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio dinanzi alGiudice di Pace di Chiaromonte la società Acquedotto LucanoS.p.A., al fine di sentirla condannare alla restituzione della sommaindebitamente percepita di Euro 510,04, in relazione al servizio difornitura idrica erogato dalla convenuta.L’attrice esponeva che la somma di Euro 695,92 - versata allaAcquedotto [OSCURATO:SOCIETA]. quale corrispettivo per la fornitura delservizio idrico integrato dal 1 gennaio 2003 al 31 agosto 2011 - erastata illegittimamente calcolata sulla base di criteri presuntivi, nonapplicabili al caso concreto, non avendo le parti stipulato alcuncontratto che ne prevedesse l’utilizzo.In assenza della prova dei consumi effettivi, l’attrice rilevava diessere tenuta alla corresponsione del solo canone acqua annuo, diEuro 185,88 e di avere diritto alla restituzione delle somme ulteriorigià corrisposte.Si costituì in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., chiedendo ilrigetto della domanda attorea.Dedusse che il contratto di somministrazione doveva ritenersivalidamente concluso per facta concludentia, e che ad esso fosseroapplicabili ex artt. 1339 e 1374 c.c. i criteri presuntivi di cui agliartt. 36, 37 e 38 del regolamento del servizio idrico integrato(S.I.I.), adottato con la delibera dall’A.A.T.O.

Basilicata n. 10 del26 ottobre 2005.2 di 8Numero registro generale 5713/2019Numero sezionale 857/2022Rilevò anche che, sebbene in sede di conguagli la parte attriceNumero di raccolta generale 23134/2022risultasse effettivamente creditrice della somma di EuroD a4ta6 p4ub,b3lic6az,io ne 25/07/2022l’importo non dovesse comunque essere restituito, ma trattenuto incompensazione di consumi futuri della [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] di Pace di Chiaromonte, con la sentenza n. 122 del 2013,accolse la domanda attorea, disponendo la restituzione dellesomme corrisposte dall’attrice sulla base dei criteri meramentepresuntivi, che reputò inapplicabili al caso concreto.Secondo il Giudice di prime cure, detti criteri, di naturasicuramente vessatoria, non potevano trovare ingresso nelrapporto in questione, in mancanza della specifica approvazione informa scritta richiesta dall’art. 1341 co. 2 c.c. Né potevano essereinseriti nel contratto ai sensi degli artt. 1339 e 1374 c.c., data lanatura non strettamente normativa del regolamento del S.I.I.2.

Con sentenza n. 430/2018, il Tribunale di Lagonegro rigettaval’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., dichiarandone,in via preliminare e assorbente, l’inammissibilità, ai sensi delcombinato disposto degli artt. 113 e 339, co. 3 c.p.c.A fondamento della decisione, il giudice dell’appello ha rilevatocome la società non avesse specificato, nel proprio atto di appello, iprincipi regolatori della materia, la violazione delle norme sulprocesso, costituzionali o comunitarie, indicati dall'art. 339, comma3, c.p.c., quali unici vizi invocabili avverso le sentenze del giudicedi pace pronunciate, come nel caso di specie, secondo equità.3.

Avverso la sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi illustrati damemoria.Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

Ha depositatomemoria.Considerato che:3 di 8Numero registro generale 5713/2019Numero sezionale 857/2022Numero di raccolta generale 23134/20224.1.

Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la nullità dellaData pubblicazione 25/07/2022sentenza impugnata, in relazione all’art. 360, co. 1 n. 4 c.p.c., perviolazione degli artt. 10, 14, 35, 113 co. 2 e 339 c.p.c.Il Tribunale avrebbe dichiarato inammissibile l’appello, sulla basedell’erroneo presupposto che il giudizio di primo grado fosse statodeciso secondo equità.In particolare, la Corte avrebbe dovuto considerare, per ladeterminazione del valore della causa, l’eccezione dicompensazione sollevata dalla società in primo grado, di importoindeterminato.Osserva infatti la ricorrente che, ai sensi dell’art. 14 c.p.c., il valoredel credito opposto in compensazione e derivante dai consumidell’attrice, quando indeterminato nel quantum, deve esserepresuntivamente ritenuto pari al limite della competenza per valoredel Giudice di Pace adito, ossia Euro 5.000.Avendo così l’eccezione di compensazione innalzato il valore dellacausa al di sopra del limite di Euro 1.100,00 – secondo la ricorrente- la decisione di primo grado non poteva essere resa secondoequità ed era impugnabile, come pronuncia secondo diritto, amezzo dell’appello ordinario.4.2.

Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta lanullità della sentenza impugnata, in relazione all’art. 360, co. 1 n. 4c.p.c., in violazione degli artt. 113 co. 1 e 2 e dell’art. 339 co. 3c.p.c.[OSCURATO:PERSONA] avrebbe errato nel considerare inammissibilel’appello, poiché, attraverso i motivi di gravame, l’odiernaricorrente aveva dedotto la violazione dei principi regolatori dellamateria, sia processuale, sia sostanziale.Anche ammettendo che la pronuncia di primo grado fosse statadecisa secondo equità, l’appello proposto sarebbe comunqueammissibile poiché rientra nei limiti previsti per l’appello vincolatodall’art. 339 co. 3 c.p.c.4 di 8Numero registro generale 5713/2019Numero sezionale 857/2022Numero di raccolta generale 23134/20225.1.

Il primo motivo è infondato.Data pubblicazione 25/07/2022Si ritiene che il valore della causa in questione sia contenuto nellimite di Euro 1.100, e dunque correttamente deciso secondoequità dal Giudice di Pace adito.Il valore di una causa si determina in relazione al valore delladomanda, come previsto dagli artt. 10 e seguenti c.p.c.Nel caso di specie, la domanda avanzata dalla [OSCURATO:PERSONA] in primogrado era volta ad ottenere la restituzione della somma di Euro510,04, ovvero “la diversa, maggiore o minore, somma che saràriconosciuta secondo giustizia”.Nonostante questo riferimento, nelle ultime righe dell’attointroduttivo del giudizio di primo grado, la [OSCURATO:PERSONA] ha apposto unaclausola di continenza, con la quale ha inteso in ogni caso limitarela sua pretesa all’ammontare di Euro 1032,00, rinunciandoespressamente al conseguimento di somme ulteriori.Al contrario di quanto sostenuto dall’odierna ricorrente, sul valoredella domanda così individuato, non può incidere l’eccezione dicompensazione avanzata in opposizione alla pretesa della [OSCURATO:PERSONA].La giurisprudenza è infatti pacifica nel ritenere che l’eccezionericonvenzionale, in quanto volta esclusivamente a paralizzare ladomanda attorea, non è idonea ad incidere sul valore della causa(cfr. Cass. sez.

II, 16/03/2010 n. 6363).Per di più, all’eccezione di compensazione avanzata dalla societàconvenuta non può riconoscersi l’effetto di aumentare il valore delladomanda, poiché essa attiene a un credito che non presenta irequisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, necessari per lacompensabilità dei crediti (cfr. Cass. sez. un., 15/11/2016, n.23225).5.2.

Il secondo motivo è parzialmente fondato.Preliminarmente occorre osservare che, secondo un orientamentoconsolidato della giurisprudenza di questa Corte, ai fini dellaammissibilità dell’appello delle sentenze pronunciate dal Giudice di5 di 8Numero registro generale 5713/2019Numero sezionale 857/2022Pace secondo equità è necessario specificare in forma espressa sia iNumero di raccolta generale 23134/2022principi regolatori della materia che si assumono violati, siaD actao pmubbeli claazio ne 25/07/2022regola equitativa, utilizzata dal Giudice di Pace, si ponga incontrasto con essi (cfr. Cass., sez.

III, 03/11/2008, n. 26422).Pertanto risulta infondata la censura avanzata, nella parte in cuiritiene che, pur in assenza della specifica indicazione dei principiregolatori della materia violati, l’appello fosse ammissibile, essendopossibile per la Corte Territoriale desumere tali principi secondo ilprincipio iura novit curia.Il ricorso che denunci la violazione di un principio informatore dellamateria deve con chiarezza indicare specificamente quale sia ilprincipio violato e come la regola equitativa individuata dal giudicedi pace si ponga in contrasto con esso, trattandosi di principi che -non essendo oggettivizzati in norme - devono essere primaindividuati da chi ne lamenta la violazione e soltantosuccessivamente verificati dal giudice di legittimità prima nella loroesistenza e quindi nella loro eventuale violazione (Sez. 2, Sentenzan. 284 del 10/01/2007, Rv. 594488 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 8466del 09/04/2010, Rv. 612331 - 01; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 3005del 11/02/2014, Rv. 629615 - 01; in senso conforme, v.

