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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 47790/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che si è riportato al ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata 1'8 luglio 2021 dalla Corte di appello di Firenze, che ha riformato — con riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen. — la decisione del Tribunale di Pistoia che, all'esito di rito abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per furto con strappo di un cellulare, sottratto <al parroco [OSCURATO:PERSONA], al quale l'imputato aveva appena rivolto u a richiesta di denaro rimasta senza esito.

2. Contro la sentenza di cui sopra l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi.

2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione nonché travisamento della prova quanto alla sussistenza del coefficiente soggettivo del reato.

A dispetto della versione dell'imputato valorizzata nell'atto di appello (quella secondo cui aveva preso il telefono al solo scopo di evitare che la persona offesa lo riprendesse), la Corte territoriale avrebbe fondato il proprio convincimento circa il fine di profitto su dati fattuali inesistenti.

In particolare, sul fatto che il prevenuto aveva gettato via il cellulare solo all'arrivo dei Carabinieri, circostanza non evincibile dagli atti.

Più precisamente, la Corte territoriale ha estrapolato questa circostanza dalla sentenza di primo grado, che si era a sua volta fondata sul verbale di arresto, dove era scritto che l'imputato aveva ammesso l'addebito ed aveva riferito di avere gettato il cellulare in una sterpaglia quando aveva visto sopraggiungere i militari.

Il giorno successivo, in sede di interrogatorio, invece, l'imputato aveva affermato di avere "mollato" il telefono nel giro di "cinque secondi".

Nessun riscontro aveva, infine, lo scopo ritorsivo che pure si addebita all'imputato.

2.2. Il secondo motivo di ricorso denunzia vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio.

Sarebbe illogico — sostiene il ricorrente — che, da una parte, il Tribunale avesse escluso la recidiva sulla base della risalenza dei precedenti penali e dell'assenza di significatività del nuovo reato in termini di colpevolezza del prevenuto e che, dall'altra, la Corte di merito abbia valorizzato proprio quei precedenti per contenere la diminuzione possibile per la concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4) cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Il primo motivo di ricorso — che lamenta violazione di legge e mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione nonché travisamento della prova quanto alla sussistenza del coefficiente soggettivo del reato — è inammissibile.

1.1. In primo luogo, il Collegio osserva , che il ricorso presenta tratti di inammissibilità fin dall'impostazione dell'argomento di censura perché — senza le dovute specificazioni — lamenta tutti i vizi di motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

A questo riguardo, il Collegio ricorda che Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020 Filardo (non massimata sul punto) ha puntualizzato che il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere — sanzionato a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso — di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali sia manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio; i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, infatti, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione.

1.2. In secondo luogo, è lo stesso ricorso che, riportando lo stralcio della sentenza di primo grado e del verbale di arresto che sarebbe in tesi travisato, rimarca come effettivamente l'imputato, evidentemente in maniera spontanea (e, comunque, non vi è questione sul punto) e, quindi, utilizzabile in ragione del rito prescelto, avesse rivelato ai Carabinieri di avere gettato via il cellulare solo alla loro vista e non già nell'immediatezza del fatto.

Non si comprende, dunque, quale sarebbe il dato inesistente, dal momento che è lo stesso ricorrente che segnala nel ricorso il passaggio che ha evidentemente indotto la Corte di appello a dare per accertata l'avvenuta sottrazione per come argomentata in sentenza.

Quanto alla questione dello scopo ritorsivo cui allude la sentenza impugnata senza che vi sia riscontro sul punto dai dati probatori, l'affermazione non costituisce la ratio decidendi della conferma della sentenza impugnata, giacché tale eventuale concorrente obiettivo non incide sulla configurazione del reato.

2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto: - ravvisa una contraddittorietà logica che non si apprezza nella medesima sentenza impugnata, ma tra la sentenza di primo grado e quella della Corte di appello, il che è fuori dall'ambito del vizio di cui all'art. 606, comma 1 lett. e) cod. proc. pen. - in ogni caso tale contraddizione è solo apparente, giacché l'esclusione della recidiva non ha neutralizzato la rilevanza dimostrativa dei precedenti, ma ha solo escluso la connessione con il reato oggi sub iudice quale indicatore di una maggiore colpevolezza che renda meritevole il ricorrente del trattamento deteriore riservato ai recidivi. - quella dei precedenti non è l'unica ratio decidendi per la commisurazione della pena, che la Corte territoriale ha individuato anche nella condotta tenuta in sede di applicazione della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla P.G., ratio decidendi su cui non vi è doglianza alcuna.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex

I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della so

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che si è riportato al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata 1'8 luglio 2021 dalla Corte di appello di Firenze, che ha riformato — con riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen. — la decisione del Tribunale di Pistoia che, all'esito di rito abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per furto con strappo di un cellulare, sottratto <al parroco [OSCURATO:PERSONA], al quale l'imputato aveva appena rivolto u a richiesta di denaro rimasta senza esito. 2. Contro la sentenza di cui sopra l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi. 2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione nonché travisamento della prova quanto alla sussistenza del coefficiente soggettivo del reato. A dispetto della versione dell'imputato valorizzata nell'atto di appello (quella secondo cui aveva preso il telefono al solo scopo di evitare che la persona offesa lo riprendesse), la Corte territoriale avrebbe fondato il proprio convincimento circa il fine di profitto su dati fattuali inesistenti. In particolare, sul fatto che il prevenuto aveva gettato via il cellulare solo all'arrivo dei Carabinieri, circostanza non evincibile dagli atti. Più precisamente, la Corte territoriale ha estrapolato questa circostanza dalla sentenza di primo grado, che si era a sua volta fondata sul verbale di arresto, dove era scritto che l'imputato aveva ammesso l'addebito ed aveva riferito di avere gettato il cellulare in una sterpaglia quando aveva visto sopraggiungere i militari. Il giorno successivo, in sede di interrogatorio, invece, l'imputato aveva affermato di avere "mollato" il telefono nel giro di "cinque secondi". Nessun riscontro aveva, infine, lo scopo ritorsivo che pure si addebita all'imputato. 2.2. Il secondo motivo di ricorso denunzia vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio. Sarebbe illogico — sostiene il ricorrente — che, da una parte, il Tribunale avesse escluso la recidiva sulla base della risalenza dei precedenti penali e dell'assenza di significatività del nuovo reato in termini di colpevolezza del prevenuto e che, dall'altra, la Corte di merito abbia valorizzato proprio quei precedenti per contenere la diminuzione possibile per la concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4) cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo di ricorso — che lamenta violazione di legge e mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione nonché travisamento della prova quanto alla sussistenza del coefficiente soggettivo del reato — è inammissibile. 1.1. In primo luogo, il Collegio osserva , che il ricorso presenta tratti di inammissibilità fin dall'impostazione dell'argomento di censura perché — senza le dovute specificazioni — lamenta tutti i vizi di motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. A questo riguardo, il Collegio ricorda che Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020 Filardo (non massimata sul punto) ha puntualizzato che il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere — sanzionato a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso — di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali sia manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio; i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, infatti, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione. 1.2. In secondo luogo, è lo stesso ricorso che, riportando lo stralcio della sentenza di primo grado e del verbale di arresto che sarebbe in tesi travisato, rimarca come effettivamente l'imputato, evidentemente in maniera spontanea (e, comunque, non vi è questione sul punto) e, quindi, utilizzabile in ragione del rito prescelto, avesse rivelato ai Carabinieri di avere gettato via il cellulare solo alla loro vista e non già nell'immediatezza del fatto. Non si comprende, dunque, quale sarebbe il dato inesistente, dal momento che è lo stesso ricorrente che segnala nel ricorso il passaggio che ha evidentemente indotto la Corte di appello a dare per accertata l'avvenuta sottrazione per come argomentata in sentenza. Quanto alla questione dello scopo ritorsivo cui allude la sentenza impugnata senza che vi sia riscontro sul punto dai dati probatori, l'affermazione non costituisce la ratio decidendi della conferma della sentenza impugnata, giacché tale eventuale concorrente obiettivo non incide sulla configurazione del reato. 2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto: - ravvisa una contraddittorietà logica che non si apprezza nella medesima sentenza impugnata, ma tra la sentenza di primo grado e quella della Corte di appello, il che è fuori dall'ambito del vizio di cui all'art. 606, comma 1 lett. e) cod. proc. pen. - in ogni caso tale contraddizione è solo apparente, giacché l'esclusione della recidiva non ha neutralizzato la rilevanza dimostrativa dei precedenti, ma ha solo escluso la connessione con il reato oggi sub iudice quale indicatore di una maggiore colpevolezza che renda meritevole il ricorrente del trattamento deteriore riservato ai recidivi. - quella dei precedenti non è l'unica ratio decidendi per la commisurazione della pena, che la Corte territoriale ha individuato anche nella condotta tenuta in sede di applicazione della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla P.G., ratio decidendi su cui non vi è doglianza alcuna. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della so
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