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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 dicembre 2023

Cassazione n. 01611/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bari ha riformato la condanna resa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati ascrittigli, riconosciuta, quanto al delitto di cui al capo 1 la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, rideterminando la pena complessiva in quella di anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 1.800 di multa.

Considerato che i motivi dedotti (inosservanza ed erronea applicazione di legge penale e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 73, comma 5, TU Sup. e 75 d.

Igs. n. 159 del 2011 - primo motivo; inosservanza ed errooea applicazione di legge penale, in relazione agli artt. 23 legge n. 110 del 1975 e 2, 5 legge n. 895 del 1967 - secondo motivo) non sono consentiti in sede di legittimità perché devolvono censure volte a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avuls , da pertinente individuazione di specifici travisamenti (primo e secondo motivo).

Considerato, altresì, che il secondo motivo è manifestamente infondato nella parte in cui richiama enunciati ermeneutici in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo la quale è arma clandestina, la cui detenzione integra il reato previsto dall'art. 23 della legge 18 aprile 1975, n. 110, anche una pistola a salve, in quanto tale priva di matricola, artigianalmente trasformata in arma da sparo (Sez. 1, n. 28814 del 22/02/2019, Largitto, Rv. 276493 - 01; Sez. 3, n. 9286 del 10/02/2011, Piserchia, Rv. 249757- 01).

Ritenuto che deriva, da quanto sin qui esposto, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bari ha riformato la condanna resa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati ascrittigli, riconosciuta, quanto al delitto di cui al capo 1 la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, rideterminando la pena complessiva in quella di anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 1.800 di multa. Considerato che i motivi dedotti (inosservanza ed erronea applicazione di legge penale e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 73, comma 5, TU Sup. e 75 d. Igs. n. 159 del 2011 - primo motivo; inosservanza ed errooea applicazione di legge penale, in relazione agli artt. 23 legge n. 110 del 1975 e 2, 5 legge n. 895 del 1967 - secondo motivo) non sono consentiti in sede di legittimità perché devolvono censure volte a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avuls , da pertinente individuazione di specifici travisamenti (primo e secondo motivo). Considerato, altresì, che il secondo motivo è manifestamente infondato nella parte in cui richiama enunciati ermeneutici in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo la quale è arma clandestina, la cui detenzione integra il reato previsto dall'art. 23 della legge 18 aprile 1975, n. 110, anche una pistola a salve, in quanto tale priva di matricola, artigianalmente trasformata in arma da sparo (Sez. 1, n. 28814 del 22/02/2019, Largitto, Rv. 276493 - 01; Sez. 3, n. 9286 del 10/02/2011, Piserchia, Rv. 249757- 01). Ritenuto che deriva, da quanto sin qui esposto, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il P
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