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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 maggio 2024

Cassazione n. 23069/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/04/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 37) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità del medesimo in ordine al reato di furto di cui all'imputazione, è manifestamente infondato.

Il motivo dedotto risulta essere meramente riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dal Giudice di merito e non scandito da specifica critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata.

La Corte territoriale ha ribadito quanto esposto dal Giudice di primo grado relativamente alla mancata prescrizione del reato in ragione dei plurimi rinvii che hanno determinato la sospensione dei termini di prescrizione (cfr. pp. 4-5 sentenza impugnata).

All'esito dei calcoli effettuati risulta infatti che il termine di prescrizione non maturerà prima del 29/09/2025.

Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15 maggio 2024 ere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/04/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 37) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità del medesimo in ordine al reato di furto di cui all'imputazione, è manifestamente infondato. Il motivo dedotto risulta essere meramente riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dal Giudice di merito e non scandito da specifica critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata. La Corte territoriale ha ribadito quanto esposto dal Giudice di primo grado relativamente alla mancata prescrizione del reato in ragione dei plurimi rinvii che hanno determinato la sospensione dei termini di prescrizione (cfr. pp. 4-5 sentenza impugnata). All'esito dei calcoli effettuati risulta infatti che il termine di prescrizione non maturerà prima del 29/09/2025. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 maggio 2024 ere estensore
Sentenza Cassazione n. 23069/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris