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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 2025

Cassazione n. 07000/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e le memorie trasmesse nell'interesse della ricorrente; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le censure prospettate con l'unico motivo di ricorso, riguardante la mancata concessione della sospensione condizionale della pena sono manifestamente infondate perché la sentenza impugnata, senza incorrere in violazioni di legge, nel rendere il giudizio prognostico ritenuto ostativo alla concessione del beneficio appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da un adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 24 novembre 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e le memorie trasmesse nell'interesse della ricorrente; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le censure prospettate con l'unico motivo di ricorso, riguardante la mancata concessione della sospensione condizionale della pena sono manifestamente infondate perché la sentenza impugnata, senza incorrere in violazioni di legge, nel rendere il giudizio prognostico ritenuto ostativo alla concessione del beneficio appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da un adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 24 novembre 2025.
Sentenza Cassazione n. 07000/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris