CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 agosto 1942
Cassazione n. 31499/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2020 della CORTE ASSISE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Il PG conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore • E presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di MANTOVA in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Le decisioni di merito, rappresentate dalla sentenza emessa in primo grado (in rito abbreviato) dal GUP del Tribunale di Mantova il 16 ottobre del 2019 e in secondo grado dalla Corte di Assise di Appello di Brescia il 25 settembre 2020, hanno ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di omicidio volontario, commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA], figlio della convivente [OSCURATO:PERSONA]. Il fatto è accaduto in [OSCURATO:PERSONA] il 15 ottobre del 2018. In primo grado, previa esclusione della circostanza aggravante dei motivi futili e riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la pena è stata determinata in anni tredici e mesi quattro di reclusione (comprensiva della diminuente del rito). In secondo grado la pena è stata ridotta ad anni undici di reclusione (ferme restando le determinazioni di cui sopra e senza riconoscimento di ulteriori attenuanti). 2. Il fatto, nella sua materialità, è pacifico, nel senso che il Michelini, servendosi di una semiautomatica Beretta calibro 40 (legalmente detenuta), ha cagionato il decesso del Piovani, durante una lite verificatasi all'interno della abitazione di comune convivenza. Il dibattito processuale si è dunque sviluppato sulla dinamica e sulle condizioni di contesto, al fine di apprezzare aspetti in tema di ricorrenza del dolo o di possibile configurazione di una causa di giustificazione. Ciò perché è emerso che la lite tra i due si è scatenata in ragione di una iniziale condotta aggressiva del Piovani, rimproverato dal Michelini per aver fatto rientro nella abitazione in piena notte, facendo rumore ed in stato di alterazione alcolica, senza curarsi del fatto che la Congiu ed il Michelini stessero dormendo. 2.1 Secondo il Gup, esaminate le risultanze tecniche e apprezzato il portato narrativo della Congiu, il colpo mortale fu esploso volontariamente dal Michelini, che era venuto a trovarsi al suolo, sovrastato dal Piovani (ciò in riferimento agli accertamenti medico- legali e balistici). Non può tuttavia ritenersi la ricorrenza della scriminante della legittima difesa, posto che le condotte tenute dal Piovani, pure in un contesto di aggressività, non erano tali da comportare un pericolo reale per la incolumità del Michelini. [OSCURATO:PERSONA] era disarmato, a mani nude ed in stato di ebbrezza alcolica. Da ciò la considerazione per cui sarebbe bastato esibire l'arma (che il Michelini, per altra ragione, teneva carica sul comodino) o esplodere un colpo in altra direzione per far desistere l'antagonista.2.2 La Corte di secondo grado, esprime condivisione alle argomentazioni del primo giudice nella parte in cui si è negata la accidentalità del colpo. Le tesi difensive, anche nella parte più strettamente tecnico-balistica, risultano congetturali e finiscono con ipotizzare accadimenti contrastanti con il dato obiettivo della forza impressa - necessariamente - sul grilletto dell'arma. La posizione in cui è venuto a trovarsi il Michelini, peraltro, (a terra in virtù di una testata ricevuta) non ha determinato immediatamente l'esplosione, come riferito dalla Congiu, esplosione che si è verificata poco dopo, quando il Piovani ha tentato di chinarsi verso il Michelini già a terra, mentre la madre cercava di spostarlo. Da qui la considerazione per cui il Michelini doveva essersi già impadronito dell'arma ed ha deciso di farne uso verso il suo antagonista. Quanto al tema della legittima difesa, la Corte di secondo grado aderisce alle argomentazioni esposte in primo grado e ribadisce l'assenza del presupposto della 'proporzione' tra offesa e difesa. Si elaborano, sul tema, considerazioni in fatto correlate alle modalità dell'offesa e alla compresenza della Congiu, che immediatamente cercò di allontanare il figlio. Si sottolinea altresì, che lo sparo fu improvviso e non preceduto da intimazione alcuna, tale da destare sorpresa nella stessa Congiu. Vengono ritenute insussistenti le ulteriori condizioni di operatività della scriminante indicate nell'atto di appello, ivi compresa l'ipotesi dell'eccesso colposo. Va previsato, inoltre, che quanto al diniego della circostanza attenuante della provocazione, la Corte di secondo grado si pronunzia esclusivamente in riferimento ad una sollecitazione proveniente dal Procuratore Generale. Il trattamento sanzionatorio, come si è detto, viene variato in senso favorevole all'appellante. 3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è affidato a quattro motivi, di seguito sintetizzati nei limiti strettamente necessari per la motivazione della decisione. 3.1 Al primo motivo si deduce vizio di motivazione e mancata assunzione di prova decisiva, consistente - in tesi - in una perizia balistica-cinematica. Secondo la difesa sul tema della pretesa accidentalità dello sparo le conclusioni - negative - dei giudici del merito sono viziate da illogicità e sottovalutazione del potenziale apporto scientifico. Vengono ripercorse talune risultanze di prova generica (rinvenimento del bossolo sotto al letto, traiettoria anomala) e si evidenzia come si tratti di dati che giustificano il dubbio circa la effettiva volontà della esplosione del colpo, aspetto sottovalutato nella decisione impugnata. Le osservazioni difensive, si afferma, sono state bollate come congetturali e prive di adeguato apprezzamento delle variabili che potrebbero aver determinato l'esplosione accidentale del colpo. Lì dove la stessa Corte di secondo grado svaluta le affermazioni tecniche del consulente di parte finisce per ipotizzare la necessità - in ipotesi - di ulteriori accertamenti meccanici sull'arma che poi - in concreto - non dispone. Anche la non contestualità tra caduta a terra e azione di sparo non può essere ritenuta decisiva ad escludere la accidentalità, data la concitazione del momento e il movimento dei corpi. Sottovalutata, si afferma, è stata anche la risposta fornita dalla Congiu all'operatore del 118. In sintesi, si ritiene che la Corte di secondo grado non abbia logicamente motivato il punto essenziale della ricostruzione, rappresentato dalla necessità di escludere - con la dovuta certezza - che il colpo sia partito in modo accidentale. tía->i 3.2 Al secondo motivo si deducono vizi argomentativi in punto di diniego della legittima difesa, anche nella forma putativa o nell'eccesso colposo. Si ripropongono le doglianze mosse in secondo grado, cui non sarebbe stata fornita risposta congrua. La Corte di merito non considera il profilo - da valutarsi ex ante - della particolare aggressività mostrata dal Piovani, in stato di alterazione, la concitazione estrema e lo spazio angusto in cui si è tenuta l'azione. Il profilo della consistenza dell'offesa è valutato solo ex post, in rapporto alla scarsa entità delle lesioni subìte dal Michelini, mentre andava valutato ex ante, calandosi nella drammatica sequenza dei fatti. 3.3 Al terzo motivo si deduce erronea applicazione di legge vizio di motivazione in riferimento al diniego della circostanza attenuante della provocazione. 3.4 Al quarto motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla non piena diminuzione di pena derivante dall'applicazione delle circostanze attenuanti generiche.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile perchè proposto per motivi non consentiti o comunque manifestamente infondati. 2. Ed invero, quanto al primo motivo di ricorso va osservato quanto segue. 2.1 L'avvenuta definizione del giudizio - in primo grado - nelle forme del rito abbreviato preclude la possibilità di dedurre il vizio di mancata assunzione di prova decisiva, per costante indirizzo interpretativo di questa Corte (v. da ultimo Sez. I n. 3253 del 12.6.2018, dep.2019, rv 276395) . In tale parte, il primo motivo è dunque inammissibile perchè non consentito. 2.2 Lì dove si deduce vizio di motivazione, la doglianza è parimenti inammissibile perchè riproduttiva di doglianze in fatto, congruamente esaminate in sede di merito. Ed invero, la difesa si duole del mancato esperimento - anche di ufficio - di ulteriori verifiche tecniche tese a sostenere - in tesi - la accidentalità della esplosione del colpo. Ma si tratta di un aspetto coerentemente scrutinato in fatto, sicchè la riproposizione del tema finisce con il ricadere nella sollecitazione, rivolta a questa Corte di legittimità, verso una (non consentita) rivalutazione dei singoli elementi di prova. Ciò perché nel percorso logico tracciato in sentenza (dalla pagina 12 alla pagina 16) non si ravvisano incompletezze. La Corte di merito ha vagliato in modo ampio e logico tutte le evidenze dimostrative, soffermandosi - in particolare - su aspetti che in piena logicità portano a ritenere meramente congetturale l'avvenuta esplosione accidentale. Ci si riferisce in particolare alle considerazioni espresse sia in punto di caratteristiche obiettive dell'arma (che richiedono l'uso di una forza consistente sul grilletto) che in tema di ricostruzione della dinamica del fatto (la stessa deposizione della Congiu porta ad escludere che il colpo sia partito contestualmente alla caduta a terra del Michelini, ma qualche attimo dopo). Da ciò, anche in ragione della particolare esperienza in tema di armi del Michelini, si è logicamente dedotto che l'esplosione del colpo verso la persona del Piovani fu frutto di una scelta del Michelini e non di una causa accidentale. 3. Il secondo motivo parimenti tende a proporre una rivalutazione in fatto, non consentita. 3.1 La legittima difesa è stata - infatti - esclusa in rapporto alla assenza di proporzione tra la condotta lesiva (di sparo verso la persona) posta in essere dal Michelini e l'offesa. Si tratta di una valutazione in fatto che si è basata su dati probatori del tutto inequivoci (il Piovani non era armato e la presenza della Congiu era tutta in chiave di contenimento alle sue intemperanze) il cui apprezzamento non soltanto è immune da vizi ma consente in modo chiaro di ritenere che nessuna percezione diversa poteva verificarsi al momento del fatto. Ciò ha consentito di escludere, in modo logico e non rivalutabile, anche il profilo della legittima difesa putativa, così come quello dell'eccesso colposo. 4. Il terzo motivo è inammissibile perché non consentito, trattandosi di doglianza non proposta in secondo grado (art.606 comma 3 cod.proc.pen.). La Corte di Assise di Appello si è occupata del tema solo perché sollecitata dal Procuratore Generale territoriale. Non può pertanto proporsi in sede di legittimità una ipotesi di violazione di legge non dedotta in secondo grado. 5. Il quarto motivo è inammissibile per genericità, essendo intervenuta congrua motivazione circa l'entità della diminuzione di pena correlata all'intervenuta applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Non vi sono aspetti del fatto o della personalità dell'imputato trascurati dai giudici del merito, sicchè la determinazione concretizza in modo congruo la discrezionalità valutativa ai medesimi spettante, ai sensi degli artt.132 e 133 cod.pen. . Alla declaratoria di inammissibilità consegue ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro 3.000,00 . / P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorr