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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 29 marzo 2021

Cassazione n. 00319/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 25088-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E ASSISTENZA A [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]0'; - controricorrente - avverso la sentenza n. 290/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 29/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 25088 sez.

ML - ud. 27-10-2022 -2- R.G. 25088/2021 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte di Appello di Milano ha rigettato il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] di previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale della stessa città, che aveva disposto la restituzione a [OSCURATO:PERSONA], pensionato, degli importi trattenuti a titolo di contributo di solidarietà nel periodo 2014-2016 (per complessivi Euro 10.954,25); quanto alle somme richieste per il periodo 1.01.2012 - 30.04.2014, la stessa Corte ha respinto l'eccezione di prescrizione sollevata dalla Cassa, considerando applicabile il termine decennale di prescrizione e non già quello quinquennale; in particolare, ha affermato il mancato decorso della prescrizione decennale con riferimento al periodo oggetto di causa, considerato l'atto di messa in mora da parte della Cassa del 29 maggio 2019, sul presupposto che i ratei di pensione oggetto dell'azione di restituzione per illegittimità delle trattenute applicate, mancassero dei requisiti di liquidità ed esigibilità richiesti per l'operare della prescrizione (breve) ex art. 2948 cod. civ; la cassazione della sentenza è domandata dalla [OSCURATO:PERSONA] di previdenza ed assistenza a favore dei Ragionieri e [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo; [OSCURATO:PERSONA] ha depositato tempestivo controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria in prossimità dell'adunanza camerale; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]: con unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3 cod. proc. civ., parte ricorrente denuncia "L'Illegittimità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2948, n. 4, cod. civ. e dell'art. 2946 cod. civ., anche in relazione all'art. 16 del regolamento di previdenza della Cassa", per avere, la Corte territoriale, applicato il termine di prescrizione decennale ritenendo erroneamente che il credito non rivestisse i caratteri di liquidità ed esigibilità; deduce, di contro, che l'importo del credito sarebbe stato determinato e liquido ab origine, controvertendosi unicamente in merito alla legittimità delle trattenute operate dalla Cassa a titolo di contributo di solidarietà nella misura risultante dai cedolini di pensione, nei quali risultano indicati con precisione sia le trattenute operate sia l'ammontare dei ratei di pensione corrisposti; il motivo non merita accoglimento; questa Corte in un recente arresto (Cass. n. 29523 del 2022, ma cfr. altresì Cass.n. 31642 del 2022), relativo ad una fattispecie riguardante l'azione di restituzione delle trattenute effettuate, sempre a titolo di contributo di solidarietà, da parte della Cassa di Previdenza ed Assistenza in favore dei [OSCURATO:PERSONA], ha affermato l'applicazione della prescrizione ordinaria decennale e non di quella breve quinquennale; la conclusione cui è giunta la giurisprudenza di legittimità si attaglia anche al caso in esame, sussistendone l'eadem ratio; l'orientamento richiamato ritiene che nel caso in cui il pensionato abbia riscosso i ratei di pensione decurtati dalle trattenute operate a titolo di contributo di solidarietà, e non abbia potuto riscuotere il superiore importo per avere, la Cassa, esercitato unilateralmente (ed illegittimamente) un potere di prelievo sovrappostosi al diritto del pensionato, la differenza tra l'importo liquidato e quello superiore richiesto non può ritenersi "pagabile" e, quindi, ad esso non può applicarsi il termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948 cod. civ., non essendo il credito controverso liquido ed esigibile; l'argomentazione sottolinea la chiara differenza concettuale esistente tra la domanda di riliquidazione di un trattamento pensionistico in godimento e l'azione di recupero di una somma indebitamente trattenuta dall'ente previdenziale (nella specie la Cassa), la quale non condivide con il rateo pensionistico la disciplina del sistema di calcolo in sé considerata e ove, pertanto, la differenza patrimoniale rivendicata non costituisce un credito liquido ed esigibile; in conclusione, il prelievo patrimoniale fonda su una trattenuta indebita (contributo di solidarietà), e, perciò, il ripristino del diritto del pensionato a ricevere la prestazione nella sua pienezza, scevra da illegittime trattenute, va assoggettato al termine di prescrizione ordinario decennale, così come correttamente ritenuto dalla Corte territoriale; in definitiva, il ricorso va rigettato; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in Euro 200 per esborsi, Euro 1.000 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15 per cento ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, dei d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17 della

I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 25088-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E ASSISTENZA A [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]0'; - controricorrente - avverso la sentenza n. 290/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 29/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 25088 sez. ML - ud. 27-10-2022 -2- R.G. 25088/2021 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte di Appello di Milano ha rigettato il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] di previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale della stessa città, che aveva disposto la restituzione a [OSCURATO:PERSONA], pensionato, degli importi trattenuti a titolo di contributo di solidarietà nel periodo 2014-2016 (per complessivi Euro 10.954,25); quanto alle somme richieste per il periodo 1.01.2012 - 30.04.2014, la stessa Corte ha respinto l'eccezione di prescrizione sollevata dalla Cassa, considerando applicabile il termine decennale di prescrizione e non già quello quinquennale; in particolare, ha affermato il mancato decorso della prescrizione decennale con riferimento al periodo oggetto di causa, considerato l'atto di messa in mora da parte della Cassa del 29 maggio 2019, sul presupposto che i ratei di pensione oggetto dell'azione di restituzione per illegittimità delle trattenute applicate, mancassero dei requisiti di liquidità ed esigibilità richiesti per l'operare della prescrizione (breve) ex art. 2948 cod. civ; la cassazione della sentenza è domandata dalla [OSCURATO:PERSONA] di previdenza ed assistenza a favore dei Ragionieri e [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo; [OSCURATO:PERSONA] ha depositato tempestivo controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria in prossimità dell'adunanza camerale; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]: con unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3 cod. proc. civ., parte ricorrente denuncia "L'Illegittimità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2948, n. 4, cod. civ. e dell'art. 2946 cod. civ., anche in relazione all'art. 16 del regolamento di previdenza della Cassa", per avere, la Corte territoriale, applicato il termine di prescrizione decennale ritenendo erroneamente che il credito non rivestisse i caratteri di liquidità ed esigibilità; deduce, di contro, che l'importo del credito sarebbe stato determinato e liquido ab origine, controvertendosi unicamente in merito alla legittimità delle trattenute operate dalla Cassa a titolo di contributo di solidarietà nella misura risultante dai cedolini di pensione, nei quali risultano indicati con precisione sia le trattenute operate sia l'ammontare dei ratei di pensione corrisposti; il motivo non merita accoglimento; questa Corte in un recente arresto (Cass. n. 29523 del 2022, ma cfr. altresì Cass.n. 31642 del 2022), relativo ad una fattispecie riguardante l'azione di restituzione delle trattenute effettuate, sempre a titolo di contributo di solidarietà, da parte della Cassa di Previdenza ed Assistenza in favore dei [OSCURATO:PERSONA], ha affermato l'applicazione della prescrizione ordinaria decennale e non di quella breve quinquennale; la conclusione cui è giunta la giurisprudenza di legittimità si attaglia anche al caso in esame, sussistendone l'eadem ratio; l'orientamento richiamato ritiene che nel caso in cui il pensionato abbia riscosso i ratei di pensione decurtati dalle trattenute operate a titolo di contributo di solidarietà, e non abbia potuto riscuotere il superiore importo per avere, la Cassa, esercitato unilateralmente (ed illegittimamente) un potere di prelievo sovrappostosi al diritto del pensionato, la differenza tra l'importo liquidato e quello superiore richiesto non può ritenersi "pagabile" e, quindi, ad esso non può applicarsi il termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948 cod. civ., non essendo il credito controverso liquido ed esigibile; l'argomentazione sottolinea la chiara differenza concettuale esistente tra la domanda di riliquidazione di un trattamento pensionistico in godimento e l'azione di recupero di una somma indebitamente trattenuta dall'ente previdenziale (nella specie la Cassa), la quale non condivide con il rateo pensionistico la disciplina del sistema di calcolo in sé considerata e ove, pertanto, la differenza patrimoniale rivendicata non costituisce un credito liquido ed esigibile; in conclusione, il prelievo patrimoniale fonda su una trattenuta indebita (contributo di solidarietà), e, perciò, il ripristino del diritto del pensionato a ricevere la prestazione nella sua pienezza, scevra da illegittime trattenute, va assoggettato al termine di prescrizione ordinario decennale, così come correttamente ritenuto dalla Corte territoriale; in definitiva, il ricorso va rigettato; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in Euro 200 per esborsi, Euro 1.000 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15 per cento ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, dei d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17 della I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.
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