Sez. 6 - 3,Ordinanza n. 23333 del 03/11/2014; Sez. 3, Sentenza n. 12735 del21/06/2016; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7500 del 23/03/2017; Sez. 6- 2, Ordinanza n. 1932 del 25/01/2018; Sez. 2, Ordinanza n.25020 del 09/11/2020).

Nella specie, come già detto, essendopacifica la mancata espressa e specifica indicazione dei principiregolatori asseritamente violati dal primo giudice, la censura inesame deve ritenersi del tutto priva di fondamento.Al contrario, si ritiene invece in questa sede di accogliere la censurarelativa alla omessa considerazione da parte del giudice d’appello,della contestazione avanzata in merito alla violazione dei principisul processo, relativamente all’art. 112 c.p.c.6 di 8Numero registro generale 5713/2019Numero sezionale 857/2022Numero di raccolta generale 23134/2022Nell’atto di appello l’odierna ricorrente ha effettivamente contestatoData pubblicazione 25/07/2022l’omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. del Giudice di primo grado inmerito all’eccezione di carenza di interesse e di compensazione,che deve senza dubbio ritenersi una norma fondamentale inmateria processuale, idonea a rendere l’appello ammissibile, neilimiti dell’art. 339 c.p.c..Ebbene, la parte che, in sede di ricorso per cassazione, deduce cheil giudice di appello sarebbe incorso nella violazione dell'art. 112c.p.c. per non essersi pronunciato su un motivo di appello o,comunque, su una conclusione formulata nell'atto di appello, ètenuta, ai fini dell'astratta idoneità del motivo ad individuare taleviolazione, a precisare - a pena di inammissibilità - che il motivo ola conclusione sono stati mantenuti nel giudizio di appello fino almomento della precisazione delle conclusioni (Cass. 41205/2021).Sul punto, varrà considerare come, attraverso la lettura dell'attod'appello (in questa sede correttamente riproposto in adempimentodegli oneri di allegazione), è possibile riscontrare come, incorrispondenza al secondo motivo di appello (pag. 18 del ricorsoper cassazione), l'appellante dedusse effettivamente la violazionedelle norme sul processo, e in particolar modo dell'art. 112 c.p.c.,deducendo come il primo giudice non avesse emesso alcunapronuncia sull'eccezione di carenza di interesse e di compensazioneritualmente sollevata dall'odierna ricorrente nella comparsa dirisposta depositata in primo grado; al riguardo, osserva il Collegiocome non possa ragionevolmente dubitarsi come l'art. 112 c.p.c.(nella parte in cui impone al giudice di pronunciarsi su tutta ladomanda e le eccezioni proposte dalle parti, e non oltre i limiti diesse) detti una norma fondamentale sul processo, sì che ladenuncia della relativa violazione in sede di appello vale concertezza a soddisfare i requisiti di specificità necessari ai finidell'ammissibilità del gravame su tale singolo specifico punto; sullabase di tali premesse, rilevata la parziale fondatezza del ricorso,7 di 8Numero registro generale 5713/2019Numero sezionale 857/2022Numero di raccolta generale 23134/2022nei limiti indicati (disattese le restanti censure), dev'essereData pubblicazione 25/07/2022disposta la cassazione della sentenza impugnata in relazione allacensura accolta, con il conseguente rinvio al Tribunale diLagonegro, in persona di altro magistrato, cui è altresì rimesso diprovvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio dilegittimità; P.Q.Mla Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie in parte ilsecondo motivo, come in motivazione, cassa in relazione lasentenza impugnata e rinvia anche per le spese di questo giudizioal Tribunale di Lagonegro, in persona di altro magistrato.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione TerzaCivile della Corte suprema di Cassazione in data 27 aprile 2022.Il PresidenteLINA RUBINO8 di 8

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CORTE di CASSAZIONE,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 6, presso lo studio dell’avvocatoPALATUCCI LUCA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])Numero registro generale 5713/2019Numero sezionale 857/2022-controricorrente-Numero di raccolta generale 23134/2022Data pubblicazione 25/07/2022avverso SENTENZA di TRIBUNALE LAGONEGRO n. 430/2018depositata il 18/12/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/04/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che:1. Nel 2012, [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio dinanzi alGiudice di Pace di Chiaromonte la società Acquedotto LucanoS.p.A., al fine di sentirla condannare alla restituzione della sommaindebitamente percepita di Euro 510,04, in relazione al servizio difornitura idrica erogato dalla convenuta.L’attrice esponeva che la somma di Euro 695,92 - versata allaAcquedotto [OSCURATO:SOCIETA]. quale corrispettivo per la fornitura delservizio idrico integrato dal 1 gennaio 2003 al 31 agosto 2011 - erastata illegittimamente calcolata sulla base di criteri presuntivi, nonapplicabili al caso concreto, non avendo le parti stipulato alcuncontratto che ne prevedesse l’utilizzo.In assenza della prova dei consumi effettivi, l’attrice rilevava diessere tenuta alla corresponsione del solo canone acqua annuo, diEuro 185,88 e di avere diritto alla restituzione delle somme ulteriorigià corrisposte.Si costituì in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., chiedendo ilrigetto della domanda attorea.Dedusse che il contratto di somministrazione doveva ritenersivalidamente concluso per facta concludentia, e che ad esso fosseroapplicabili ex artt. 1339 e 1374 c.c. i criteri presuntivi di cui agliartt. 36, 37 e 38 del regolamento del servizio idrico integrato(S.I.I.), adottato con la delibera dall’A.A.T.O. Basilicata n. 10 del26 ottobre 2005.2 di 8Numero registro generale 5713/2019Numero sezionale 857/2022Rilevò anche che, sebbene in sede di conguagli la parte attriceNumero di raccolta generale 23134/2022risultasse effettivamente creditrice della somma di EuroD a4ta6 p4ub,b3lic6az,io ne 25/07/2022l’importo non dovesse comunque essere restituito, ma trattenuto incompensazione di consumi futuri della [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] di Pace di Chiaromonte, con la sentenza n. 122 del 2013,accolse la domanda attorea, disponendo la restituzione dellesomme corrisposte dall’attrice sulla base dei criteri meramentepresuntivi, che reputò inapplicabili al caso concreto.Secondo il Giudice di prime cure, detti criteri, di naturasicuramente vessatoria, non potevano trovare ingresso nelrapporto in questione, in mancanza della specifica approvazione informa scritta richiesta dall’art. 1341 co. 2 c.c. Né potevano essereinseriti nel contratto ai sensi degli artt. 1339 e 1374 c.c., data lanatura non strettamente normativa del regolamento del S.I.I.2. Con sentenza n. 430/2018, il Tribunale di Lagonegro rigettaval’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., dichiarandone,in via preliminare e assorbente, l’inammissibilità, ai sensi delcombinato disposto degli artt. 113 e 339, co. 3 c.p.c.A fondamento della decisione, il giudice dell’appello ha rilevatocome la società non avesse specificato, nel proprio atto di appello, iprincipi regolatori della materia, la violazione delle norme sulprocesso, costituzionali o comunitarie, indicati dall'art. 339, comma3, c.p.c., quali unici vizi invocabili avverso le sentenze del giudicedi pace pronunciate, come nel caso di specie, secondo equità.3. Avverso la sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi illustrati damemoria.Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Ha depositatomemoria.Considerato che:3 di 8Numero registro generale 5713/2019Numero sezionale 857/2022Numero di raccolta generale 23134/20224.1. Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la nullità dellaData pubblicazione 25/07/2022sentenza impugnata, in relazione all’art. 360, co. 1 n. 4 c.p.c., perviolazione degli artt. 10, 14, 35, 113 co. 2 e 339 c.p.c.Il Tribunale avrebbe dichiarato inammissibile l’appello, sulla basedell’erroneo presupposto che il giudizio di primo grado fosse statodeciso secondo equità.In particolare, la Corte avrebbe dovuto considerare, per ladeterminazione del valore della causa, l’eccezione dicompensazione sollevata dalla società in primo grado, di importoindeterminato.Osserva infatti la ricorrente che, ai sensi dell’art. 14 c.p.c., il valoredel credito opposto in compensazione e derivante dai consumidell’attrice, quando indeterminato nel quantum, deve esserepresuntivamente ritenuto pari al limite della competenza per valoredel Giudice di Pace adito, ossia Euro 5.000.Avendo così l’eccezione di compensazione innalzato il valore dellacausa al di sopra del limite di Euro 1.100,00 – secondo la ricorrente- la decisione di primo grado non poteva essere resa secondoequità ed era impugnabile, come pronuncia secondo diritto, amezzo dell’appello ordinario.4.2. Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta lanullità della sentenza impugnata, in relazione all’art. 360, co. 1 n. 4c.p.c., in violazione degli artt. 113 co. 1 e 2 e dell’art. 339 co. 3c.p.c.[OSCURATO:PERSONA] avrebbe errato nel considerare inammissibilel’appello, poiché, attraverso i motivi di gravame, l’odiernaricorrente aveva dedotto la violazione dei principi regolatori dellamateria, sia processuale, sia sostanziale.Anche ammettendo che la pronuncia di primo grado fosse statadecisa secondo equità, l’appello proposto sarebbe comunqueammissibile poiché rientra nei limiti previsti per l’appello vincolatodall’art. 339 co. 3 c.p.c.4 di 8Numero registro generale 5713/2019Numero sezionale 857/2022Numero di raccolta generale 23134/20225.1. Il primo motivo è infondato.Data pubblicazione 25/07/2022Si ritiene che il valore della causa in questione sia contenuto nellimite di Euro 1.100, e dunque correttamente deciso secondoequità dal Giudice di Pace adito.Il valore di una causa si determina in relazione al valore delladomanda, come previsto dagli artt. 10 e seguenti c.p.c.Nel caso di specie, la domanda avanzata dalla [OSCURATO:PERSONA] in primogrado era volta ad ottenere la restituzione della somma di Euro510,04, ovvero “la diversa, maggiore o minore, somma che saràriconosciuta secondo giustizia”.Nonostante questo riferimento, nelle ultime righe dell’attointroduttivo del giudizio di primo grado, la [OSCURATO:PERSONA] ha apposto unaclausola di continenza, con la quale ha inteso in ogni caso limitarela sua pretesa all’ammontare di Euro 1032,00, rinunciandoespressamente al conseguimento di somme ulteriori.Al contrario di quanto sostenuto dall’odierna ricorrente, sul valoredella domanda così individuato, non può incidere l’eccezione dicompensazione avanzata in opposizione alla pretesa della [OSCURATO:PERSONA].La giurisprudenza è infatti pacifica nel ritenere che l’eccezionericonvenzionale, in quanto volta esclusivamente a paralizzare ladomanda attorea, non è idonea ad incidere sul valore della causa(cfr. Cass. sez. II, 16/03/2010 n. 6363).Per di più, all’eccezione di compensazione avanzata dalla societàconvenuta non può riconoscersi l’effetto di aumentare il valore delladomanda, poiché essa attiene a un credito che non presenta irequisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, necessari per lacompensabilità dei crediti (cfr. Cass. sez. un., 15/11/2016, n.23225).5.2. Il secondo motivo è parzialmente fondato.Preliminarmente occorre osservare che, secondo un orientamentoconsolidato della giurisprudenza di questa Corte, ai fini dellaammissibilità dell’appello delle sentenze pronunciate dal Giudice di5 di 8Numero registro generale 5713/2019Numero sezionale 857/2022Pace secondo equità è necessario specificare in forma espressa sia iNumero di raccolta generale 23134/2022principi regolatori della materia che si assumono violati, siaD actao pmubbeli claazio ne 25/07/2022regola equitativa, utilizzata dal Giudice di Pace, si ponga incontrasto con essi (cfr. Cass., sez. III, 03/11/2008, n. 26422).Pertanto risulta infondata la censura avanzata, nella parte in cuiritiene che, pur in assenza della specifica indicazione dei principiregolatori della materia violati, l’appello fosse ammissibile, essendopossibile per la Corte Territoriale desumere tali principi secondo ilprincipio iura novit curia.Il ricorso che denunci la violazione di un principio informatore dellamateria deve con chiarezza indicare specificamente quale sia ilprincipio violato e come la regola equitativa individuata dal giudicedi pace si ponga in contrasto con esso, trattandosi di principi che -non essendo oggettivizzati in norme - devono essere primaindividuati da chi ne lamenta la violazione e soltantosuccessivamente verificati dal giudice di legittimità prima nella loroesistenza e quindi nella loro eventuale violazione (Sez. 2, Sentenzan. 284 del 10/01/2007, Rv. 594488 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 8466del 09/04/2010, Rv. 612331 - 01; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 3005del 11/02/2014, Rv. 629615 - 01; in senso conforme, v. Sez. 6 - 3,Ordinanza n. 23333 del 03/11/2014; Sez. 3, Sentenza n. 12735 del21/06/2016; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7500 del 23/03/2017; Sez. 6- 2, Ordinanza n. 1932 del 25/01/2018; Sez. 2, Ordinanza n.25020 del 09/11/2020). Nella specie, come già detto, essendopacifica la mancata espressa e specifica indicazione dei principiregolatori asseritamente violati dal primo giudice, la censura inesame deve ritenersi del tutto priva di fondamento.Al contrario, si ritiene invece in questa sede di accogliere la censurarelativa alla omessa considerazione da parte del giudice d’appello,della contestazione avanzata in merito alla violazione dei principisul processo, relativamente all’art. 112 c.p.c.6 di 8Numero registro generale 5713/2019Numero sezionale 857/2022Numero di raccolta generale 23134/2022Nell’atto di appello l’odierna ricorrente ha effettivamente contestatoData pubblicazione 25/07/2022l’omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. del Giudice di primo grado inmerito all’eccezione di carenza di interesse e di compensazione,che deve senza dubbio ritenersi una norma fondamentale inmateria processuale, idonea a rendere l’appello ammissibile, neilimiti dell’art. 339 c.p.c..Ebbene, la parte che, in sede di ricorso per cassazione, deduce cheil giudice di appello sarebbe incorso nella violazione dell'art. 112c.p.c. per non essersi pronunciato su un motivo di appello o,comunque, su una conclusione formulata nell'atto di appello, ètenuta, ai fini dell'astratta idoneità del motivo ad individuare taleviolazione, a precisare - a pena di inammissibilità - che il motivo ola conclusione sono stati mantenuti nel giudizio di appello fino almomento della precisazione delle conclusioni (Cass. 41205/2021).Sul punto, varrà considerare come, attraverso la lettura dell'attod'appello (in questa sede correttamente riproposto in adempimentodegli oneri di allegazione), è possibile riscontrare come, incorrispondenza al secondo motivo di appello (pag. 18 del ricorsoper cassazione), l'appellante dedusse effettivamente la violazionedelle norme sul processo, e in particolar modo dell'art. 112 c.p.c.,deducendo come il primo giudice non avesse emesso alcunapronuncia sull'eccezione di carenza di interesse e di compensazioneritualmente sollevata dall'odierna ricorrente nella comparsa dirisposta depositata in primo grado; al riguardo, osserva il Collegiocome non possa ragionevolmente dubitarsi come l'art. 112 c.p.c.(nella parte in cui impone al giudice di pronunciarsi su tutta ladomanda e le eccezioni proposte dalle parti, e non oltre i limiti diesse) detti una norma fondamentale sul processo, sì che ladenuncia della relativa violazione in sede di appello vale concertezza a soddisfare i requisiti di specificità necessari ai finidell'ammissibilità del gravame su tale singolo specifico punto; sullabase di tali premesse, rilevata la parziale fondatezza del ricorso,7 di 8Numero registro generale 5713/2019Numero sezionale 857/2022Numero di raccolta generale 23134/2022nei limiti indicati (disattese le restanti censure), dev'essereData pubblicazione 25/07/2022disposta la cassazione della sentenza impugnata in relazione allacensura accolta, con il conseguente rinvio al Tribunale diLagonegro, in persona di altro magistrato, cui è altresì rimesso diprovvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio dilegittimità; P.Q.Mla Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie in parte ilsecondo motivo, come in motivazione, cassa in relazione lasentenza impugnata e rinvia anche per le spese di questo giudizioal Tribunale di Lagonegro, in persona di altro magistrato.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione TerzaCivile della Corte suprema di Cassazione in data 27 aprile 2022.Il PresidenteLINA RUBINO8 di 8
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