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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 08358/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di MILANOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG u.kz 1V ?Zie- 1213CS\e'31-iAt' S°° Cl(r V--kisf\z" 'D-2LO nrP“ '1‘-~),-n>, • [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, rideterminava la pena inflitta con la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 14/4/2016, irrevocabile il 30/11/2016, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in riferimento a quattro ipotesi di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990, in ragione della sentenza della Corte Costituzionale n. 40 del 2019.

La pena oggetto di patteggiamento di anni quattro e mesi quattro di reclusione ed euro 14.000 di multa veniva ridotta ad anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 14.000 di multa.

2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, deducendo violazione di legge.

Alla data di commissione dei reati oggetto della sentenza di applicazione della pena la pena detentiva edittale minima prevista per il delitto di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990 era di anni sei di reclusione.

Di conseguenza violava il giudicato l'affermazione dell'ordinanza secondo cui, in applicazione dell'accordo tra le parti, il Giudice aveva calcolato la pena partendo dal minimo edittale all'epoca vigente.

Con riferimento alla medesima questione, il Pubblico ministero ricorrente deduce vizio di motivazione: il Giudice avrebbe dovuto tenere conto anche della pena pecuniaria concordata tra le parti, che era superiore al minimo edittale di euro 26.000 di multa.

3. Nella requisitoria scritta, il Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] conclude per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

1.1. Il Pubblico Ministero ricorrente propone la seguente ricostruzione della decisione adottata dal giudice della cognizione, alla luce del succedersi delle riforme e delle sentenze della Corte Costituzionale che avevano interessato la norma incriminatrice dell'art. 73 d.P.R. 309 del 1990: a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 2014 la pena detentiva edittale per i reati in materia di droga cd.

"pesante" era stata riportata a quella originariamente prevista nella forbice da otto a venti anni di reclusione; ma la legge n. 49 del 2006 (cd. legge Fini - Giovanardi) aveva, in precedenza, ridotto la pena detentiva edittale minima ad anni sei di reclusione; benché tale legge fosse stata successivamente dichiarata illegittima, in base al principio di irretroattività avrebbe dovuto applicarsi la normativa più favorevole; di conseguenza, si dovrebbe presumere che il Giudice, nel 2016, avesse applicato la normativa più favorevole.

1.2. Tale ricostruzione non tiene conto di un dato cronologico, relativo all'epoca di commissione del delitto, risalente all'anno 2003, quindi prima dell'adozione della legge 49 del 2005.

Nel 2003, epoca di commissione del delitto, la pena edittale detentiva per il delitto di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990 era prevista nella forbice tra anni otto e anni venti di reclusione.

Quanto accaduto successivamente - la legge n. 49 del 2006 e la sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 2014 che la dichiarava illegittima - aveva fatto sì che, nel 2016 (epoca della sentenza) la forbice edittale vigente fosse identica a quella del 2003 (appunto, da otto a venti anni di reclusione).

Solo dopo la sentenza di applicazione della pena era intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 40 del 2019 che aveva ridotto il minimo edittale della pena detentiva ad anni sei di reclusione.

Correttamente, quindi, il Giudice ha ritenuto che l'accordo tra le parti, sulla base del quale era stata emessa la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., avesse individuato come pena base per il calcolo la pena di anni otto di reclusione ed euro 27.000 di multa avendo riguardo al minimo edittale all'epoca previsto.

1.3. Il Pubblico ministero ricorrente aggiunge come ulteriore argomento la quantificazione della pena della multa (che fu fissata in euro 27.000, a fronte del minimo edittale di euro 26.000).

Si tratta di un elemento niente affatto decisivo per convincere che le parti avessero determinato la pena detentiva in misura superiore al minimo edittale, sia per le considerazioni fin qui esposte, sia per il minimo aumento (euro 1.000) rispetto al minimo edittale, palesemente funzionale ad altri scopi (la facilità di calcolo, atteso che la pena base fu ridotta di un terzo per le attenuanti generiche prevalenti, operazione più semplice mediante l'individuazione di quella pena base pecuniaria).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso il 18 gennaio 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di MILANOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG u.kz 1V ?Zie- 1213CS\e'31-iAt' S°° Cl(r V--kisf\z" 'D-2LO nrP“ '1‘-~),-n>, • [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, rideterminava la pena inflitta con la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 14/4/2016, irrevocabile il 30/11/2016, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in riferimento a quattro ipotesi di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990, in ragione della sentenza della Corte Costituzionale n. 40 del 2019. La pena oggetto di patteggiamento di anni quattro e mesi quattro di reclusione ed euro 14.000 di multa veniva ridotta ad anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 14.000 di multa. 2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, deducendo violazione di legge. Alla data di commissione dei reati oggetto della sentenza di applicazione della pena la pena detentiva edittale minima prevista per il delitto di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990 era di anni sei di reclusione. Di conseguenza violava il giudicato l'affermazione dell'ordinanza secondo cui, in applicazione dell'accordo tra le parti, il Giudice aveva calcolato la pena partendo dal minimo edittale all'epoca vigente. Con riferimento alla medesima questione, il Pubblico ministero ricorrente deduce vizio di motivazione: il Giudice avrebbe dovuto tenere conto anche della pena pecuniaria concordata tra le parti, che era superiore al minimo edittale di euro 26.000 di multa. 3. Nella requisitoria scritta, il Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] conclude per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 1.1. Il Pubblico Ministero ricorrente propone la seguente ricostruzione della decisione adottata dal giudice della cognizione, alla luce del succedersi delle riforme e delle sentenze della Corte Costituzionale che avevano interessato la norma incriminatrice dell'art. 73 d.P.R. 309 del 1990: a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 2014 la pena detentiva edittale per i reati in materia di droga cd. "pesante" era stata riportata a quella originariamente prevista nella forbice da otto a venti anni di reclusione; ma la legge n. 49 del 2006 (cd. legge Fini - Giovanardi) aveva, in precedenza, ridotto la pena detentiva edittale minima ad anni sei di reclusione; benché tale legge fosse stata successivamente dichiarata illegittima, in base al principio di irretroattività avrebbe dovuto applicarsi la normativa più favorevole; di conseguenza, si dovrebbe presumere che il Giudice, nel 2016, avesse applicato la normativa più favorevole. 1.2. Tale ricostruzione non tiene conto di un dato cronologico, relativo all'epoca di commissione del delitto, risalente all'anno 2003, quindi prima dell'adozione della legge 49 del 2005. Nel 2003, epoca di commissione del delitto, la pena edittale detentiva per il delitto di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 1990 era prevista nella forbice tra anni otto e anni venti di reclusione. Quanto accaduto successivamente - la legge n. 49 del 2006 e la sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 2014 che la dichiarava illegittima - aveva fatto sì che, nel 2016 (epoca della sentenza) la forbice edittale vigente fosse identica a quella del 2003 (appunto, da otto a venti anni di reclusione). Solo dopo la sentenza di applicazione della pena era intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 40 del 2019 che aveva ridotto il minimo edittale della pena detentiva ad anni sei di reclusione. Correttamente, quindi, il Giudice ha ritenuto che l'accordo tra le parti, sulla base del quale era stata emessa la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., avesse individuato come pena base per il calcolo la pena di anni otto di reclusione ed euro 27.000 di multa avendo riguardo al minimo edittale all'epoca previsto. 1.3. Il Pubblico ministero ricorrente aggiunge come ulteriore argomento la quantificazione della pena della multa (che fu fissata in euro 27.000, a fronte del minimo edittale di euro 26.000). Si tratta di un elemento niente affatto decisivo per convincere che le parti avessero determinato la pena detentiva in misura superiore al minimo edittale, sia per le considerazioni fin qui esposte, sia per il minimo aumento (euro 1.000) rispetto al minimo edittale, palesemente funzionale ad altri scopi (la facilità di calcolo, atteso che la pena base fu ridotta di un terzo per le attenuanti generiche prevalenti, operazione più semplice mediante l'individuazione di quella pena base pecuniaria). P.Q.M. Rigetta il ricorso. Così deciso il 18 gennaio 2
Sentenza Cassazione n. 08358/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris