CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 37996/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 28673-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] 04475670966, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1393/20/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva parzialmente il ricorso della parte contribuente avverso un avviso di accertamento per IVA, IRES e IRAP relativo all'anno d'imposta 2014 emanato a seguito di rideterminazione con metodo analitico- induttivo dell'attività commerciale della parte contribuente (esercente un bar a Milano); la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva parzialmente l'appello dell'Agenzia delle entrate e respingeva quello incidentale della parte contribuente esaminando e motivando analiticamente in merito ai criteri di calcolo, alle percentuali di sfrido e autoconsumo delle merci, ai calcoli effettuati. Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso la parte contribuente, affidato ad un unico motivo di impugnazione, mentre l'Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la parte contribuente denuncia nullità della sentenza impugnata per omessa motivazione e motivazione apparente in violazione degli artt. 1, 36, 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell'art. 132 cod. proc. civ., dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ. e 111 Cost. in quanto la motivazione è assente o comunque apparente. Ric. 2021 n. 28673 sez. MT ud. 18-10-2022 -2- Il motivo di impugnazione è infondato. Secondo questa Corte, infatti: il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e danno luogo a nullità della sentenza - di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. n. 27899 del 2020; Cass. n. 23940 del 2017; Cass. SU n. 8053 del 2014); in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla I. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all'obbligo di motivazione previsto in via generale dall'art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in Ric. 2021 n. 28673 sez. MT - ud. 18-10-2022 -3- sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. (Cass. n. 27899 del 2020; Cass. n. 22598 del 2018). Nel caso di specie la [OSCURATO:PERSONA] ha fornito una motivazione esaustiva, ragionevole, coerente e chiara, con la quale ha analiticamente esaminato il valore e la quantità degli acquisti e dopo averli depurati di una adeguata percentuale di sfrido e di autoconsumo, ha determinato con precisione i ricavi dell'attività, evidenziando le incongruenze con le scritture contabili e con i profitti ricavati, descrivendo in maniera oggettiva e completa la situazione di fatto e spiegando successivamente in maniera adeguata i criteri di calcolo. La motivazione della sentenza impugnata si colloca pertanto ben al di sopra del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. (Cass. n. 27899 del 2020; Cass. n. 22272 del 2018). Per il resto, le doglianze della parte ricorrente, pur formalmente volte a denunciare la nullità della sentenza per difetto di motivazione, investono il merito della lite e quindi, oltre ad essere carenti sotto il profilo dell'autosufficienza del ricorso, sono insuscettibili di poter essere valutate in Cassazione attraverso la denuncia di un vizio di difetto di motivazione, in quanto con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (Cass.n. 29404 del 2017; Cass. n. 5811 del 2019; Cass. n. 27899 del 2020; Cass. 18611 e 15276 del 2021). Ric. 2021 n. 28673 sez. MT - ud. 18-10-2022 -4- Dunque, il motivo di impugnazione è infondato e conseguentemente il ricorso della parte contribuente va respinto; le spese seguono la soccombenza. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente princtOlé, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ~t, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto. P.Q. M. rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.800,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del c'ricorrente 1212 -ate, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso art