CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 08158/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANO Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 10 marzo 2021 il Tribunale di Lecco in composizione monocratica ha condannato la ricorrente alla pena di giustizia per il reato di cui all'art.479 cod. pen. 2. A seguito di atto di appello, la Corte di appello di Milano, con sentenza del 14 marzo 2022, ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione proposta in quanto l'atto di appello era stato inviato via PEC in data 17 maggio 2021, come risulta dall'attestazione della cancelleria, e dunque dopo la scadenza del termine ultimo individuato nella data di sabato 15 maggio 2021. 2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso l'imputata, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, deducendo il motivo di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il motivo, è stata dedotta violazione di legge con riferimento alla disciplina speciale di cui all'art.24 d.I.137/2020 e art.591 cod. proc. pen. Lamenta la ricorrente che l'invio della PEC è avvenuto in data 14 maggio 2021 alle ore 18,46 dall'indirizzo PEC del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] all'indirizzo del Tribunale di Lecco individuato per il deposito degli atti penali ([OSCURATO:EMAIL]) così come risulta dall'allegato 1) del ricorso. L'invio è avvenuto firmando il ricorso digitalmente, con la procura e il documento allegato nel formato consentito "Cades" acquistando così l'estensione "pdf.p7m", come risulta dagli allegati al ricorso 2) e 3), con la ulteriore precisazione nella missiva di invio che si trattava del deposito dell'appello nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Il giorno successivo in data lunedì 17 maggio 2021 alle ore 9,56 il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] riceveva una PEC dalla cancelleria del Tribunale di Lecco, a firma del cancelliere [OSCURATO:PERSONA] con la quale il funzionario dava atto del deposito avvenuto telematicamente in data 14 maggio 2021, chiedendo tuttavia un nuovo invio dell'appello con firma digitale dal momento che non riusciva ad aprire il file (allegato 5) al ricorso). Il difensore, dunque, in data 17 maggio 2021, alle ore 10,45, "al fine di cortesia nei confronti della cancelleria del Tribunale", rinviava gli atti di appello in formato PADES e non CADES, formato PADES egualmente utilizzabile al pari del CADES e che tuttavia la cancelleria non era riuscita ad aprire. In base all'art.24 comma 4 del d. I. n.137/2020, il deposito degli atti di impugnazione mediante posta elettronica certificata inserita nel Registro degli indirizzi di posta elettronica certificata di cui all'art. 7 del decreto del Ministro della Giustizia 21 febbraio 2011 n.44 ha valore legale. Il provvedimento del Direttore Generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia contiene non solo la individuazione degli indirizzi PEC degli uffici destinatari dei depositi di cui all'art. 24 quarto comma della citata normativa, ma indica anche le specifiche tecniche relative ai formati che deve rivestire l'atto e alle ulteriori modalità di invio stabilendo che il documento informatico da depositare: - è in formato PDF; -è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; - non è ammessa la scansione di immagini; - è sottoscritto con firma digitale o con firma elettronica qualificata.Quanto ai documenti allegati in forma di documento elettronico devono essere anche essi in formato PDF e le copie per immagine di documenti analogici hanno una risoluzione massima di 200 dpi. Le tipologie di firma ammesse sono PADES e CADES e le sezioni Unite civili (S.U. civili 27 aprile 2018 n. 10266) hanno riconosciuto anche nel processo civile la piena equiparazione tra le due firme. 2.2.Era, dunque, onere della cancelleria dotarsi di un programma di lettura dei flles sottoscritti in formato CADES per cui l'atto di appello deve essere considerato depositato il giorno 14 maggio 2021 e dunque tempestivamente con la conseguenza che la sentenza della Corte di appello deve essere annullata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato per le ragioni e nei termini di seguito indicati. 1. Occorre premettere che secondo la giurisprudenza di questa Corte: "In tema di disciplina emergenziale per il contrasto della pandemia da Covid-19, non costituisce causa di inammissibilità dell'impugnazione di un provvedimento cautelare la mera irregolarità della sottoscrizione digitale (nella specie, la firma, seppur apposta, non era riconosciuta come valida dal sistema di verifica dell'ufficio giudiziario destinatario, con esito di "certificato non attendibile"), in quanto l'art. 24, comma 6-sexies, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prevede cause tassative di inammissibilità, tra le quali è compresa unicamente la mancanza della sottoscrizione dell'atto di impugnazione da parte del difensore, di cui alla lett. a) di tale disposizione. (Sez.5, n. 22992 del 28/04/2022, Rv. 283399). 2. La Corte di cassazione si è recentemente dovuta confrontare con alcune questioni problematiche nascenti dalla disciplina normativa entrata in vigore in occasione dell'emergenza pandemica da COVID 19, per implementare forme di deposito degli atti digitalizzate, al fine di ridurre l'impatto di presenze negli uffici giudiziari ed economizzare costi e tempi dei servizi per la giustizia. In particolare, il decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 - convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176 e recante "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID -19" - stabilisce, all'art. 24, quarto comma, la possibilità di deposito con valore legale, mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, di tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati, diversi da quelli indicati nel primo e secondo comma (e cioè diversi da quelli per i quali è previsto il deposito in via esclusiva mediante portale del processo penale telematico, per la durata del periodo emergenziale), fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. E' stato peraltro previsto che il deposito con le modalità di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari ed indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati, pubblicato nel portale dei servizi telematici, segnalando anche che, con il medesimo provvedimento, sono indicate le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e alla sottoscrizione digitale, nonché le "ulteriori modalità di invio" e disposizioni per messaggi che eccedono la dimensione massima stabilita (art. 24, quarto comma , seconda parte). La legge di conversione ha aggiunto, all'art. 24 suddetto, i commi da 6-bis a 6-undecies, con i quali sono state previste disposizioni specifiche relative alla digitalizzazione del deposito e della ricezione degli atti di impugnazione penale. Più precisamente, il comma 6-ter dell'art. 24 citato stabilisce che l'impugnazione è trasmessa tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, individuato ai sensi del comma 4, con le modalità e nel rispetto delle specifiche tecniche ivi indicate, espressamente escludendo l'applicazione, in tal caso, della disposizione di cui all'articolo 582, comma 2, del codice di procedura penale (e cioè le specifiche possibilità di deposito "fisico" dell'impugnazione in ufficio diverso da quello del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato). L'applicazione generalizzata, poi, delle disposizioni emergenziali a tutti gli atti di impugnazione, comunque denominati - e, in quanto compatibili, alle opposizioni di cui agli articoli 410, 461 e 667, comma 4, del codice di procedura penale e ai reclami giurisdizionali previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354 — è assicurata dal successivo comma 6-quinquies, che stabilisce, altresì, specificamente, per le richieste di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali (la norma cita anche quelle "reali", ma per queste ultime in realtà il richiamo avrebbe dovuto essere operato alla disposizione prevista dall'art. 324, comma 5, cod. proc. pen.), che l'atto di impugnazione, in deroga a quanto disposto dal comma 6-ter, è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del Tribunale di cui all'articolo 309, comma 7, cod. proc. pen., e cioè, ovviamente, del Tribunale sede distrettuale. Anche tenuto conto della rubrica dell'art. 24 d.l. n. 137 del 2020 (Disposizioni per la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19), è evidente come la disciplina emergenziale proponga la semplificazione del sistema complessivo di deposito degli atti giudiziari, comprese le impugnazioni, al fine di rispondere all'emergenza sanitaria. 2.1. La "dematerializzazione" del sistema di deposito riguarda, dunque, anche degli atti di impugnazione, qualsiasi essi siano, attraverso l'utilizzo di modalità informatiche certificate, come possibilità per le parti (inequivoca l'espressione "è consentito il deposito..."). 3.Successivamente all'intervento di legislazione primaria, il 9 novembre 2020, il Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] del Ministero della giustizia ha emanato il proprio provvedimento attuativo, contenente l'individuazione degli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari dei depositi di cui all'art. 24, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, e le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio, ed il relativo Allegato 1, contenente gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari dei depositi di cui all'art. 24, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. La funzionalità del sistema di disciplina innovativo è garantita dalla previsione di cause espresse di inammissibilità dell'impugnazione, contenute nel comma 6- sexies del citato art. 24 d.l. n. 137 del 2020; cause che operano qualora l'impugnazione stessa venga proposta al di fuori degli schemi legali emergenziali predetti. Si tratta di cause di inammissibilità "ulteriori" rispetto a quelle sancite in via generale dall'art. 591 cod. proc. pen., fatte esplicitamente salve. Tali cause rappresentano ipotesi tassative, di stretta interpretazione (Sez. 5, n. 24953 del 10/5/2021, Rv. 282814). Stando al tenore, quindi, del testo normativo richiamato, l'impugnazione è inammissibile: a) quando l'atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore; b) quando le copie informatiche per immagine di cui al comma 6-bis non sono sottoscritte digitalmente dal difensore per conformità all'originale; c) quando l'atto è 'trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui al comma 4; d) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è intestato al difensore; e) quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per il tribunale di cui all'articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi ed automatizzati di cui al comma 4. 3.1. Rispetto al caso in esame, l'art. 24, primo comma, della legge in questione prevede che il deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall'art. 415-bis, comma 3, cod. proc. pen., presso gli uffici delle Procure della Repubblica presso i Tribunali è tempestivo quando è eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza. Il successivo quarto comma, invece, per gli atti diversi da quelli appena indicati ha consentito fino al 31 luglio 2021 il deposito con valore legale mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel Registro generale degli indirizzi certificati. Il quinto comma, poi, dispone che "A fini dell'attestazione del deposito degli atti dei difensori inviati tramite posta elettronica certificata ai sensi del comma 4, il personale di segreteria e di cancelleria degli uffici giudiziari provvede ad annotare nel registro la data di ricezione e ad inserire l'atto nel fascicolo telematico In tema di impugnazioni, più in particolare, viene in rilievo l'art. 24, comma 6-novies, del d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020. Questa disposizione richiama il precedente comma 5 per cui l'atto inviato a mezzo PEC da parte del difensore deve essere registrato dal personale di segreteria e di cancelleria degli uffici giudiziari nell'apposito registro. Si tratta di un adempimento strumentale a consentire la verifica della tempestività dell'atto e l'effettiva sua riconducibilità ad un soggetto legittimato a proporre l'impugnazione. Nel caso di specie, dunque, l'impugnazione risulta tempestivamente presentata, essendo stata inviata di venerdì oltre l'orario di apertura dell'Ufficio, il giorno prima della scadenza; il giorno successivo 15 maggio 2021, sabato, l'atto si doveva considerare conosciuto dall'Ufficio. Le modalità di trasmissione erano state rispettate, in quanto risulta dagli atti che il difensore dell'indagato aveva inoltrato la sua richiesta all'indirizzo PEC corretto, inviando un file firmato digitalnnente come attestato dall'estensione che identifica le firme digitali eseguite con il sistema CADES ricevendo l'attestazione di ricezione notoriamente utilizzata per indicare che il documento in PDF è munito della predetta firma digitale. Né conduce a differenti conclusioni la circostanza che la segreteria del Tribunale avesse ricevuto quel file PDF e non fosse riuscito a leggerlo perché è ben possibile che il file sia stato ricevuto da un programma informatico che non rilevava l'esistenza di quella firma digitale in formato ' CADES ' che, come detto, dalla mail trasmessa risulta aver qualificato il file in PDF trasmesso in allegato.3.2. La firma CADES permette quindi di firmare qualsiasi file, è facilmente riconoscibile dalla sua estensione, ma per la lettura necessita di un apposito programma di firma e non permette di aggiungere una firma visibile all'interno del documento. La firma PADES, invece, consente di firmare esclusivamente file.PDF ([OSCURATO:PERSONA]) e crea una busta crittografica avente sempre estensione.PDF; pertanto, a differenza di quanto avviene nella firma CADES, il file firmato non muta estensione, rimanendo quindi .PDF. Di conseguenza, a primo impatto, tale modalità di firma è meno riconoscibile, ma al contempo consente di aggiungere una firma grafica, quindi visibile, all'interno del file firmato, il quale gode del grande vantaggio di poter essere aperto e letto da un qualsiasi lettore di file PDF. 3.3. Il successivo inoltro di copia con sottoscrizione PADES appare essere stato realizzato su richiesta della cancellarla, per mera cortesia. Anche l'invio delle copie ulteriori ex art. 164 disp. att. cod. proc. pen., come richiesto dalla cancelleria appare essere un mero, formale, riferimento alla norma, da reputarsi superato dall'inoltro telematico dell'atto. Recentemente, poi, questa Corte ha chiarito che "In tema di impugnazioni, nel vigore della disciplina emergenziale pandemica da COVID-19, non costituisce causa d'inammissibilità dell'appello la mancata rilevazione, da parte del programma informatico in dotazione dell'ufficio giudiziario, della firma digitale apposta dal difensore con il sistema CADES sull'atto in formato "pdf" trasmesso a mezzo PEC." (Sez. 1, n. 2784 del 20/12/2021, (2022) Rv. 282490) 4.11 provvedimento impugnato, pertanto, deve essere annullato, senza rinvio alla Corte di appello di Milano perché proceda al giudizio di impugnazione. P.