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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 32283/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 17/11/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] , ha concluso per il rigetto del ricorso; sentito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. r [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 26 giugno 2019 la Corte di appello di Milano, a seguito dell'appello interposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Milano il 16 gennaio 2018, riqualificava come bancarotta semplice (per aver consumato una notevole parte del patrimonio in operazioni manifestamente imprudenti) la condotta ascritta all'imputato a titolo di bancarotta fraudolenta per aver cagionato per effetto di operazioni dolose il fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.a r.l. (capo 1 della rubrica); concedeva le circostanze attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante della commissione di più fatti di bancarotta e di conseguenza rideterminava la pena inflitta, confermando nel resto la sentenza appellata, segnatamente anche nella parte in cui aveva affermato la responsabilità del Rigotti per il delitto bancarotta fraudolenta documentale (capo 2 della rubrica).

2. Il difensore dell'imputato proponeva ricorso per cassazione, articolando due motivi.

Con il primo motivo prospettava la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione e l'omessa valutazione di prove decisive ai fini dell'accertamento dell'insussistenza reato previsto dall'art. 217, comma 1, n. 2, L.F.

Con il secondo motivo deduceva la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione, in relazione all'elemento soggettivo del delitto di cui all'art. 216, comma 1, n. 2 L.F., e la violazione degli artt. 2214 e 2421 cod. civ.

3. La quinta sezione di questa Corte, con sentenza n.30519/2021, accoglieva il ricorso limitatamente alla fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale di cui al capo 2) della rubrica e lo dichiarava inammissibile nel resto.

3.1. In particolare, veniva evidenziato che con il capo sub 2) dell'imputazione era stata elevata nei confronti del Rigotti una contestazione alternativa, poiché gli era stato ascritto di avere sottratto le scritture contabili della società fallita ovvero di averle tenute in guisa tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, agendo con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto e di recare pregiudizio ai creditori.

Ferma restando l'ammissibilità della contestazione alternativa (Sez. 5, n. 8902 del 19/1/2021, Tecchiati, Rv. 280572), è stato osservato che «la bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216, comma 1, n. 2, legge fall. prevede due fattispecie alternative, quella di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili, che richiede il dolo specifico, e quella di tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita che richiede il dolo generico» (Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rossi, Rv. 271611).

Questa Corte quindi rilevava che la sentenza impugnata aveva fatto riferimento alla «mancata presentazione da parte del Rigotti al curatore di tutte le scritture contabili», evidenziando «la totale assenza delle scritture» che l'imputato avrebbe dovuto conservare ed aggiornare almeno fino al 2012 (anno in cui l'ente è stato posto in liquidazione dall'autorità giudiziarillussemburghese) ed affermando che nella specie dovesse ritenersi che le scritture vi fossero; tuttavia, ha dato conto della presenza del bilancio incompleto dell'esercizio 2008 (con appostazioni relative anche al 2007).

Sotto tale profilo, dunque, la motivazione non veniva ritenuta congrua e logica, non comprendendosi in sostanza, se l'imputato sia stato ritenuto responsabile della sottrazione delle scritture ovvero della fraudolenta tenuta di esse, con ciò che ne consegue in relazione all'elemento soggettivo.

3.2. La Corte di appello di Milano, giudicando in sede di rinvio, ha confermato la sentenza di primo grado ritenendo che, nella fattispecie, il Rigotti si era reso responsabile del reato di bancarotta documentale fraudolenta desumendo la sussistenza di tale ipotesi sulla base della relazione del curatore fallimentare dalla quale è emersa la mancanza del bilancio sin dal 2008 nonché dalla mancata consegna da parte dell'imputato alcuna documentazione, omissione dalla quale è derivata l'impossibilità di ricostruire il patrimonio ed il movimento degli affari.

Tali condotte, secondo la Corte territoriale, sono state poste in essere dal Rigotti con il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori e, in particolare, di impedire la conoscenza dell'operazione finanziaria posta in essere dalla società poi fallita e delle operazioni definite scriteriate ed aleatorie che hanno causato la diminuzione della garanzia dei creditori.3.3.

La Corte di appello, inoltre, ha osservato che - sebbene il reato sub 1) sia stato riqualificato come bancarotta semplice - doveva ritenersi sussistente la bancarotta documentale fraudolenta per l'imputazione sub 2); in primo luogo la condanna per i fatti sub 1) costituisce, secondo la Corte del rinvio, un grave elemento ai fini della integrazione del dolo specifico della bancarotta documentale di recare danno ai creditori proprio mediante l'omessa o parziale tenuta delle scritture contabili.

4. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Milano l'imputato, per mezzo del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 4.1.

Con il primo lamenta la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione con riferimento all'elemento soggettivo del reato di cui all'art.261, comma 1 n.2.

R.d. n.267/1942.

Egli, infatti, evidenzia che essa è manifestamente contraddittoria rispetto alla motivazione data dalla stessa Corte territoriale - con la precedente sentenza del 26 giugno 2019 ormai passata in giudicato sul punto- rispetto al reato sub 1) riqualificato come bancarotta semplice avendo l'imputato agito con imprudenza e non con dolo.

In sostanza il ricorrente osserva che la sentenza impugnata ha affermato che egli - nel porre in essere un'operazione societaria con grave imprudenza, vale a dire senza la volontà di danneggiare i creditori o la società - ha però contemporaneamente voluto occultare le scritture contabili proprio allo scopo di danneggiare i medesimi creditori.

Inoltre, il ricorrente evidenzia la contraddittorietà ed illogicità della motivazione della sentenza impugnata anche con riferimento all'affermazione secondo cui egli avrebbe voluto occultare ai creditori (e quindi alla [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.) l'operazione finanziaria con la medesima società, che ne era però a conoscenza essendo stato il contratto oggetto di imputazione concluso tra la fallita e la citata [OSCURATO:SOCIETA].

A ciò deve aggiungersi, per escludere il dolo specifico, che l'imputato sapeva che la [OSCURATO:SOCIETA]. era a conoscenza della stessa operazione.

4.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt.2214 e 2421 cod. civ. evidenziando che la Corte territoriale ha ritenuto in modo apodittico che egli fosse in possesso delle scritture contabili, senza peraltro tenere conto che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., all'epoca della dichiarazione di fallimento, era in liquidazione giudiziale avanti la competente A.G. del Lussemburgo.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e va perciò respinto.

1. Anzitutto si osserva che è ormai coperto dal giudicato l'accertamento effettuato con la precedente sentenza del 26 giugno 2019 della Corte di appello di Milano rispetto al reato sub 1) riqualificato come bancarotta semplice, con cui è stato ritenuto che il Rigotti aveva agito con imprudenza e non con la volontà di cagionare il fallimento.

Ciò posto si osserva che, al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, non vi è contraddizione tra quanto accertato con la sentenza sopra indicata e quanto stabilito con la sentenza oggetto della presente impugnazione in relazione al capo sub 2).

In tema di bancarotta fraudolenta documentale ex art. 216, comma primo, n. 2, legge fall., il dolo generico deve essere desunto, con metodo logico- inferenziale, dalle modalità della condotta contestata, e non dal solo fatto che lo stato delle scritture sia tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, fatto che costituisce l'elemento materiale del reato ed è comune alla diversa e meno grave fattispecie di bancarotta semplice, incriminata dall'art. 217, comma secondo, legge fall. (Cass. Sez. 5, n. 26613 del 22/2/2019, Rv. 276910).

La sentenza impugnata ha motivato, in modo adeguato e non contraddittorio, circa la qualificazione giuridica del fatto in termini di bancarotta documentale fraudolenta, poiché se è vero che è stato escluso che la prestazione di garanzia sia stata una operazione dolosamente diretta a cagionare il fallimento (ma solo una iniziativa economicamente scriteriata), ciò non impedisce di ritenere che la successiva condotta (tra l'altro non specificamente contestata dallo stesso ricorrente) di non tenere la contabilità sia stata finalizzata proprio a celare ai creditori la sopra citata imprudente assunzione di garanzia.

In sostanza, la Corte di appello ha spiegato, con motivazione congrua e non illogica, che il dolo generico del Rigotti fosse desumibile dal fatto che egli aveva volontariamente omesso la tenuta delle scritture con la consapevolezza del pregiudizio ai creditori della società legato alla impossibilità di ricostruire le vicende della fallita.

Parimenti infondati risultano gli altri motivi di impugnazione considerato che la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., per stessa ammissione del Rigotti, non era l'unico creditore e che il reato per il quale si procede non riguarda unicamente la mancata consegna delle scritture, ma anche l'omessa tenuta della quale è chiamato a rispondere l'amministratore con la conseguente irrilevanza della liquidazione giudiziale in Lussemburgo.2.

Il ricorso, pertanto, deve essere respinto con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 17/11/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] , ha concluso per il rigetto del ricorso; sentito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. r [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 26 giugno 2019 la Corte di appello di Milano, a seguito dell'appello interposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Milano il 16 gennaio 2018, riqualificava come bancarotta semplice (per aver consumato una notevole parte del patrimonio in operazioni manifestamente imprudenti) la condotta ascritta all'imputato a titolo di bancarotta fraudolenta per aver cagionato per effetto di operazioni dolose il fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.a r.l. (capo 1 della rubrica); concedeva le circostanze attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante della commissione di più fatti di bancarotta e di conseguenza rideterminava la pena inflitta, confermando nel resto la sentenza appellata, segnatamente anche nella parte in cui aveva affermato la responsabilità del Rigotti per il delitto bancarotta fraudolenta documentale (capo 2 della rubrica). 2. Il difensore dell'imputato proponeva ricorso per cassazione, articolando due motivi. Con il primo motivo prospettava la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione e l'omessa valutazione di prove decisive ai fini dell'accertamento dell'insussistenza reato previsto dall'art. 217, comma 1, n. 2, L.F. Con il secondo motivo deduceva la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione, in relazione all'elemento soggettivo del delitto di cui all'art. 216, comma 1, n. 2 L.F., e la violazione degli artt. 2214 e 2421 cod. civ. 3. La quinta sezione di questa Corte, con sentenza n.30519/2021, accoglieva il ricorso limitatamente alla fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale di cui al capo 2) della rubrica e lo dichiarava inammissibile nel resto. 3.1. In particolare, veniva evidenziato che con il capo sub 2) dell'imputazione era stata elevata nei confronti del Rigotti una contestazione alternativa, poiché gli era stato ascritto di avere sottratto le scritture contabili della società fallita ovvero di averle tenute in guisa tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, agendo con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto e di recare pregiudizio ai creditori. Ferma restando l'ammissibilità della contestazione alternativa (Sez. 5, n. 8902 del 19/1/2021, Tecchiati, Rv. 280572), è stato osservato che «la bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216, comma 1, n. 2, legge fall. prevede due fattispecie alternative, quella di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili, che richiede il dolo specifico, e quella di tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita che richiede il dolo generico» (Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rossi, Rv. 271611). Questa Corte quindi rilevava che la sentenza impugnata aveva fatto riferimento alla «mancata presentazione da parte del Rigotti al curatore di tutte le scritture contabili», evidenziando «la totale assenza delle scritture» che l'imputato avrebbe dovuto conservare ed aggiornare almeno fino al 2012 (anno in cui l'ente è stato posto in liquidazione dall'autorità giudiziarillussemburghese) ed affermando che nella specie dovesse ritenersi che le scritture vi fossero; tuttavia, ha dato conto della presenza del bilancio incompleto dell'esercizio 2008 (con appostazioni relative anche al 2007). Sotto tale profilo, dunque, la motivazione non veniva ritenuta congrua e logica, non comprendendosi in sostanza, se l'imputato sia stato ritenuto responsabile della sottrazione delle scritture ovvero della fraudolenta tenuta di esse, con ciò che ne consegue in relazione all'elemento soggettivo. 3.2. La Corte di appello di Milano, giudicando in sede di rinvio, ha confermato la sentenza di primo grado ritenendo che, nella fattispecie, il Rigotti si era reso responsabile del reato di bancarotta documentale fraudolenta desumendo la sussistenza di tale ipotesi sulla base della relazione del curatore fallimentare dalla quale è emersa la mancanza del bilancio sin dal 2008 nonché dalla mancata consegna da parte dell'imputato alcuna documentazione, omissione dalla quale è derivata l'impossibilità di ricostruire il patrimonio ed il movimento degli affari. Tali condotte, secondo la Corte territoriale, sono state poste in essere dal Rigotti con il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori e, in particolare, di impedire la conoscenza dell'operazione finanziaria posta in essere dalla società poi fallita e delle operazioni definite scriteriate ed aleatorie che hanno causato la diminuzione della garanzia dei creditori.3.3. La Corte di appello, inoltre, ha osservato che - sebbene il reato sub 1) sia stato riqualificato come bancarotta semplice - doveva ritenersi sussistente la bancarotta documentale fraudolenta per l'imputazione sub 2); in primo luogo la condanna per i fatti sub 1) costituisce, secondo la Corte del rinvio, un grave elemento ai fini della integrazione del dolo specifico della bancarotta documentale di recare danno ai creditori proprio mediante l'omessa o parziale tenuta delle scritture contabili. 4. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Milano l'imputato, per mezzo del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 4.1. Con il primo lamenta la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione con riferimento all'elemento soggettivo del reato di cui all'art.261, comma 1 n.2. R.d. n.267/1942. Egli, infatti, evidenzia che essa è manifestamente contraddittoria rispetto alla motivazione data dalla stessa Corte territoriale - con la precedente sentenza del 26 giugno 2019 ormai passata in giudicato sul punto- rispetto al reato sub 1) riqualificato come bancarotta semplice avendo l'imputato agito con imprudenza e non con dolo. In sostanza il ricorrente osserva che la sentenza impugnata ha affermato che egli - nel porre in essere un'operazione societaria con grave imprudenza, vale a dire senza la volontà di danneggiare i creditori o la società - ha però contemporaneamente voluto occultare le scritture contabili proprio allo scopo di danneggiare i medesimi creditori. Inoltre, il ricorrente evidenzia la contraddittorietà ed illogicità della motivazione della sentenza impugnata anche con riferimento all'affermazione secondo cui egli avrebbe voluto occultare ai creditori (e quindi alla [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.) l'operazione finanziaria con la medesima società, che ne era però a conoscenza essendo stato il contratto oggetto di imputazione concluso tra la fallita e la citata [OSCURATO:SOCIETA]. A ciò deve aggiungersi, per escludere il dolo specifico, che l'imputato sapeva che la [OSCURATO:SOCIETA]. era a conoscenza della stessa operazione. 4.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt.2214 e 2421 cod. civ. evidenziando che la Corte territoriale ha ritenuto in modo apodittico che egli fosse in possesso delle scritture contabili, senza peraltro tenere conto che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., all'epoca della dichiarazione di fallimento, era in liquidazione giudiziale avanti la competente A.G. del Lussemburgo.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e va perciò respinto. 1. Anzitutto si osserva che è ormai coperto dal giudicato l'accertamento effettuato con la precedente sentenza del 26 giugno 2019 della Corte di appello di Milano rispetto al reato sub 1) riqualificato come bancarotta semplice, con cui è stato ritenuto che il Rigotti aveva agito con imprudenza e non con la volontà di cagionare il fallimento. Ciò posto si osserva che, al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, non vi è contraddizione tra quanto accertato con la sentenza sopra indicata e quanto stabilito con la sentenza oggetto della presente impugnazione in relazione al capo sub 2). In tema di bancarotta fraudolenta documentale ex art. 216, comma primo, n. 2, legge fall., il dolo generico deve essere desunto, con metodo logico- inferenziale, dalle modalità della condotta contestata, e non dal solo fatto che lo stato delle scritture sia tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, fatto che costituisce l'elemento materiale del reato ed è comune alla diversa e meno grave fattispecie di bancarotta semplice, incriminata dall'art. 217, comma secondo, legge fall. (Cass. Sez. 5, n. 26613 del 22/2/2019, Rv. 276910). La sentenza impugnata ha motivato, in modo adeguato e non contraddittorio, circa la qualificazione giuridica del fatto in termini di bancarotta documentale fraudolenta, poiché se è vero che è stato escluso che la prestazione di garanzia sia stata una operazione dolosamente diretta a cagionare il fallimento (ma solo una iniziativa economicamente scriteriata), ciò non impedisce di ritenere che la successiva condotta (tra l'altro non specificamente contestata dallo stesso ricorrente) di non tenere la contabilità sia stata finalizzata proprio a celare ai creditori la sopra citata imprudente assunzione di garanzia. In sostanza, la Corte di appello ha spiegato, con motivazione congrua e non illogica, che il dolo generico del Rigotti fosse desumibile dal fatto che egli aveva volontariamente omesso la tenuta delle scritture con la consapevolezza del pregiudizio ai creditori della società legato alla impossibilità di ricostruire le vicende della fallita. Parimenti infondati risultano gli altri motivi di impugnazione considerato che la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., per stessa ammissione del Rigotti, non era l'unico creditore e che il reato per il quale si procede non riguarda unicamente la mancata consegna delle scritture, ma anche l'omessa tenuta della quale è chiamato a rispondere l'amministratore con la conseguente irrilevanza della liquidazione giudiziale in Lussemburgo.2. Il ricorso, pertanto, deve essere respinto con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.
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