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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 31 marzo 2026

Cassazione n. 07982/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZAsul ricorso 5863-2025 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocatoALESSANDRO STIEVANIN;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]2026 MARTONE;156 - controricorrente -avverso la sentenza n. 776/2024 della CORTE D'APPELLO diVENEZIA, depositata il 31/12/2024 R.G.N. 50/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 14/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 5863/2025Numero sezionale 156/2026Numero di raccolta generale 7982/2026Data pubblicazione 31/03/20261.

Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appellodi Venezia, quale giudice del reclamo ex art. 1 lege n. 92/2012, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiaratolegittimo il licenziamento intimato da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aChiara Panza sulla base di contestazione che ascriveva alladipendente, direttrice di un ufficio postale, di avere resonell’ambito di una chat whatsapp una dichiarazione relativa adirettive interne adottate dalla società, concernenti leprocedure di controllo relative al possesso del green pass daparte degli utenti che accedevano all’ufficio postale (possessoprescritto in relazione all’emergenza pandemica da Covid); intale dichiarazione si faceva riferimento a minacce di sanzionidisciplinari profferite dalla superiore gerarchica per l’ipotesi dimancato controllo, si usavano espressioni offensive verso icolleghi, si rivelavano procedure interne destinate a rimanereriservate indicando anche le modalità che consentivano inconcreto di eluderle pur in assenza di green pass; ladichiarazione era reperibile sulla pagina Facebook riferita adaltro soggetto, liberamente accessibile e consultabile dalpubblico.2.

La statuizione di legittimità del licenziamento è statafondata sul carattere plurioffensivo della condotta, sul ruolorivestito dalla lavoratrice, sulla intensità delle violazioni deidoveri ad essa facenti capo, sulle potenzialità lesive delledichiarazioni in rapporto ai valori in gioco ed ai presidi disicurezza approntati dalla parte datoriale in ossequio aNumero registro generale 5863/2025Numero sezionale 156/2026disposizioni di legge; tali elementi non consentivanNoum erdo id i raccolta generale 7982/2026Data pubblicazione 31/03/2026confinare la condotta ascritta fra quelle punite con sanzioneconservativa come viceversa ritenuto nel precedente grado digiudizio.3.

Per la cassazione della decisione ha proposto ricorsoChiara Panza sulla base di otto motivi.

La parte intimata haresistito con controricorso.

Entrambe le parti hannocomunicato memoria.4.

All’esito della camera di consiglio il Collegio si è riservatoil deposito della ordinanza nel termine di legge.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deducenullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dellalegge n. 92/2012 censurando la sentenza impugnata per avereaffermato che in assenza di reclamo incidentale si fosseformato il giudicato sulla sussistenza del fatto oggetto diaddebito, sull’utilizzabilità delle dichiarazioni rese nell’ambitodella chat whatsapp, sulla sussistenza e obiettiva rilevanzadell’addebito disciplinare.

Richiamate le difese spiegate nelprecedente grado di merito sostiene che le disposizioni di cuiall’art. 1 commi 58 e sgg. l. n. 92/2012 non richiedevano cheil reclamo incidentale dovesse essere notificato al reclamante.2.

Il primo motivo di ricorso è inammissibile.2.1.

La Corte di merito ha affermato che “in assenza diproposizione di reclamo incidentale si era formato il giudicatosia sulla sussistenza del fatto disciplinare nella sua realtàfenomenica (ossia il mero contenuto dichiarativo attribuito allaNumero registro generale 5863/2025Numero sezionale 156/2026direttrice), sia sull’utilizzabilità della chat, sia sulla sussistNeumnezroa d i raccolta generale 7982/2026Data pubblicazione 31/03/2026ed obiettiva rilevanza dell’addebito disciplinare”.2.2.

Premesso che, come ripetutamente chiarito da questaCorte, il giudicato interno non si determina su un fatto maunicamente su una statuizione minima della sentenza,costituita dalla sequenza fatto, norma ed effetto, suscettibiledi acquisire autonoma efficacia decisoria nell’ambito dellacontroversia in quanto statuizione che afferma l'esistenza diun fatto sussumibile sotto una norma che ad esso ricolleghi undato effetto giuridico (v.

Cass. n. 16853/2028, Cass. n.12202/2017, Cass. n. 2217/ 2017), appare dirimente nelsenso della inammissibilità del motivo in esame laconsiderazione che parte ricorrente ha allegato di avere, insede di reclamo, chiesto comunque la conferma della sentenzaimpugnata (ricorso, pag. 18 primo capoverso) e che non hadimostrato in termini conformi al criterio di specificità delricorso per cassazione di avere investito con specifica censural’accertamento del giudice di merito sulla sussistenza del fattodisciplinare, sulla valutazione di utilizzabilità della chatwhatsapp e sull’affermazione di rilevanza disciplinaredell’addebito.

Ed invero, le difese asseritamente articolate inrelazione a detti profili, così come le conclusioni formulate nelsenso di richiedere comunque una modifica della motivazionesul punto non sono evocate nel rispetto dei requisiti dicontenuto-forma previsti, a pena di inammissibilità,dall'art.366, comma 1, c.p.c., nn. 3, 4 e 6, i quali devonoessere assolti necessariamente con il ricorso e non possonoessere ricavati da altri atti, come la sentenza impugnata o ilcontroricorso; in base ai consolidati dicta di questa Corte ilricorrente è infatti tenuto a specificare il contenuto della criticaNumero registro generale 5863/2025Numero sezionale 156/2026mossa alla sentenza impugnata indicando precisamente Ni ufmaetrot id i raccolta generale 7982/2026Data pubblicazione 31/03/2026processuali alla base del vizio denunciato, producendo ingiudizio l'atto o il documento della cui erronea valutazione sidolga, o indicando esattamente nel ricorso in quale fascicoloesso si trovi e in quale fase processuale sia stato depositato, etrascrivendone o riassumendone il contenuto nel ricorso, nelrispetto del principio di specificità che governa il ricorso percassazione, di cui quello di autosufficienza è corollario (vedi explurimis, Cass. n. 29093/2018).2.3.

Parte ricorrente non ha rispettato tali indicazioniessendosi limitata ad un mero rinvio per relationem allamemoria di costituzione presentata in sede di reclamo (ricorso,pag. 13) come non consentito (v. tra le altre, Cass. n.341/2021, Cass. n. 11984/2011) ed alla trascrizione soloparziale di alcuni brani della stessa (v. ricorso, pag. 18),intrinsecamente inidonea a dimostrare se ed in che misura lerichiamate affermazione del giudice di prime cure erano stateeffettivamente oggetto di censura da parte dell’odiernaricorrente.2.3.

Le considerazioni che precedono assorbono l’ esamedella specifica questione sulla quale è incentrato il motivo inoggetto, concernente la necessità di notifica del reclamoincidentale alla luce della speciale disciplina dettata dal rito cd.alla luce dei condivisibili approdi ai quali è pervenuto il giudicedi legittimità sulla necessità di integrazione della disciplinaprocessuale in tema di reclamo con quella in temadi appello nel rito del lavoro (Cass. n. 18074/2024, Cass. n.24258/2016).Numero registro generale 5863/2025Numero sezionale 156/20263.

Con il secondo motivo di ricorso parte ricorrente deNdumuecroe d i raccolta generale 7982/2026Data pubblicazione 31/03/2026ex art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c. violazione dell’art 7 l. n. 300/1970per assenza di condotta disciplinarmente rilevante e nullitàdella sentenza per motivazione apparente e contraddittoria exart. 132 n 4 cpc e 118 disp. att. c.p.c..

Censura la sentenzaimpugnata per avere trascurato di considerare che ilmessaggio vocale oggetto di contestazione, illecitamentediffuso da terzi, era stato affidato ad una chat di gruppodestinata solo agli utenti e quindi configurante meracomunicazione privata.4.1.

Il motivo presenta profili di inammissibilità edinfondatezza4.2.

La inammissibilità si prospetta in relazione alladenunzia di violazione e falsa applicazione dell’art. 7 St. lav.posto che parte ricorrente non chiarisce l’errore diinterpretazione o l’errore sussuntivo nel quale sarebbe incorsala sentenza impugnata avuto riguardo alla portata precettivadella previsione, destinata esclusivamente a stabilire la formaprocedimentale di esercizio del potere disciplinare del datoredi lavoro, a prescindere da ogni verifica sul contenutodell’addebito ascritto.4.3.

Neppure sussiste apparenza di motivazione, inparticolare con riguardo al carattere chiuso della chatwhatsapp ed alla natura di comunicazione riservata delladichiarazione resa dalla lavoratrice in tale ambito, avendo laCorte di merito da un lato affermato che non era più incontroversia il tema della utilizzabilità della dichiarazione edall’altro mostrato di ritenere integrata la fattispeciedisciplinarmente rilevante per il solo fatto che la dichiarazioneNumero registro generale 5863/2025era stata resa “avanti a terzi soggetti” e quindi con rifermento Numero sezionale 156/2026Numero di raccolta generale 7982/2026agli altri partecipanti al gruppo whatsapp, come tali naturaliData pubblicazione 31/03/2026destinatari della comunicazione audio inviata al gruppo dallalavoratrice.5.

Con il terzo motivo di ricorso parte ricorrente deduce exart. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. violazione e falsa applicazionedegli art. 7 l. n. 300/19790, dell’art. 111 Cost. e dell’art. 132comma 2 n. 4 c.p.c. censurando la sentenza impugnata perviolazione del principio di immutabilità della contestazione edei motivi di licenziamento per giusta causa6.1.

Il terzo motivo di ricorso è inammissibile.6.2.

La Corte di merito ha escluso la violazione del principiodi immutabilità della contestazione ritenendo che la condottaaccertata e ritenuta di rilievo disciplinare fosse comunquericompresa fra quelle oggetto di addebito nella lettera dicontestazione.

Le critiche formulate con il motivo in esame nonsono idonee alla valida censura della decisione sul punto inquanto si limitano a esprimere un mero dissenso valutativocirca il contenuto della lettera di addebito, senza veicolarlo,come viceversa necessario, attraverso la deduzione diviolazione di specifiche regole legali di interpretazione,applicabili come noto anche agli atti unilaterali, ondecontrastare il risultato ermeneutico al quale era pervenuta laCorte di merito nel ricostruire le condotte oggetto di addebito.In questa prospettiva si rivelano quindi non pertinenti oltre chegeneriche le deduzioni che muovono dall’assunto che le ragionidel licenziamento risiedevano nel boicottaggio o nel tentativodi boicottaggio posto in essere dalla lavoratrice delle misuresanitarie di contrasto alla diffusione del contagio da Covid 19.Numero registro generale 5863/2025Numero sezionale 156/20267.

Con il quarto motivo di ricorso si deduce ex art.

N3um6e0ro, d i raccolta generale 7982/2026Data pubblicazione 31/03/2026comma 1 n. 3 c.p.c. violazione e falsa applicazione degli art.7 l. n. 300/1979 e dell’art. 115 c.p.c. censurando la sentenzaimpugnata in relazione alla valutazione dell’elementosoggettivo, ulteriormente deducendo, ex art. 360 n. 4 c.p.c.,contraddittorietà di motivazione sulla prevedibilità delladiffusione del messaggio inviato via whatsapp contenente ladichiarazione oggetto di addebito.8.

Il quarto motivo è inammissibile in quanto non siconfronta con le ragioni alla base della decisione.8.1.

La Corte di merito ha infatti ritenuto sufficiente adintegrare l’illecito ascritto la circostanza che la dichiarazionefosse stata resa “davanti a soggetti terzi” (sentenza, pag. 18,ultimo cpv), per tali intendendosi gli altri partecipanti alla chat,secondo quanto già sopra evidenziato (v. paragrafo 4.3.); nelragionamento decisorio seguito dal giudice del reclamo laverifica dell’elemento soggettivo nel senso del suo carattereintenzionale è riferita per l’appunto alla condotta dichiarativadirettamente rivolta ai partecipanti della chat; viceversa,l’affermazione della sussistenza dell’elemento colposoconcerne il diverso profilo della prevedibilità della diffusionedel messaggio all’esterno da parte di terzi ed ha riguardo nonalla condotta in sé ma alla rappresentazione delle sueconseguenze sul piano della possibilità che essa potesse essereportata a conoscenza di soggetti esterni alla chat.

E’ inoltre darimarcare che la natura di corrispondenza privata, riconoscibilealla messaggistica whatsapp (v Corte cost. n. 170/2023), sepone in astratto un problema di utilizzabilità dei messaggiriservati diffusi da terzi, problema nello specifico superato dalfatto che non è stata investita da censura la affermazione diNumero registro generale 5863/2025Numero sezionale 156/2026prime cure in punto di utilizzabilità della messaggistiNcuam erion d i raccolta generale 7982/2026Data pubblicazione 31/03/2026questione ( sentenza, pag. 18 primo capoverso), non escludecomunque che le dichiarazioni diffuse con tale mezzo possanointegrare anche gli estremi dell’illecito disciplinare, oveconnotate, come nello specifico, dalla volontà di ledere lareputazione della parte datoriale e dei colleghi, di diffondereinformazioni riservate di indicare modalità elusive di procedureprescritte dalla società datrice da lavoro in relazione allaesigenza di contenimento della emergenza pandemica.

In altritermini, il solo fatto che la dichiarazione sia resa nell’ambitodi una corrispondenza privata non scrimina il rilievodisciplinare della condotta.

Alla stregua di tali considerazioninon sussiste la denunziata perplessità o contraddittorietà dimotivazione con riferimento all’elemento soggettivo posto chel’accertamento del suo diverso atteggiarsi ha ad oggetto in uncaso la condotta in sé (intenzionale) e nell’altro gli effetti adessa connessi che, in quanto prevedibili, sono imputati allalavoratrice a titolo di colpa.9.

Con il quinto motivo si deduce ex art. 360 n. 3 c.p.c.nullità della sentenza per violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 112 c.p.c. con riferimento al principio di corrispondenzatra il chiesto ed il pronunziato, per avere la Corte di meritofondato la responsabilità della dipendente sull’asseritaprevedibilità della diffusione esterna del messaggio mentrePoste [OSCURATO:PERSONA] aveva sempre sostenuto la tesi del doloeventuale.10.

Il motivo deve essere respinto.10.1.

La Corte di merito, nell’esaminare il motivo direclamo di [OSCURATO:PERSONA] che contestava la sentenza di primo gradoNumero registro generale 5863/2025Numero sezionale 156/2026per avere escluso la volontà della lavoratrice di diffondeNreum earod d i raccolta generale 7982/2026Data pubblicazione 31/03/2026una cerchia più estesa rispetto ai partecipanti alla chat ladichiarazione vocale contenente la indicazione delle modalitàelusive del controllo del possesso del green pass, ha ritenutola questione di rilievo ben delimitato ed ha affermato cheanche a non voler ritenere configurabile un dolo eventuale, inassenza di prova rigorosa della quale era onerata la partedatrice, cionondimeno era facilmente prevedibile per lalavoratrice che il contesto nel quale la dichiarazione era stataresa si prestava a tale ampia diffusione esterna e già solo tantocostituiva elemento di grande disvalore della condotta.10.2.

Tanto premesso, risulta già in astrattoinconfigurabile la dedotta violazione del principio dicorrispondenza tra il chiesto ed il pronunziato che si realizzaquando il giudice pronunzi oltre i limiti della domanda e delleeccezioni proposte dalle parti, mutando i fatti costitutivi oquelli estintivi della pretesa, ovvero decida su questioni chenon hanno formato oggetto del giudizio e non sono rilevabilid'ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quellodomandato (Cass. n. 8048/20192019, Cass. n. 9002/2018).Nel caso di specie, viceversa, la decisione della Corte di meritoè stata contenuta nell’ambito della originaria domanda diimpugnativa del licenziamento essendosi la Corte di merito, afronte del motivo di reclamo incentrato sulla verificadell’elemento soggettivo concernente gli effetti all’esternodella condotta dichiarativa, limitata a riconoscere che pur inassenza di dolo eventuale la condotta era imputabile a livellodi colpa, la quale non elideva la gravità della stessa sotto ilprofilo disciplinare.Numero registro generale 5863/2025Numero sezionale 156/202611.

Con il sesto motivo di ricorso parte ricorrente deNdumuecroe d i raccolta generale 7982/2026Data pubblicazione 31/03/2026ex art. 360, n. 3 c.p.c. nullità della sentenza per violazione ofalsa applicazione dell’art. 54 c.c.n.l. applicabile, dolendosi insintesi che la Corte avesse ritenuto compreso nell’ambito delleprevisioni della norma collettiva non solo comportamenti dolosima anche comportamenti comunque volontari di gravità taleda comportare la lesione del vincolo fiduciario, condotte cheasserisce non oggetto di previsione nel testo contrattuale12.

Con il settimo motivo deduce ex art. 360 nn. 3 e 4c.p.c. violazione e falsa applicazione dell’art. 132 comma 2 n.4 c.p.c. per violazione del codice disciplinare di cui al contrattocollettivo di [OSCURATO:PERSONA], per avere la sentenza impugnataritenuto che la condotta accertata non fosse sanzionabile conmisura conservativa e per avere omesso di motivare sul punto.13.

I motivi, sesto e settimo, esaminati congiuntamenteper connessione sono infondati13.1.

L’art. 54 c.c.n.l., comma VI per il profilo che viene inrilievo, sanziona con il licenziamento senza preavviso leviolazioni dolose di leggi o regolamenti o dei doveri di ufficioche possano arrecare o abbiano arrecato un forte pregiudizioalla società o a terzi .13.2.

Dall’accertamento operato in concreto dalla Corte dimerito emerge che quest’ultima, fermo quanto osservato intema di elemento soggettivo riferito agli effetti di conoscibilitàall’esterno dei messaggi inviati in chat, quanto alla condottadichiarativa, laddove ha fatto riferimento al carattereintenzionale della stessa (sentenza, pag. 20), ha mostrato diritenere la piena consapevolezza nella lavoratrice di agire incontrasto con superiori prescrizioni, sia di carattere generale (Numero registro generale 5863/2025Numero sezionale 156/2026v., in tema di affermazioni lesive della reputazione del dNautmoerroe d i raccolta generale 7982/2026Data pubblicazione 31/03/2026di lavoro e di offese ai colleghi, sentenza, pag. 18 ultimocapoverso) sia di carattere specifico (v.,con particolareriferimento alla propalazione di informazioni di chiarocontenuto riservato attinenti alle misure adottate in relazioneall’emergenza covid, sentenza, pag.19, primo capoverso); haverificato inoltre la potenzialità lesiva della condottadichiarativa in particolare in relazione alla finalitàprevenzionistica ( particolarmente rilevante in rapporto aivalori in gioco, anche dell’incolumità delle persone) delleprescrizioni datoriali destinate al contenimento dellaemergenza pandemica.

Tale accertamento di fatto, nonvalidamente contrastato dall’odierna ricorrente, dà contezzadella riconducibilità della concreta fattispecie all’ipotesiconsiderata dalla norma collettiva come giustificatrice dellasanzione espulsiva.

A riguardo, al fine di escludere lasussumibilità della condotta in oggetto fra quelle punite consanzione conservativa dalla norma collettiva, è sufficienteosservare che il discrimine tra queste ultime e quella applicatadalla Corte di merito è rappresentata dalla idoneità dellaviolazione punita con sanzione espulsiva ad arrecare un “fortepregiudizio”, attuale o potenziale, alla società o a terzi.

Ed èproprio la presenza di tale pregiudizio, anche solo potenziale,che quale elemento costitutivo della fattispecie giustifica sulpiano sanzionatorio l’applicazione della misura espulsiva.13.3.

Le ulteriori deduzioni articolate, che denunziano insintesi la mancata valorizzazione di alcune circostanze qualil’assenza di precedenti disciplinari, il mancato coinvolgimentonella chat di altri dipendenti di [OSCURATO:PERSONA], ecc. risultanoinammissibili.

Secondo un consolidato insegnamento il giudizioNumero registro generale 5863/2025Numero sezionale 156/2026di proporzionalità tra licenziamento disciplinare e addNeubmeitroo d i raccolta generale 7982/2026Data pubblicazione 31/03/2026contestato è devoluto al giudice di merito (ex pluribus: Cass.n. 8293/ 2012, Cass. n. 7948/2011, Cass. n. 24349/ 2006,Cass. n. 3944/2005, Cass. n. 444/2003).

La valutazione inordine alla suddetta proporzionalità, implicanteinevitabilmente un apprezzamento dei fatti storici che hannodato origine alla controversia, è ora sindacabile in sede dilegittimità soltanto quando la motivazione della sentenzaimpugnata sul punto manchi del tutto, ovvero sia affetta davizi giuridici consistenti nell'essere stata essa articolata suespressioni od argomenti tra loro inconciliabili, vizio nonspecificamente denunziato e comunque insussistente.14.

Con l’ottavo “motivo” si deduce violazione e falsaapplicazione dell’art. 92 c.p.c. come conseguenzialeimpugnazione in punto di regolamento delle spese.15.

Il motivo, è inammissibile; laddove parte ricorrentedichiaratamente prefigura un diverso regolamento delle spesedi lite in conseguenza “ dell’auspicato accoglimento dei motividi cassazione di cui ai punti che precedono”, esso non appareneppure riconoscibile come tale ai sensi dell’art. 360 comma 1c.p.c., non essendo inteso a fa valere direttamente un viziodella sentenza impugnata.15.1.

La deduzione che lamenta la mancata considerazionedella condotta delle parti al fine della compensazione anchesolo parziale delle spese di lite risulta invece inammissibilestanti in ragione dei limiti del sindacato di legittimità al qualeè riservato il solo controllo del rispetto del principio disoccombenza, al qual è estranea la valutazioneNumero registro generale 5863/2025dell'opportunità di compensare in tutto o in parte Numero sezionale 156/2026Numero di raccolta generale 7982/2026le spese di lite ( ex plurimis, Cass. n. 9860/2025)Data pubblicazione 31/03/202616.

Al rigetto del ricorso consegue il regolamento secondosoccombenza delle spese di lite.17.

Sussistono i presupposti processuali per il versamentoda parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso anorma del comma 1 bis dell’ art.13 d.

P.R. n. 115/2002 (Cass.Sez.

Un. n. 23535/2019).

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente allarifusione delle spese di lite che liquida in euro 4.500 percompensi professionali, € 200,per esborsi, oltre speseforfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoa norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.Roma, così deciso nella camera di consiglio del 14 gennaio2026La PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso 5863-2025 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocatoALESSANDRO STIEVANIN;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]2026 MARTONE;156 - controricorrente -avverso la sentenza n. 776/2024 della CORTE D'APPELLO diVENEZIA, depositata il 31/12/2024 R.G.N. 50/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 14/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 5863/2025Numero sezionale 156/2026Numero di raccolta generale 7982/2026Data pubblicazione 31/03/20261. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appellodi Venezia, quale giudice del reclamo ex art. 1 lege n. 92/2012, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiaratolegittimo il licenziamento intimato da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aChiara Panza sulla base di contestazione che ascriveva alladipendente, direttrice di un ufficio postale, di avere resonell’ambito di una chat whatsapp una dichiarazione relativa adirettive interne adottate dalla società, concernenti leprocedure di controllo relative al possesso del green pass daparte degli utenti che accedevano all’ufficio postale (possessoprescritto in relazione all’emergenza pandemica da Covid); intale dichiarazione si faceva riferimento a minacce di sanzionidisciplinari profferite dalla superiore gerarchica per l’ipotesi dimancato controllo, si usavano espressioni offensive verso icolleghi, si rivelavano procedure interne destinate a rimanereriservate indicando anche le modalità che consentivano inconcreto di eluderle pur in assenza di green pass; ladichiarazione era reperibile sulla pagina Facebook riferita adaltro soggetto, liberamente accessibile e consultabile dalpubblico.2. La statuizione di legittimità del licenziamento è statafondata sul carattere plurioffensivo della condotta, sul ruolorivestito dalla lavoratrice, sulla intensità delle violazioni deidoveri ad essa facenti capo, sulle potenzialità lesive delledichiarazioni in rapporto ai valori in gioco ed ai presidi disicurezza approntati dalla parte datoriale in ossequio aNumero registro generale 5863/2025Numero sezionale 156/2026disposizioni di legge; tali elementi non consentivanNoum erdo id i raccolta generale 7982/2026Data pubblicazione 31/03/2026confinare la condotta ascritta fra quelle punite con sanzioneconservativa come viceversa ritenuto nel precedente grado digiudizio.3. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorsoChiara Panza sulla base di otto motivi. La parte intimata haresistito con controricorso. Entrambe le parti hannocomunicato memoria.4. All’esito della camera di consiglio il Collegio si è riservatoil deposito della ordinanza nel termine di legge.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deducenullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dellalegge n. 92/2012 censurando la sentenza impugnata per avereaffermato che in assenza di reclamo incidentale si fosseformato il giudicato sulla sussistenza del fatto oggetto diaddebito, sull’utilizzabilità delle dichiarazioni rese nell’ambitodella chat whatsapp, sulla sussistenza e obiettiva rilevanzadell’addebito disciplinare. Richiamate le difese spiegate nelprecedente grado di merito sostiene che le disposizioni di cuiall’art. 1 commi 58 e sgg. l. n. 92/2012 non richiedevano cheil reclamo incidentale dovesse essere notificato al reclamante.2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.2.1. La Corte di merito ha affermato che “in assenza diproposizione di reclamo incidentale si era formato il giudicatosia sulla sussistenza del fatto disciplinare nella sua realtàfenomenica (ossia il mero contenuto dichiarativo attribuito allaNumero registro generale 5863/2025Numero sezionale 156/2026direttrice), sia sull’utilizzabilità della chat, sia sulla sussistNeumnezroa d i raccolta generale 7982/2026Data pubblicazione 31/03/2026ed obiettiva rilevanza dell’addebito disciplinare”.2.2. Premesso che, come ripetutamente chiarito da questaCorte, il giudicato interno non si determina su un fatto maunicamente su una statuizione minima della sentenza,costituita dalla sequenza fatto, norma ed effetto, suscettibiledi acquisire autonoma efficacia decisoria nell’ambito dellacontroversia in quanto statuizione che afferma l'esistenza diun fatto sussumibile sotto una norma che ad esso ricolleghi undato effetto giuridico (v. Cass. n. 16853/2028, Cass. n.12202/2017, Cass. n. 2217/ 2017), appare dirimente nelsenso della inammissibilità del motivo in esame laconsiderazione che parte ricorrente ha allegato di avere, insede di reclamo, chiesto comunque la conferma della sentenzaimpugnata (ricorso, pag. 18 primo capoverso) e che non hadimostrato in termini conformi al criterio di specificità delricorso per cassazione di avere investito con specifica censural’accertamento del giudice di merito sulla sussistenza del fattodisciplinare, sulla valutazione di utilizzabilità della chatwhatsapp e sull’affermazione di rilevanza disciplinaredell’addebito. Ed invero, le difese asseritamente articolate inrelazione a detti profili, così come le conclusioni formulate nelsenso di richiedere comunque una modifica della motivazionesul punto non sono evocate nel rispetto dei requisiti dicontenuto-forma previsti, a pena di inammissibilità,dall'art.366, comma 1, c.p.c., nn. 3, 4 e 6, i quali devonoessere assolti necessariamente con il ricorso e non possonoessere ricavati da altri atti, come la sentenza impugnata o ilcontroricorso; in base ai consolidati dicta di questa Corte ilricorrente è infatti tenuto a specificare il contenuto della criticaNumero registro generale 5863/2025Numero sezionale 156/2026mossa alla sentenza impugnata indicando precisamente Ni ufmaetrot id i raccolta generale 7982/2026Data pubblicazione 31/03/2026processuali alla base del vizio denunciato, producendo ingiudizio l'atto o il documento della cui erronea valutazione sidolga, o indicando esattamente nel ricorso in quale fascicoloesso si trovi e in quale fase processuale sia stato depositato, etrascrivendone o riassumendone il contenuto nel ricorso, nelrispetto del principio di specificità che governa il ricorso percassazione, di cui quello di autosufficienza è corollario (vedi explurimis, Cass. n. 29093/2018).2.3. Parte ricorrente non ha rispettato tali indicazioniessendosi limitata ad un mero rinvio per relationem allamemoria di costituzione presentata in sede di reclamo (ricorso,pag. 13) come non consentito (v. tra le altre, Cass. n.341/2021, Cass. n. 11984/2011) ed alla trascrizione soloparziale di alcuni brani della stessa (v. ricorso, pag. 18),intrinsecamente inidonea a dimostrare se ed in che misura lerichiamate affermazione del giudice di prime cure erano stateeffettivamente oggetto di censura da parte dell’odiernaricorrente.2.3. Le considerazioni che precedono assorbono l’ esamedella specifica questione sulla quale è incentrato il motivo inoggetto, concernente la necessità di notifica del reclamoincidentale alla luce della speciale disciplina dettata dal rito cd.alla luce dei condivisibili approdi ai quali è pervenuto il giudicedi legittimità sulla necessità di integrazione della disciplinaprocessuale in tema di reclamo con quella in temadi appello nel rito del lavoro (Cass. n. 18074/2024, Cass. n.24258/2016).Numero registro generale 5863/2025Numero sezionale 156/20263. Con il secondo motivo di ricorso parte ricorrente deNdumuecroe d i raccolta generale 7982/2026Data pubblicazione 31/03/2026ex art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c. violazione dell’art 7 l. n. 300/1970per assenza di condotta disciplinarmente rilevante e nullitàdella sentenza per motivazione apparente e contraddittoria exart. 132 n 4 cpc e 118 disp. att. c.p.c.. Censura la sentenzaimpugnata per avere trascurato di considerare che ilmessaggio vocale oggetto di contestazione, illecitamentediffuso da terzi, era stato affidato ad una chat di gruppodestinata solo agli utenti e quindi configurante meracomunicazione privata.4.1. Il motivo presenta profili di inammissibilità edinfondatezza4.2. La inammissibilità si prospetta in relazione alladenunzia di violazione e falsa applicazione dell’art. 7 St. lav.posto che parte ricorrente non chiarisce l’errore diinterpretazione o l’errore sussuntivo nel quale sarebbe incorsala sentenza impugnata avuto riguardo alla portata precettivadella previsione, destinata esclusivamente a stabilire la formaprocedimentale di esercizio del potere disciplinare del datoredi lavoro, a prescindere da ogni verifica sul contenutodell’addebito ascritto.4.3. Neppure sussiste apparenza di motivazione, inparticolare con riguardo al carattere chiuso della chatwhatsapp ed alla natura di comunicazione riservata delladichiarazione resa dalla lavoratrice in tale ambito, avendo laCorte di merito da un lato affermato che non era più incontroversia il tema della utilizzabilità della dichiarazione edall’altro mostrato di ritenere integrata la fattispeciedisciplinarmente rilevante per il solo fatto che la dichiarazioneNumero registro generale 5863/2025era stata resa “avanti a terzi soggetti” e quindi con rifermento Numero sezionale 156/2026Numero di raccolta generale 7982/2026agli altri partecipanti al gruppo whatsapp, come tali naturaliData pubblicazione 31/03/2026destinatari della comunicazione audio inviata al gruppo dallalavoratrice.5. Con il terzo motivo di ricorso parte ricorrente deduce exart. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. violazione e falsa applicazionedegli art. 7 l. n. 300/19790, dell’art. 111 Cost. e dell’art. 132comma 2 n. 4 c.p.c. censurando la sentenza impugnata perviolazione del principio di immutabilità della contestazione edei motivi di licenziamento per giusta causa6.1. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile.6.2. La Corte di merito ha escluso la violazione del principiodi immutabilità della contestazione ritenendo che la condottaaccertata e ritenuta di rilievo disciplinare fosse comunquericompresa fra quelle oggetto di addebito nella lettera dicontestazione. Le critiche formulate con il motivo in esame nonsono idonee alla valida censura della decisione sul punto inquanto si limitano a esprimere un mero dissenso valutativocirca il contenuto della lettera di addebito, senza veicolarlo,come viceversa necessario, attraverso la deduzione diviolazione di specifiche regole legali di interpretazione,applicabili come noto anche agli atti unilaterali, ondecontrastare il risultato ermeneutico al quale era pervenuta laCorte di merito nel ricostruire le condotte oggetto di addebito.In questa prospettiva si rivelano quindi non pertinenti oltre chegeneriche le deduzioni che muovono dall’assunto che le ragionidel licenziamento risiedevano nel boicottaggio o nel tentativodi boicottaggio posto in essere dalla lavoratrice delle misuresanitarie di contrasto alla diffusione del contagio da Covid 19.Numero registro generale 5863/2025Numero sezionale 156/20267. Con il quarto motivo di ricorso si deduce ex art. N3um6e0ro, d i raccolta generale 7982/2026Data pubblicazione 31/03/2026comma 1 n. 3 c.p.c. violazione e falsa applicazione degli art.7 l. n. 300/1979 e dell’art. 115 c.p.c. censurando la sentenzaimpugnata in relazione alla valutazione dell’elementosoggettivo, ulteriormente deducendo, ex art. 360 n. 4 c.p.c.,contraddittorietà di motivazione sulla prevedibilità delladiffusione del messaggio inviato via whatsapp contenente ladichiarazione oggetto di addebito.8. Il quarto motivo è inammissibile in quanto non siconfronta con le ragioni alla base della decisione.8.1. La Corte di merito ha infatti ritenuto sufficiente adintegrare l’illecito ascritto la circostanza che la dichiarazionefosse stata resa “davanti a soggetti terzi” (sentenza, pag. 18,ultimo cpv), per tali intendendosi gli altri partecipanti alla chat,secondo quanto già sopra evidenziato (v. paragrafo 4.3.); nelragionamento decisorio seguito dal giudice del reclamo laverifica dell’elemento soggettivo nel senso del suo carattereintenzionale è riferita per l’appunto alla condotta dichiarativadirettamente rivolta ai partecipanti della chat; viceversa,l’affermazione della sussistenza dell’elemento colposoconcerne il diverso profilo della prevedibilità della diffusionedel messaggio all’esterno da parte di terzi ed ha riguardo nonalla condotta in sé ma alla rappresentazione delle sueconseguenze sul piano della possibilità che essa potesse essereportata a conoscenza di soggetti esterni alla chat. E’ inoltre darimarcare che la natura di corrispondenza privata, riconoscibilealla messaggistica whatsapp (v Corte cost. n. 170/2023), sepone in astratto un problema di utilizzabilità dei messaggiriservati diffusi da terzi, problema nello specifico superato dalfatto che non è stata investita da censura la affermazione diNumero registro generale 5863/2025Numero sezionale 156/2026prime cure in punto di utilizzabilità della messaggistiNcuam erion d i raccolta generale 7982/2026Data pubblicazione 31/03/2026questione ( sentenza, pag. 18 primo capoverso), non escludecomunque che le dichiarazioni diffuse con tale mezzo possanointegrare anche gli estremi dell’illecito disciplinare, oveconnotate, come nello specifico, dalla volontà di ledere lareputazione della parte datoriale e dei colleghi, di diffondereinformazioni riservate di indicare modalità elusive di procedureprescritte dalla società datrice da lavoro in relazione allaesigenza di contenimento della emergenza pandemica. In altritermini, il solo fatto che la dichiarazione sia resa nell’ambitodi una corrispondenza privata non scrimina il rilievodisciplinare della condotta. Alla stregua di tali considerazioninon sussiste la denunziata perplessità o contraddittorietà dimotivazione con riferimento all’elemento soggettivo posto chel’accertamento del suo diverso atteggiarsi ha ad oggetto in uncaso la condotta in sé (intenzionale) e nell’altro gli effetti adessa connessi che, in quanto prevedibili, sono imputati allalavoratrice a titolo di colpa.9. Con il quinto motivo si deduce ex art. 360 n. 3 c.p.c.nullità della sentenza per violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 112 c.p.c. con riferimento al principio di corrispondenzatra il chiesto ed il pronunziato, per avere la Corte di meritofondato la responsabilità della dipendente sull’asseritaprevedibilità della diffusione esterna del messaggio mentrePoste [OSCURATO:PERSONA] aveva sempre sostenuto la tesi del doloeventuale.10. Il motivo deve essere respinto.10.1. La Corte di merito, nell’esaminare il motivo direclamo di [OSCURATO:PERSONA] che contestava la sentenza di primo gradoNumero registro generale 5863/2025Numero sezionale 156/2026per avere escluso la volontà della lavoratrice di diffondeNreum earod d i raccolta generale 7982/2026Data pubblicazione 31/03/2026una cerchia più estesa rispetto ai partecipanti alla chat ladichiarazione vocale contenente la indicazione delle modalitàelusive del controllo del possesso del green pass, ha ritenutola questione di rilievo ben delimitato ed ha affermato cheanche a non voler ritenere configurabile un dolo eventuale, inassenza di prova rigorosa della quale era onerata la partedatrice, cionondimeno era facilmente prevedibile per lalavoratrice che il contesto nel quale la dichiarazione era stataresa si prestava a tale ampia diffusione esterna e già solo tantocostituiva elemento di grande disvalore della condotta.10.2. Tanto premesso, risulta già in astrattoinconfigurabile la dedotta violazione del principio dicorrispondenza tra il chiesto ed il pronunziato che si realizzaquando il giudice pronunzi oltre i limiti della domanda e delleeccezioni proposte dalle parti, mutando i fatti costitutivi oquelli estintivi della pretesa, ovvero decida su questioni chenon hanno formato oggetto del giudizio e non sono rilevabilid'ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quellodomandato (Cass. n. 8048/20192019, Cass. n. 9002/2018).Nel caso di specie, viceversa, la decisione della Corte di meritoè stata contenuta nell’ambito della originaria domanda diimpugnativa del licenziamento essendosi la Corte di merito, afronte del motivo di reclamo incentrato sulla verificadell’elemento soggettivo concernente gli effetti all’esternodella condotta dichiarativa, limitata a riconoscere che pur inassenza di dolo eventuale la condotta era imputabile a livellodi colpa, la quale non elideva la gravità della stessa sotto ilprofilo disciplinare.Numero registro generale 5863/2025Numero sezionale 156/202611. Con il sesto motivo di ricorso parte ricorrente deNdumuecroe d i raccolta generale 7982/2026Data pubblicazione 31/03/2026ex art. 360, n. 3 c.p.c. nullità della sentenza per violazione ofalsa applicazione dell’art. 54 c.c.n.l. applicabile, dolendosi insintesi che la Corte avesse ritenuto compreso nell’ambito delleprevisioni della norma collettiva non solo comportamenti dolosima anche comportamenti comunque volontari di gravità taleda comportare la lesione del vincolo fiduciario, condotte cheasserisce non oggetto di previsione nel testo contrattuale12. Con il settimo motivo deduce ex art. 360 nn. 3 e 4c.p.c. violazione e falsa applicazione dell’art. 132 comma 2 n.4 c.p.c. per violazione del codice disciplinare di cui al contrattocollettivo di [OSCURATO:PERSONA], per avere la sentenza impugnataritenuto che la condotta accertata non fosse sanzionabile conmisura conservativa e per avere omesso di motivare sul punto.13. I motivi, sesto e settimo, esaminati congiuntamenteper connessione sono infondati13.1. L’art. 54 c.c.n.l., comma VI per il profilo che viene inrilievo, sanziona con il licenziamento senza preavviso leviolazioni dolose di leggi o regolamenti o dei doveri di ufficioche possano arrecare o abbiano arrecato un forte pregiudizioalla società o a terzi .13.2. Dall’accertamento operato in concreto dalla Corte dimerito emerge che quest’ultima, fermo quanto osservato intema di elemento soggettivo riferito agli effetti di conoscibilitàall’esterno dei messaggi inviati in chat, quanto alla condottadichiarativa, laddove ha fatto riferimento al carattereintenzionale della stessa (sentenza, pag. 20), ha mostrato diritenere la piena consapevolezza nella lavoratrice di agire incontrasto con superiori prescrizioni, sia di carattere generale (Numero registro generale 5863/2025Numero sezionale 156/2026v., in tema di affermazioni lesive della reputazione del dNautmoerroe d i raccolta generale 7982/2026Data pubblicazione 31/03/2026di lavoro e di offese ai colleghi, sentenza, pag. 18 ultimocapoverso) sia di carattere specifico (v.,con particolareriferimento alla propalazione di informazioni di chiarocontenuto riservato attinenti alle misure adottate in relazioneall’emergenza covid, sentenza, pag.19, primo capoverso); haverificato inoltre la potenzialità lesiva della condottadichiarativa in particolare in relazione alla finalitàprevenzionistica ( particolarmente rilevante in rapporto aivalori in gioco, anche dell’incolumità delle persone) delleprescrizioni datoriali destinate al contenimento dellaemergenza pandemica. Tale accertamento di fatto, nonvalidamente contrastato dall’odierna ricorrente, dà contezzadella riconducibilità della concreta fattispecie all’ipotesiconsiderata dalla norma collettiva come giustificatrice dellasanzione espulsiva. A riguardo, al fine di escludere lasussumibilità della condotta in oggetto fra quelle punite consanzione conservativa dalla norma collettiva, è sufficienteosservare che il discrimine tra queste ultime e quella applicatadalla Corte di merito è rappresentata dalla idoneità dellaviolazione punita con sanzione espulsiva ad arrecare un “fortepregiudizio”, attuale o potenziale, alla società o a terzi. Ed èproprio la presenza di tale pregiudizio, anche solo potenziale,che quale elemento costitutivo della fattispecie giustifica sulpiano sanzionatorio l’applicazione della misura espulsiva.13.3. Le ulteriori deduzioni articolate, che denunziano insintesi la mancata valorizzazione di alcune circostanze qualil’assenza di precedenti disciplinari, il mancato coinvolgimentonella chat di altri dipendenti di [OSCURATO:PERSONA], ecc. risultanoinammissibili. Secondo un consolidato insegnamento il giudizioNumero registro generale 5863/2025Numero sezionale 156/2026di proporzionalità tra licenziamento disciplinare e addNeubmeitroo d i raccolta generale 7982/2026Data pubblicazione 31/03/2026contestato è devoluto al giudice di merito (ex pluribus: Cass.n. 8293/ 2012, Cass. n. 7948/2011, Cass. n. 24349/ 2006,Cass. n. 3944/2005, Cass. n. 444/2003). La valutazione inordine alla suddetta proporzionalità, implicanteinevitabilmente un apprezzamento dei fatti storici che hannodato origine alla controversia, è ora sindacabile in sede dilegittimità soltanto quando la motivazione della sentenzaimpugnata sul punto manchi del tutto, ovvero sia affetta davizi giuridici consistenti nell'essere stata essa articolata suespressioni od argomenti tra loro inconciliabili, vizio nonspecificamente denunziato e comunque insussistente.14. Con l’ottavo “motivo” si deduce violazione e falsaapplicazione dell’art. 92 c.p.c. come conseguenzialeimpugnazione in punto di regolamento delle spese.15. Il motivo, è inammissibile; laddove parte ricorrentedichiaratamente prefigura un diverso regolamento delle spesedi lite in conseguenza “ dell’auspicato accoglimento dei motividi cassazione di cui ai punti che precedono”, esso non appareneppure riconoscibile come tale ai sensi dell’art. 360 comma 1c.p.c., non essendo inteso a fa valere direttamente un viziodella sentenza impugnata.15.1. La deduzione che lamenta la mancata considerazionedella condotta delle parti al fine della compensazione anchesolo parziale delle spese di lite risulta invece inammissibilestanti in ragione dei limiti del sindacato di legittimità al qualeè riservato il solo controllo del rispetto del principio disoccombenza, al qual è estranea la valutazioneNumero registro generale 5863/2025dell'opportunità di compensare in tutto o in parte Numero sezionale 156/2026Numero di raccolta generale 7982/2026le spese di lite ( ex plurimis, Cass. n. 9860/2025)Data pubblicazione 31/03/202616. Al rigetto del ricorso consegue il regolamento secondosoccombenza delle spese di lite.17. Sussistono i presupposti processuali per il versamentoda parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso anorma del comma 1 bis dell’ art.13 d. P.R. n. 115/2002 (Cass.Sez. Un. n. 23535/2019). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente allarifusione delle spese di lite che liquida in euro 4.500 percompensi professionali, € 200,per esborsi, oltre speseforfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoa norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.Roma, così deciso nella camera di consiglio del 14 gennaio2026La PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 07982/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris