CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 02965/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 336/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., rappresentata e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] d’Atri , con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Giulia, n. 66; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.s. e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 8; –controricorrenti – avverso la sentenza delTribunale di Roma n. 18810/2021 , depositata il29 novembre 202 1 . [OSCURATO:PERSONA] – Obbligazioni a carico del conduttore –Pagamento del canone Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 dic embre 2022dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Kamareef S.r.l. chiese e ottenne dal Giudice di pace di Roma l’emissione di decreto ingiuntivo nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.s. e di [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento di € 1.000 a titolo di canoni di locazione di immobile, relativi ai mesi di agosto e settembre 2019. In accoglimento dell’opposizione proposta dagli intimati l’ingiunzione fu revocata, con sentenza n. 8420/2021, pubblicata il 9 aprile 2021, per la ritenuta incompetenza per materia del giudice adito. 2. Con ricorso ex art. 702 - bis cod. proc. civ. Kamareef S.r.l. adì allora il Tribunale di Roma chiedendo riformarsi la prima sentenza e per l’effetto respingersi l’opposizione con la conferma dell’opposto decreto ovvero, in alternativa, accoglier si la domanda , con il favore delle spese. 3. Con sentenza n. 18810/2021, depositata il 29 novembre 2021, il Tribunale ha rigettato la domanda, condannando Kamareef S.r.l. alle spese. In motivazione sono svolte le seguenti considerazioni: —il ricorso è inammissibile non rientrando la domanda con cui si invoca la riforma della sentenza impugnata tra quelle indicate all’art. 702-bis cod. proc. civ. ; non vi sono elementi per ritenere si tratti di una riassunzione, retta da un rito non sommario di cognizione; — l a domanda alternativa con cui è richiesto di sollevare il conflitto di competenza o di decidere la controversia nel merito è, altresì, inammissibile poiché si concreta pur sempre in un motivo di gravame; invero il regolamento di competenza non può proporsi nei giudizi davanti al giudice di pace; la parte che intenda opporsi alla statuizione sulla sola competenza pronunciata dal giudice di pace, dovrà proporre appellose il valore della causa superi i 1.032,91 euro ovvero il ricorso per cassazione se tale valore risulta inferiore; è invece proponibile solo il ricorso per cassazione nel caso in cui il giudice di pace abbia deciso secondo equità sulla propria competenza unitamente al merito della controversia e se la decisione sul rito venga impugnata unitamente al merito; —a tutto concedere, per il principio della ragione più liquida, nel merito, l’azione di accertamento e di condanna degli intimati è coperta dal giudicato formatosi sul giudizio n. 17441/2019 R.G., definito con sentenza, non appellata nei termini di legge, del 10 luglio 2020 n. 10711, emessa dal Tribunale di Roma, allegata in atti e non contestata, da cui si ricava che al momento del rilascio nulla era dovuto per canoni, inclusi quelli per cui è causa di agosto e di settembre 2020. 4. Avverso tale sentenza Kamarref S.r.l. propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui resistono [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.s. e [OSCURATO:PERSONA], depositando controricorso. 5. Essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. Entrambe le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo — intitolato « violazione di legge – articolo 360 cod. proc. civ. – la qualificazione della domanda – precisazioni della ricorrente – la riassunzione ex art. 50 cod. proc. civ. – la disciplina del ricorso ex art. 702-bis e ter con riferimento agli artt.163 cod. proc. civ. e seguenti – l’art. 183 cod. proc. civ. – artt. 112, 121, 132 e 156 cod. proc. civ. – difetto assoluto di motivazione in relazione all’art. 111 Cost. – libertà delle forme processuali - la conservazione degli atti nulli – la difesa nel merito della convenuta » — la ricorrente censura l’affermazione secondo cui quello proposto andava considerato come appello avverso la sentenza del Giudice di pace declinatoria della competenza e non quale atto di riassunzione della causa avanti il giudizio indicato come competente. Osserva al riguardo che l’assenza nell’art. 702 - ter di prescrizioni ostative a correzioni ed esplicazioni della domanda rendono applicabile la previsione di cui ai commi quarto e quinto dell’ art. 183 cod. proc. civ. per cui il giudice avrebbe dovuto ritenere consentito alla parte di precisare e modificare la domanda le eccezioni e le conclusioni e , dunque , nella specie , dar rilievo alla precisazione espressamente svolta secondo cui con l’atto introduttivo si era inteso (non proporre appello ma) riassumere la causa; d i conseguenza, qualificata l’istanza come riassuntiva ex art. 50 cod. proc. civ. , il ricorso doveva dichiararsi ammissibile ed il tribunale procedere alla decisione nel merito. Rileva, inoltre , che quand’anche si volesse ritenere che il Tribunale abbia ritenuto che la domanda non rientrava tra quelle consentite dall’art. 702 - bis , il successivo art. 702 - ter co mmina l’inammissibilità solo per l’ipotesi, non ricorrente nella specie, della erronea ed inemendabile competenza del collegio. 2. Con il secondo motivo rubricato «violazione di legge – art. 360 cod. proc. civ. – la qualificazione della domanda come appello e correlata inammissibilità del ricorso - la disciplina del ricorso ex art. 702-bis e -ter con riferimento agli artt. 341 e seguenti cod. proc. civ. –la decisione secondo equità – artt. 113 e 114 cod. proc. civ. e 112 disp. att. cod. proc. civ. in relazione all’ art. 339 cod. proc. civ. - l’appellabilità delle sentenze del giudice di pace exart. 114 cod. proc. civ. per i principi regolatori della materia» — la ricorrente censura l’affermazione contenuta in sentenza secondo il ricorso ex art. 702- bis con cui si invoca la riforma della sentenza impugnata è inammissibile ex art. 702-ter c.p.c. comma secondo , non rientrando la domanda tra quelleindicate all’art. 702-bis c.p.c. .Osserva al riguardo che, a tutto concedere, ove il Tribunale avesse ritenuto che il rito era incompatibile con l’appello, comunque essendo lo stesso giudice competente quale giudice monocratico (art.341 cod. proc. civ. ), non avrebbe dovuto dichiarare nullo l’atto introduttivo ma disporre il mutamento del rito. Rileva inoltre l’erroneità dell’affermazione secondo cui, a detto esito di inammissibilità, avrebbe dovuto giungersi anche per la considerazione che, trattandosi di controversia di valore inferiore ad euro 1.032,91,l’unica impugnazione esperibile era quella del ricorso per cassazione. 3. Con il terzo motivo — intitolato « difetto di motivazione – travisamento della prova –art. 360 cod. proc. civ. in relazione all’ art.2909 del codice civile - la riten uta definizione pregiudiziale della controversia in altro processo – la medesima fattispecie, ovvero la morosità, ma relativa ad altre mensilità –il giudicato ed il dedotto» — la ricorrente deduce che erroneamente il Tribunale ha ritenuto, quale ragione più liquida, che la domanda fosse preclusa dal giudicato formatosi in separato giudizio, dal momento che, come scrive lo stesso Tribunale, mentre l’attuale controversia riguardava la morosità dei canoni di agosto e settembre 2019 la sentenza richiamata del 10 luglio 2020 n. 10711riguardava la morosità dei canoni di gennaio e febbraio 2019,pari ad euro 1.000,00. 4. È infondata la preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso, opposta in memoria dai controricorrenti per la mancata sottoscrizione per autentica della procura conferita , in modalità analogiche, in calce al ricorso, poi firmato e notificato per via telematicae seguito da deposito telematico. Diversamente da quanto dedotto nella detta memoria, la copia informatica del ricorso nativo analogico, recante in calce procura speciale sottoscritta con firma autografa dalla parte, esibisce l’attestato di una doppia firma digitale: una da intendersi riferita al ricorso, l’altra alla procura medesima, quale attestato di autenticità della procura medesima. 5. Il primo motivo è inammissibile. Secondo consolidato orientamento, la rilevazione e l’interpretazione del contenuto della domanda sono attività riservat e al giudice di merito e sonoinsindacabili se non nei ridotti limiti in cui: a) l'errore ridondi in un vizio di nullità processuale, nel qual caso è la difformità dell'attività del giudice dal paradigma della norma processuale violata che deve essere dedotto come vizio di legittimità exart. 360, comma primo, num. 4, cod. proc. civ.; b) l'errore si traduca in un vizio del ragionamento logico decisorio, ma anche in tal caso, se la inesatta rilevazione del contenuto della domanda determina un vizio attinente alla individuazione del petitum, potrà aversi una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, che dovrà essere dedotto come vizio di nullità processuale ex art. 360, comma primo, num. 4, cod. proc. civ.; c) ove poi l'errore coinvolga la qualificazione giuridica dei fatti allegati nell'atto introduttivo, ovvero la omessa rilevazione di un fatto allegato e non contestato da ritenere decisivo, allora in tal caso, la censura va proposta, rispettivamente, in relazione al vizio di error in judicando ex art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., o al vizio di error facti, nei limiti consentiti dall'art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ., come modificato dall'art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (v. Cass. Sez. U. 22/05/2012, n. 8077; Cass. 10/06/2020, n. 11103). Nella specie si verte, secondo la prospettazione della ricorrente, nella prima delle dette ipotesi. Si denuncia, invero, l’erronea interpretazione dell’atto introduttivo non per sindacare il giudizio di merito quanto piuttosto la valutazione del giudice, ossia la sua attività, in quanto incidente sul successivo svolgimento del processo. L’atto introduttivo viene quindi posto ad oggetto della censura quale «fatto processuale», quale fatto cioè che «ha rilevanza ai fini dello svolgimento del processo, che cioè è idoneo a produrre effetti sul rapporto processuale» (Cass. Sez. U. n. 8077 del 2012, cit.). Di tale fatto (e ai detti effetti) la Cassazione ha, come noto, diretta e piena cognizione e ciò in quanto, in tal caso, «l'oggetto dello scrutinio che è chiamato a compiere il giudice di legittimità, a differenza di quel che accade con riferimento agli errores in iudicando denunciati a norma dell'art. 360, comma 1, n. 3, non [è] costituito dal contenuto della decisione formulata nella sentenza (che segna solo il limite entro cui la parte ha interesse a dedurre il vizio processuale), bensì direttamente dal modo in cui il processo si è svolto, ossia dai fatti processuali che quel vizio possono aver provocato» (così ancora Cass. Sez. U. n. 8077 del 2012, cit.). Ebbene, l’esame diretto dell’atto introduttivo del giudizio a quo conduce a ritenere pienamente corrett a e condivisibile la valutazione operata dal Tribunale, secondo cui quello che la parte ha inteso introdurre avanti ad esso era un atto d’appello, volto chiaramente a ottenere la riforma della sentenza del Giudice di pace declinatoria della competenza e solo per conseguenza un giudizio di merito di rigetto dell’opposizione. L’atto si componeva di tre pagine, la prima e la terza delle quali occupate solo per metà da testo rilevante. Le conclusioni erano anteposte già nella prima pagina ed erano del seguente testuale tenore, già di per sé assai significativo nel senso predetto: «piaccia all'ill.mo giudice adito, per le ragioni di cui alla narrativa, riformare la prima sentenza e per l'effetto respingere l'opposizione avverso l'ingiunzione revocata dal giudice di pace , invece convalidando il decreto opposto ; oppure , accogliere la domanda di condanna dei convenuti al pagamento di due mensilità del canone di locazione, pari ad euro mille; con il favore delle spese siadella fase monitoria, che della opposizione, che di questo giudizio. in favore del difensore distrattario…». Segue l’illustrazione delle ragioni in fatto e in diritto poste a fondamento di quelle conclusioni, strutturate nel modo seguente. I primi quattro capoversi sono dedicati alla descrizione dei termini della vicenda: il contratto di locazione, il canone pattuito, il mancato pagamento dei canoni di agosto e settembre 2019 e la conseguente ingiunzione; l’opposizione e le ragioni poste a fondamento della stessa; le difese di essa opposta; l’affermazione secondo cui «si trattava di stabilire se fosse corretta la compensazione unilaterale, in ragione degli articoli 3 e 5 del contratto stesso e la posizione al riguardo assunta da essa società (ingiungente-opposta). Seguono quindi, nella terza e ultima pagina, le seguenti considerazioni che conviene testualmente trascrivere: «Il primo giudice revocava l'ingiunzione e si dichiarava incompetente per materia, quella locatizia essendo sempre di competenza del tribunale. Tanto accertava, richiamando cassazione 20554 del 2019, che interpretavano le sezioni unite le quali però stabilivano la competenza per valore del caso di specie. Per vero, le sezioni unite avevano ben spiegato che l'argomento poi usato dalla sezione semplice nel 2019, doveva considerarsi infondato. «Invero, la questione processuale per cui il tribunale avrebbe sostituito il pretore, già competente. non tiene conto della estensione della competenza del giudice di pace, che per molte materie e per importanti valori, ha sostituito il pretore. A tacere che, condivisibilmente, il [OSCURATO:PERSONA] non tollera letture emulative delle norme, come correttamente osservato dalle sezioni unite. «In ragione della prescrizione di cui all'articolo 46 cpc, questa ricorrente non può che chiedere a codesto tribunale di sollevare conflitto di competenza o decidere la controversia.«Pertanto,si insiste nelle rassegnate conclusioni». Come correttamente evidenziato dal Tribunale i termini usati, testualmente trascritti, non offrono margini per una lettura diversa da quella secondo cui con esso si intendeva impugnare la sentenza declinatoria di competenza del giudice di pace; anche la richiesta di decisione nel merito della controversia, con il rigetto dell’opposizione, altro non può intendersi se no n quale necessario e conseguente sviluppo della decisione sul proposto appello. Si rammenti in proposito che, secondo principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, «quando, di fronte ad una declinatoria di competenza da parte del giudice di pace in causa esorbitante dai limiti della sua giurisdizione equitativa, venga proposto appello con contestazione della fondatezza della pronuncia, il tribunale, ove la censura sia infondata, è investito dell'esame del merito quale giudice dell'appello in conseguenza del normale effetto devolutivo proprio di tale impugnazione restando escluso sia che la pronuncia sul merito possa considerarsi come resa dal tribunale stesso in primo grado, sia che al rigetto dell'appello sul motivo afferente alla competenza debba seguire la rimessione delle parti avanti allo stesso tribunale quale giudice competente affinché la controversia venga decisa in primo grado; qualora la censura relativa alla declinatoria di competenza sia, invece, fondata, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di rimessione al primo giudice, previste dagli artt. 353 e 354 cod. proc. e non esistendo una regola omologa a quella, dettata per le sentenze del conciliatore, dall'art 353, quarto comma, cod. proc. civ., abrogato dall'art. 89, comma primo, della 1. n. 353 del 1990, il tribunale, previa declaratoria della nullità della sentenza di primo grado per erronea declinatoria della competenza, deve, in ragione dell'effetto devolutivo dell'appello, decidere sul merito quale giudice d'appello e non rimettere le parti avanti al giudice di pace per la rinnovazione del giudizio in primo grado» (Cass. 22/09/2006, n.20636; 05/06/2007, n. 13083; 21/05/2010, n. 12455; 09/12/2011, n. 26462; 02/07/2015, n. 13623; 31/10/2019, n. 28041). 6. Non può di contro ritenersi conducente il richiamo al potere di modificare e precisare le domande ed eccezioni consentito alle parti, ex art. 183 cod. proc. civ., nel giudizio di primo grado di ordinaria cognizione. In disparte la dubbia compatibilità di tale disciplina, ispirata ad uno svolgimento diacronico potenzialmente sviluppantesi in più fasi e scansioni, con quella del procedimento sommario di cognizione, ispirato al contrario a lla massima semplificazione e tendenzialmente destinato ad essere definito in unica udienza sulla base delle (sole) domande ed eccezioni svolte negli atti introduttivi, è dirimente il rilievo che quei poteri intanto possono riconoscersi e il loro esercizio essere ritenuto rilevante, in quanto si ritenga essere all’interno di un procedimento di primo grado, non di appello. Non è, dunque,dalle successive precisazioni che può desumersi la natura del giudizio introdotto ma al contrario dalla previa qualificazione dell’atto come d’appello o come introduttivo (in riassunzione) di un giudizio di primo grado che può valutarsi la legittimità e rilevanza di quelle precisazioni. 7. Il secondo motivo è infondato. Correttamente il giudice a quo ha ritenuto non comprese tra le cause suscettibili di essere trattate con il rito sommario ex art. 702- bis cod. proc. civ. quelle attribuite in grado d’appello al tribunale. Ciò in quanto, pur rientrando tali cause nella competenza monocratica, ad esse devono applicarsi le norme del procedimento d’appello, incompatibili con quelle del procedimento sommario. 8. Peraltro, altra ragione di inammissibilità avrebbe dovuto comunque essere rilevata,quand’anche l’atto introduttivo fosse stato inteso come volto non all’appello ma alla riassunzione del giudizio di primo grado, per il fatto che si tratta di controversia soggetta al rito speciale locatizio.9. Rimane assorbito l’esame delle censure rivolte avverso l’aggiunta motivazione sul punto addotta in sentenza, argomentando confusamente sui rimedi esperibili avverso le pronunce sulla competenza rese dal giudice di pace; si tratta bensì di considerazioni confuse ed erronee ma meramente aggiuntive e come tali non ridondanti sulla correttezza della decisione, retta comunque dal primo rilievo di cui s’è detto. 10. Il rilievo secondo cui il Tribunale non avrebbe dovuto comunque dichiarare nullo l’atto introduttivo ma disporre il mutamento delrito è destituito di fondamento, alla luce del chiaro e univoco disposto della norma secondo cui se rileva che la domanda non rientra tra quelle indicate nell'articolo 702-bis, il giudice la dichiara inammissibile con ordinanza non impugnabile e provvede sulle spese. 11. Il terzo motivo è inammissibile. Esso investe una motivazione, sul meritodella controversia, che è da ritenere tamquam non esset , per essersi il decidente, con i precedenti rilievi in rito, già spogliato della potestas iudicandi. Viene in tal senso in rilievo il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si è spogliato della potestas iudicandi in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnare; conseguentemente è ammissibile l'impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l'impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta ad abundantiam nella sentenza gravata(Cass. Sez. U. n. 3840 del 20/02/2007 ). 12. Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere in conclusione rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese processuali, liquidate come da dispositivo. Va al riguardo disattesa, in quanto infondata, l’eccezione — sollevata in memoria dalla ricorrente — di inammissibilità del controricorso in quanto mancantedi valida procura. Questa invero risulta redatta su foglio separato, notificato insieme al controricorso a mezzo p.e.c. e con esso depositato, per via telematica. Risulta del tutto priva di rilievo la circostanza che nel controricorso essa sia indicata come apposta in calce, attesa la piena equivalenza, ex art. 83 , comma terzo, cod. proc. civ., delle due modalità di confezione dell’atto (cfr. da ultimo Cass. Sez. U.09/12/2022, n. 36057). 13. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrent e , ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13. P.Q.M. rigettail ricorso. Condanna la ricorrent e al pagamento, in favore deicontroricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 500 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della