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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 giugno 2023

Cassazione n. 19052/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23774/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23, cf: [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], del Foro di [OSCURATO:PERSONA], C.F. [OSCURATO:PERSONA] 56S10 E479C, giusta procura alle liti in atti, pec: [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:TELEFONO], ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in [OSCURATO:PERSONA] n. 18, [OSCURATO:PERSONA] (VV). -Ricorrente - Contro [OSCURATO:SOCIETA]., Agente della riscossione per la provincia di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 89900 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

CATANZARO n. 1074/2016 depositata il16/05/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugnava il preavviso di fermo amministrativo della sua autovettura conseguente all’omesso pagamento delle tasse automobilistiche per le annualità 2004-2006, assumendo di aver acquistato il veicolo solo nell’anno 2007.

La CTP rigettava il ricorso con sentenza che veniva impugnata dal contribuente.

La CTR della Calabria respingeva il gravame sul riliev o che l’eccezione doveva essere dedotta con l’impugnazione degli atti prodromici al preavviso di fermo opposto. [OSCURATO:PERSONA] , sulla base di quattro motivi, per la cassazione della sentenza 1074/2016 della CTR della Calabria, depositata il 27.04.2016. [OSCURATO:SOCIETA]è rimasta intimata.

Con memoria del 23.02.2020, il difensore del ricorrente, munito di procura speciale, dichiarava di rinunciare al ricorso, per intervenuta cessazionedella materia del contendere.

Successivamente, con memorie del 6 giugno 2023, il ricorrente instava per la sospensione del presente procedimento in attesa della definizione del procedimento per querela di falso, introdotto innanzi al Tribunale competente di [OSCURATO:PERSONA] solo nel 2023 ( RG 723/23). [OSCURATO:PERSONA] Occorre preliminarmente evidenziare che, in data antecedente alla memoria del 6 giugno 2023, con la quale la difesa del ricorrente ha domandato la sospensione del presente giudizio, in attesa della decisione in ordine alla proposta quere la di falso, il contribuente aveva espressamente ed inequivocamente manifestato la volontà di rinunciare al ricorso per cassazione.

Al riguardo, si osserva che agli atti risulta depositata la querela di falso con il timbro del 12.06.2016, antecedente all’ atto di rinuncia prodotto nel presente giudizio, sebbene il giudizio per querela di falso sia stato introdotto solo di recente (anno 2023).

La revoca (quand’anche la si volesse qui ipotizzare per implicito) della rinunzia al ricorso per cassazione è inammissibile e pertanto si deve dichiarare l'estinzione del presente giudizio per intervenuta rinuncia.

Infatti la rinuncia del ricorso per cassazione è regolata dagliartt. 390 e 391 cod.proc.civ. , in maniera autonoma e diversa dalla rinuncia del ricorso nel giudizio di merito, regolata dall'art. 306 cod.proc.civ.

La rinuncia al ricorso per cassazione, alla stregua degli artt. 390 e 391 cod. proc. civ., comporta, diversamente da quanto previsto dall'art. 306 dello stesso codice per larinuncia del ricorso nel giudizio di merito , l'estinzione del procedimento indipendentemente dalla notificazione o comunicazione - prescritte solo al fine di sollecitare l'adesione della controparte allarinuncia e di prevenire quindi alla radice la condanna alle spese della parterinunciante - , co n conseguente inammissibilità della revoca della rinunzia al ricorso per cassazione (cfr. Cass. Sez.

L, Sentenza n. 6348 del 24/03/2005; Cass. 28675 del 23/12/2005).

Poiché l'art. 306 cod. proc. civ. non si applica al giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso non integra un atto cosiddetto "accettizio" (che richiede, cioè, l'accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali), né un atto recettizio in senso stretto, dal momento che l'art. 390, ultimo comma, cod.proc.civ. ne con sente - in alternativa alla notifica alle parti costituite - la semplice comunicazione agli "avvocati" delle stesse; ne consegue che l'atto di rinuncia comporta di per sé l'estinzione del procedimento (Sez. 3, Sentenza n. 12743 del 21/06/2016; Cass. n 17187 del 2014; n. 3971 del 2015; Sez.

U. n. 28182 del 10/12/2020; Cass. n. 25625 del 2020; S.U. n. 34432 del 2019 ).

La necessità , da tale norma sancita (art. 306 cod.proc.civ.), della accettazione di controparte perché la rinuncia sia efficace, non trova applicazione al giudizio di cassazione (Cass.5 agosto 1985 n.4384 ) ; t ale arresto trova conferma nell'art. 390, ultimo capoverso, cod.proc.civ., il quale, nel disporre che la condanna alle spese non è pronunciata se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale, chiaramente presuppone che la rinuncia abbia effetto anche senza accettazione, la quale dunque rileva solo ai fini delle spese(Cass. 18 gennaio 2001 n. 679 ) .

Deve, quindi, esseredichiarata l’estinzione del giudizio.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, tenuto conto della mancata costituzione dell’intimata.

Non ricorrono i presupposti per l'ulteriore versamento del contributo unificato (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater, introdotto dall'art. 1, comm a 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228) in quanto la ratio di detta disposizione - orientata a scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose (cfr., ex plurimis, Cass., 18 gennaio 2019, n. 1343; Cass., 25 luglio 2017, n. 18348; Cass., 2 luglio 2015, n. 13636) - induce ad escludere che l’istituto ivi previsto sia applicabile in ipotesi di inammissibilità o rinuncia , come nella specie, sopravvenuta (cfr. Cass., 6 agosto 2020, n. 16765; Cass., 7 dicembre 2018, n. 31372; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 10 febbraio 2017, n. 3542; Cass., 2 luglio 2015, n. 13636).

P.Q.M.

La Corte dichiara estint

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23774/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23, cf: [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], del Foro di [OSCURATO:PERSONA], C.F. [OSCURATO:PERSONA] 56S10 E479C, giusta procura alle liti in atti, pec: [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:TELEFONO], ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in [OSCURATO:PERSONA] n. 18, [OSCURATO:PERSONA] (VV). -Ricorrente - Contro [OSCURATO:SOCIETA]., Agente della riscossione per la provincia di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 89900 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CATANZARO n. 1074/2016 depositata il16/05/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugnava il preavviso di fermo amministrativo della sua autovettura conseguente all’omesso pagamento delle tasse automobilistiche per le annualità 2004-2006, assumendo di aver acquistato il veicolo solo nell’anno 2007. La CTP rigettava il ricorso con sentenza che veniva impugnata dal contribuente. La CTR della Calabria respingeva il gravame sul riliev o che l’eccezione doveva essere dedotta con l’impugnazione degli atti prodromici al preavviso di fermo opposto. [OSCURATO:PERSONA] , sulla base di quattro motivi, per la cassazione della sentenza 1074/2016 della CTR della Calabria, depositata il 27.04.2016. [OSCURATO:SOCIETA]è rimasta intimata. Con memoria del 23.02.2020, il difensore del ricorrente, munito di procura speciale, dichiarava di rinunciare al ricorso, per intervenuta cessazionedella materia del contendere. Successivamente, con memorie del 6 giugno 2023, il ricorrente instava per la sospensione del presente procedimento in attesa della definizione del procedimento per querela di falso, introdotto innanzi al Tribunale competente di [OSCURATO:PERSONA] solo nel 2023 ( RG 723/23). [OSCURATO:PERSONA] Occorre preliminarmente evidenziare che, in data antecedente alla memoria del 6 giugno 2023, con la quale la difesa del ricorrente ha domandato la sospensione del presente giudizio, in attesa della decisione in ordine alla proposta quere la di falso, il contribuente aveva espressamente ed inequivocamente manifestato la volontà di rinunciare al ricorso per cassazione. Al riguardo, si osserva che agli atti risulta depositata la querela di falso con il timbro del 12.06.2016, antecedente all’ atto di rinuncia prodotto nel presente giudizio, sebbene il giudizio per querela di falso sia stato introdotto solo di recente (anno 2023). La revoca (quand’anche la si volesse qui ipotizzare per implicito) della rinunzia al ricorso per cassazione è inammissibile e pertanto si deve dichiarare l'estinzione del presente giudizio per intervenuta rinuncia. Infatti la rinuncia del ricorso per cassazione è regolata dagliartt. 390 e 391 cod.proc.civ. , in maniera autonoma e diversa dalla rinuncia del ricorso nel giudizio di merito, regolata dall'art. 306 cod.proc.civ. La rinuncia al ricorso per cassazione, alla stregua degli artt. 390 e 391 cod. proc. civ., comporta, diversamente da quanto previsto dall'art. 306 dello stesso codice per larinuncia del ricorso nel giudizio di merito , l'estinzione del procedimento indipendentemente dalla notificazione o comunicazione - prescritte solo al fine di sollecitare l'adesione della controparte allarinuncia e di prevenire quindi alla radice la condanna alle spese della parterinunciante - , co n conseguente inammissibilità della revoca della rinunzia al ricorso per cassazione (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 6348 del 24/03/2005; Cass. 28675 del 23/12/2005). Poiché l'art. 306 cod. proc. civ. non si applica al giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso non integra un atto cosiddetto "accettizio" (che richiede, cioè, l'accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali), né un atto recettizio in senso stretto, dal momento che l'art. 390, ultimo comma, cod.proc.civ. ne con sente - in alternativa alla notifica alle parti costituite - la semplice comunicazione agli "avvocati" delle stesse; ne consegue che l'atto di rinuncia comporta di per sé l'estinzione del procedimento (Sez. 3, Sentenza n. 12743 del 21/06/2016; Cass. n 17187 del 2014; n. 3971 del 2015; Sez. U. n. 28182 del 10/12/2020; Cass. n. 25625 del 2020; S.U. n. 34432 del 2019 ). La necessità , da tale norma sancita (art. 306 cod.proc.civ.), della accettazione di controparte perché la rinuncia sia efficace, non trova applicazione al giudizio di cassazione (Cass.5 agosto 1985 n.4384 ) ; t ale arresto trova conferma nell'art. 390, ultimo capoverso, cod.proc.civ., il quale, nel disporre che la condanna alle spese non è pronunciata se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale, chiaramente presuppone che la rinuncia abbia effetto anche senza accettazione, la quale dunque rileva solo ai fini delle spese(Cass. 18 gennaio 2001 n. 679 ) . Deve, quindi, esseredichiarata l’estinzione del giudizio. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, tenuto conto della mancata costituzione dell’intimata. Non ricorrono i presupposti per l'ulteriore versamento del contributo unificato (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater, introdotto dall'art. 1, comm a 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228) in quanto la ratio di detta disposizione - orientata a scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose (cfr., ex plurimis, Cass., 18 gennaio 2019, n. 1343; Cass., 25 luglio 2017, n. 18348; Cass., 2 luglio 2015, n. 13636) - induce ad escludere che l’istituto ivi previsto sia applicabile in ipotesi di inammissibilità o rinuncia , come nella specie, sopravvenuta (cfr. Cass., 6 agosto 2020, n. 16765; Cass., 7 dicembre 2018, n. 31372; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 10 febbraio 2017, n. 3542; Cass., 2 luglio 2015, n. 13636). P.Q.M. La Corte dichiara estint
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