CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 ottobre 1947
Cassazione n. 50871/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/10/1947 avverso la sentenza del 14/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIz12~~4.9e-effe-perti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale è stato condannato per il reato di cui all'art.2 D.Igs.74/2000. Il ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità e, con il secondo, difetto di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. Il ricorso, proposto il 12/05/2023, e quindi dopo il 3/08/2017, data in cui è entrato in vigore l'art. 1, comma 63, L. 23/06/2017, n. 103, che ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., eliminando la possibilità, per l'imputato, di presentare ricorso personale, è inammissibile in quanto sottoscritto dal ricorrente personalmente e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. La rappresentanza tecnica da parte di difensore abilitato è, infatti, sempre necessaria, perfino se ricorrente sia un avvocato cassazionista, dovendosi escludere la difesa personale dell'interessato (Sez. 3, n. 19964 del 29-3-2007; Sez. 2, n. 9562 del 13/12/2011, Rv. 252464; Sez. 6, n. 48440 del 20/11/2008). Si è, d'altronde, chiarito, in giurisprudenza, che il principio dell'inderogabilità della rappresentanza tecnica da parte di difensore abilitato, perfino se il ricorrente sia avvocato cassazionista, è compatibile con il diritto di difendersi da sè, riconosciuto dall'art. 6, comma 2, lett. c), della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali: norma quest'ultima che implica l'obbligo di assicurare il diritto della parte di contribuire, unitamente al difensore tecnico, alla ricostruzione del fatto ed alla individuazione delle conseguenze giuridiche solo nel giudizio di merito e non anche in quello di legittimità (Sez. 2, n. 2724 del 19/12/2012, Rv. 255082; Sez. 3, n. 19964 del 29/03/2007, Rv. 236734). Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in euro tremila. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 novembre 202