CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09373/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI CAMPOBASSOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2019 del [OSCURATO:PERSONA] di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, il Giudice di pace di Campobasso ha assolto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dal reato di lesioni personali; - che il Procuratore generale di Campobasso ha impugnato detta sentenza; - che l'impugnazione è completamente versata in fatto ed è all'evidenza diretta a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dal Giudice di pace (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano) e, in particolare, sul giudizio di attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa; - che <<in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento>> (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747); - che la motivazione della sentenza impugnata non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza, né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore delle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata; - che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore