CassazionedecretoSezione LDecisione del 12 novembre 2025
Cassazione n. 01622/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza R.G.N. 2247 - 2025 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -resistente – avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di ROMA, del 18/12/2024 R.G.N. 29492/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]' ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] rapporto privato R.G.N.2247/2025 Cron. Rep. Ud02/12/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1.La società in epigrafe ha impugnato con regolamento di competenza ordinanza del Tribunale di Roma del 18.12.2024 di rigetto di istanza di sospensione, ex art t . 295 o 337 c.p . c., del processo di opposizionea decreto ingiuntivo contro [OSCURATO:PERSONA] , il quale ha resistito con scritture difensivee memoria; 2.il PG ha concluso pe r l’inammissibili tà del ricorso; 3.successivamentei difensori delle parti hanno depositato istanza congiunta (datata 12.11.2025) di cess a zione della materia d e l contendere dando atto di avere sottoscritto verbale di conciliazione in data 22.10.2025, nel quale è contenuta anche rinuncia accettata al presente giudizio e sono state regolateanche le spese di lite; [OSCURATO:PERSONA] 1.attesa la regolarità e tempestività dell’istanza congiunta delle parti, può darsi corso alla richiesta declaratoria di cessazione della materia del contendere, anche per le spese; 2.non sussistono, di conseguenza, i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso; P.Q.M La Corte dichiara cessata la materia del contendere, anche per le spese. Così deciso in Roma nel