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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 30 novembre 2023

Cassazione n. 36070/2023

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re Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 19388/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di Urbanizzazione di Via d elle Fontane , in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Luisa e [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e DeStefano Fabio; -controricorrente- avverso la sentenza n. 240/2020 del TRIBUNALE di COMO, depositata il 12/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/11/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] CAUSA1. [OSCURATO:PERSONA] di Urbanizzazione di Via delle Fontane richiedeva ed otteneva dal Giudice di Pace di Como l’emissione del decreto ingiuntivo n. 1892/2016 volto ad ottenere il pagamento delle spese relative alla quota di partecipazione di [OSCURATO:PERSONA].

A fondamento della richiesta monitoria deduceva che: a) con atto notarile del 19 giugno 2006, la società "Prima [OSCURATO:SOCIETA]." aveva acquistato un appezzamento di terreno sito in Comune di [OSCURATO:PERSONA] e su detta area aveva realizzato un fabbricato ad uso residenziale, costituito da 5 (cinque) villette a schiera con 6 (sei) posti auto coperti, denominato "[OSCURATO:PERSONA]"; b) l’ingiunto con atto notarile del 10 giugno 2010 aveva acquistato dalla società "Prima [OSCURATO:SOCIETA]." il diritto di proprietà di alcuni enti immobiliari facente parte del fabbricato; c) in virtù della vendita, la società aveva a lui trasferito la propria quota di partecipazione al Consorzio; d) ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 dell’atto istitutivo del consorzio, "le spese di funzionamento generale e quelle per la esecuzione delle opere e per la manutenzione delle aree destinate all’uso pubblico saranno a carico dei partecipanti in proporzione alla loro partecipazione"; e) in forza di detto rapporto, l’ingiunto, essendo subentrato insieme agli altri acquirenti nella posizione di Prima [OSCURATO:SOCIETA]., era tenuto al pagamento di 1/5 dell’importo, complessivamente sostenuto dal Consorzio, e pertanto della somma complessiva di € 4.870,61.

Avverso detto decreto ingiuntivo proponeva opposizione l’ingiunto, chiedendone la revoca e/o l’annullamento.

La causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dai Procuratori di entrambe le parti. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Como, con sentenza n. 243/2018, accoglieva l’opposizione e per l’effetto revocava il decreto ingiuntivo opposto, condannando l’opposta alla rifusione delle spese processuali.2.

Avverso la sentenza del giudice di primo grado proponeva impugnazione il Consorzio, dolendosi del fatto che: a) non erano stati considerati alcuni elementi di fatto; b) era errata l’interpretazione data alle norme statutarie; c) non vi era stata pronuncia sulla sua domanda di arricchimento senza causa.

Si costituiva in giudizio l’originaria parte opposta chiedendo il rigetto dell’appello.

Il Tribunale di Como, quale giudice di appello, con sentenza n. 240/2020 rigettava l’impugnazione, confermando integralmente la sentenza di primo grado e condannando parte appellante alla rifusione delle spese processuali.

3. Avverso la sentenza del giudice di appello ha proposto ricorso per cassazione il Consorzio.

Ha resistito l’originaria parte opposta, che ha in via preliminare eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione processuale del ricorrente.

Per l’odierna udienza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni e non sono state presentate memorie difensive. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] articola in ricorso due motivi.

1.1. Con il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’atto istitutivo del Consorzio, nonché del verbale dell’assemblea del18 settembre 2013, ex art. 360 comma l n. 3 c.p.c., nella parte in cui il giudice di primo grado ha affermato: l’art. 4 del Patto istitutivo del consorzio appellante (cfr. doc. l del fascicolo di primo grado della parte appellata) prevede effettivamente che siano a carico dei partecipanti a quest’ultimo le spese di gestione delle aree di uso pubblico contenute nel piano di lottizzazione per l’esecuzione delle cui opere di urbanizzazione venne istituito il consorzio stesso; la qualità di soggetto consorziato non può tuttavia essere affermata in capo all’odierno appellato nei confronti del quale non è pertanto accoglibile la pretesa fatta valere.

Ciò poiché, in sede di acquisto di un’unità immobiliare inserita nel suddetto piano di lottizzazione (cfr. l’atto di acquisto di cui al doc. 3 del fascicolo di primo grado della parte appellata), il Quinzi è stato semplicemente "reso edotto" dell’esistenza del consorzio e non può in alcun modo ritenersi aver conseguito la titolarità di una quota di partecipazione secondo le formalità a tal fine specificamente previste dagli artt. 8 e 9 del sopra menzionato atto costitutivo.

Non risultano infatti né un’esplicita cessione della quota contenuta nell’atto di compravendita né un’espressa delibera di ammissione del cessionario al consorzio emessa dal Consiglio di amministrazione di quest’ultimo; atti giuridici formali testualmente indicati da tali disposizioni co1nc requisiti per l’acquisizione della qualità di consorziato la mancanza dei quali non può certamente essere sostituita da meri comportamenti concludenti.

Conseguenza di ciò, come stabilito dall’art. 10 dell’atto costitutivo, è che obbligato al pagamento delle spese di gestione rimane ilsoggetto che ha trasferito l’area oggetto di lottizzazione ovvero, qualora quest’ultimo non avesse a sua volta conseguito la qualità di consorziato, il dante causa del medesimo .

Si duole che il Tribunale di Como, quale giudice di appello, tanto affermando, ha ritenuto non fondata la sua pretesa creditoria sulla base di una erronea interpretazione dell’art. 4 dello statuto del consorzio.

1.2. Con il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2041 c.c. per vizio di motivazione, ex art. 360 c.p.c., nella parte in cui il giudice di appello nella impugnata sentenza ha affermato: Né infine appare esperibile nei confronti dell’appellato, atteso il carattere sussidiario della stessa, l’azione ex art. 2041 cod. civ.; come appena evidenziato le spese in questione potranno infatti essere pretese dal consorzio nei confronti dei sopra indicati soggetti .

Si duole che il giudice di appello, con riferimento alla richiesta di corresponsione delle somme dovute ai sensi dell’art. 2041 c.c., si è limitato a fare riferimento al carattere sussidiario dell’azione ritenendo tenuti al pagamento altri soggetti, senza fornire motivazione alcuna.

Sul punto la motivazione della sentenza è apparente poiché si limita ad una mera affermazione, peraltro errata.

2. È dirimente il rilievo della fondatezza dell’eccezione di inammissibilità sollevata dal controricorrente.

Occorre premettere che, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 22641/2013, che richiama Cass. n. 6666/2005; si cfr. anche Cass. n. 9533/2023) In tema di consorzi volontari costituiti fra proprietari d’immobili per la gestione di parti e servizi comuni, la partecipazione o l’adesione ad esso da parte dell’acquirente di un immobile compreso nel consorzio deve risultare da una valida manifestazione di volontà, giacché altrimenti sarebbe violato il diritto di non associazione garantito dall’art. 18 Cost. .

E che, secondo l’art. 15 dello Statuto del Consorzio ricorrente (che da esso trae il proprio assetto): Il consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del consorzio, senza eccezione alcuna, ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l’attuazione ed il raggiungimento degli scopi consortili .

Pertanto, secondo lo stesso dettato statutario del consorzio, ogni decisione inerente la gestione ordinaria e straordinaria di quest’ultimo (compresa quella di proporre ricorso per cassazione) deve essere assunta in sede assembleare dal Consiglio di amministrazione con apposita delibera.

Ciò posto, occorre ricordare che questa Corte ha anche precisato più volte che (Cass. n. 7753/1995, ma si cfr. anche Cass. n.12525/2018; n. 8826/2015; n. 18530/2004 e n. 5331/1991), La delibera dell’assemblea di un consorzio, richiesta dallo statuto affinché il Presidente possa agire o resistere in giudizio, concorre ad integrare la capacità processuale dell’ente, sicché la sua mancanza comporta l’inefficacia degli atti processuali compiuti a mezzo del Presidente, per cui è inammissibile il ricorso per Cassazione del medesimo proposto senza la detta autorizzazione .

Di tale principio di diritto non ha tenuto conto la corte territoriale nel caso di specie, nel quale il Consorzio ricorrente, nonostante la specifica previsione statutaria: da un lato, non ha fatto alcun riferimento alla delibera autorizzativa del Consiglio di Amministrazione né in sede di procura speciale allegata al ricorso e neppure in sede di ricorso; e, dall’altro, non ha prodotto la suddetta delibera né in allegato al ricorso e neppure successivamente ai sensi dell’art. 373 c.p.c.

Dando seguito alla suddetta giurisprudenza (e, in particolare, a Cass. n. 18530/2004, od a Cass. n. 14260/2007), va qui precisato che la delibera autorizzativa del c.d.a. di un consorzio, - richiesta per previsione statutaria affinché il presidente del consorzio stesso, cui per legge compete la legittimatio ad processum , possa agire o resistere in giudizio – concorre ad integrare la capacità processuale dell’ente e costituisce una condizione di efficacia degli atti processuali, la quale può intervenire anche in un momento successivo alla proposizione del giudizio senza incorrere in preclusioni determinate dallo svolgimento di questo (quale quella della scadenza del termine di cui all’art. 325 cod. proc. civ.), salvo che sul punto sia intervenuto il giudicato.

Resta confermato che, come già precisato da Cass. n. 8826/2015, l’autorizzazione del consiglio d’amministrazione di un consorzio affinché il presidente agisca o resista in giudizio non può intervenire, con effetto retroattivo, nel corso del giudizio di cassazione ove i giudici di merito abbiano rilevato la mancanza del presupposto processuale, traendone le debite conseguenze in ordine alla validità dell’atto compiuto in sua assenza.

In definitiva, la mancata allegazione e la mancata produzione della delibera autorizzativa del c.d.a., oltre che rilevare ai sensi dell’art. 366 n. 6 c.p.c. ai fini dell’autosufficienza del ricorso, determinano la carenza di legittimazione processuale del consorzio ricorrente, con conseguente inammissibilità del ricorso dallo stesso proposto.

3. L’inammissibilità del ricorso preclude i rilievi di infondatezza del primo (in quanto l’obbligo di contribuire discende non già, quale obligatio propter rem, dalla qualità di proprietario, ma dall’adesione al consorzio, quand’anche solo per relationem nell’atto di acquisto: Cass. 1468/21) e del secondo motivo (in quanto la motivazione sussiste e manca, con ogni evidenza, il presupposto della residualità o sussidiarietà ai sensi dell’art. 2041 c.c., essendo restato inadempiuto l’onere di dimostrarlo in capo a chi intende avvalersi di tale azione).

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute da parte resistente, nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez.

U. 20 febbraio 2020 n. 4315).

P. Q. M. La Corte: -dichiara inammissibile il ricorso; - condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, spese che liquida in euro 1500 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge; - ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente, del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 19388/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di Urbanizzazione di Via d elle Fontane , in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Luisa e [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e DeStefano Fabio; -controricorrente- avverso la sentenza n. 240/2020 del TRIBUNALE di COMO, depositata il 12/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/11/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] CAUSA1. [OSCURATO:PERSONA] di Urbanizzazione di Via delle Fontane richiedeva ed otteneva dal Giudice di Pace di Como l’emissione del decreto ingiuntivo n. 1892/2016 volto ad ottenere il pagamento delle spese relative alla quota di partecipazione di [OSCURATO:PERSONA]. A fondamento della richiesta monitoria deduceva che: a) con atto notarile del 19 giugno 2006, la società "Prima [OSCURATO:SOCIETA]." aveva acquistato un appezzamento di terreno sito in Comune di [OSCURATO:PERSONA] e su detta area aveva realizzato un fabbricato ad uso residenziale, costituito da 5 (cinque) villette a schiera con 6 (sei) posti auto coperti, denominato "[OSCURATO:PERSONA]"; b) l’ingiunto con atto notarile del 10 giugno 2010 aveva acquistato dalla società "Prima [OSCURATO:SOCIETA]." il diritto di proprietà di alcuni enti immobiliari facente parte del fabbricato; c) in virtù della vendita, la società aveva a lui trasferito la propria quota di partecipazione al Consorzio; d) ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 dell’atto istitutivo del consorzio, "le spese di funzionamento generale e quelle per la esecuzione delle opere e per la manutenzione delle aree destinate all’uso pubblico saranno a carico dei partecipanti in proporzione alla loro partecipazione"; e) in forza di detto rapporto, l’ingiunto, essendo subentrato insieme agli altri acquirenti nella posizione di Prima [OSCURATO:SOCIETA]., era tenuto al pagamento di 1/5 dell’importo, complessivamente sostenuto dal Consorzio, e pertanto della somma complessiva di € 4.870,61. Avverso detto decreto ingiuntivo proponeva opposizione l’ingiunto, chiedendone la revoca e/o l’annullamento. La causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dai Procuratori di entrambe le parti. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Como, con sentenza n. 243/2018, accoglieva l’opposizione e per l’effetto revocava il decreto ingiuntivo opposto, condannando l’opposta alla rifusione delle spese processuali.2. Avverso la sentenza del giudice di primo grado proponeva impugnazione il Consorzio, dolendosi del fatto che: a) non erano stati considerati alcuni elementi di fatto; b) era errata l’interpretazione data alle norme statutarie; c) non vi era stata pronuncia sulla sua domanda di arricchimento senza causa. Si costituiva in giudizio l’originaria parte opposta chiedendo il rigetto dell’appello. Il Tribunale di Como, quale giudice di appello, con sentenza n. 240/2020 rigettava l’impugnazione, confermando integralmente la sentenza di primo grado e condannando parte appellante alla rifusione delle spese processuali. 3. Avverso la sentenza del giudice di appello ha proposto ricorso per cassazione il Consorzio. Ha resistito l’originaria parte opposta, che ha in via preliminare eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione processuale del ricorrente. Per l’odierna udienza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni e non sono state presentate memorie difensive. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] articola in ricorso due motivi. 1.1. Con il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’atto istitutivo del Consorzio, nonché del verbale dell’assemblea del18 settembre 2013, ex art. 360 comma l n. 3 c.p.c., nella parte in cui il giudice di primo grado ha affermato: l’art. 4 del Patto istitutivo del consorzio appellante (cfr. doc. l del fascicolo di primo grado della parte appellata) prevede effettivamente che siano a carico dei partecipanti a quest’ultimo le spese di gestione delle aree di uso pubblico contenute nel piano di lottizzazione per l’esecuzione delle cui opere di urbanizzazione venne istituito il consorzio stesso; la qualità di soggetto consorziato non può tuttavia essere affermata in capo all’odierno appellato nei confronti del quale non è pertanto accoglibile la pretesa fatta valere. Ciò poiché, in sede di acquisto di un’unità immobiliare inserita nel suddetto piano di lottizzazione (cfr. l’atto di acquisto di cui al doc. 3 del fascicolo di primo grado della parte appellata), il Quinzi è stato semplicemente "reso edotto" dell’esistenza del consorzio e non può in alcun modo ritenersi aver conseguito la titolarità di una quota di partecipazione secondo le formalità a tal fine specificamente previste dagli artt. 8 e 9 del sopra menzionato atto costitutivo. Non risultano infatti né un’esplicita cessione della quota contenuta nell’atto di compravendita né un’espressa delibera di ammissione del cessionario al consorzio emessa dal Consiglio di amministrazione di quest’ultimo; atti giuridici formali testualmente indicati da tali disposizioni co1nc requisiti per l’acquisizione della qualità di consorziato la mancanza dei quali non può certamente essere sostituita da meri comportamenti concludenti. Conseguenza di ciò, come stabilito dall’art. 10 dell’atto costitutivo, è che obbligato al pagamento delle spese di gestione rimane ilsoggetto che ha trasferito l’area oggetto di lottizzazione ovvero, qualora quest’ultimo non avesse a sua volta conseguito la qualità di consorziato, il dante causa del medesimo . Si duole che il Tribunale di Como, quale giudice di appello, tanto affermando, ha ritenuto non fondata la sua pretesa creditoria sulla base di una erronea interpretazione dell’art. 4 dello statuto del consorzio. 1.2. Con il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2041 c.c. per vizio di motivazione, ex art. 360 c.p.c., nella parte in cui il giudice di appello nella impugnata sentenza ha affermato: Né infine appare esperibile nei confronti dell’appellato, atteso il carattere sussidiario della stessa, l’azione ex art. 2041 cod. civ.; come appena evidenziato le spese in questione potranno infatti essere pretese dal consorzio nei confronti dei sopra indicati soggetti . Si duole che il giudice di appello, con riferimento alla richiesta di corresponsione delle somme dovute ai sensi dell’art. 2041 c.c., si è limitato a fare riferimento al carattere sussidiario dell’azione ritenendo tenuti al pagamento altri soggetti, senza fornire motivazione alcuna. Sul punto la motivazione della sentenza è apparente poiché si limita ad una mera affermazione, peraltro errata. 2. È dirimente il rilievo della fondatezza dell’eccezione di inammissibilità sollevata dal controricorrente. Occorre premettere che, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 22641/2013, che richiama Cass. n. 6666/2005; si cfr. anche Cass. n. 9533/2023) In tema di consorzi volontari costituiti fra proprietari d’immobili per la gestione di parti e servizi comuni, la partecipazione o l’adesione ad esso da parte dell’acquirente di un immobile compreso nel consorzio deve risultare da una valida manifestazione di volontà, giacché altrimenti sarebbe violato il diritto di non associazione garantito dall’art. 18 Cost. . E che, secondo l’art. 15 dello Statuto del Consorzio ricorrente (che da esso trae il proprio assetto): Il consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del consorzio, senza eccezione alcuna, ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l’attuazione ed il raggiungimento degli scopi consortili . Pertanto, secondo lo stesso dettato statutario del consorzio, ogni decisione inerente la gestione ordinaria e straordinaria di quest’ultimo (compresa quella di proporre ricorso per cassazione) deve essere assunta in sede assembleare dal Consiglio di amministrazione con apposita delibera. Ciò posto, occorre ricordare che questa Corte ha anche precisato più volte che (Cass. n. 7753/1995, ma si cfr. anche Cass. n.12525/2018; n. 8826/2015; n. 18530/2004 e n. 5331/1991), La delibera dell’assemblea di un consorzio, richiesta dallo statuto affinché il Presidente possa agire o resistere in giudizio, concorre ad integrare la capacità processuale dell’ente, sicché la sua mancanza comporta l’inefficacia degli atti processuali compiuti a mezzo del Presidente, per cui è inammissibile il ricorso per Cassazione del medesimo proposto senza la detta autorizzazione . Di tale principio di diritto non ha tenuto conto la corte territoriale nel caso di specie, nel quale il Consorzio ricorrente, nonostante la specifica previsione statutaria: da un lato, non ha fatto alcun riferimento alla delibera autorizzativa del Consiglio di Amministrazione né in sede di procura speciale allegata al ricorso e neppure in sede di ricorso; e, dall’altro, non ha prodotto la suddetta delibera né in allegato al ricorso e neppure successivamente ai sensi dell’art. 373 c.p.c. Dando seguito alla suddetta giurisprudenza (e, in particolare, a Cass. n. 18530/2004, od a Cass. n. 14260/2007), va qui precisato che la delibera autorizzativa del c.d.a. di un consorzio, - richiesta per previsione statutaria affinché il presidente del consorzio stesso, cui per legge compete la legittimatio ad processum , possa agire o resistere in giudizio – concorre ad integrare la capacità processuale dell’ente e costituisce una condizione di efficacia degli atti processuali, la quale può intervenire anche in un momento successivo alla proposizione del giudizio senza incorrere in preclusioni determinate dallo svolgimento di questo (quale quella della scadenza del termine di cui all’art. 325 cod. proc. civ.), salvo che sul punto sia intervenuto il giudicato. Resta confermato che, come già precisato da Cass. n. 8826/2015, l’autorizzazione del consiglio d’amministrazione di un consorzio affinché il presidente agisca o resista in giudizio non può intervenire, con effetto retroattivo, nel corso del giudizio di cassazione ove i giudici di merito abbiano rilevato la mancanza del presupposto processuale, traendone le debite conseguenze in ordine alla validità dell’atto compiuto in sua assenza. In definitiva, la mancata allegazione e la mancata produzione della delibera autorizzativa del c.d.a., oltre che rilevare ai sensi dell’art. 366 n. 6 c.p.c. ai fini dell’autosufficienza del ricorso, determinano la carenza di legittimazione processuale del consorzio ricorrente, con conseguente inammissibilità del ricorso dallo stesso proposto. 3. L’inammissibilità del ricorso preclude i rilievi di infondatezza del primo (in quanto l’obbligo di contribuire discende non già, quale obligatio propter rem, dalla qualità di proprietario, ma dall’adesione al consorzio, quand’anche solo per relationem nell’atto di acquisto: Cass. 1468/21) e del secondo motivo (in quanto la motivazione sussiste e manca, con ogni evidenza, il presupposto della residualità o sussidiarietà ai sensi dell’art. 2041 c.c., essendo restato inadempiuto l’onere di dimostrarlo in capo a chi intende avvalersi di tale azione). 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute da parte resistente, nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). P. Q. M. La Corte: -dichiara inammissibile il ricorso; - condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, spese che liquida in euro 1500 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge; - ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente, del
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