CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 26357/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14107-2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 063633911001, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente — contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al controricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] presso il cui studio legale sito in Perugia, alla via Pico della Mirandola, n. 44, è elettivamente domiciliata; - controricorrente - avverso la sentenza n. 340/01/2019 della Commissione tributaria regionale dell'UMBRIA, depositata in data 03/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 11/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che: 1. In controversia relativa ad impugnazione di due avvisi di accertamento ai fini IVA, IRES ed IRAP, emessi dall'Agenzia delle entrate a seguito del parziale disconoscimento, per presunta sovrafatturazione, dei costi che la contribuente [OSCURATO:SOCIETA]. aveva sostenuto negli anni d'imposta 2011 e 2012 per la sponsorizzazione di due associazioni sportive dilettantistiche, con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale dell'Umbria accoglieva l'appello proposto dalla sociel:à contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado, ritenendo che nella specie gli elementi addotti dall'amministrazione finanziaria (laconicità del contratto di sponsorizzazione, listino prezzi di una delle due associazioni) erano inidonei a giustificare la ripresa a tassazione, mentre deponevano nel senso prospettato dalla società contribuente una serie di circostanze che stavano a dimostrare «l'effettiva esistenza delle operazioni in questione», quali la dichiarazione, fatta in sede di interrogatorio reso dinanzi al giudice penale, del "gestore" delle società sportive di aver emesso fatture false nei confronti di alcuni sponsor ma non della [OSCURATO:SOCIETA].; l'assoluzione con formula piena in sede penale del legale rappresentante della società contribuente per essere stato accertato in quella sede l'effettivo pagamento delle sponsorizzazioni senza retrocessione di somme; l'avvenuta dimostrazione del reale pagamento delle somme contestate e, attraverso il materiale fotografico prodotto in giudizio, dell'attività di sponsorizzazione. La CTR richiamava, inoltre, il disposto di cui all'art. 90, comma 8, della legge 289 del 2000 sostenendo che tale disposizione prevede una presunzione «sulla natura pubblicitaria e sulla inerenza delle stesse entro il limite di € 200.000,00», nella specie non superato. 2. Avverso tale statuizione l'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui replica l'intimata con controricorso. 3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso la difesa erariale deduce, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 109 TUIR, 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973, 21 d.P.R. n. 633 del 1972, 116 cod. proc. civ., 7 della legge n. 212 del 2000, nonché 2727, 2729 e .2697 cod. civ. «rispetto all'affermazione [dei giudici di appello] per cui la contribuente avrebbe dato prova dell'effettività integrale dei costi di sponsorizzazione». 2. Il motivo, censurando la mancata congiunl:a valutazione degli elementi presuntivi di sovrafatturazione addotti dall'amministrazione finanziaria, si risolve in una non consentita richiesta alla Corte di rivalutazione del materiale probatorio esaminato dal giudice di merito (cfr., ex multis, Cass., Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790 - 01; Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 91 del 07/01/2014, Rv. 629382 -- 01). 3. Con il secondo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 90, comma 8, della legge 289 del 2002 e 109 TUIR «quanto alla valorizzazione operata in sentenza della presunzione normativa di natura pubblicitaria dei costi inferiori a 200.000 euro, pur in assenza di prova dei requisiti richiesti per la loro deducibilità», quali l'effettività delle prestazioni di sponsorizzazione e la loro inerenza.4. Il motivo è infondato là dove la ricorrente sostiene che nella specie non sarebbe dimostrata l'effettività delle prestazioni, invece accertata dal giudice di merito con statuizione confermata dal rigetto del primo motivo di ricorso. Il motivo è invece inammissibile ex art. 360 bis, primo comma, n. 1 cod. proc. civ. (Cass., Sez. U, n. 7155 del 2017; Cass. n. 29629 del 2020; Cass.n. 4366 del 2018) là dove viene dedotta la necessaria inerenza delle prestazioni di sponsorizzazione, stante il consolidato orientamento espresso in materia da questa Corte, secondo cui «in tema di detrazioni fiscali, le spese di sponsorizzazione di cui all'art. 90, comma 8, della I. n. 289 del 2002, sono assistite da una "presunzione legale assoluta" circa la loro natura pubblicitaria, e non di rappresentanza a condizione che: a) il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica; b) sia rispettato il limite quantitativo di spesa; c) la sponsorizzazione miri a promuovere l'immagine ed i prodotti dello sponsor; d) il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale» (Cass, n. 14232 del 2017; conf., ex multis, Cass. n. 8981 del 2017; Cass. n. 7202 del 2017 e nn. 1420 e 13508 del 2018). 5. Con il terzo motivo viene dedotto un vizio logico di motivazione, ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per omesso esame della documentazione fotografica prodotta dalla società contribuente, a dire della ricorrente inidonea a dimostrare l'effettivo svolgimento delle prestazioni di sponsorizzazione. 6. Il motivo è infondato in quanto la CTR ha esaminato la predetta documentazione e ne ha tratto il convincimento che fosse idonea a dimostrare l'effettività della prestazione, peraltro neppure contestata dall'amministrazione finanziaria, che a pag. 8 del ricorso afferma essere «un dato mai contestato dall'[OSCURATO:PERSONA]» e nell'avviso di accertamento (riprodotto in parte qua a pag. 14 del ricorso) afferma che «le fotografie prodotte [...] danno sicuramente evidenza del fatto che una prestazione è stata eseguita»; a ciò aggiungasi che il fatto dedotto dalla ricorrente, che «la foto rappresenta un cartellone mobile che non si comprende neanche dove sia stato esposto effettivamente», non è neppure decisivo, non avendo la difesa erariale argomentato sul fatto che il luogo di esposizione del cartellone incidesse sull'effettività della prestazione. 7. In estrema sintesi, il ricorso va rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese del presenl:e giudizio di legittimità nella misura liquidata in dispositivo. 8. [OSCURATO:PERSONA] che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (cfr., ex multis, Cass. n. 1778 del 2016). P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.300,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario nella misura