CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 febbraio 2024
Cassazione n. 00320/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD. SORVEGLIANZA di [OSCURATO:PERSONA] VETEREudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha chiesto di annullare l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 4 settembre 2024, il Magistrato di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato l’inammissibilità dell’istanza di ammissione provvisoria ad affidamento alla prova al servizio sociale, avanzata da [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che il fine pena risultasse superiore a quattro anni. Il provvedimento veniva ratificato dal Presidente del Tribunale di sorveglianza di Napoli con ordinanza in data 16/09/2024. 2. Avverso l’ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione dell’art. 47 ord. pen., in quanto il Magistrato di sorveglianza aveva ritenuto che il fine pena relativo alla posizione della detenuta fosse alla data del 28/02/2032, mentre non aveva tenuto conto delle vicende successive alla condanna, e in particolare la liberazione anticipata già concessa, l’applicazione dell’istituto della continuazione e il nuovo calcolo di residuo pena emesso dalla Procura di Pescara in data 28/02/2024, a seguito dell’ordinanza ex art. 81 cod. pen. adottata dal giudice dell’esecuzione. Il nuovo fine pena così rideterminato e del quale il Magistrato di sorveglianza non ha tenuto conto è stabilito alla data del 02/01/2028. Pertanto il residuo di pena da espiare è inferiore a quattro anni e l’istanza non poteva essere dichiarata inammissibile. 3. Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA]Olio, ha chiesto l’accoglimento del ricorso e l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. La difesa della condannata ha allegato al proprio ricorso tutta la documentazione che attesta come il fine pena preso a parametro nel decreto impugnato ai fini della valutazione di ammissibilità dell’istanza ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) non sia corretto perché calcolato con esclusivo riferimento alla misura delle originarie condanne da espiare per complessivi anni nove, mesi sette e giorni tre di reclusione (ordine di esecuzione emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara in data 09/02/2023. La ricorrente ha dimostrato che le era stata concessa, in relazione al periodo di presofferta detenzione, la liberazione anticipata, che le era stato applicato l’istituto della continuazione (con ordinanza del Tribunale di Pescara in data 07/12/2023, che rideterminava la pena complessiva in anni sei e mesi due di reclusione) e che in seguito a tali provvedimenti era stato riformulato il calcolo di residuo pena dalla Procura di Pescara in data 28/02/2024, determinando la scadenza di pena alla data del 02/01/2028. L’erroneo computo della pena residua, posto alla base del decreto di inammissibilità, ne impone pertanto l’annullamento. 3. Va, pertanto, accolto il ricorso ed annullato il decreto impugnato, con rinvio al Magistrato di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] perché rivaluti l’istanza alla luce del corretto computo della pena da espiare. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Magistrato di sorveglianza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Così è deciso, [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]