CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 giugno 1988
Cassazione n. 25667/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che deduce il la violazione di legge in relazione all'art. 727 cod. pen., è inammissibile, perché meramente riproduttivo di profili di censura, peraltro generici e di contenuto fattuale, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito, la quale, con una valutazione di fatto non manifestamente illogica - e quindi non censurabile in sede di legittimità - ha ribadito la sussistenza del reato in esame, posto che l'imputato, nonostante la nota notificatagli a mani il 9 dicembre 2021, si era presentato presso il canile, ove era ricoverato il proprio animale sin dal 18 novembre 2021, solo il 24 febbraio 2022, senza peraltro fornire alcuna giustificazione per il disinteresse dimostrato, in ciò facendo corretta applicazione del principio secondo cui integra la contravvenzione di abbandono di animali non solo la condotta di distacco volontario dall'animale, ma anche qualsiasi trascuratezza, disinteresse o mancanza di attenzione verso quest'ultimo, dovendosi includere nella nozione di "abbandono" anche comportamenti colposi improntati ad indifferenza od inerzia nell'immediata ricerca nell'animale (Sez. 3, n. 18892 del 02/02/2011, Mariano, Rv. 250366 - 01), come, appunto, accertato nella vicenda qui al vaglio; rilevato che il secondo motivo, che deduce la violazione di legge in relazione all'art. 131-bis cod. pen., è inammissibile, avendo la Corte di appello rilevato che la difesa non aveva allegato alcun elemento valutabile per dimostrare la particolare tenuità dell'offesa, comunque non ravvisata dalle complessive circostanze della condotta accertata, ossia il periodo prolungato di abbandono dell'animale; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. P.Q.M