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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19905/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha interposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, che ne ha confermato la condanna per tentato furto aggravato; considerato che l'unico motivo di impugnazione, lamenta la violazione della legge penale in ragione della mancata riduzione della pena per il delitto tentato, è manifestamente infondato in quanto la pena irrogata (tenuto conto del giudizio di equivalenza tra le circostanze e della riduzione per il rito abbreviato), pari a quattro mesi di reclusione ed euro 103 di multa, rientra nello spazio edittale previsto per il tentativo (cfr. artt. 56, comma 2, e 624 cod. pen.) che è titolo autonomo di reato e non deve essere determinato esplicitando la riduzione della pena rispetto a quella prevista per l'ipotesi consumata (cfr. Sez. 5, n. 11569 del 26/11/2021 - dep. 2022, Feraru, Rv. 282868 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha interposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, che ne ha confermato la condanna per tentato furto aggravato; considerato che l'unico motivo di impugnazione, lamenta la violazione della legge penale in ragione della mancata riduzione della pena per il delitto tentato, è manifestamente infondato in quanto la pena irrogata (tenuto conto del giudizio di equivalenza tra le circostanze e della riduzione per il rito abbreviato), pari a quattro mesi di reclusione ed euro 103 di multa, rientra nello spazio edittale previsto per il tentativo (cfr. artt. 56, comma 2, e 624 cod. pen.) che è titolo autonomo di reato e non deve essere determinato esplicitando la riduzione della pena rispetto a quella prevista per l'ipotesi consumata (cfr. Sez. 5, n. 11569 del 26/11/2021 - dep. 2022, Feraru, Rv. 282868 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 19905/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris