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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 giugno 2026

Cassazione n. 19300/2026

Testo disponibile della fonte

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[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale rappresentante,rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitalecome per legge- controricorrente -avverso la sentenza del Tribunale di Cassino n. 373/2022, pubblicatain data 16 marzo 2022;Numero registro generale 7603/2023Numero sezionale 1803/2026Numero di raccolta generale 19300/2026Data pubblicazione 11/06/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20maggio 2026 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] Condello1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso lasentenza del Giudice di pace di Cassino n. 196/2017, pubblicata indata 11 gennaio 2017, che aveva rigettato la domanda con cui lostesso appellante aveva chiesto di accertare l’inadempimento diMediolanum Vita s.p.a. in ordine alle modalità di erogazione dellarendita vitalizia oggetto di polizza di assicurazione sulla vita n.01000211526, dallo stesso sottoscritta in data 19 maggio 1992, inragione della illegittima applicazione di un costo aggiuntivo, pari adeuro 73,46, non previsto espressamente nella stessa polizza, di cuichiedeva la restituzione.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., il Tribunale di Cassino hadichiarato inammissibile il gravame perché tardivamente introdottooltre il termine semestrale previsto dall’art. 327 cod. proc. civ.2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione dellasuddetta decisione, con un unico motivo, cui resiste [OSCURATO:PERSONA].p.a. con controricorso.3.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglioai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ.Le parti hanno depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessantagiorni dalla decisione.Ragioni della decisione1.

Con l’unico motivo il ricorrente denunzia, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., ‹‹violazione, falsa e/oNumero registro generale 7603/2023Numero sezionale 1803/2026Numero di raccolta generale 19300/2026Data pubblicazione 11/06/2026applicazione dell’art. 327 c.p.c. ratione temporis applicabile e dell’art.58, comma primo, l. n. 69/2009››.Lamenta che il Tribunale, quale giudice d’appello, nel rilevared’ufficio l’inammissibilità dell’impugnazione, non ha tenuto conto che,nel caso in esame, il giudizio aveva avuto origine nel marzo 2009,cosicché i termini per la proposizione del gravame dovevano esserecalcolati ai sensi dell’art. 327 cod. proc. civ., ratione temporisapplicabile, che consentiva l’impugnazione entro un anno dallapubblicazione della sentenza di primo grado.2.

Il motivo è fondato.Questa Corte ha già avuto modo di affermare che, in tema diimpugnazioni, la modifica dell'art. 327 cod. proc. civ., introdotta dallalegge 18 giugno 2009 n. 69, che ha sostituito il termine di decadenzadi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza all'originario termineannuale, è applicabile, ai sensi dell'art. 58, comma 1, della predettalegge, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi,dal 4 luglio 2009, restando irrilevante il momento dell'instaurazione diuna successiva fase o di un successivo grado di giudizio (Cass., n.6007 del 17/04/2012; Cass., sez. 6- 3, 06/10/2015, n. 19969;Cass., sez. 6 -3, 01/12/2021, n. 37750).Nella fattispecie in esame la pendenza della lite si individuaavendo riguardo alla notificazione dell’atto introduttivo del giudizio diprimo grado, avvenuta in data 10 marzo 2009, ossia in epocaanteriore alla data di entrata in vigore della legge n. 69 del 2009 (4luglio 2009).

Ne segue che il Tribunale, come evidenziato dalricorrente, avrebbe dovuto applicare, ai fini del calcolo del termine diimpugnazione, il termine annuale decorrente dalla pubblicazione dellasentenza del Giudice di pace di Cassino (11 gennaio 2017), anzichéquello semestrale.Conseguentemente, l’atto di citazione in appello notificato il 13Numero registro generale 7603/2023Numero sezionale 1803/2026Numero di raccolta generale 19300/2026Data pubblicazione 11/06/2026ottobre 2017 avrebbe dovuto essere considerato tempestivo,considerato che il termine di decadenza annuale scadeva l’11 febbraio2018.3.

La sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata, conrinvio al Tribunale di Cassino, in persona di diverso magistrato, chedovrà procedere all’esame del merito della controversia e provvederealla liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata conrinvio al Tribunale di Cassino, in persona di diverso magistrato, ancheper la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezionecivile, il 20 maggio 2026.IL PRESIDENTEMarco Rossetti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale rappresentante,rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitalecome per legge- controricorrente -avverso la sentenza del Tribunale di Cassino n. 373/2022, pubblicatain data 16 marzo 2022;Numero registro generale 7603/2023Numero sezionale 1803/2026Numero di raccolta generale 19300/2026Data pubblicazione 11/06/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20maggio 2026 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] Condello1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso lasentenza del Giudice di pace di Cassino n. 196/2017, pubblicata indata 11 gennaio 2017, che aveva rigettato la domanda con cui lostesso appellante aveva chiesto di accertare l’inadempimento diMediolanum Vita s.p.a. in ordine alle modalità di erogazione dellarendita vitalizia oggetto di polizza di assicurazione sulla vita n.01000211526, dallo stesso sottoscritta in data 19 maggio 1992, inragione della illegittima applicazione di un costo aggiuntivo, pari adeuro 73,46, non previsto espressamente nella stessa polizza, di cuichiedeva la restituzione.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., il Tribunale di Cassino hadichiarato inammissibile il gravame perché tardivamente introdottooltre il termine semestrale previsto dall’art. 327 cod. proc. civ.2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione dellasuddetta decisione, con un unico motivo, cui resiste [OSCURATO:PERSONA].p.a. con controricorso.3. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglioai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ.Le parti hanno depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessantagiorni dalla decisione.Ragioni della decisione1. Con l’unico motivo il ricorrente denunzia, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., ‹‹violazione, falsa e/oNumero registro generale 7603/2023Numero sezionale 1803/2026Numero di raccolta generale 19300/2026Data pubblicazione 11/06/2026applicazione dell’art. 327 c.p.c. ratione temporis applicabile e dell’art.58, comma primo, l. n. 69/2009››.Lamenta che il Tribunale, quale giudice d’appello, nel rilevared’ufficio l’inammissibilità dell’impugnazione, non ha tenuto conto che,nel caso in esame, il giudizio aveva avuto origine nel marzo 2009,cosicché i termini per la proposizione del gravame dovevano esserecalcolati ai sensi dell’art. 327 cod. proc. civ., ratione temporisapplicabile, che consentiva l’impugnazione entro un anno dallapubblicazione della sentenza di primo grado.2. Il motivo è fondato.Questa Corte ha già avuto modo di affermare che, in tema diimpugnazioni, la modifica dell'art. 327 cod. proc. civ., introdotta dallalegge 18 giugno 2009 n. 69, che ha sostituito il termine di decadenzadi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza all'originario termineannuale, è applicabile, ai sensi dell'art. 58, comma 1, della predettalegge, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi,dal 4 luglio 2009, restando irrilevante il momento dell'instaurazione diuna successiva fase o di un successivo grado di giudizio (Cass., n.6007 del 17/04/2012; Cass., sez. 6- 3, 06/10/2015, n. 19969;Cass., sez. 6 -3, 01/12/2021, n. 37750).Nella fattispecie in esame la pendenza della lite si individuaavendo riguardo alla notificazione dell’atto introduttivo del giudizio diprimo grado, avvenuta in data 10 marzo 2009, ossia in epocaanteriore alla data di entrata in vigore della legge n. 69 del 2009 (4luglio 2009). Ne segue che il Tribunale, come evidenziato dalricorrente, avrebbe dovuto applicare, ai fini del calcolo del termine diimpugnazione, il termine annuale decorrente dalla pubblicazione dellasentenza del Giudice di pace di Cassino (11 gennaio 2017), anzichéquello semestrale.Conseguentemente, l’atto di citazione in appello notificato il 13Numero registro generale 7603/2023Numero sezionale 1803/2026Numero di raccolta generale 19300/2026Data pubblicazione 11/06/2026ottobre 2017 avrebbe dovuto essere considerato tempestivo,considerato che il termine di decadenza annuale scadeva l’11 febbraio2018.3. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata, conrinvio al Tribunale di Cassino, in persona di diverso magistrato, chedovrà procedere all’esame del merito della controversia e provvederealla liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata conrinvio al Tribunale di Cassino, in persona di diverso magistrato, ancheper la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezionecivile, il 20 maggio 2026.IL PRESIDENTEMarco Rossetti
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