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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 giugno 2024

Cassazione n. 22411/2024

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20393/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 7 SCALA L, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA n. 861/2016depositata il 02/02/2016 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/06/2024dal Co:[OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO che, con memoria depositata in prossimità dell’adunanza, la parte contribuente ha dichiarato di aver aderito, il 29.3.2017, alla “Definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della riscossione (“Rottamazione cartelle”), prot.n.2017 – EQUISDR - 180957 4, ricevendo comunicazione delle somme dovute in data 1.6.2017, come da documento che deposita; che la stessa contribuente ha dichiarato di aver provveduto al pagamento dell’importo complessivo di € 20.698,85 alle scadenze indicate, completando il saldo al 20.9.2018; che, secondo dichiarazione della stessa contribuente , un tant o esaurisce ed estingue il proprio debito tributario; che, in conclusione, chiede la dichiarazione dell’estinzione per cessata materia del contendere; che, peraltro, nulla ha rilevato la parte pubblica, né è in potere di questa Corte accertare l’integrale adempimento del debitore atteso tra l’altra l’assenza di qualsiasi indicazione che consenta di collegare le cartelle agli atti impositivi oggetto di giudizio; che, non di meno, quanto affermato dalla parte contribuente e ricorrente rappresenta la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, comportandone la sopravvenuta inammissibilità, con spese compensate tra le parti e insussistenza dei presupposti processuali per la declaratoria di debenza del cd.

“doppio contributo”.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Spese integralmente compe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20393/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 7 SCALA L, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA n. 861/2016depositata il 02/02/2016 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/06/2024dal Co:[OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che, con memoria depositata in prossimità dell’adunanza, la parte contribuente ha dichiarato di aver aderito, il 29.3.2017, alla “Definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della riscossione (“Rottamazione cartelle”), prot.n.2017 – EQUISDR - 180957 4, ricevendo comunicazione delle somme dovute in data 1.6.2017, come da documento che deposita; che la stessa contribuente ha dichiarato di aver provveduto al pagamento dell’importo complessivo di € 20.698,85 alle scadenze indicate, completando il saldo al 20.9.2018; che, secondo dichiarazione della stessa contribuente , un tant o esaurisce ed estingue il proprio debito tributario; che, in conclusione, chiede la dichiarazione dell’estinzione per cessata materia del contendere; che, peraltro, nulla ha rilevato la parte pubblica, né è in potere di questa Corte accertare l’integrale adempimento del debitore atteso tra l’altra l’assenza di qualsiasi indicazione che consenta di collegare le cartelle agli atti impositivi oggetto di giudizio; che, non di meno, quanto affermato dalla parte contribuente e ricorrente rappresenta la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, comportandone la sopravvenuta inammissibilità, con spese compensate tra le parti e insussistenza dei presupposti processuali per la declaratoria di debenza del cd. “doppio contributo”. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Spese integralmente compe
Sentenza Cassazione n. 22411/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris