Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 952/2026
ECLI:EU:T:2026:218
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62025TJ0296
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione a cinque giudici)
25 marzo 2026 (
*1
)
«Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Codice doganale dell’Unione – Procedure d’importazione e d’esportazione – Importazione di una merce dal Canada – Metodo di determinazione del valore in dogana – Prezzo dichiarato all’esportazione della merce comunicato dalle autorità canadesi nell’ambito di un accordo internazionale di cooperazione doganale – Nozione di “dati disponibili nel territorio doganale dell’Unione” – Mezzi ragionevoli – Articolo 74, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 952/2013 – Metodo residuale o “
fall back
” – Articolo 144 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447»
Nella causa T‑296/25,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Varhoven administrativen sad (Corte suprema amministrativa, [OSCURATO:PERSONA]), con decisione del 15 aprile 2025, pervenuta in cancelleria il 16 aprile 2025, nel procedimento
[OSCURATO:PERSONA] na TD [OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA],
IL TRIBUNALE (Quinta Sezione a cinque giudici),
composto da M. [OSCURATO:PERSONA], presidente, T. [OSCURATO:PERSONA], J. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), M. [OSCURATO:PERSONA] e W. [OSCURATO:PERSONA], giudici,
avvocato generale: J. Martín y Pérez de Nanclares
cancelliere: V. [OSCURATO:PERSONA]
vista la trasmissione da parte della Corte della domanda di pronuncia pregiudiziale al Tribunale il 13 maggio 2025, in applicazione dell’articolo 50
ter
, terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea,
vista la materia di cui all’articolo 50
ter
, primo comma, lettera c), dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e l’assenza di questioni indipendenti di interpretazione ai sensi dell’articolo 50
ter
, secondo comma, di detto Statuto,
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
–
per il [OSCURATO:PERSONA] na TD [OSCURATO:PERSONA], da L. Dimitrov, R. [OSCURATO:PERSONA] e P. Kalchev, in qualità di agenti;
–
per la [OSCURATO:PERSONA], da R. Vasileva, advokat;
–
per il governo bulgaro, da T. Mitova e R. Stoyanov, in qualità di agenti;
–
per il governo ceco, da M. Smolek, A. Edelmannová e J. Vláčil, in qualità di agenti;
–
per la Commissione europea, da D. Drambozova e F. Moro, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 74, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (
GU 2013, L 269, pag. 1
; in prosieguo: il «codice doganale dell’Unione»).
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la [OSCURATO:PERSONA] OOD, una società commerciale di diritto bulgaro, e il [OSCURATO:PERSONA] na TD [OSCURATO:PERSONA] (Direttore della direzione territoriale delle dogane di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) relativamente alla decisione con la quale l’amministrazione doganale bulgara ha determinato il valore in dogana di un veicolo importato dal Canada dalla [OSCURATO:PERSONA] sulla base del prezzo dichiarato all’esportazione, quale comunicato dalle autorità doganali canadesi all’amministrazione doganale bulgara nell’ambito di un accordo internazionale in materia di cooperazione doganale.
Contesto normativo
Diritto internazionale
GATT 1994
3
L’articolo VII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (in prosieguo: il «GATT 1994») è formulato come segue:
«1. Le parti contraenti riconoscono, per quanto riguarda la determinazione del valore in dogana, la validità dei principi generali che figurano nei seguenti paragrafi del presente articolo e si impegnano ad applicarli in rapporto a tutti i prodotti sottoposti a dei dazi doganali o ad altre imposizioni o restrizioni all’importazione e all’esportazione basati sul valore o comunque in funzione del valore. Inoltre, ogni volta che un’altra parte contraente ne farà domanda, esamineranno, alla luce dei detti principi, l’applicazione di qualsiasi legge o regolamento relativo al valore in dogana. Le [OSCURATO:PERSONA] potranno richiedere alle parti contraenti di fornire loro dei rapporti sulle misure che avranno preso seguendo le disposizioni del presente articolo.
2.
a)
Il valore in dogana delle merci importate dovrebbe essere fondato sul valore reale della merce importata alla quale si applica il dazio o di una merce similare, e non dovrebbe essere fondato sul valore di un prodotto d’origine nazionale o su valori arbitrari o fittizi.
b)
Il “valore reale” dovrebbe essere il prezzo al quale, in tempi e luoghi determinati dalla legislazione del paese d’importazione, le merci importate o delle merci similari sono vendute o offerte in vendita nell’ambito di operazioni commerciali normali effettuate in condizioni di piena concorrenza. Nella misura in cui il prezzo di queste merci o di merci similari dipende dalla quantità trattata in una data operazione, il prezzo considerato dovrebbe riferirsi, secondo la scelta effettuata una volta per tutte dal paese importatore, o i) a quantità comparabili, o ii) a quantità fissate in modo altrettanto favorevole per l’importatore che se si prendesse per base il volume più considerevole di tali merci che ha effettivamente dato luogo ad operazioni commerciali tra il paese d’esportazione e il paese d’importazione.
c)
Nel caso in cui sia impossibile determinare il valore reale secondo la lettera b) del presente paragrafo, il valore in dogana dovrebbe essere fondato sull’equivalenza verificabile come la più vicina possibile a tale valore.
(…)».
Accordo relativo alla valutazione in dogana
4
L’articolo 7 dell’accordo relativo all’applicazione dell’articolo VII del GATT 1994 (
GU 1994, L 336, pag. 119
; in prosieguo: l’«accordo relativo alla valutazione in dogana») è formulato come segue:
«1. Se il valore in dogana delle merci importate non può essere determinato a norma degli articoli da 1 a 6 incluso, esso sarà determinato ricorrendo a mezzi ragionevoli compatibili con i principi e le disposizioni generali del presente accordo e dell’articolo VII del GATT 1994 e sulla base dei dati disponibili nel paese d’importazione.
2. A norma del presente articolo, nessun valore in dogana sarà determinato sulla base:
(…)
b)
di un sistema che preveda l’accettazione, ai fini doganali, del più elevato tra due valori possibili;
(…)
e)
del prezzo di merci vendute per l’esportazione in un paese diverso dal paese d’importazione;
(…)
g)
di valori arbitrari o fittizi.
(…)».
Accordo di cooperazione UE-Canada in materia doganale
5
L’articolo 1 dell’Accordo di cooperazione e di reciproca assistenza in materia doganale tra la Comunità europea e il Canada (
GU 1998, L 7, pag. 38
; in prosieguo: l’«accordo di cooperazione UE-Canada in materia doganale») è formulato come segue:
«Ai fini del presente accordo si intende per:
(…)
4)
“informazioni”: tutti i dati, i documenti, le relazioni e loro copie certificate o autenticate, o altre comunicazioni, compresi dati elaborati o analizzati al fine di rivelare un’infrazione alla legislazione doganale;
(…)».
6
L’articolo 7 dell’accordo di cooperazione UE-Canada in materia doganale è formulato come segue:
«1. Le autorità doganali si prestano reciproca assistenza, di propria iniziativa o su richiesta, fornendo tutte le opportune informazioni nell’ottica di garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, e la prevenzione, investigazione e repressione delle operazioni che violano la legislazione doganale.
(…)».
7
L’articolo 11, paragrafo 1, dell’accordo di cooperazione UE-Canada in materia doganale è così formulato:
«L’autorità doganale interpellata comunica le informazioni appropriate all’autorità doganale richiedente sotto forma di documenti, copie autenticate di documenti, relazioni o le loro versioni elettroniche. Tutte le informazioni necessarie all’interpretazione o all’utilizzo di tali informazioni vengono trasmesse allo stesso tempo».
8
L’articolo 16, paragrafo 3, dell’accordo UE-Canada sulla cooperazione in materia doganale è formulato come segue:
«Il paragrafo 2 non osta all’uso delle informazioni in azioni giudiziarie o amministrative promosse a seguito della mancata osservanza della legislazione doganale. (…)».
CETA Canada-UE
9
L’articolo 6.1 dell’Accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l’Unione europea e i suoi stati membri, dall’altra (
GU 2017, L 11, pag. 23
; in prosieguo: il «CETA Canada-UE»), intitolato «Obiettivi e principi», prevede quanto segue:
«(…)
2. Le parti cooperano per quanto possibile scambiandosi informazioni, anche in relazione alle migliori prassi, al fine di promuovere l’applicazione e l’osservanza delle misure di agevolazione degli scambi previste dal presente accordo.
(…)».
10
L’articolo 6.13 del CETA Canada-UE, intitolato «Cooperazione», prevede quanto segue:
«(…)
3. Le parti cooperano in conformità dell’[accordo di cooperazione UE-Canada in materia doganale], concluso a Ottawa il 4 dicembre 1997 (...).
4. Le parti si prestano reciproca assistenza per le questioni doganali in conformità dell’accordo di cooperazione UE-Canada in materia doganale, comprese le questioni relative a una presunta violazione della legislazione doganale di una parte, quale definita in tale accordo, e all’attuazione del presente accordo».
Diritto dell’Unione
Codice doganale dell’Unione
11
L’articolo 70 del codice doganale dell’Unione è formulato come segue:
«1. La base primaria per il valore in dogana delle merci è il valore di transazione, cioè il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando sono vendute per l’esportazione verso il territorio doganale dell’Unione, eventualmente adeguato.
2. Il prezzo effettivamente pagato o da pagare è il pagamento totale che è stato o deve essere effettuato dal compratore nei confronti del venditore, o dal compratore a una terza parte, a beneficio del venditore, per le merci importate, e comprende tutti i pagamenti che sono stati o devono essere effettuati, come condizione della vendita delle merci importate.
(…)».
12
Conformemente all’articolo 74 del codice doganale dell’Unione, è previsto quanto segue:
«1. Quando il valore in dogana delle merci non può essere determinato a norma dell’articolo 70, si prendono in considerazione, nell’ordine, le lettere da a) a d) del paragrafo 2, fino alla prima di queste lettere che consente di determinarlo.
L’ordine di applicazione delle lettere c) e d) del paragrafo 2 è invertito se il dichiarante lo richiede.
2. Il valore in dogana, ai sensi del paragrafo 1, è:
a)
il valore di transazione di merci identiche, vendute per l’esportazione verso il territorio doganale dell’Unione ed esportate nello stesso momento o pressappoco nello stesso momento delle merci da valutare;
b)
il valore di transazione di merci similari, vendute per l’esportazione verso il territorio doganale dell’Unione ed esportate nello stesso momento o pressappoco nello stesso momento delle merci da valutare;
c)
il valore basato sul prezzo unitario al quale le merci importate, o merci identiche o similari importate, sono vendute nel territorio doganale dell’Unione nel quantitativo complessivo maggiore a persone non collegate ai venditori; oppure
d)
valore calcolato, eguale alla somma:
i)
del costo o del valore delle materie e delle operazioni di fabbricazione o altre, utilizzate per produrre le merci importate;
ii)
di un importo rappresentante gli utili e le spese generali, pari a quello che comportano generalmente le vendite di merci della stessa qualità o dello stesso tipo delle merci da valutare, realizzate da produttori del paese di esportazione per l’esportazione a destinazione dell’Unione;
iii)
del costo o del valore degli elementi di cui all’articolo 71, paragrafo 1, lettera e).
3. Se il valore in dogana non può essere determinato a norma del paragrafo 1, esso viene determinato, sulla base dei dati disponibili nel territorio doganale dell’Unione, mediante mezzi ragionevoli compatibili con i principi e con le disposizioni generali:
a)
dell’accordo relativo all’applicazione dell’articolo VII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio;
b)
dell’articolo VII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio;
c)
del presente capo».
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447
13
L’articolo 140 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del codice doganale dell’Unione (
GU 2015, L 343, pag. 558
), intitolato «Mancata accettazione dei valori di transazione dichiarati», dispone quanto segue:
«1. Nei casi in cui le autorità doganali abbiano fondati dubbi sul fatto che il valore di transazione dichiarato rappresenti l’importo totale pagato o da pagare di cui all’articolo 70, paragrafo 1, del codice [doganale dell’Unione], esse possono chiedere al dichiarante di fornire informazioni supplementari.
2. Se i dubbi non sono dissipati, le autorità doganali possono decidere che il valore delle merci non può essere determinato a norma dell’articolo 70, paragrafo 1, [di detto] codice».
14
L’articolo 144 del regolamento di esecuzione 2015/2447, intitolato «Valore determinato sulla base dei dati disponibili (metodo “
fall back
”)», è formulato come segue:
«1. Per determinare il valore in dogana ai sensi dell’articolo 74, paragrafo 3, del codice [doganale dell’Unione], può essere utilizzata una ragionevole flessibilità nell’applicazione dei metodi previsti agli articoli 70 e 74, paragrafo 2, del codice. Il valore così determinato si basa, nella maggior misura possibile, su valori in dogana determinati in precedenza.
2. Quando il valore in dogana non può essere determinato a norma del paragrafo 1, vengono utilizzati altri metodi appropriati. In tal caso, il valore in dogana non viene determinato sulla base di uno dei seguenti elementi:
(…)
b)
un sistema in base al quale il più elevato dei due valori possibili è utilizzato per la determinazione del valore in dogana;
(…)
e)
i prezzi all’esportazione verso un paese terzo;
(…)
g)
valori arbitrari o fittizi».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
15
Il 18 gennaio 2021, la [OSCURATO:PERSONA], in qualità di rappresentante indiretta di un’importatrice, ha presentato presso l’ufficio doganale del porto di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) una dichiarazione in dogana di immissione in libera pratica di un veicolo a motore danneggiato da sinistro stradale. In tale dichiarazione, il valore in dogana del veicolo importato è stato determinato, conformemente all’articolo 70, paragrafo 1, del codice doganale dell’Unione, sulla base del suo valore di transazione, vale a dire un prezzo di 3310 dollari canadesi (CAD) (circa EUR 2100).
16
Un controllo
a posteriori
della dichiarazione in dogana in questione è stato effettuato dalle autorità doganali bulgare sulla base di informazioni fornite da parte dell’amministrazione doganale canadese nell’ambito dell’accordo di cooperazione UE-Canada in materia doganale riguardo ai veicoli dichiarati all’esportazione dal Canada verso l’Unione europea. Più in particolare, con messaggio di posta elettronica del 16 dicembre 2022, l’amministrazione doganale canadese ha fornito alle autorità doganali bulgare un
file
contenente un elenco dettagliato di veicoli, tra cui quello in questione, indicante il valore dichiarato al momento della loro esportazione dal Canada. A seguito della valutazione da parte delle autorità doganali bulgare dei dati forniti, dette autorità hanno constatato che il prezzo di CAD 3310 della merce dichiarata in [OSCURATO:PERSONA] non corrispondeva al prezzo di CAD 15889 (circa EUR 10100) comunicato dall’amministrazione doganale canadese per il veicolo in questione e indicato nella corrispondente dichiarazione di esportazione.
17
In tali circostanze, le autorità doganali bulgare hanno chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] prove che confermassero il prezzo dichiarato allo sdoganamento. Sono stati presentati una fattura del 18 novembre 2020, una bolla di accompagnamento, una polizza di carico marittima nonché una fattura del 13 gennaio 2021. Nonostante la presentazione di tali documenti, le autorità doganali bulgare hanno ritenuto che sussistessero fondati dubbi riguardo al valore in dogana della merce in questione, determinato conformemente all’articolo 70, paragrafo 1, del codice doganale dell’Unione. [OSCURATO:PERSONA] ha fornito spiegazioni scritte indicando che essa non aveva conservato né il fascicolo commerciale relativo all’operazione in questione, né l’offerta, né i listini prezzi, né i documenti relativi ai pagamenti, né l’ulteriore corrispondenza intercorsa prima di detta operazione.
18
Dopo aver esaminato i documenti allegati alla dichiarazione in dogana, le autorità doganali bulgare hanno ritenuto che non sussistesse alcuna prova dell’esattezza del prezzo dichiarato conformemente alla fattura del 18 novembre 2020. Esse hanno inoltre constatato che dall’estratto conto bancario fornito non risultava chiaramente che il pagamento del prezzo fosse stato definitivo. Pertanto, esse hanno ritenuto che, tenuto conto dei legittimi dubbi e dell’assenza di prove relative al prezzo dichiarato, il valore in dogana dichiarato ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 1, del codice doganale dell’Unione, determinato sulla base della fattura del 18 novembre 2020, dovesse essere rifiutato.
19
Inoltre, le autorità doganali bulgare hanno constatato che i requisiti per l’applicazione dei metodi di valutazione secondari della merce in questione ai sensi dell’articolo 74, paragrafo 2, lettere da a) a d), del codice doganale dell’Unione non erano soddisfatti, poiché si trattava di un veicolo incidentato, il cui specifico stato tecnico rendeva difficile il confronto con lo stato di altri veicoli della stessa marca e dello stesso modello e importati in [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, le autorità doganali bulgare hanno determinato il valore in dogana, conformemente all’articolo 74, paragrafo 3, del codice doganale dell’Unione, sulla base delle versioni elettroniche di documenti forniti dalle autorità doganali canadesi sulla base dell’accordo di cooperazione UE-Canada in materia doganale.
20
Di conseguenza, l’amministrazione doganale bulgara ha fissato il valore in dogana del veicolo in questione a 19830,43 lev bulgari (BGN) (circa EUR 9500), nonché il valore totale dei dazi doganali all’importazione e dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) da riscuotere a BGN 5023 (circa EUR 2150).
21
La decisione dell’amministrazione doganale bulgara è stata oggetto di un controllo giurisdizionale di primo grado da parte dell’Administrativen sad [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale amministrativo di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), il quale ha annullato detta decisione in quanto illegittima. Tale tribunale ha ritenuto che, nel caso di specie, le autorità doganali bulgare non avessero rispettato il loro obbligo di dimostrare la sussistenza di «fondati dubbi», ai sensi dell’articolo 140 del regolamento di esecuzione 2015/2447, e che la risposta fornita dalle autorità doganali canadesi non costituisse un documento ufficiale di prova avente carattere vincolante per il tribunale.
22
[OSCURATO:PERSONA] na TD [OSCURATO:PERSONA] (Direttore della direzione territoriale delle dogane di [OSCURATO:PERSONA]) ha proposto ricorso per cassazione dinanzi al Varhoven administrativen sad (Corte suprema amministrativa, [OSCURATO:PERSONA]), giudice del rinvio, avverso la sentenza dell’Administrativen sad [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale amministrativo di [OSCURATO:PERSONA]), sollevando il carattere errato delle constatazioni di quest’ultimo e sostenendo l’applicabilità del metodo dei mezzi ragionevoli, ai sensi dell’articolo 74, paragrafo 3, del codice doganale dell’Unione. Egli ha sostenuto che la risposta fornita dalle autorità doganali canadesi costituiva un documento ufficiale relativo al controllo effettuato nell’ambito della cooperazione internazionale tra il Canada e l’Unione e che il valore in dogana in questione era stato determinato prendendo in considerazione il prezzo indicato nelle versioni elettroniche dei documenti forniti dalle autorità doganali canadesi.
23
In tale contesto, il Varhoven administrativen sad (Corte suprema amministrativa) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti due questioni pregiudiziali:
«1)
Se l’articolo 74, paragrafo 3, del [codice doganale dell’Unione] possa essere interpretato nel senso che il valore di una merce dichiarato al momento della sua esportazione da uno Stato terzo può ritenersi rientrare nella nozione di “dati disponibili nel territorio doganale dell’Unione”.
2)
Se l’articolo 74, paragrafo 3, del [codice doganale dell’Unione] possa essere interpretato nel senso che la determinazione del valore in dogana di una merce sulla base del valore dichiarato al momento dell’esportazione di tale merce da uno Stato terzo può costituire un mezzo ragionevole per la determinazione del valore in dogana ai sensi dell’articolo 74, paragrafo 3, di [detto codice]».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
24
Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 74, paragrafo 3, del codice doganale dell’Unione debba essere interpretato nel senso che il prezzo dichiarato all’esportazione di una merce verso il territorio doganale dell’Unione, quale comunicato dalle autorità doganali del paese di esportazione alle autorità doganali di uno Stato membro nell’ambito di un accordo internazionale in materia di cooperazione doganale, può essere qualificato come dato disponibile nel territorio doganale dell’Unione ai sensi di tale disposizione, ai fini della determinazione del valore in dogana della medesima merce.
25
In via preliminare, occorre ricordare che il metodo residuale (o metodo “
fall back
”) previsto all’articolo 74, paragrafo 3, del codice doganale dell’Unione costituisce uno strumento di ultima istanza per rispondere alla necessità di determinare il valore in dogana della merce in questione nel caso in cui il dichiarante in dogana non fornisca informazioni sufficientemente precise o affidabili che consentono una determinazione di tale valore sulla base del metodo principale previsto all’articolo 70, paragrafo 1, di detto codice o dei metodi secondari previsti all’articolo 74, paragrafo 2, del medesimo codice (v., in tal senso, sentenze del 9 giugno 2022, [OSCURATO:PERSONA],
C‑599/20
,
EU:C:2022:457
, punto
54
, e del 29 gennaio 2026, Keladis I e Keladis II,
C‑72/24 e C‑73/24
,
EU:C:2026:51
, punto
75
).
26
Alla luce dello scopo dell’articolo 74, paragrafo 3, del codice doganale dell’Unione e della sua formulazione, la nozione di «dati disponibili nel territorio doganale dell’Unione» deve quindi essere interpretata in senso ampio come riferita alla disponibilità concreta di dati nel senso che le autorità doganali dell’Unione possono disporne ai fini della valutazione del valore in dogana di una merce.
27
Ne consegue che, da un lato, la nozione di «dati disponibili nel territorio dell’Unione» non può essere limitata ai dati raccolti all’interno dell’Unione. Perciò, il fatto che i dati provengano da un paese terzo non osta a che essi possano costituire «dati disponibili nel territorio doganale dell’Unione».
28
Ciò vale in particolare qualora si tratti di dati relativi al prezzo di una merce dichiarato all’esportazione che sono stati forniti dalle autorità doganali del paese di esportazione sulla base di un accordo internazionale che disciplina la cooperazione in materia doganale tra l’Unione e tale paese terzo, quali l’accordo di cooperazione UE-Canada in materia doganale e il CETA Canada-UE, che prevedono una reciproca assistenza in materia doganale.
29
Ne consegue che, dall’altro lato, la qualificazione come «dati disponibili nel territorio doganale dell’Unione» non può dipendere, contrariamente a quanto sostiene la [OSCURATO:PERSONA] nelle sue osservazioni sulla domanda di pronuncia pregiudiziale, né dalla possibilità, per i dichiaranti in dogana, di accedere alla banca dati del paese terzo dal quale sono ricavati i dati forniti alle autorità doganali dell’Unione, né dall’esistenza di una richiesta da parte di tali autorità volta specificatamente alla comunicazione di tali dati, allorché questi siano stati messi a loro disposizione.
30
In tali circostanze, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 74, paragrafo 3, del codice doganale dell’Unione deve essere interpretato nel senso che il prezzo dichiarato all’esportazione di una merce verso il territorio doganale dell’Unione, quale comunicato dalle autorità doganali del paese di esportazione alle autorità doganali di uno Stato membro nell’ambito di un accordo internazionale in materia di cooperazione doganale, può essere qualificato come dato disponibile nel territorio doganale dell’Unione ai sensi di tale disposizione, ai fini della determinazione del valore in dogana della medesima merce.
Sulla seconda questione
31
Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 74, paragrafo 3, del codice doganale dell’Unione debba essere interpretato nel senso che il ricorso al prezzo dichiarato all’esportazione di una merce verso il territorio doganale dell’Unione, quale comunicato dalle autorità doganali del paese di esportazione alle autorità doganali di uno Stato membro nell’ambito di un accordo internazionale in materia di cooperazione doganale, può costituire un mezzo ragionevole ai sensi di tale disposizione, ai fini della determinazione del valore in dogana della medesima merce.
32
In via preliminare, occorre rilevare che l’articolo 74, paragrafo 3, del codice doganale dell’Unione deve essere letto in combinato disposto con l’articolo 144, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2015/2447, il quale prevede che, per determinare il valore in dogana ai sensi dell’articolo 74, paragrafo 3, di detto codice, può essere utilizzata una «ragionevole flessibilità» nell’applicazione dei metodi previsti all’articolo 70 e all’articolo 74, paragrafo 2, del codice doganale dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 29 gennaio 2026, Keladis I e Keladis II,
C-72/24 e C-73/24
,
EU:C:2026:51
, punto
104
). Occorre dunque riconoscere che le autorità dispongono di un margine discrezionale nell’applicazione del metodo residuale (o metodo «
fall back
») che deve essere attuato nel rispetto dei principi e delle disposizioni elencati all’articolo 74, paragrafo 3, di detto codice. In effetti, l’articolo 74, paragrafo 3, del codice doganale dell’Unione dispone che il valore in dogana è determinato mediante mezzi ragionevoli compatibili con, in primo luogo, l’accordo relativo alla valutazione in dogana, in secondo luogo, l’articolo VII del GATT 1994 e, in terzo luogo, il capo 3 del titolo II di detto codice, sul valore in dogana delle merci.
33
A tal riguardo, occorre rilevare che l’articolo 7, paragrafo 2, lettera e), dell’accordo relativo alla valutazione in dogana vieta che il valore in dogana possa essere determinato sulla base del prezzo di merci vendute per l’esportazione in un paese diverso dal paese d’importazione. Tale disposizione è stata riaffermata, nel diritto dell’Unione, all’articolo 144, paragrafo 2, lettera e), del regolamento di esecuzione 2015/2447, il quale dispone che «il valore in dogana non viene determinato sulla base (…) [dei] prezzi all’esportazione verso un paese terzo». Perciò, contrariamente a quanto sostiene la [OSCURATO:PERSONA] nelle sue osservazioni sulla domanda di pronuncia pregiudiziale, né l’accordo relativo alla valutazione in dogana, né il diritto dell’Unione escludono che le autorità doganali di uno Stato membro dell’Unione determinino il valore in dogana di una merce, in applicazione del metodo residuale (o metodo «
fall back
»), sulla base del prezzo dichiarato in un paese terzo all’esportazione verso il territorio doganale dell’Unione della medesima merce.
34
Ne consegue che il ricorso al prezzo dichiarato in un paese terzo all’esportazione di una merce verso l’Unione può costituire un mezzo ragionevole ai fini della determinazione del valore in dogana della medesima merce sulla base dell’articolo 74, paragrafo 3, del codice doganale dell’Unione.
35
A tal riguardo, occorre ricordare, innanzitutto, che, nel contesto dell’articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (
GU 1992, L 302, pag. 1
), il quale ha preceduto l’articolo 74, paragrafo 3, del codice doganale dell’Unione, la Corte ha dichiarato che il riferimento a un prezzo fissato per la medesima merce nell’ambito di una vendita anteriore a quella per la quale è stata effettuata la dichiarazione in dogana può costituire un mezzo ragionevole ai sensi di tale disposizione (v., in tal senso, sentenza del 28 febbraio 2008, Carboni e derivati,
C‑263/06
,
EU:C:2008:128
, punto
61
). Ne consegue che la giurisprudenza della Corte non esclude, in linea di principio, il ricorso, ai fini della determinazione del valore in dogana sulla base del metodo residuale (o metodo «
fall back
»), a un prezzo fissato anteriormente per la medesima merce.
36
Peraltro, il ricorso al prezzo dichiarato in un paese terzo all’esportazione della medesima merce che è oggetto di una determinazione del valore in dogana sulla base dell’articolo 74, paragrafo 3, del codice doganale dell’Unione non è in contrasto, in un caso come quello di cui al procedimento principale, con il divieto di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettera b), dell’accordo relativo alla valutazione in dogana. Infatti, anche se tale disposizione, riaffermata nel diritto dell’Unione all’articolo 144, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione 2015/2447, vieta una determinazione del valore in dogana sulla base di un «sistema in base al quale il più elevato dei due valori possibili è utilizzato per la determinazione del valore in dogana», essa non vieta in alcun modo il ricorso al prezzo dichiarato all’esportazione per la medesima merce se si tratta dell’unico valore disponibile per le autorità doganali, alla luce in particolare dell’esistenza di dubbi legittimi riguardo alla veridicità del valore inizialmente dichiarato ai sensi dell’articolo 70 del codice doganale dell’Unione.
37
Infine, occorre inoltre rilevare che, nella misura in cui il prezzo dichiarato all’esportazione, comunicato nell’ambito di un accordo internazionale in materia di cooperazione doganale, corrisponde, in linea di principio, al valore reale di una merce, il ricorso a tale prezzo non è in contrasto neppure con il divieto di determinare il valore in dogana sulla base di valori arbitrari o fittizi di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettera g), dell’accordo relativo alla valutazione in dogana nonché di cui all’articolo 144, paragrafo 2, lettera g), del regolamento di esecuzione 2015/2447, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
38
Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 74, paragrafo 3, del codice doganale dell’Unione deve essere interpretato nel senso che il ricorso al prezzo dichiarato all’esportazione di una merce verso il territorio doganale dell’Unione, quale comunicato dalle autorità doganali del paese di esportazione alle autorità doganali di uno Stato membro nell’ambito di un accordo internazionale in materia di cooperazione doganale, può costituire un mezzo ragionevole ai sensi di tale disposizione, ai fini della determinazione del valore in dogana della medesima merce.
Sulle spese
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Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni al Tribunale non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quinta Sezione a cinque giudici)
dichiara:
1)
L’articolo 74, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione,
deve essere interpretato nel senso che:
il prezzo dichiarato all’esportazione di una merce verso il territorio doganale dell’Unione europea, quale comunicato dalle autorità doganali del paese di esportazione alle autorità doganali di uno Stato membro nell’ambito di un accordo internazionale in materia di cooperazione doganale, può essere qualificato come dato disponibile nel territorio doganale dell’Unione ai sensi di tale disposizione, ai fini della determinazione del valore in dogana della medesima merce.
2)
L’articolo 74, paragrafo 3, del regolamento n. 952/2013,
deve essere interpretato nel senso che:
il ricorso al prezzo dichiarato all’esportazione di una merce verso il territorio doganale dell’Unione, quale comunicato dalle autorità doganali del paese di esportazione alle autorità doganali di uno Stato membro nell’ambito di un accordo internazionale in materia di cooperazione doganale, può costituire un mezzo ragionevole ai sensi di tale disposizione, ai fini della determinazione del valore in dogana della medesima merce.
[OSCURATO:PERSONA]
[OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 25 marzo 2026.
Firme
(
*1
) Lingua processuale: il bulgaro.