CassazionedecretoSezione 7Decisione del 24 marzo 2022
Cassazione n. 15515/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto 1.Con sentenza deliberata il 15 settembre 2021 la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, confermava la sentenza del Tribunale di Taranto del 18 novembre 2020, che aveva condannato l'imputato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi otto di reclusione in relazione al reato di cui all'art. 75, comma 2, del D. Lgs. nr. 159 del 2011, contestatogli per non essersi presentato alla stazione dei Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA] il 3 maggio 2017 ad apporre la firma, sebbene impostogli col decreto di sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s.. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del difensore, avv.to [OSCURATO:PERSONA], il quale si duole di : a) violazione dell'art. 75, comma 2, D.Lgs. n. 159 del 2011 e manifesta illogicità e contraddittorietà di motivazione per avere la Corte di appello confermato la pronuncia di primo grado in assenza di prove certe di reità, sebbene la violazione dell'obbligo di presentazione non costituisce un obbligo nel senso previsto dall'art. 75 D.Igs. n. 159 del 2011 in quanto l'obbligo vero e proprio è quello di soggiorno; b)violazione dell'art. 81 cpv. cod. pen. e vizio di motivazione quanto al diniego di applicazione della continuazione con il reato già giudicato e commesso il 23 novembre 2016. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza ed aspecificità dei motivi. 1.11 primo motivo prospetta un enunciato palesemente erroneo in punto di diritto. Questa Corte ha già da tempo affermato, e qui si ribadisce, che la disposizione dell'art. 8 del d.lgs. n. 159 del 2011, al quinto comma, prevede la possibile adozione di «tutte le prescrizioni che ravvisi necessarie, avuto riguardo alle esigenze di difesa sociale [...]», pur senza indicarne la tipologia. Ne discende che il catalogo delle prescrizioni accessorie della misura della sorveglianza speciale non è predeterminato, consentendo, proprio in conseguenza del tenore dell'art. 8, comma 5, del d.lgs. n. 159 del 2011, di adattare le esigenze di difesa sociale connesse alla misura di prevenzione alle emergenze del caso concreto. La tutela di esigenze di difesa sociale, del resto, costituisce un obiettivo di politica criminale pienamente compatibile con i principi costituzionali, sotto il profilo della predeterminazione delle condotte descritte dalla fattispecie che incrimina la violazione degli obblighi inerenti alla misura della sorveglianza speciale, come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte consolidatasi in riferimento all'art. 5, 1 zi comma 4, della legge n. 1423 del 1956 (Sez. 1, n. 44846 del 05/11/2008, Solferino, Rv. 242275; Sez. 1, n. 2217 del 13/12/2006, Laurendino, Rv. 235899). Pertanto, integra la fattispecie di cui all'art. 75, comma 2, non soltanto la trasgressione dell'obbligo di soggiornare o non soggiornare in un determinato luogo, ma qualsiasi altra violazione delle prescrizioni imposte col decreto di sottoposizione alla misura di prevenzione. 2. Il diniego di riconoscimento della continuazione tra il reato contestato nel presente procedimento ed altro analogo, commesso il 23 novembre 2016, è stato oggetto di congrua giustificazione: la Corte di appello ha escluso che fossero rintracciabili indici significativi di una unitaria preordinazione e volizione, risalente alla prima trasgressione, antecedente alla successiva di sei mesi circa. Il ricorso sul punto si limita ad insistere, deducendo la violazione della stessa norma incriminatrice e la distanza di pochi mesi tra i due episodi, argomenti del tutto insufficienti a dar conto della sussistenza del presupposto indefettibile della riconducibilità dei reati separatamente giudicati ad un medesimo disegno criminoso. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa insiti nella proposizione di impugnazione di tale tenore, della somma che si stima equo liquidare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 marzo 2022 Il Consigliere e sore M