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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 1985

Cassazione n. 34670/2026

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[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/07/1985 avverso la sentenza del 21/11/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe, con cui è stata confermata la condanna della ricorrente per i reati di cui agli artt. 337 e 341-bis cod. pen.; rilevato che il motivo dedotto nel ricorso, relativo alla mancata esclusione della recidiva, è manifestamente infondato, atteso che la sentenza impugnata ha fatto richiamo alla motivazione della sentenza di primo grado, ove si pongono in luce le precedenti sentenze di condanna a carico dell'imputata e si evidenzia anche che «la reiterazione criminosa è frutto di una medesima e costante spinta a delinquere, come dimostrato dalle condanne ravvicinate nel tempo, mai sopita nonostante le condanne e i periodi di detenzione sofferti, che pure non hanno su di lei esercitato alcuna efficacia deterrente»; considerato che in tal modo la Corte d'appello ha confermato l'applicazione della recidiva, alla luce dei precedenti della ricorrente e della sua inclinazione a delinquere, sicché il fatto, oggetto di giudizio, è espressivo di accresciuta pericolosità della medesima; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/07/1985 avverso la sentenza del 21/11/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe, con cui è stata confermata la condanna della ricorrente per i reati di cui agli artt. 337 e 341-bis cod. pen.; rilevato che il motivo dedotto nel ricorso, relativo alla mancata esclusione della recidiva, è manifestamente infondato, atteso che la sentenza impugnata ha fatto richiamo alla motivazione della sentenza di primo grado, ove si pongono in luce le precedenti sentenze di condanna a carico dell'imputata e si evidenzia anche che «la reiterazione criminosa è frutto di una medesima e costante spinta a delinquere, come dimostrato dalle condanne ravvicinate nel tempo, mai sopita nonostante le condanne e i periodi di detenzione sofferti, che pure non hanno su di lei esercitato alcuna efficacia deterrente»; considerato che in tal modo la Corte d'appello ha confermato l'applicazione della recidiva, alla luce dei precedenti della ricorrente e della sua inclinazione a delinquere, sicché il fatto, oggetto di giudizio, è espressivo di accresciuta pericolosità della medesima; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 34670/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris