CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 27609/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
alati; [OSCURATO:PERSONA] A seguito della predetta istanza, proposta al Tribunale di Marsala, quel giudice ha dichiarato la propria incompetenza sul presupposto che la sentenza definitiva fosse stata emessa dal Tribunale di Palermo che, pertanto, avrebbe dovuto ritenersi giudice dell’esecuzione competente a decidere. Instaurato il giudizio davanti al Tribunale palermitano, su eccezione di incompetenza per territorio proposta dalla difesa, il giudice ha sollevato conflitto rilevando che, sulla scorta della documentazione in atti, la sentenza con la quale è stato concesso il beneficio del quale è stata chiesta la revoca è stata emessa dal Tribunale di Marsala. 3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Marsala. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il conflitto negativo di competenza deve essere ritenuto sussistente, avendo il Tribunale di Palermo e quello di Marsala ricusato di prendere cognizione della richiesta avanzata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Marsala in punto di revoca della sospensione condizionale della pena ai sensi dell’art. 165 cod. pen. per inadempimento degli obblighi imposti e Rosario Corte con sentenza n. 768/2016 emessa dal Tribunale di Marsala il 27 aprile 2016 (non il 17 aprile 2016, come erroneamente indicato dal Tribunale di Palermo), irrevocabile il 21 marzo 2017. 2. Dal certificato del casellario giudiziale emerge che a carico del condannato risulta una pluralità di sentenze di condanna e che, al momento della proposizione della richiesta da parte della Procura della Repubblica, ossia il 21 ottobre 2021, l’ultima sentenza divenuta irrevocabile era quella emessa dal Tribunale di Marsala il 17 agosto 2017, irrevocabile il 5 novembre 2018. Va ribadito che «nel procedimento di esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti eseguibili nei confronti dello stesso soggetto, la competenza appartiene al giudice che ha pronunciato la condanna divenuta irrevocabile per ultima anche se la questione attiene ad un unico e diverso titolo esecutivo» (Sez. 1, n. 37300 del 02/07/2021, App. Napoli,Rv. 282011, conformi Sez. 1, n. 33923 del 07/07/2015, Musumeci, Rv. 264679, Sez. 1, n. 52201 del 29/10/2014, Armanio, Rv. 261459). In sostanza, il giudice dell’esecuzione è unico e non può variare a seconda del provvedimento sul quale verte l’oggetto della questione devoluta. Si tratta di una competenza funzionale determinata tenendo conto del parametro oggettivo, quale quello cronologico, che prescinde dalla distinzione tra il caso in cui la questione sollevata riguardi un solo titolo esecutivo o la totalità di essi. Al fine di individuare il giudice dell’esecuzione competente, quindi, non può aversi riguardo al giudice che ha emesso il provvedimento suscettibile di essere eseguito, ma a quello che ha emesso la sentenza divenuta irrevocabile per ultima al momento della proposizione dell’istanza. 3. Consegue da quanto esposto la dichiarazione di competenza del Tribunale di Marsala cui vanno trasmessi gli atti. P.Q.M Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Marsala, cui dispone t