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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 gennaio 2023

Cassazione n. 07356/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 6285/2016R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentat a e difes a d a ll’a vvocat o [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via C eresio n. 24, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura specialea margine de l ricorso ; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campanian. 164/52/ 20 1 2, depositata il

5. 10 .201 2 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 gennaio 2023dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: Tributi–Avviso di accertamento - C on la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Campania accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTP di Napoli con la quale era stato accolto il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso l’avviso di accertamento perimposte dirette ed IVA, anno 2005; -la società contribuente impu gnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato aquattro motivi ; -l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] - C on i l prim o motiv o , la ricorrent e rileva in via preliminare l’ammissibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 327, comma 2, cod. proc. civ., non avendo mai ricevuto la notificazione nè dell’atto di appello nè della sentenza di secondo grado ed avendo avuto conoscenza dell’esito di detto gravame solo a seguito del pignoramento della merce presente presso la sua sede da parte degli ufficialidella riscossione, avvenuto in data 5.10.2015; - con il secondo motivo, denuncia la nullità della sentenza e/o del procedimento, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., in relazione agli artt. 101, commi 1 e 2, cod. proc. civ., 16, comma 3, 17, 20, 22 e 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto la sentenza impugnata è stata emessa nonostante l’omessa notifica del ricorso in appello da parte dell’Agenzia delle Entrate al procuratore della società contribuente e senza il rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 22 d.lgs. n. 546 del 1992, mentre si sarebbe dovuto dichiarare l’inammissibilità dell’appello con conseguente passaggio in giudicato della decisione di primo grado; -con il terzo motivo, lamenta la violazione degli artt. 101, commi 1 e 2 cod. proc. civ., 16, comma 3, 17, 20, 22 e 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., riproponendo, sotto altro profilo , la stessa censura indicata con il secondo motivo; - con il quarto motivo, deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 62-sexies del d.l. n. 331 del 1993, conv. con l. n. 427 del 1993, 10, comma 3-bis, della l. n. 146 del 1998, come modificato dall’art. 1, comma 409, lett. b), della l. n. 301 del 2004, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., avendo la CTR ritenuto legittimo l’accertamento, basato esclusivamente sullo scostamento dei ricavi dichiarati rispetto alle risultanze desumibili dagli studi di settore, nonostante la mancata attivazione del contraddittorio preventivo; - ciò premesso, la Corte ritiene necessario, ai fini del decidere, acquisire i fascicoli dei gradi di merito e, quindi, la causa va rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo mandando alla Cancelleria di acquisire i fascicoli dei gradi di merito.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 6285/2016R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentat a e difes a d a ll’a vvocat o [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via C eresio n. 24, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura specialea margine de l ricorso ; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campanian. 164/52/ 20 1 2, depositata il 5. 10 .201 2 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 gennaio 2023dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: Tributi–Avviso di accertamento - C on la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Campania accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTP di Napoli con la quale era stato accolto il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso l’avviso di accertamento perimposte dirette ed IVA, anno 2005; -la società contribuente impu gnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato aquattro motivi ; -l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] - C on i l prim o motiv o , la ricorrent e rileva in via preliminare l’ammissibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 327, comma 2, cod. proc. civ., non avendo mai ricevuto la notificazione nè dell’atto di appello nè della sentenza di secondo grado ed avendo avuto conoscenza dell’esito di detto gravame solo a seguito del pignoramento della merce presente presso la sua sede da parte degli ufficialidella riscossione, avvenuto in data 5.10.2015; - con il secondo motivo, denuncia la nullità della sentenza e/o del procedimento, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., in relazione agli artt. 101, commi 1 e 2, cod. proc. civ., 16, comma 3, 17, 20, 22 e 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto la sentenza impugnata è stata emessa nonostante l’omessa notifica del ricorso in appello da parte dell’Agenzia delle Entrate al procuratore della società contribuente e senza il rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 22 d.lgs. n. 546 del 1992, mentre si sarebbe dovuto dichiarare l’inammissibilità dell’appello con conseguente passaggio in giudicato della decisione di primo grado; -con il terzo motivo, lamenta la violazione degli artt. 101, commi 1 e 2 cod. proc. civ., 16, comma 3, 17, 20, 22 e 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., riproponendo, sotto altro profilo , la stessa censura indicata con il secondo motivo; - con il quarto motivo, deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 62-sexies del d.l. n. 331 del 1993, conv. con l. n. 427 del 1993, 10, comma 3-bis, della l. n. 146 del 1998, come modificato dall’art. 1, comma 409, lett. b), della l. n. 301 del 2004, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., avendo la CTR ritenuto legittimo l’accertamento, basato esclusivamente sullo scostamento dei ricavi dichiarati rispetto alle risultanze desumibili dagli studi di settore, nonostante la mancata attivazione del contraddittorio preventivo; - ciò premesso, la Corte ritiene necessario, ai fini del decidere, acquisire i fascicoli dei gradi di merito e, quindi, la causa va rinviata a nuovo ruolo. P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo mandando alla Cancelleria di acquisire i fascicoli dei gradi di merito. Così deciso
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